Sentenza n. 277/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/12/1984 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 46d.P.R. 597/1973
- art. 48d.P.R. 597/1973
usata come parametro
- art. 36Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 9legge 825/1971
citata
- art. 42d.P.R. 601/1973
- art. 9d.P.R. 601/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 46 e
48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 42 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) in
riferimento all'art. 9, comma primo, legge 9 ottobre 1971, n. 825
(Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma
tributaria) promossi con le ordinanze emesse dalle Commissioni
tributarie di primo grado di Urbino il 21 giugno 1982, di Piacenza il 4
agosto 1983, di Sanremo i 7, 10, 30 novembre 1983 (n. 15 ordinanze) e
l'11 gennaio 1984 (n. 5 ordinanze), di Livorno il 16 settembre 1983 e
di Sanremo l'11 gennaio 1984, iscritte rispettivamente al n. 840 del
registro ordinanze 1982, al n. 1079 del registro ordinanze 1983 e ai
nn. da 122 a 136, da 322 a 326, 412 e 477 del registro ordinanze 1984,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 121 del 1983,
nn. 134, 148, 183 e 190 del 1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 16 ottobre 1984 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ordinanza emessa il 21 giugno 1982 (comunicata il 6 e
notificata il 18 del successivo mese di agosto; pubblicata nella G. U.
n. 121 del 4 maggio 1983 e iscritta al n. 840 R.O. 1982) su ricorso,
con cui Lazzaretti Pietro, dipendente dell'amministrazione provinciale
delle II.DD., - premesso che per gli anni 1974 a 1980 aveva percepito
l'indennità integrativa speciale istituita con l. 27 maggio 1959, n.
324, che gli era stata assoggettata a tassazione IRPEF, unitamente agli
emolumenti percepiti mensilmente ai sensi dell'art. 23 d.P.R. 29
settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni ed integrazioni, ai
sensi dell'art. 3 del quale il tributo IRPEF si applicava sul "reddito
complessivo netto", che a termini dell'art. 1, comma terzo a) l.
324/1959 la indennità integrativa speciale risultava esente dalle
ritenute erariali e non concorre a formare il reddito complessivo
netto, ed ebbe, con istanza diretta all'Intendenza di Finanza di
Forlì, a chiedere invano il rimborso delle ritenute alla fonte operate
sulla indennità integrativa speciale per il periodo 1 gennaio 1974-31
dicembre 1980 - aveva interposto ricorso alla Commissione tributaria di
primo grado di Rimini al fine di conseguire il rimborso deducendo in
via principale che l'art. 42 d.P.R. 601/1973 non aveva abrogato
l'esenzione della indennità integrativa speciale disposta dall'art. 1
e) l. 324/1959 e in subordine che si dichiarasse non manifestamente
infondata la questione d'incostituzionalità insorta per il contrasto
tra la tassazione operata dall'Amministrazione e l'art. 36 Cost., la
Commissione tributaria di primo grado di Urbino, cui la Commissione di
Rimini aveva per competenza territoriale rimesso il ricorso, dichiarò
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 36
Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46,
comma primo e 48, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 42, d.P.R. 29
settembre 1973, n. 601 nella parte in cui consentono che l'indennità
integrativa speciale, istituita dalla l. 27 maggio 1959, n. 324,
concorre a formare il reddito complessivo netto al fine
dell'applicazione delle aliquote progressive. Osservava il giudice a
quo a) che la aliquota progressiva colpisce la indennità integrativa
speciale sebbene questa, lungi dal rappresentare un aumento di
ricchezza, appare il mezzo atto a conservare il valore di scambio della
prestazione di lavoro in quanto assicura al "corrispettivo" il medesimo
potere di acquisto nel corso del rapporto di lavoro, b) che il
legislatore del' 59 con sottrarre la indennità totalmente ad ogni
forma di imposizione fiscale ne fece propria la funzione in tal guisa
colta, ma la prassi generalmente seguita dai soggetti impositori, i
quali imprimono alla legge l'univoco senso di abrogazione della
esenzione prevista dall'art. 1 e) l. 324/1959 cui attribuiscono effetto
impositivo con aliquota progressiva sulla indennità de qua, fa
assumere a quelle disposizioni normative vizio di contraddittorietà
con l'art. 36 Cost., c) che l'eventuale obiezione - doversi sottrarre
alla imposizione progressiva ogni aumento di retribuzione - è
resistita da ciò che soltanto la indennità integrativa speciale è
"legislativamente" definita adeguamento nominale del compenso alla
prestazione di lavoro laddove le nuove "retribuzioni proporzionate",
frutto della contrattazione collettiva, non sono assistite dalla stessa
"qualificazione soggettiva" e conservano quindi quella complessità di
motivazione e quel tanto di equivoco, nella loro definibilità
giuridico-economica, da consentire la imposizione progressiva sulla
loro nuova espressione. Né - proseguiva la Commissione tributaria di
primo grado di Urbino - la rimessione della questione alla Corte
costituzionale sarebbe impedita dalla sopravvivenza della esenzione
prevista dall'art. 1 a) l. 324/1959, che si giustifica con ravvisare
nella or citata disposizione una "esclusione" dalla disposizione sul
piano concettuale distinta dalle nozioni di "esenzione" e "agevolazione
tributaria" recepite nell'art. 42 d.P.R. 601/1973 per trattarsi di
sottili e discusse distinzioni. Osserva infine il giudice a quo che
non può definirsi aumento di ricchezza la indennità retributiva
speciale che, pertanto, sfugge alla imposizione progressiva che è
strumento di redistribuzione di ricchezza.
1.2. - Nessuna delle parti si è costituita in questa sede; è
invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 24 maggio 1983, con il quale l'Avvocatura generale dello
Stato a sostegno della conclusione d'infondatezza della questione ha
richiamato la C. Cost. 126/1979, la quale escluse che la fluttuazione
del valore della moneta implicasse offesa al criterio dell'adeguamento
del prelievo fiscale alla capacità contributiva, ed ha argomentato da
ciò che l'"effetto perverso" della imposizione in quanto operata con
criteri di progressività implicherebbe non già una patente lesione di
beni o di interessi costituzionalmente protetti sibbene l'opportunità
di un "aggiustamento" che competerebbe al solo legislatore e al quale -
sempre ad avviso dell'Avvocatura erariale - si sarebbe già addivenuti
vuoi con le modifiche apportate all'art. 15 d.P.R. 597/1973 con l'art.
6 l. 114/1977, vuoi con particolari benefici concessi ai titolari di
redditi di lavoro (artt. 4 d.l. 6 luglio 1974, n. 259 conv. nella l. 17
agosto 1974, n. 384, 2 legge 30 novembre 1976, n. 786, 59 legge 21
dicembre 1978, n. 843 e 2 e 3 legge 24 aprile 1980, n. 146).
2.1. - Con ordinanza emessa il 4 agosto 1983 (notificata e
comunicata il 31 dello stesso mese; pubblicata nella G. U. n. 148 del
30 maggio 1984 e iscritta al n. 1079 R.O. 1983) sul ricorso proposto in
data 30 novembre 1982 da Anastasi Giuseppe, dipendente
dell'Amministrazione provinciale II.PP. il quale aveva invano chiesto
alla Intendenza di Finanza di Piacenza il rimborso delle ritenute alla
fonte, operate sulla indennità integrativa speciale corrispostagli nel
periodo l gennaio 1974-31 dicembre 1980 per essere detta indennità
esente dalle ritenute erariali e per non concorrere a formare il
reddito complessivo netto, la Commissione tributaria di primo grado di
Piacenza giudicò rilevanti e non manifestamente infondate le questioni
di legittimità costituzionale I) dellart. 46 d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597 in riferimento all'art. 77 Cost. nella misura in cui comporta
l'abrogazione della esenzione fiscale di cui all'art. 1, comma terzo e)
l. 324/1959, non prevista dall'art. 9 comma primo l. 825/1971 di
delegazione, e II) dell'art. 42 d.P.R. 597/1973 in riferimento all'art.
36 Cost. nella misura in cui implica l'abrogazione della esenzione
fiscale di cui all'art. 1 comma terzo e) l. 324/1959 e la conseguente
imposizione fiscale progressiva della indennità integrativa speciale
corrisposta ai dipendenti e pensionati statali.
Ravvisava il giudice a quo la violazione dei limiti della delega,
che ha formato oggetto della prima questione, I) nella lettera
dell'art. 9 comma primo l. 825/1971, II) nella relazione al disegno di
legge n. 482, relativo ai miglioramenti economici al personale in
attività e in quiescenza, presentato al Senato nella seduta del 21
aprile 1959, cui corrisponde la l. 324/1959, III) in ciò che la
esenzione della indennità da imposte e dalla imposta complementare sui
redditi corrispose al proposito di garantire ai dipendenti pubblici un
adeguamento delle retribuzioni al variare dei prezzi, IV) in ciò che
alla data di entrata in vigore del d.P.R. 601/1973 e, segnatamente, del
correlativo art. 42, le finalità perseguite dalla l. 324/1959 e,
soprattutto, dalla norma di esenzione fiscale erano ancor più
calzanti, IVa) per essere la base su cui era commisurata la indennità
integrativa speciale per i dipendenti statali in servizio e in
quiescenza (rispettivamente L. 40.000 e L. 30.000) diffalcata rispetto
al tetto toccato da stipendi e pensioni per effetto degli aumenti
conseguenti medio tempore, IVb) per essere saliti gli indici mensili
del costo della vita, IVc) per essere sorretta da motivi di giustizia
sociale e di normalità dei rapporti fra Stato e dipendenti la esigenza
di un adeguamento periodico delle retribuzioni di questi. Ha poi
basato la non manifesta infondatezza della questione avente per oggetto
la violazione dell'art. 36, comma primo, Cost. su ciò che
l'abrogazione della esenzione implicherebbe che all'adeguamento
nominalistico, già di per sé parziale, della retribuzione dei
dipendenti statali per effetto del meccanismo della indennità
integrativa speciale corrisponda un ancor minore aumento di reddito
reale in conseguenza della progressività della imposizione fiscale di
cui agli artt. 11, 46 e 48 d.P.R. 597/1973.
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 19 giugno 1984, con il quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha concluso per la dichiarazione di infondatezza delle due
questioni argomentando a) in riferimento alla prima da ciò che l'art.
9 l. 825/1971, con prevedere "in quanto possibile" la sostituzione con
"la concessione di contributi anche sotto forma di buoni di imposta
commisurati a parametri da determinare senza riferimento
all'imponibile", lascerebbe la determinazione del se e del come alla
prudente determinazione del Governo delegato, il quale dal suo canto
avrebbe tenuto conto della esigenza prospettata prevedendo per i
redditi da lavoro dipendente (pubblico e privato) particolari
"detrazioni di imposta" in aggiunta alle altre comuni di carattere
soggettivo (detrazioni cui si sono in seguito aggiunti ulteriori
interventi legislativi diretti a correggere le distorsioni derivanti
dall'applicazione del criterio di progressività), e b) in riferimento
alla seconda da ciò che l'applicazione di aliquote crescenti a
scaglioni di successivo reddito imponibile farebbe sì che tanto
maggiore sarà il prelievo fiscale quanto più la retribuzione
(considerata comprensiva dell'indennità uguale per tutti) sarà vicina
all'ipotetico "minimo" avente i caratteri previsti dall'art. 36 Cost.,
e pertanto si conserveranno al percettore quote d'indennità crescenti
col decrescere dell'ammontare complessivo della retribuzione e, quindi,
non incidenti sulle retribuzioni più basse fino al punto di alterarne
sostanzialmente i caratteri.
3. a 23. l. - Con dodici ordinanze emesse sotto la stessa data del
7 novembre 1983 su separati ricorsi proposti da Sacchetti Erminio
(notificata il successivo 29 e comunicata il 9 dicembre; pubblicata
nella G. U. n. 134 del 16 maggio 1984 e iscritta al n. 122 R.O. 1984),
da Scaramuzzino Caterina (notificata il successivo 29 e comunicata il 9
dicembre; pubblicata nella G. U. n. 134 del 16 maggio 1984 e iscritta
al n. 123 R.O. 1984), da Sala Claudina (notificata il successivo 29 e
comunicata il 9 dicembre; pubblicata nella G. U. n. 134 del 16 maggio
1984 e iscritta al n. 124 R.O. 1984), da Tasso Maria Piera (notificata
e comunicata il successivo 17; pubblicata nella G. U. n. 134 del 16
maggio 1984 e iscritta al n. 125 R.O. 1984), da Trincheri Piera
(notificata e comunicata il successivo 17; pubblicata nella G. U. n.
134 del 16 maggio 1984 e iscritta al n. 126 R.O. 1984), da Antimonio
Vittoria (notificata e comunicata il successivo 17; pubblicata nella G.
U. n. 134 del 16 maggio 1984 e iscritta al n. 127 R.O. 1984), da
Pellegrini Giuseppe (notificata e comunicata il successivo 17;
pubblicata nella G. U. n. 134 del 16 maggio 1984 e iscritta al n. 128
R.O. 1984), da Pintus Giovanna (notificata e comunicata il successivo
17; pubblicata nella G. U. n. 134 del 16 maggio 1984 e iscritta al n.
129 R.O. 1984), da Pellizzari Giuseppe (comunicata il 17 e notificata
il 22 dello stesso novembre; pubblicata nella G. U. n. 134 del 16
maggio 1984 e iscritta al n. 130 R.O. 1984), da Paolino Giuseppe
(comunicata il 17 e notificata il 26 dello stesso novembre; pubblicata
nella G. U. n. 134 del 16 maggio 1984 e iscritta al n. 131 R.O. 1984),
da Zampieri Tino (comunicata il 17 e notificata il 30 dello stesso
novembre; pubblicata nella G. U. n. 134 del 16 maggio 1984 e iscritta
al n. 132 R.O. 1984), da Zampieri Pietro (comunicata il 17 e notificata
il 19 dello stesso novembre; pubblicata nella G. U. n. 134 del 16
maggio 1984 e iscritta al n. 133 R.O. 1984), con una ordinanza emessa
il 10 novembre 1983 (notificata il successivo 29 e comunicata il 9
dicembre 1983; pubblicata nella G. U. n. 134 del 16 maggio 1984 e
iscritta al n. 134 R.O. 1984) su ricorso di Bruno Becchina Anna, con
due ordinanze emesse il 30 novembre 1983 su separati ricorsi proposti
da Portalupi Bruno (comunicata il 20 e notificata il 27 del successivo
dicembre; pubblicata nella G. U. n. 134 del 16 maggio 1984 e iscritta
al n. 135 R.O. 1984) e da Rapanà Sebastiano (comunicata il 20 e
notificata il 27 del successivo dicembre; pubblicata nella G. U. n. 134
del 16 maggio 1984 e iscritta al n. 136 R.O. 1984) e con sette
ordinanze emesse l'11 gennaio 1984 su separati ricorsi proposti da
Corzani Virgilio (notificata il 13 e comunicata il 16 del successivo
febbraio; pubblicata nella G. U. n. 183 del 4 luglio 1984 e iscritta al
n. 322 R.O. 1984), da De Mare Maria Rosa (notificata il 13 e comunicata
il 18 del successivo febbraio; pubblicata nella G. U. n. 183 del 4
luglio 1984 e iscritta al n. 323 R.O. 1984), da Filip Renata
(comunicata il 13 e notificata il 18 del successivo febbraio;
pubblicata nella G. U. n. 183 del 4 luglio 1984 e iscritta al n. 324
R.O. 1984), da Di Leone Cosima Maria (comunicata il 13 e notificata il
18 del successivo febbraio; pubblicata nella G. U. n. 183 del 4 luglio
1984 e iscritta al n. 325 R.O. 1984), da Falletta Vitale (comunicata il
13 e notificata il 18 del successivo febbraio; pubblicata nella G. U.
n. 183 del 4 luglio 1984 e iscritta al n. 326 R.O. 1984) e da Caselli
Eugenia (comunicata il 13 e notificata il 20 del successivo febbraio;
pubblicata nella G. U. n. 190 dell'11 luglio 1984 e iscritta al n. 477
R.O. 1984) - ricorsi tutti aventi ad oggetto il rimborso di ritenute
IRPEF applicate sulla indennità integrativa speciale, la Commissione
tributaria di primo grado di Sanremo dichiarò d'ufficio rilevanti e
non manifestamente infondate le questioni di illegittimità
costituzionale degli artt. 46, comma primo e 48 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597 e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 60, in riferimento agli
artt. 36 e 53 Cost., nella parte in cui consentono che l'indennità
integrativa speciale istituita dalla l. 27 maggio 1959, n. 324
concorra a formare il reddito complessivo netto al fine
dell'applicazione delle aliquote progressive. Respinti alcuni profili
di illegittimità prospettati dai ricorrenti, osservava il giudice a
quo a) che il fenomeno d'inflazione ha indotto effetti perversi nel
meccanismo della imposizione progressiva in quanto a parità di reddito
reale e di capacità contributiva l'aumento del reddito implica la
crescita più che proporzionale del prelievo fiscale, b) che la
previsione di non tassabilità, mediante la quale siffatto problema era
stato risolto dalla l. 324/1959 con riferimento all'indennità
integrativa speciale dei pubblici dipendenti, non è stata ripresa
dalla normativa della riforma tributaria, ma, poiché ancora sussistono
appieno i presupposti di quella previsione - proseguiva il giudice a
quo -, insorgeva grave il sospetto che la vigente normativa sia viziata
d'incostituzionalità sotto il profilo dell'art. 53 Cost. perché
l'inesistenza di un correttivo delle attuali tabelle IRPEF violerebbe
la correlazione tra progressività dell'imposta e capacità
contributiva, e sotto il profilo dell'art. 36 Cost. perché
l'applicazione dell'aliquota progressiva anche su quello che è mero
adeguamento nominale della retribuzione fa scendere quest'ultima al di
sotto del livello, costituzionalmente garantito, di reale
proporzionalità al lavoro prestato.
3. a 23.
2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita;
ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con tre
atti depositato il primo il 5 giugno 1984 con il quale ha concluso per
la infondatezza della questione d'incostituzionalità sollevata dalla
Commissione tributaria di primo grado di Sanremo con le ordinanze
emesse il 7 novembre 1983, il secondo depositato il 14 luglio 1984, con
il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso per la
infondatezza della questione d'incostituzionalità sollevata dalla
stessa Commissione tributaria con le ordinanze emesse i 7, 10 e 30
novembre 1983, il terzo depositato il 30 luglio 1984 nell'incidente
iscritto al n. 477 R.O. 1984. Nel primo atto, premesso che nelle
ordinanze di rimessione non erano in discussione né la natura di
reddito attribuibile alla indennità integrativa speciale né
l'operatività - agli effetti della imposizione fiscale - del generale
principio nominalistico per effetto del quale l'assoggettamento dei
redditi al tributo diretto avviene con riferimento alla loro
espressione monetaria e non già con riferimento al valore ai medesimi
attribuibile in base a categorie puramente economiche, ha richiamato la
C. Cost. 126/1979, ha escluso la violazione dell'art. 36 Cost. per
essere la indennità preordinata a conservare immutato il potere
d'acquisto della retribuzione, ed ha infine negato che l'incidenza
tributaria finirebbe con l'atteggiarsi come se alla crescita solo
nominale della retribuzione corrisponda un reale aumento della
capacità contributiva del soggetto passivo dell'imposta perché la
correzione di tale effetto della combinazione contingente di
fluttuazioni inflattive del reddito da lavoro dipendente sarebbe -
sempre ad avviso dell'Avvocatura erariale - avvenuta attraverso
disposizioni normative menzionate nell'atto d'intervento nel primo
incidente (supra 1.2.), cui si è aggiunta da ultimo la l. 28 febbraio
1983, n. 53 di conversione del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, con la
quale si è sostituita la tabella delle aliquote IRPEF allegata alla l.
576/1975 e si è provveduto, a modifica della disciplina di cui
all'art. 15 d.P.R. 597/1973, ad ulteriori e più consistenti detrazioni
di imposta per i percettori di reddito di lavoro dipendente.
Argomentazioni riprodotte nel secondo e nel terzo degli atti
d'intervento.
24.1. - Con ordinanza emessa il 16 settembre 1983 (pervenuta alla
Corte il 7 aprile 1984; comunicata il 29 novembre 1983 e notificata il
2 dicembre 1983; pubblicata nella G. U. n. 190 dell'11 luglio 1984 e
iscritta al n. 412 R.O. 1984) su ricorso proposto da Fantini William
Rolando avverso il silenzio rifiuto della Intendenza di Finanza di
Livorno e inteso a ottenere il rimborso delle trattenute IRPEF
sull'indennità integrativa speciale percepita dal l gennaio 1974 al
31 dicembre 1982, la Commissione tributaria di primo grado di Livorno
dichiarò rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 42 d.P.R. 601/1973, 46 e 48
d.P.R. 597/1973, in relazione e per contrasto con l'art. 53 Cost..
Osservava il giudice a quo a) che l'indennità integrativa speciale non
ha natura strettamente retributiva ma presenta piuttosto natura e
profili di carattere assistenziale e comunque opera sulla retribuzione
"dall'esterno" e senza mutarne il "valore reale" e alterare il
sinallagma contrattuale, b) che siffatta autonomia è confermata sia
dalla spettanza dell'indennità ai pensionati (al di fuori di un
rapporto lavorativo) sia dalla non computabilità della stessa ai fini
della tredicesima mensilità. Ne derivava - a giudizio della
Commissione - il sospetto d'incostituzionalità sia dell'art. 42 d.P.R.
601/1973 per essere abrogativo dell'esenzione già stabilita dalla l.
324/1959, sia dell'art. 46 d.P.R. 597/1973 nella parte e nella misura
in cui nell'individuare il reddito di lavoro dipendente sembra
ricomprendervi, pur non menzionandola espressamente, l'indennità in
esame, sia dell'art. 48 d.P.R. 597/1973 nella parte e nella misura in
cui ribadendo da un lato il criterio della omnicomprensività dei
compensi ed "emolumenti comunque denominati... percepiti... in
dipendenza del lavoro prestato", e contemplando, dall'altro lato,
l'indennità fra quelle che non concorrono, in tutto o in parte, a
formare il reddito, contribuisce anch'essa a rendere tassabile
l'indennità integrativa speciale. Ravvisava il giudice a quo il
contrasto tra le richiamate disposizioni normative e l'art. 53 Cost. in
ciò che "assoggettare a tassazione l'indennità integrativa speciale
implica... quasi una doppia imposizione, se è vero - come pare - che
l'indennità, integrando la retribuzione a mezzo di un'indicizzazione
automatica ed eguale per tutti, sol la garantisce, nel tempo, nei suoi
valori reali" di talché "la tassazione... determina un aumento di
imposta - addirittura progressivo - senza il presupposto ed il
fondamento di un aumento reale della capacità contributiva".
24.2. - Nessuna delle parti si è costituita in questa sede; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 30 luglio 1984, nel quale a sostegno della conclusione
d'infondatezza della proposta questione l'Avvocatura generale dello
Stato ha argomentato che la indennità integrativa speciale per essere
accessorio della retribuzione non può non partecipare della stessa
natura di quella al cui regime giuridico è, d'altronde, in larga
misura sottoposta, e pertanto si appaleserebbe artificiosa la
separazione, ipotizzata dal giudice a quo, tra retribuzione in senso
stretto e indennità alla quale per contro compete funzione
"conservatrice" del corrispettivo della prestazione d'opera (attuale o,
come nel caso della pensione, pregressa) a nulla rilevando la carenza
di un criterio di proporzionalità la quale non basta per affermare che
la ripetuta indennità rivesta carattere previdenziale e non
retributivo, ed è tornata a richiamare la C. Cost. 126/1979 per
ribadire che, le quante volte non si perpetrino patenti lesioni di beni
ed interessi costituzionalmente protetti (ad es, sufficienza della
retribuzione), la correzione e i limiti di correzione delle altre
lesioni sarebbero riservati alla discrezionale ed insindacabile
valutazione del legislatore ordinario, in concreto intervenuta con
disposizioni normative citate dall'Avvocatura erariale in precedenti
interventi.
25. - Alla pubblica udienza del 16 ottobre 1984, nel corso della
quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione comune a tutti i
ventiquattro incidenti assegnati a trattazione, l'avv. dello Stato
Azzariti ha argomentato a sostegno della conclusione di infondatezza
delle proposte questioni. Considerato in diritto :
26. - Delle ventiquattro ordinanze di rimessione ventuno (nn. 122 a
136, 322 a 326 e 477 R.O. 1984) impugnano gli artt. 42 d.P.R. 601/1973
e 46 e 48 d.P.R. 597/1973 in riferimento agli artt. 36 e 53 Cost., una
(n. 840 R.O. 1982) in riferimento al solo art. 36 Cost., altra (n. 412
R.O. 1984) in riferimento al solo art. 53 Cost. e altra ancora (n. 1079
R.O. 1983) il menzionato art. 42 in riferimento non solo all'art. 36 ma
anche all'art. 77 Cost.. Ne segue che il gruppo più numeroso attrae a
sé per ragione di continenza, in parte qua, gli incidenti iscritti ai
nn. 840 R.O. 1982, 412 R.O. 1984, mentre l'incidente iscritto al n.
1079 R.O. 1983, che solo assume a parametro l'art. 77, è collegato
agli altri per ciò che vi si impugna l'art. 42 pur sospettato in tutte
le altre ordinanze con le quali si impugnano anche gli artt. 46 e 48
d.P.R. 597/1973.
Pertanto la riunione di tutti gli incidenti s'impone ai fini di
unica decisione.
27.1.1. - Sul piano della normativa ordinaria mette conto di
ricordare a) che i nostri teoreti, seguiti dai giudici, han coniato la
distinzione tra debiti di denaro (o di valuta) e debiti di valore atta
ad aggirare in qualche modo l'art. 1277 c.c. che sancisce il principio
nominalistico, facendo leva sull'art. 1375 dello stesso codice, b) che
al livello della normazione ordinaria sono apparse le ll. 24 febbraio
1953, n. 96, contenente norme per la rivalutazione delle rendite
vitalizie in denaro, e 1 luglio 1952, n. 701 su la revisione dei canoni
enfiteutici e l'affrancazione (seguita dalla l. 18 dicembre 1970, n.
1138 "nuove norme in materia di enfiteusi"), gli artt. 24, 63 e 81 l.
27 luglio 1978, n. 392 (disposizioni per le locazioni e sublocazioni
di immobili urbani) e il novellato art. 429, comma terzo c.p.c. (a
tenor del quale "il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al
pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare,
oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente
subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito,
condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno
della maturazione del credito") - seguito dal d.m. giust. di
approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale forense in
data 28 maggio 1982, concernente i criteri per la determinazione degli
onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai
procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e
stragiudiziali, per il quale "trascorsi tre mesi dall'invio della
parcella o del preavviso di parcella senza che gli importi esposti
siano stati contestati nella congruità, in caso di mancato integrale
pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la
rivalutazione monetaria così come stabilito dalla legge n. 533/1973"
-, c) che sull'opposto versante han visto la luce gli artt. 3 r.d.l. 5
ottobre 1936, n. 1745, che faceva divieto di ogni convenzione incidente
sul potere liberatorio della moneta, e 1 r.d.l. 27 febbraio 1939, n.
337, per il quale i prestiti obbligazionari - emessi, prima
dell'entrata in vigore del r.d.l. 1745/1936, da enti e società
commerciali con sede nel Regno e stilati in lire o in lire oro per i
quali si fosse data al creditore facoltà di chiedere il pagamento in
una o in più monete estere secondo un determinato ragguaglio -
dovevansi pagare in lire aventi corso legale al giorno del pagamento
nella stessa somma numerica espressa nel titolo medesimo.
27.1.2. - Nel campo della giurisprudenza si segnalano le
recentissime sentt. 16 febbraio 1984, nn. 1146 e 1148 con le quali le
Sezioni unite civili della Cassazione, componendo il conflitto di
principi insorto in seno alla Sezione lavoro in punto alla autonoma
azionabilità del diritto del lavoratore alla rivalutazione monetaria
di crediti di lavoro già soddisfatti, hanno argomentato da ciò che la
rivalutazione monetaria, realizzata vuoi mediante la concessione della
indennità di contingenza vuoi mediante il risarcimento del danno
provocato dalla svalutazione monetaria, cui provvede, ai termini dei
novellati artt. 429, comma terzo c.p.c. e 150 d.a.c.p.c., il giudice,
costituisce una componente del credito di lavoro strettamente connessa
al salario nominale, che detto elemento trae origine dallo stesso
rapporto di lavoro e, pertanto, ha natura squisitamente sostanziale e
che tale sua natura e la sua funzione di "indicizzazione" del credito
di lavoro tardivamente soddisfatto comportano l'attribuzione al
lavoratore della maggior somma per rivalutazione fin dal momento della
maturazione del credito originario senza necessità di specifica
domanda dappoiché la rivalutazione afferisce alla stessa causa
petendi.
27.2. - Nella giurisprudenza di questa Corte vanno menzionate a) la
sent. 23/1977, che ebbe a dichiarare non fondata la questione di
illegittimità per violazione del principio di eguaglianza che il
giudice a quo aveva sospettato per essere la rivalutazione del credito
senza distinzioni assicurata ad ogni categoria di lavoratori e per non
essere la ripetuta rivalutazione ammessa per i crediti del datore di
lavoro nascenti dallo stesso rapporto di lavoro, b) la sent. 43/1977
che disse infondata la questione d'illegittimità dell'art. 429 comma
terzo sub art. 1 l. 533/1973 nella parte in cui prevede il risarcimento
del maggior danno da svalutazione monetaria dei crediti di lavoro solo
se relativi ai rapporti disciplinati dal novellato art. 409 c.p.c., e
pertanto escluse i rapporti di impiego di dipendenti di enti pubblici
non economici (dictum che non ha impedito al Cons. Stato e alla Corte
di Cassazione di riconoscere anche agli impiegati pubblici la
rivalutazione monetaria sulla base del novellato art. 150 d.a.c.p.c. e
degli artt. 1218 e 1224 c.c. di guisa che la querelle si risolve in
questioni di giurisdizione), c) particolarmente la sent. 126/1979, con
la quale venne posto in chiaro che il legislatore, se per un verso non
è tenuto a depurare gli incrementi di valore imponibile della
componente imputabile alla svalutazione monetaria "mediante formule di
indicizzazione o di integrale rivalutazione, in contrasto con i
principi a cui s'ispira non solo il vigente sistema tributario, ma
l'intero regime delle obbligazioni tributarie, corrispondente alle
esigenze di una economia sviluppata in cui la moneta è indispensabile
misura dei valori di mercato", può, anche nel campo della legislazione
tributaria, eliminare conseguenze inique o eccessivamente onerose sulla
base di scelte politiche riservate alla discrezionalità del potere
legislativo (n. 6).
28.1. - La prima questione verte sul se siano illegittimi gli artt.
46 ("Il reddito di lavoro dipendente è quello derivante dal lavoro
prestato con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione
di altri, compreso quello a domicilio quando sia considerato lavoro
secondo le norme della legislazione sul lavoro. Costituiscono reddito
di lavoro dipendente anche le pensioni o gli assegni ad esse equiparate
e le indennità e altre somme di cui alla lettera e) dell'art. 12") e
48 ("Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutti i compensi
ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo di imposta in
dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione
agli utili e a titolo di sussidio o liberalità. // Non concorrono a
formare il reddito di lavoro i contributi versati dal datore di lavoro
e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
previdenziale o assistenziale in ottemperanza a disposizioni di legge,
di contratti collettivi o di accordi aziendali, ancorché commisurati
alle retribuzioni, né i compensi riversibili di cui alla lettera b)
dell'art. 47. Le indennità di trasferta concorrono a formare il
reddito per la parte eccedente il limite di lire dodicimila al giorno,
elevato a lire quindicimila per le trasferte all'estero. Gli assegni
di sede e le altre indennità percepiti per servizi prestati all'estero
concorrono nella misura del quaranta per cento del loro ammontare. Se
per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni
dello Stato la legge prevede la corresponsione di una indennità base e
di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la
sola indennità nella misura del quaranta per cento. //... //...
//...") d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 42 ("Con effetto
dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate e
cessano di avere applicazione le disposizioni concernenti esenzioni e
agevolazioni tributarie, anche sotto forma di regimi fiscali
sostitutivi, diverse da quelle considerate nel decreto stesso o in
altri decreti emanati in attuazione della legge 9 ottobre 1971 n. 825,
comprese le norme che estendono in qualsiasi forma ad altri soggetti e
agli atti da essi stipulati il trattamento tributario previsto per lo
Stato e per gli atti stipulati dallo Stato. // Con la stessa decorrenza
cessano di avere effetto, salvo quanto stabilito nei precedenti
articoli, le disposizioni recanti proroga di esenzioni agevolazioni e
regimi sostitutivi fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto o a data da stabilire con il decreto medesimo. // Le esenzioni
e le agevolazioni previste dal presente decreto con riferimento ad
altre disposizioni di legge cessano di avere applicazione al termine di
decadenza risultante dalle disposizioni medesime") nella parte in cui
consentono che l'indennità integrativa speciale, istituita dalla legge
27 maggio 1959 n. 324, concorre a formare il reddito complessivo netto
al fine della applicazione delle aliquote progressive, per contrasto
con l'art. 36 Cost., in quanto la tassazione progressiva di un aumento
meramente nominale di reddito sospingerebbe la retribuzione, così
adeguata, al di sotto del livello di proporzionalità al lavoro
prestato che la norma costituzionale garantisce, e con l'art. 53 in
quanto, incidendo la tassazione progressiva su un aumento meramente
nominale di reddito, difetterebbe il presupposto della crescita reale
della capacità contributiva.
28.2. - Se si riflette che la indennità integrativa speciale fu
istituita, a far tempo dal 1 luglio 1959, con l. 27 maggio 1959 n. 324
(miglioramenti economici al personale statale in attività ed in
quiescenza) allo scopo di preservare in qualche misura il trattamento
del personale statale dal rischio della svalutazione monetaria,
riuscirebbe lecito contestare che la disciplina tributaria del
trattamento le si estenda, soltanto a patto di negare che la quantità
di moneta, nella quale la indennità si risolve, si trasferisca dallo
Stato al personale per una causa giuridica diversa da quella che
giustifica la translatio, dallo Stato al personale, della quantità di
moneta pari all'ammontare non rivalutato del trattamento, ma poiché
siffatta contestazione urta contro il diritto vivente quale espresso
nella normativa (supra 27.1.1.) e nella giurisprudenza ordinarie (supra
27.1.2.) e si pone in insanabile contrasto con la giurisprudenza di
questa Corte (supra 27.2.), non rimane, in aggiunta alla motivazione
della C. cost. 126/1979, se non ribadire e precisare che se la parte
rivalutata dei redditi fosse sottratta alla capacità contributiva dei
dipendenti dello Stato (come di ogni altro produttore di redditi)
l'importo valutario delle spese pubbliche dovrebbe essere compresso in
proporzione di un coefficiente di segno negativo pari al coefficiente
di rivalutazione dei rediti dei contribuenti (non dei soli lavoratori);
altrimenti i conti, su cui l'art. 53 si adagia, non tornerebbero.
Alla quale conclusione nessuno dei giudici a quibus si è sentito di
addivenire.
Né, infine, merita credito la distinzione tra esenzione ed
esclusione di reddito perché nella terminologia tributaria la nozione
di agevolazione, cui avrebbe fatto capo la legge istitutiva della
indennità, sta ad indicare indifferentemente esenzioni e esclusioni di
reddito e regimi sostitutivi.
28.3. - In merito all'altro parametro individuato nell'art. 36 e
segnatamente nel comma primo di questa disposizione, a tenor del quale
"il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
qualità e alla quantità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa", la
Corte, che a tanto è legittimata sol per aver giudicato inconsistente
la violazione dell'art. 53, si limita ad osservare che la verifica
della sussistenza, in concreto, della idoneità dell'assoggettamento
dell'indennità a prelievo fiscale ad attentare a quei canoni di
esistenza libera e dignitosa del lavoratore, cui vuole la riprodotta
norma costituzionale indirizzata la retribuzione, implica indagini
economiche finanziarie e sociali che rientrano nella competenza del
legislatore. Né, in ogni caso, alcuno dei giudici a quibus argomenta
e dimostra che l'imposizione in esame verrebbe ad intaccare il minimo
vitale di cui tutti i lavoratori dipendenti debbono poter disporre.
29. - La seconda questione, vertente sul se sia costituzionalmente
illegittimo l'art. 42 d.P.R. 601/1973 per eccesso di delega (art. 77
Cost.), in relazione all'art. 9 comma primo n. 1 l. 9 ottobre 1971. n.
825 (delega legislativa al Governo per la riforma tributaria) in quanto
la perdurante attualità dei fini perseguiti con l'esenzione
dell'indennità integrativa speciale (già stabilita dalla legge
istitutiva 324/1959) e la conformità degli stessi agli obiettivi del
programma economico nazionale avrebbero implicato il mantenimento del
precedente regime esentivo, è non meno infondata dappoiché la
Commissione tributaria di primo grado di Piacenza, che sola tra i
giudici a quibus l'ha sollevata, non ha tenuto nel debito conto che
l'art. 9 comma primo della legge di delegazione, lungi dall'additare al
legislatore delegato il criterio della conservazione dei benefici, gli
ha impartito la direttiva di sostituirli con la concessione di
contributi, anche sotto forma di buoni d'imposta (commisurati a
parametri da determinare senza riferimento all'imponibile) ma sol "in
quanto possibile". Dettami che il legislatore delegato ha rispettato se
si considera che la soppressione della indennità contributiva speciale
è stata bilanciata con particolari "detrazioni d'imposta" in aggiunta
a quelle comuni di carattere soggettivo: del che offrono tangibile
testimonianza le modifiche di tempo in tempo apportate agli artt. 15 e
16 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 con gli artt. 4 d.l. 6 luglio 1974
n. 259 (sost. in sede di conversione per l. 17 agosto 1974 n. 384), 10
l. 2 dicembre 1975 n. 576, 2 l. 30 novembre 1976 n. 786, 14 l. 13
aprile 1977 n. 114, 59 l. 21 dicembre 1978 n. 843, 2 l. 24 aprile 1980
n. 146, 3 l. 28 febbraio 1983 n. 53.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscrtti ai nn. 840 R.O. 1982, 1079 R.O. 1983,
122 a 136, 322 a 326, 412, 477 R.O. 1984,
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
- sollevata in riferimento agli artt. 36 e 53 Cost. degli artt. 46 e 48
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (istituzione e disciplina dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche) e 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n.
601 (disciplina delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui
consentono che l'indennità integrativa speciale, istituita con l. 27
maggio 1959 n. 324 (miglioramenti economici al personale statale in
attività di servizio) concorra a formare il reddito complessivo netto
al fine dell'applicazione delle aliquote complessive.
b) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale, per eccesso di delega, dell'art. 42 d.P.R. 29
settembre 1973 n. 601 in riferimento all'art. 9 comma primo n. 1 l. 9
ottobre 1971 n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per
la riforma tributaria).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte