Corte costituzionale

Ordinanza n. 275/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/1985 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 69 e 73

della legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina delle locazioni di

immobili urbani), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 giugno 1982 dal Pretore di Napoli nel

procedimento civile vertente tra De Simone Elisabetta e Vavodici

Concetta, iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 14 ottobre 1982 dal Tribunale di Cagliari

nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Spagnoli Luisa e Sorcinelli

Sandro, iscritta al n. 1117 del registro ordinanze 1984 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53-bis dell'anno 1985;

3) ordinanza emessa l'8 giugno 1983 dal Pretore di Lecce nel

procedimento civile vertente tra De Giorgi Giuseppe e Negro Luigi,

iscritta al n. 1295 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113-bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza del 21 giugno

1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 della

Costituzione, questione di legittimità degli artt. 69 e 73 della

legge 27 luglio 1978, n. 392, "nella parte in cui determinano per le

ipotesi di recesso o di mancato rinnovo del contratto di locazione di

immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione la misura della

indennità dell'avviamento commerciale con riferimento non già

all'ultimo canone corrisposto, come stabilito in via generale dalla

legge citata, ma al canone corrente di mercato";

e che questioni sostanzialmente identiche hanno sollevato anche il

Tribunale di Cagliari, con ordinanza del 14 ottobre 1982, e il Pretore

di Lecce, con ordinanza dell'8 giugno 1983, denunciando l'uno

l'illegittimità, in riferimento all'art. 42 della Costituzione,

dell'art. 69, settimo comma, della legge n. 392 del 1978, e l'altro

l'illegittimità, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e

42 della Costituzione, degli artt. 73 e 69 della stessa legge n. 392

del 1978;

che nel primo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato;

considerato che, stante la sostanziale identità delle questioni

proposte, i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;

che la questione sollevata dal Pretore di Napoli risulta dedotta

senza che, di fronte alla domanda di rilascio dell'immobile adibito ad

uso non abitativo presentata invocando l'esistenza di un valido motivo

di recesso, il giudice a quo abbia accertato la validità dell'addotto

motivo ed ordinato formalmente il rilascio dell'immobile;

e che, quindi, l'avere il giudice a quo dubitato della legittimità

costituzionale della norma che prevede la misura dell'indennità di

avviamento, prima ancora di essersi espresso sulla domanda principale,

rende l'ordinanza di rimessione prematura e, quindi, inconferente (v.

sentenza n. 300 del 1983; ordinanze n. 3 del 1984 e n. 31 del 1984);

che le questioni sollevate dal Tribunale di Cagliari e dal Pretore

di Lecce sono già state decise dalla Corte con la sentenza n. 300 del

1983 e con le ordinanze n. 31 del 1984, n. 185 del 1984 e n. 202 del

1984 e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono argomenti

nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 69 e 73 della legge 27 luglio

1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 47 della

Costituzione, dal Pretore di Napoli con ordinanza del 21 giugno 1982;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, della legge 27

luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 42, secondo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari con ordinanza del

14 ottobre 1982;

3) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 73 e 69 della legge 27 luglio

1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo

comma, e 42 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con ordinanza

dell'8 giugno 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte