Sentenza n. 276/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 17legge 1204/1971
- art. 3legge 706/1956
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 17, terzo e
quarto comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle
lavoratrici madri) e 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25
(Disciplina dell'apprendistato), modificato dall'art. 3 della legge 8
luglio 1956, n. 706 (Modifiche alla legge 19 gennaio 1955, n. 25)
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 7 dicembre 1984 dal Pretore di Crema nel
procedimento civile vertente tra Chizzoli Caterina e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137- bis dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 19 novembre 1985 dal Tribunale di Pisa
nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Martellacci Carla,
iscritta al n. 314 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale,
dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Udito l'avv. Vito Lipari per l'I.N.P.S.;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di una controversia di lavoro promossa da Caterina
Chizzoli nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere il pagamento
dell'indennità giornaliera di maternità ex artt. 15 e 17, quarto
comma l. 30 dicembre 1971, n.1204, il Pretore di Crema, con ordinanza
del 7 dicembre 1984 (r.o. 99/1985), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del menzionato art. 17, terzo e quarto
comma, nonché dell'art. 21 l. 19 gennaio 1955, n. 25 (come
modificato dall'art. 3 l. 8 luglio 1956, n.706), in riferimento agli
artt. 3, 31, 35, 37 e 38 Cost.
La prima delle disposizioni impugnate disciplina l'ipotesi in cui
la lavoratrice si trovi disoccupata all'inizio del periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, riconoscendole il
diritto all'indennità giornaliera per maternità sia nel caso in cui
essa percepisca l'indennità di disoccupazione - che nella specie
sarebbe sostituita dalla prima - (terzo comma), sia in quello in cui
non ne goda, perché adibita, nell'ultimo biennio, a "lavorazioni
alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione
contro la disoccupazione" (quarto comma).
L'art. 21 l. n. 25 del 1955 elenca le diverse forme di previdenza
e assistenza estese ai lavoratori apprendisti, senza menzione
dell'assicurazione contro la disoccupazione.
2. - Ad avviso del Pretore, la dizione dell'art. 17, quarto comma,
non consentirebbe di soddisfare la pretesa della ricorrente che aveva
prestato, prima della cessazione del rapporto di lavoro, attività
lavorativa in qualità di apprendista. Infatti tale norma
contemplerebbe, a suo avviso, la sola ipotesi in cui le lavoratrici
disoccupate non godano di indennità di disoccupazione in dipendenza
della natura oggettiva delle lavorazioni e non già in relazione ad
altri motivi, quali quelli che attengono alla loro qualificazione
soggettiva.
Di conseguenza, prospetta il dubbio che le combinate disposizioni
dei commi tre e quattro dell'art. 17 in esame, e dell'art. 21 l. n.
25 del 1955, testo modificato, nella parte in cui non prevedono la
possibilità per la lavoratrice apprendista di usufruire dello stesso
trattamento di indennità giornaliera di maternità riconosciuto, in
caso di disoccupazione, alla lavoratrice subordinata non apprendista,
siano in contrasto, innanzi tutto con l'art. 3 Cost., poiché la
disparità di trattamento da esse introdotta tra apprendiste e non
apparirebbe priva di razionale giustificazione, perché non fondata
su obbiettive differenze di fatto e di diritto tra le due categorie
di lavoratrici, atteso che il rapporto di apprendistato sarebbe, a
tenore delle sentt. nn. 13 - rectius 14 - del 1970 e 169 del 1973 di
questa Corte, sostanzialmente assimilabile al rapporto di lavoro
subordinato, a ciò non ostando la specialità dell'obbligo
dell'imprenditore di impartire all'apprendista anche l'insegnamento
necessario affinché diventi lavoratore qualificato.
Le medesime disposizioni violerebbero inoltre l'art. 31 Cost.
perché priverebbero l'apprendista di un trattamento economico che,
se corrisposto, potrebbe agevolare la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi; l'art. 35 Cost., in quanto,
anziché favorirlo, mortificherebbero il rapporto di apprendistato
avente come sua causa specifica la formazione e l'elevazione
professionale dei lavoratori; l'art. 37 Cost., perché impedirebbero
alla donna lavoratrice apprendista l'adempimento della sua essenziale
funzione familiare, privandola di una speciale e adeguata protezione;
l'art. 38, perché priverebbero l'apprendista madre disoccupata, in
un periodo di inabilità al lavoro, di un mezzo di mantenimento.
3. - Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Si è costituito l'I.N.P.S., chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata. Obbietta innanzi tutto l'Istituto che la citata
giurisprudenza di questa Corte avrebbe parificato il rapporto di
apprendistato a quello di lavoro subordinato non già ad ogni
effetto, ma soltanto ai limitati fini del riconoscimento
all'apprendista del diritto all'indennità di anzianità (sent. 14
del 1970) e delle garanzie e forme dei licenziamenti individuali
(sent. 169 del 1973).
Di conseguenza, laddove residuino diversità tra i due rapporti,
non sarebbe illegittima una disciplina differenziata delle
corrispondenti situazioni.
In particolare, osserva come diversa e minore sia la misura della
retribuzione - rispetto a quella spettante al lavoratore subordinato
ordinario - che il datore di lavoro, congiuntamente all'insegnamento,
è tenuto a corrispondere all'apprendista; e poiché a tale ridotta
retribuzione corrisponderebbe una ridotta contribuzione a favore
degli enti gestori delle assicurazioni sociali, del tutto
giustificato sarebbe, e conforme all'art. 38 Cost., il riconoscimento
alla lavoratrice madre apprendista di una tutela previdenziale
inferiore a quella assicurata, nella medesima ipotesi, alla
lavoratrice qualificata.
Una volta riconosciuta la legittimità di questa tutela
differenziata, dovrebbe escludersi anche, sempre a parere
dell'Istituto, che le disposizioni impugnate violino gli altri
parametri costituzionali invocati.
4. - Con ordinanza del 19 novembre 1985 (r.o. 314/1986) il
Tribunale di Pisa ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del medesimo art. 17, quarto comma l. 30 dicembre
1971, n.1204, in riferimento all'art. 3 Cost. A tal fine il Tribunale
asserisce che non potrebbe ovviarsi, mediante l'interpretazione
adeguatrice fatta propria dalla sentenza pretorile appellata, alla
evidente diseguaglianza determinata da tale disposizione con
l'impedire che - nonostante l'espressa entensione della tutela delle
lavoratrici madri anche alle apprendiste, operata dall'art. 1 della
stessa legge - sia riconosciuto a costoro il diritto all'indennità
giornaliera per maternità, in quanto non ricomprese nell'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione a causa della loro
qualifica di apprendiste.
5. - Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Si è costituito in giudizio l'I.N.P.S., svolgendo, a favore della
tesi della infondatezza della questione, argomentazioni simili a
quelle prospettate nel precedente giudizio e incentrate, in sostanza,
sulla diversità, almeno per certi aspetti, del rapporto di
apprendistato rispetto a quello di lavoro subordinato ordinario e
dunque sulla legittimità di un suo trattamento differenziato. Considerato in diritto
1. - L'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n.1204 garantisce
alla lavoratrice madre l'indennità giornaliera correlata al periodo
di astensione obbligatoria dal lavoro anche nelle ipotesi di
risoluzione del rapporto di lavoro, sospensione, assenza dal lavoro
senza retribuzione, disoccupazione. Per quanto in particolare
concerne il caso della disoccupazione, il secondo comma garantisce
l'indennità alla lavoratrice che all'inizio di detto periodo si
trovi disoccupata da non oltre sessanta giorni; il terzo comma
dispone poi che: "Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia
inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di
lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio dell'astensione
obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennità di
disoccupazione, essa ha diritto all'indennità giornaliera di
maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione"; il
quarto comma recita: "La lavoratrice che si trovi nelle condizioni
indicate dal precedente comma ma che non è in godimento
dell'indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha
effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette
all'obbligo della assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto
all'indennità giornaliera di maternità, purché al momento
dell'astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi più di
180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo
biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore ai
fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali".
Infine il quinto comma prevede che la lavoratrice sospesa da oltre
sessanta giorni e in godimento del trattamento di integrazione
salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, abbia diritto,
in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di
maternità.
L'art. 21 l. 19 gennaio 1955, n. 25 (come modificato dall'art. 3
l. 8 luglio 1956, n. 706), elencando le diverse forme di previdenza e
assistenza sociale obbligatoria estese ai lavoratori apprendisti, non
prevede l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
2. - Il Pretore di Crema dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 17, terzo e quarto comma della l. n. 1204 del 1971 e
dell'art. 21 della l. n. 25 del 1955 poiché non consentirebbero di
riconoscere alla lavoratrice apprendista disoccupata il diritto
all'indennità giornaliera di maternità; a suo avviso tale normativa
non sarebbe rispettosa dell'art. 3 Cost., perché determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento in danno della lavoratrice
apprendista rispetto alla lavoratrice subordinata ordinaria, pur
essendo assimilabili i rispettivi rapporti di lavoro; confliggerebbe
inoltre con gli artt. 31 e 37 Cost., non consentendo di soddisfare le
esigenze di tutela della maternità e della lavoratrice madre ivi
contemplate; con l'art. 35 Cost. perché si tradurebbe in un
inammissibile ostacolo alla formazione ed all'elevazione
professionale dei lavoratori; con l'art. 38 Cost. poiché negherebbe
all'apprendista un mezzo di mantenimento in un periodo di inabilità
a qualsiasi attività lavorativa.
Questione non dissimile prospetta anche il Tribunale di Pisa, che
impugna solo il quarto comma dell'art. 17, in riferimento all'art. 3
Cost.
Data la stretta analogia delle questioni, i relativi giudizi
possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.
3. - La doglianza dei giudici a quibus, per la esclusione della
lavoratrice apprendista disoccupata da oltre sessanta giorni dal
godimento dell'indennità di maternità per assenza obbligatoria,
discende, per un verso, dalla convinzione che, per il riconoscimento
del relativo diritto, il terzo comma dell'art. 17 richiederebbe, come
condizione essenziale, che la lavoratrice fruisca di quell'indennità
di disoccupazione che non compete viceversa alle apprendiste, alle
quali l'art. 21 della l. n. 25 del 1955 non riserva il diritto
all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione; per altro
verso, dalla convinzione che, a tenore del successivo quarto comma,
le uniche lavoratrici ammesse a percepire l'indennità di maternità
nonostante non fruiscano dell'indennità di disoccupazione sarebbero
quelle che tale mancata fruizione derivino dalle caratteristiche
oggettive delle lavorazioni cui erano addette (non soggette ad
obbligo assicurativo) e non già dalle loro condizioni soggettive,
quale, appunto, quella di apprendiste.
4. - Le questioni non sono fondate.
Ad avviso di questa Corte, le premesse interpretative sulle quali
poggia la doglianza in esame, che ha indotto le autorità remittenti
a sollevare le presenti questioni, non sono frutto di un corretto
procedimento ermeneutico, poiché trascurano di tenere in adeguata
considerazione i principi, anche di rango costituzionale, che
informano l'intera legge n.1204 del 1971.
Tale provvedimento legislativo, come questa Corte ha già avuto
occasione di osservare (sentenza n.1 del 1987) ha ampliato
sensibilmente, rispetto alla pur significativa legge 26 agosto 1950,
n. 860, il complesso delle provvidenze a favore della lavoratrice
madre, sulla base, ad un tempo, di una più sviluppata coscienza
della funzione sociale della maternità e della concorrente
considerazione degli interessi del bambino.
Espressione di tale impostazione è, tra l'altro, l'estensione
della sfera dei soggetti beneficiari della tutela a nuove categorie
di lavoratrici, secondo un processo che ha segnato la sua tappa più
recente nella l. 29 dicembre 1987, n. 546, che ha attribuito una
indennità di gravidanza e puerperio alle lavoratrici autonome.
Parallelamente, attraverso la più ampia rifrangenza dei principi
costituzionali, la legge del 1971 ha ampliato ulteriormente le
situazioni nelle quali la tutela è operante al di là di una
ristretta considerazione del rapporto di lavoro in atto, assicurando
alla lavoratrice misure di sostegno economico anche allorquando essa
si trovi nella condizione - particolarmente difficile sotto l'aspetto
economico e psicologico - di disoccupata, di assente dal lavoro senza
retribuzione o di sospesa; l'attribuzione, in simili casi, della
indennità giornaliera appare invero misura particolarmente opportuna
per attenuare gli effetti negativi che da quelle condizioni possono
derivare nel periodo finale della gestazione e in quello iniziale
della maternità.
5. - Per quanto in particolare concerne le apprendiste,
l'innovazione legislativa del 1971 sta non tanto nel loro inserimento
tra le destinatarie della tutela - già effettuato, con riferimento
alle misure della precedente l. n. 860 del 1950, dalla l. 9 gennaio
1963, n. 7 - quanto nel fatto che esse, a differenza che nel passato,
sono oggetto di specifica ed espressa menzione nella generale
categoria delle lavoratrici dipendenti, beneficiarie delle "norme
protettive" (art. 1) e, in virtù del richiamo dell'art. 13, del
corrispondente trattamento economico.
Ulteriore e significativa caratteristica della complessiva
posizione riconosciuta da questa legge alle apprendiste sta nel fatto
che esse sono indicate, al pari delle lavoratrici subordinate
"ordinarie", e senza distinzione o riserva alcuna, quali destinatarie
dell'intero sistema di provvidenze apprestato dalla legge medesima, a
differenza di altre lavoratrici (quelle a domicilio e le addette ai
servizi domestici e familiari), a favore delle quali invece sono
riconosciute soltanto singole e specifiche misure protettive.
Una simile equiparazione, tra le apprendiste e la generalità
delle lavoratrici dipendenti, non può non riverberarsi, in linea
interpretativa, su tutta la legge così come sui singoli istituti,
rendendo inaccettabile ogni operazione ermeneutica che restringa la
portata della protezione della maternità, introducendo
discriminazioni che la legge stessa nettamente respinge. Il
legislatore, sancendo in modo pieno tale equiparazione ha inteso
affermare che la peculiarità dell'apprendistato non può in ogni
caso comportare differenziazioni di trattamento o limitazioni di
protezione rispetto alla finalità di tutelare la maternità,
soprattutto nel periodo di cui tale tutela è maggiormente necessaria
e che coincide con l'astensione obbligatoria dal lavoro: e ciò sia
nel caso in cui il rapporto risulti in corso, sia in caso di
disoccupazione.
E d'altra parte, l'apprendistato è pur sempre un rapporto di
lavoro, sia pure speciale, assimilabile all'ordinario rapporto di
lavoro subordinato anche e soprattuto ai fini del riconoscimento di
forme di protezione del lavoratore imposte da norme costituzionali
(v. sentenze nn. 14 del 1970 e 169 del 1973) quale, senza alcun
dubbio, è quella qui oggetto di esame.
A simili decisive considerazioni non si può opporre l'argomento
che la legge stessa avrebbe inteso - collegando il godimento
dell'indennità di maternità alla fruizione dell'indennità di
disoccupazione - privare della prima le apprendiste poiché non
percepiscono la seconda.
Infatti, anche a prescindere dalla osservazione che il godimento,
da parte della lavoratrice disoccupata da oltre sessanta giorni,
della indennità di disoccupazione (come, peraltro, quello del
trattamento di integrazione salariale da parte della lavoratrice
sospesa), sembra preso in considerazione, dall'art. 17, non tanto
quale condizione essenziale per far sorgere il diritto all'indennità
di maternità, quanto piuttosto allo scopo di sancire che, nella
concorrenza delle due provvidenze, debba essere corrisposta quella
più conveniente per la lavoratrice, deve comunque e conclusivamente
ritenersi che, come ha di recente affermato la Suprema Corte di
Cassazione, l'estraneità all'evento disoccupazione di taluni
elementi peculiari del rapporto di apprendistato sia circoscritta,
quanto ai suoi effetti, alla mancata previsione della relativa
assicurazione e non può estendersi sino ad escludere il diritto
all'indennità di maternità che costituisce attuazione concreta di
una generale esigenza di tutela costituzionalmente rilevante. Va anzi
rilevato che la mancata possibilità di fruire dell'indennità di
disoccupazione comporta a maggior ragione - in relazione alla ratio e
agli scopi di tale tutela - che il trattamento di maternità competa
alle apprendiste disoccupate, che rimarrebbero altrimenti prive di
qualsiasi sostegno.
Così riconosciuto il diritto delle lavoratrici apprendiste,
mediante una interpretazione adeguatrice del terzo comma dell'art.
17, il riferimento al quarto comma si rivela inconferente, poiché
esso contempla una ipotesi particolare, che non concerne dette
lavoratrici.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
di legittimità costituzionale degli artt. 17, terzo e quarto comma,
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici
madri) e 21 della legge 19 gennaio 1955,
n. 25 (Disciplina dell'apprendistato, come mod. dall'art. 3 della
legge 8 luglio 1956, n. 706), in riferimento agli artt. 3, 31, 35, 37
e 38 Cost., sollevate dal Pretore di Crema e dal Tribunale di Pisa
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, il 25
febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte