Sentenza n. 278/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/07/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 742/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7
ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale) promossi con ordinanze emesse l'8 maggio e il 6 marzo 1984,
l'11 marzo e il 12 marzo 1985 e il 14 febbraio 1986 dalla Corte di
Cassazione (n. 9 ordinanze) iscritte ai nn. 1051, 1052 e 1053 del
registro ordinanze 1984, ai nn. 492, 493, 494, 517 e 598 del registro
ordinanze 1985, al n. 411 del registro ordinanze 1986 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai nn. 42-bis e 293-bis
dell'anno 1985 e ai nn. 5, 8 e 44 della prima serie speciale
dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1987 il Giudice relatore
Renato Dell'Andro;
Udito l'Avvocato dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con nove ordinanze emesse il 6 marzo 1984 (Reg. Ord.
1053/84), l'8 maggio 1984 (Reg. Ord. nn. 1051 e 1052/84), il 12 marzo
1985 (Reg. Ord. nn. 492, 493, 494, 517 e 598/85) ed il 14 febbraio
1986 (Reg. Ord. 411/86) la Corte di Cassazione ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella
parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali nel
periodo feriale relativamente ai processi militari regolati dal
codice penale militare di pace e dalla legge 7 maggio 1981, n. 180.
La Suprema Corte premette che nei casi di specie gli appelli degli
imputati erano stati dichiarati inammissibili perché i motivi erano
stati depositati oltre il termine, mentre, qualora fosse stata
applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale di cui
alla legge n. 742 del 1969, i depositi sarebbero stati tempestivi.
Quanto al merito, il giudice a quo ricorda innanzitutto che la
sentenza di questa Corte n. 50 del 1976 dichiarò infondata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella
parte in cui la sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale è esclusa nei procedimenti penali militari, ritenendo che la
differenza tra il procedimento penale ordinario e quello militare
trovasse ragionevole giustificazione nelle peculiari caratteristiche
del secondo, tendente a garantire esigenze della collettività
attraverso la speciale composizione dei tribunali militari e la
sollecitudine delle relative procedure, caratterizzate da particolari
connotazioni quali l'esclusione del giudizio di appello e della
costituzione di parte civile.
Senonché è nel frattempo intervenuta la legge 7 maggio 1981, n.
180, la quale, nell'apportare modifiche all'ordinamento giudiziario
militare, non solo ha istituito la Corte d'appello militare
disponendo l'applicabilità delle norme del codice di procedura
penale al giudizio d'appello, ma ha anche soppresso il Tribunale
Supremo Militare prevedendo in sua sostituzione il ricorso in
Cassazione secondo le norme del codice di procedura penale. E poiché
anche in questi ricorsi la Cassazione mantiene il suo ruolo e la sua
qualifica di giudice ordinario, ne consegue che ai ricorsi stessi è
applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale ai sensi della legge n. 742 del 1969.
Pertanto, conclude la Corte di Cassazione, anche a prescindere dal
globale indirizzo attenuativo (rispetto ai principii generali
informativi della giurisdizione militare) introdotto dalla legge n.
180 del 1981, se si considera nel suo interno l'iter del procedimento
penale militare, sottoposto prima ad un organo di giurisdizione
speciale e poi ad un giudice ordinario, appare dubbia la
ragionevolezza di un diverso trattamento (rispetto all'imputato
sottoposto a giurisdizione ordinaria) che nella fase del merito non
consenta la sospensione dei termini feriali ed invece l'ammetta nella
fase di legittimità, senza una plausibile giustificazione di tale
disparità interna allo stesso processo.
Tutte le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo la pronuncia di una sentenza
interpretativa di rigetto.
Osserva preliminarmente l'Avvocatura che la legge 7 maggio 1981,
n. 180 dispone (art. 3/7) che il giudizio d'appello è regolato dalle
norme del codice di procedura penale, in modo che, ai fini del
termine per il deposito dei motivi, il riferimento implicito all'art.
201 cod. proc. pen. deve essere inteso come fatto al combinato
disposto di detto art. 201 e della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non
potendosi applicare l'esclusione prevista dall'art. 1 della medesima
legge 742 per le giurisdizioni speciali. Pertanto, i casi di specie,
poiché concernevano termini relativi a giudizi d'appello e poiché
in questi giudizi devono applicarsi tutte le norme processuali
ordinarie, ben potevano essere risolti applicando la legge n. 742 del
1969. Posto infatti che l'art. 511 cod. proc. pen. trovava certamente
applicazione nel giudizio innanzi alla Corte militare d'appello, esso
era da applicare integrato con le norme della legge n. 742,
dovendosi, in virtù del citato art. 3/7 della legge 180 del 1981,
non ritenere operante nel giudizio di secondo grado l'esclusione di
cui all'art. 1 della stessa legge n. 742. D'altra parte è dubitabile
che l'art. 2 della legge n. 742, con la generica espressione "in
materia penale", non abbia inteso ricomprendere i giudizi che si
svolgono dinanzi ai Tribunali militari.
Ma in via ancor più generale, prosegue l'Avvocatura,
l'orientamento del legislatore, inteso ad accostare quanto più
possibile il rito militare a quello ordinario, induce a ritenere che
nell'espressione "giurisdizioni ordinarie" di cui all'art. 1 della
legge n. 742 possa al giorno d'oggi essere ricompresa, ai fini di cui
trattasi, anche la giurisdizione militare di pace, applicandosi nel
secondo grado e in quello di legittimità le norme ordinarie
processuali (legge n. 180 del 1981, artt. 3/7 e 6) e dovendosi in via
generale applicare tali norme anche nel giudizio di primo grado ove
non espressamente derogate (art. 261 cod. pen. mil. pace). Considerato in diritto
1. - In ordine all'applicabilità dell'art. 1 della legge n. 742
del 1969 alla giurisdizione militare, le ordinanze di rimessione e
l'Avvocatura generale dello Stato concordano su una premessa e,
sostanzialmente, nelle conclusioni. La premessa attiene alla
determinazione di due distinte fasi, dall'avvento della Costituzione
al 1981 e dal 1981 in poi. In relazione alla prima, mentre
l'Avvocatura implicitamente suppone la non applicabilità del
precitato art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, alla
giurisdizione penale militare in tempo di pace, le ordinanze di
rimessione, richiamando la sentenza di questa Corte n. 50 del 1976,
esplicitamente ammettono l'estraneità della sospensione dei termini
processuali nel periodo feriale ai giudizi penali militari. In
relazione alla seconda fase, invece, sia la Corte di Cassazione sia
l'Avvocatura sono sostanzialmente favorevoli all'applicabilità della
sospensione feriale dei termini processuali alla giurisdizione
militare, anche se l'Avvocatura è dell'avviso che vi si debba
pervenire attraverso un procedimento esclusivamente interpretativo
mentre le ordinanze di rimessione ritengono che sia necessaria la
parziale dichiarazione d'incostituzionalità della norma impugnata.
La premessa alla quale ora si è accennato (la netta distinzione
tra il regime vigente fino alla legge di modifica dell'ordinamento
giudiziario militare di pace del 7 maggio 1981, n. 180 ed il regime
da ritenere vigente dopo la stessa legge) e, in conseguenza, le
predette conclusioni vanno accolte: la strada da perseguire per
giungere a queste ultime non può tuttavia esser quella
esclusivamente interpretativa, come proposto dall'Avvocatura ma, in
accoglimento delle richieste delle ordinanze di rimessione, la
parziale dichiarazione d'incostituzionalità della norma impugnata.
2. - Poiché l'art. 1 della legge n. 742 del 1969, letteralmente,
prescrive la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
nei giudizi promossi innanzi alle giurisdizioni "ordinarie" ed
"amministrative", si deve qui accennare a due questioni, solo nella
consapevolezza delle quali è dato intraprendere l'esame delle
richieste contenute nelle ordinanze di rimessione.
La prima: la distinzione tra giurisdizioni "ordinarie" e
"speciali" non trova fondamento in esplicite determinazioni di
diritto positivo; essa è delineata dalla dottrina e dalla
giurisprudenza sulla base di note certamente desunte dal diritto
positivo ma "scelte" dall'interprete in funzione di orientamenti non
positivamente rigorosi né controllabili attraverso espresse
dichiarazioni della Costituzione o del legislatore ordinario. E non
è consentito servirsi di schemi dommatici predeterminati per
interpretare positive disposizioni di legge (quale la norma
impugnata): l'inversione metodologica sarebbe fin troppo evidente.
Qual è, infatti, la nozione di "giurisdizione ordinaria" e,
correlativamente, quella di "giurisdizione speciale" alla quale ha
fatto riferimento il legislatore del 1969 allorché ha disposto la
sospensione dei termini processuali relativi alle giurisdizioni
ordinarie ed amministrative?
La seconda questione attiene alla storia della nozione di
"giurisdizione speciale", prima e dopo la Costituzione. È stato già
sottolineato da questa Corte, con la sentenza n. 76 del 1961, che il
criterio discretivo tra "giurisdizione ordinaria" (in particolare
"sezioni specializzate" della giurisdizione ordinaria) e
"giurisdizioni speciali", già in passato d'ardua determinazione, è
divenuto, in seguito all'entrata in vigore della Costituzione
repubblicana, "ancora più incerto", avendo questa esteso alle
giurisdizioni speciali preesistenti alcuni dei caratteri che si
consideravano proprii di quella ordinaria. Prima dell'avvento della
Costituzione, infatti, mancando indicazioni precise in ordine agli
elementi essenziali del concetto generale di "giurisdizione"
(elementi senza dei quali, ovviamente, non si configurano
"giurisdizioni speciali") gli organi "giudicanti" sprovvisti dei
requisiti, che, di volta in volta, dottrina e giurisprudenza
assegnavano alla "giurisdizione ordinaria", venivano compresi nella
"giurisdizione speciale". La Costituzione repubblicana (che non
poteva guardare con favore alle "giurisdizioni speciali", appunto
perché spesso carenti dei requisiti che dottrina e giurisprudenza
precedenti erroneamente ritenevano essenziali alla "giurisdizione
ordinaria" ma che, invece, costituivano elementi caratterizzanti lo
stesso generale concetto "costituzionale" di giurisdizione)
nell'estendere (anche) alle giurisdizioni speciali qualificazioni che
prima venivano considerate proprie della sola "giurisdizione
ordinaria", ha aggravato l'incertezza della distinzione tra
"giurisdizione ordinaria" e "giurisdizioni speciali". Sicché, già
nel 1969 era davvero arduo determinare se e fino a che punto taluni
organi, già in precedenza definiti di giurisdizione "speciale",
potessero considerarsi conformi a Costituzione ed insieme, ancora, di
giurisdizione "speciale". Man mano che alcuni organi di giurisdizione
speciale si conformavano alla Costituzione venivano a perdere almeno
alcuni dei caratteri che avevano determinato la loro inclusione tra
gli organi di giurisdizione speciale.
In relazione alla giurisdizione militare si è, poi, verificato un
particolare fenomeno: mentre per il periodo successivo all'entrata in
vigore della Costituzione ed anteriore al 1981 pochi sono stati i
dubbi sollevati contro la sua classificazione tra le "giurisdizioni
speciali", con l'emanazione della legge di modifica dell'ordinamento
giudiziario militare del 7 maggio 1981, n. 180, eliminate molte delle
"anomalie" che erano state causa principale della sua riconduzione al
novero delle "giurisdizioni speciali", non soltanto sono stati
sollevati molti ed approfonditi dubbi sulla "specialità" della
giurisdizione penale militare di pace ma, prendendosi spunto da
quest'ultima, come modificata dalla precitata legge del 1981, ci si
è domandato, riflettendo sulla "generale" distinzione tra
giurisdizione ordinaria e speciale, se e fino a che punto tale
distinzione abbia, oggi, effettiva rilevanza.
3. - Le riserve metodologiche ora manifestate già, per sé
stesse, sconsiglierebbero di valersi delle nozioni di "giurisdizione
ordinaria" e di "giurisdizione speciale", allo scopo di risolvere
interpretativamente (come suggerito dall'Avvocatura generale) la
questione dell'estensione anche ai giudizi penali militari della
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Tuttavia, pur ribadendo ancora una volta le precitate riserve,
poiché l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sospende i
predetti termini in relazione alle "giurisdizioni ordinarie" (oltre
che a quelle amministrative) ove si riuscisse a dimostrare, in
maniera sicura, anche attraverso un'interpretazione evolutiva, la
riconducibilità dei giudizi militari in tempo di pace allo "schema"
della "giurisdizione ordinaria", la risoluzione in via interpretativa
della questione sollevata dalle ordinanze di rimessione si renderebbe
possibile.
Senonché, un'attenta considerazione delle nozioni di
giurisdizione "ordinaria" e "speciale" esclude che i giudizi penali
militari in tempo di pace possano essere ricondotti, neppure con
un'approssimazione vicino alla certezza, alla nozione di
giurisdizione "ordinaria".
Per quanto non poche incertezze regnino in materia, si può
ritenere che due siano i requisiti caratterizzanti la "giurisdizione
ordinaria': la riconduzione del giudice alla "magistratura ordinaria"
(aspetto subiettivo) e l'inquadramento del giudizio in quello
predisposto per il "giudice ordinario" (aspetto obiettivo). Una parte
della dottrina e della giurisprudenza è, peraltro, dell'avviso che
il solo predetto primo requisito sia sufficiente a considerare un
giudice come "ordinario".
Ma, appunto, a causa del primo requisito, non è dato ricondurre
la giurisdizione militare in tempo di pace alla giurisdizione
"ordinaria", neppure dopo l'emanazione della legge 7 maggio 1981, n.
180. È, intanto, prevista in quest'ultima legge, di modifica
dell'ordinamento giudiziario militare di pace (e, pertanto, questo
ordinamento è disciplinato da autonomo sistema legislativo, anche
se, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lo stato giuridico, le
garanzie d'indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari sono
regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari "in
quanto applicabili") un'autonoma organizzazione per i magistrati
militari. Il fatto stesso che sia stato legislativamente previsto un
apposito organo di autogoverno della magistratura militare (art. 15,
primo comma, della legge n. 180 del 1981); che, in virtù dell'art. 7
della stessa legge, sia stato disposto che i poteri di sorveglianza
sui magistrati militari, con funzioni giudicanti, siano esercitati
dal presidente della corte militare d'appello; che siano stati
istituiti autonomi uffici del pubblico ministero presso la Corte di
Cassazione, la corte militare d'appello e sezioni distaccate di
quest'ultima) nonché presso i tribunali militari (art. 5 della
precitata legge); che il procuratore generale militare presso la
Corte di Cassazione eserciti la sorveglianza su tutti i magistrati
militari del pubblico ministero ecc.; dimostra la piena autonomia
dell'organizzazione dei magistrati militari. Certo, l'ordinamento
giudiziario di questi ultimi è, dalla legge n. 180 del 1981,
determinato sulla falsariga dell'ordinamento dei magistrati ordinari
ma nessun dubbio può cadere sulla diversità ed autonomia dei primi
dai magistrati ordinari e dal consiglio superiore proprio degli
stessi magistrati.
E che, dal punto di vista degli organi giudicanti (aspetto
subiettivo) non sia possibile ricondurre i giudici militari alla
"giurisdizione ordinaria" è ulteriormente dimostrato dal fatto che
anche chi maggiormente avvicina la giurisdizione militare a quella
ordinaria, tuttavia aggiunge che non si possa, adottando i
tradizionali criteri, affermare la natura di giurisdizione ordinaria
tout court della giustizia militare e propone, adottando la
distinzione tra "natura dell'organo" e "caratteri della funzione" di
considerare la giurisdizione militare in tempo di pace compimento di
attività giurisdizionale ordinaria esercitata, per la maggior parte,
da organi speciali.
Senonché, anche l'esame dell'aspetto oggettivo del problema
conferma le conclusioni raggiunte in ordine all'aspetto subiettivo.
Anche a prescindere dall'esistenza d'un autonomo diritto penale
militare sostanziale, lo schema del procedimento penale militare in
tempo di pace rimane diverso rispetto a quello ordinario. La legge n.
180 del 1981 ha, è vero, eliminato la disparità relativa alla
mancanza del procedimento d'appello. Ma, da un canto, la corte
militare d'appello, oltre a mancare della sezione istruttoria, è
unica, con sede a Roma (con due sezioni distaccate a Verona e Napoli)
e dall'altro canto, se è vero che, ai sensi dell'art. 3, settimo
comma, della legge ora citata, "il giudizio d'appello è regolato
dalle norme del codice di procedura penale", è altresì vero che,
essendo dall'art. 519 c.p.p. richiamate le norme relative al giudizio
di primo grado, rimane almeno dubbio che tale rinvio valga per le
sole norme del codice di procedura comune e non anche per le norme
"speciali" che caratterizzano il giudizio di primo grado davanti agli
organi militari: la giurisprudenza, fra l'altro, sembra a favore
della seconda soluzione.
Ed in tema di procedimento militare di primo grado numerose norme
(ad esempio in tema di libertà personale, di scelta del rito, di
chiusura dell'istruzione formale ecc.) non risultano abrogate dalla
legge di riforma dell'ordinamento giudiziario militare. Il principio
di "complementarità" ex art. 261 c.p.m.p. ("Salvo che la legge
disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale
si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari")
deve ritenersi tuttora vigente per i procedimenti militari di primo
grado. Or è ben vero che sono fondate più sulla natura del reato e
del reo "militare" (rispetto al reato ed al reo "comune") che non
sulla natura della procedura "militare", in rapporto alla procedura
"comune", ad esempio la diversità dei parametri di riferimento per
l'obbligatorietà o la facoltatività del mandato od ordine di
cattura (artt. 331 e 314 c.p.m.p. in rapporto agli artt. 253 e 254
c.p.p.): ma tutto ciò non fa che dimostrare come la diversità del
codice sostanziale non può non riverberarsi sulla "specialità" del
procedimento militare rispetto al procedimento svolgentensi dinanzi
alla magistratura ordinaria.
Né l'avere la legge n. 180 del 1981, all'art. 6, colmato la
lacuna, per i giudizi militari, derivante dalla mancanza del giudizio
di legittimità ("Contro i provvedimenti dei giudici militari è
ammesso ricorso per cassazione, secondo le norme del codice di
procedura penale") vale a qualificare come "ordinaria" la
giurisdizione militare. A parte il rilievo per il quale la Corte di
Cassazione giudica sui provvedimenti dei giudici militari con
l'intervento del pubblico ministero militare e non del pubblico
ministero "ordinario", vale ricordare che l'art. 6, ora riportato,
della legge n. 180 del 1981
è attuativo dell'art. 111 Cost.: conseguentemente, o non esistono
più "giudici speciali" (ma lo stesso art. 111 Cost. letteralmente
recita "Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
speciali, è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di
legge) oppure l'avere la Costituzione posto la Corte di Cassazione al
vertice decisionale anche delle giurisdizioni speciali non muta il
carattere, appunto "speciale", di queste ultime.
Vero è che esistono principii e valori, costituzionalmente
vincolanti, che attengono a tutte le giurisdizioni: ad esempio, il
principio dell'indipendenza dei giudici vale per tutte le
giurisdizioni, ordinarie e speciali (per queste ultime cfr. l'art.
108, secondo comma, Cost.). Se la giurisdizione speciale venisse
ritenuta tale per carente attuazione di alcuni di tali principii e
valori, si verserebbe certamente in errore, dopo l'entrata in vigore
della Costituzione. Tali principii non attengono alla giurisdizione
ordinaria ma al concetto stesso "generale" di giurisdizione: sicché,
organi o procedimenti disciplinati in violazione dei predetti
principii non possono qualificarsi né "ordinari" né "speciali" in
quanto, ancor prima, non costituiscono organi o procedimenti
"giurisdizionali". Conseguentemente, prevedere il superamento delle
lacune (eventualmente esistenti prima dell'entrata in vigore della
Costituzione) relative alla violazione dei principii in discussione,
non equivale a rendere "ordinaria" una magistratura "speciale" bensì
a rendere "costituzionale" la medesima. Non v'è dubbio, peraltro,
che, quando si ritenga che prima della Costituzione si sia fatto
ricorso alla formula giurisdizione "speciale" solo nelle ipotesi di
violazione dei predetti principii e valori, si dovrebbero
coerentemente ritenere illegittime, appunto con l'entrata in vigore
della Costituzione, tutte le magistrature "speciali".
Comunque, la legge n. 180 del 1981, nel provvedere alla piena
attuazione, anche per gli organi giudiziari militari, di norme e
principii costituzionali non ha, per ciò solo, reso "ordinaria" la
giurisdizione "speciale" dei giudici militari. Resta, pertanto,
ancora da precisare se e fino a che punto le singole "giurisdizioni
speciali", già esistenti prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, esistano e possano continuare a qualificarsi tali e,
conseguentemente, ove le si ammetta, quale nuova dimensione la
formula "giurisdizione speciale" abbia acquistato dopo la
Costituzione.
In carenza di adeguati studi in proposito e di valide proposte
giurisprudenziali (pur auspicandosi nuove letture contenutistiche del
testo costituzionale in materia) non si può, allo stato, concludere
nel senso della riconduzione della giurisdizione militare in tempo di
pace alla "giurisdizione ordinaria".
Da ciò discende che non è consentito risolvere il quesito posto
dalle ordinanze di rimessione interpretativamente, attraverso il
ricorso alla formula "giurisdizione ordinaria'; l'evoluzione, a
seguito della legge n. 180 del 1981, dei giudizi penali militari in
tempo di pace non è tale da far qualificare la "giustizia" militare
come giurisdizione "ordinaria" tout court. La legge n. 742 del 1969,
limita la sospensione feriale dei termini alle giurisdizioni
ordinarie ed amministrative: ed ancor oggi, benché sia intervenuta
la legge n. 180 del 1981, non è dato ritenere, attraverso
un'interpretazione evolutiva, inclusi i giudizi militari nella
"giurisdizione ordinaria".
4. - E neppure è dato far riferimento ad un "diritto vivente"
che, applicando, in concreto, la sospensione feriale dei termini
processuali anche ai giudizi proposti dinanzi alla magistratura
militare, consenta di risolvere interpretativamente il quesito
sollevato dalle ordinanze di rimessione.
Un "diritto vivente", nel senso ora precisato, non esiste. Anzi,
prima della riforma dell'ordinamento giudiziario militare del 1981,
ben pochi dubbi sussistevano sull'inapplicabilità al processo penale
militare della sospensione feriale dei termini processuali di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
La sentenza di questa Corte n. 50 del 1976, invero, non fonda la
suddetta inapplicabilità soltanto sulle "particolarità" del
processo penale militare, quali, ad esempio, la speciale composizione
dei tribunali militari o la particolare "sollecitudine" delle
procedure evidenziate, ad esempio, dall'esclusione della possibilità
di costituzione di parte civile e dalla mancanza, prima del 1981, del
giudizio d'appello. Se così fosse, non potrebbe esser taciuto che,
come è stato rilevato in dottrina, è davvero da dubitare che una
palese violazione di principii costituzionalmente vincolanti possa
servire a giustificare la costituzionalità d'una disciplina, quale
quella della sospensione feriale dei termini processuali, che tratta
del tutto diversamente situazioni indubbiamente omogenee. La sentenza
di questa Corte n. 50 del 1976 fonda la "razionalità"
dell'inapplicabilità ai giudizi militari della sospensione feriale
dei termini processuali su ben altre basi; e cioè sull'oggetto
garantito dalla legge processuale penale militare: l'ordine giuridico
militare, "uno dei dati salienti della funzionalità delle Forze
armate, strumento d'attuazione del principio proclamato con forza
tutta particolare dall'art. 52 Cost. ..." "E la portata di tale
principio non si limita alla conservazione dell'organismo militare
come tale, bensì si estende alla garanzia dell'intera comunità
statuale dalle offese che, comunque, possano esserle arrecate". Ed
appare "non irrazionale", alla sentenza in discussione, subordinare
lo scopo del riposo feriale al ben più importante oggetto tutelato
dal processo penale militare. Se mai, alcune "peculiarità" di
quest'ultimo vengono, dalla più volte citata sentenza,
esemplificativamente indicate quali prove della "superiorità",
rispetto allo scopo della tutela del riposo feriale, dell'oggetto
garantito dall'intero processo penale militare.
Sulla base di queste considerazioni, soltanto se lo ius
superveniens (la legge di modifica dell'ordinamento giudiziario
militare del 1981) eliminando le "particolarità" del processo penale
militare indicate dalla predetta sentenza avesse anche mutato
l'oggetto dello stesso processo (ciò dovrebbe essere eventualmente
evidenziato da altri indici) e si potesse ritenere tale "nuovo"
oggetto bene equivalente od "inferiore" al bene del riposo feriale,
sarebbe dato rinvenire una razionalità (od una non manifesta
irrazionalità) nell'inapplicazione ai giudizi militari della
sospensione feriale dei termini processuali.
Non in quanto abolitiva di molte "peculiarità" del processo
penale militare la legge n. 180 del 1981 può, dunque, ritenersi, ex
se, modificativa della situazione preesistente relativa al riposo
feriale nei giudizi penali militari.
Ed infatti, dopo l'entrata in vigore della legge da ultimo citata,
non solo non si riscontra il costituirsi, per il tema che ci occupa,
d'un uniforme "diritto vivente" ma si manifestano, in materia, le
più gravi incertezze giurisprudenziali e dottrinali. Da una parte la
Corte di Cassazione ha, ancora nel 1984, statuito che non sono
sospendibili i termini previsti dall'art. 201 c.p.p., neppure per il
ricorso per cassazione ed ha, nello stesso giorno ed anno (Cass.;
sezione prima, 10 gennaio 1984) ribadito che, anche dopo l'emanazione
della legge n. 180 del 1981, sono rimaste inalterate le particolari
connotazioni della giurisdizione militare che non consentono la
sospensione dei termini processuali in periodo feriale; dall'altra
parte le ordinanze di rinvio, tutte emesse dalla stessa Corte di
Cassazione, nel 1984, nel 1985 e nel 1986, sollevano questione di
costituzionalità dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969 assumendo,
che, proprio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 180 del
1981, essendo mutate alcune rilevanti caratteristiche del processo
militare di pace, i termini processuali dovrebbero essere sospesi, in
periodo feriale, anche per il medesimo. E, in netto contrasto con le
ordinanze di rinvio, due sentenze della stessa Corte di Cassazione
del 1986, dopo aver sottolineato che il "rinvio", di cui all'art. 3
della legge 7 maggio 1981 n. 180, al codice di procedura penale, fa
sì che l'art. 1 della legge n. 742 del 1969, integrando il predetto
codice, sia da considerarsi recepito dall'ordinamento militare di
pace, concludono nel senso che, dovendo provvedersi all'applicazione
"diretta" (e "non analogica") della sospensione dei termini
processuali anche ai giudizi militari in tempo di pace, sia del tutto
inutile "un ulteriore intervento della Corte Costituzionale".
In considerazione di quanto ora rilevato non può, certo,
ritenersi costituito in materia un uniforme "diritto vivente", anche
se le due ultime sentenze citate sono, sia pur di poco, posteriori
all'ultima (14 febbraio 1986) ordinanza di rimessione.
5. - In tanta incertezza giurisprudenziale e dottrinale non resta
che valutare (prescindendo, per un momento, dalle classificazioni
"generali" nelle quali possono essere inquadrati i vari momenti del
processo penale militare in tempo di pace) se l'inapplicabilità a
quest'ultimo della sospensione feriale dei termini processuali
(inapplicabilità risultante dalla "lettera" dell'art. 1 della legge
n. 742 del 1969) violi l'art. 3 Cost., primo comma, nei procedimenti
svolgentisi innanzi ai giudici militari rispetto ai giudizi intentati
innanzi alla magistratura ordinaria.
Va, anzitutto, rilevato che, se è vero che la "specialità" del
diritto penale militare sostanziale finisce spesso con il riflettersi
su almeno alcune delle norme regolanti il processo penale militare,
è anche vero che detta "specialità" non può legittimare ogni e
qualsiasi violazione della par condicio delle parti, rispettivamente
nel processo penale militare ed in quello ordinario. E tanto meno la
"supposta" specialità della giurisdizione militare può legittimare
ingiustificate violazioni della stessa par condicio.
È senza dubbio vero che il "riposo feriale" costituisce un bene
che non può esser tutelato in modo incondizionato. Tutti i beni
giuridicamente garantiti devono "cedere" nei confronti di altri che
assumono posizione "prioritaria" nella gerarchia dei beni tutelati:
ed esiste una gerarchia tra i valori costituzionalmente garantiti,
allo stesso modo come esiste una gerarchia tra i beni garantiti in
via ordinaria. Ma, allorché il legislatore garantisce il "riposo
feriale" estendendolo, in via generale (art. 1, primo comma, della
legge n. 742 del 1969) a tutte le giurisdizioni ordinarie ed
amministrative (queste ultime anche se ritenute "speciali") perché
non si violi l'art. 3, primo comma, Cost. sono le eccezioni a tale
principio (cfr. artt. 2 e 3 della stessa legge) che vanno
"razionalmente" giustificate; e non può l'eventuale legittimità
delle singole, previste eccezioni valere a giustificarne altre,
specie se vaste quanto quella relativa al processo penale militare.
È, dunque, per questa "eccezione", relativa a quest'ultimo processo,
che va ricercata una "particolare" giustificazione, non potendosi
ritenere legittimata la medesima dal rilievo che il principio del
"riposo feriale" non è incondizionalmente garantito ma subisce,
nella disciplina legislativa, alcune, che si suppongono giustificate,
eccezioni, del tutto diverse da quella per la quale va, invece,
singolarmente ritrovata la razionale giustificazione.
Vero è che l'inestensibilità della sospensione feriale dei
termini processuali al processo penale militare in tempo di pace non
trova razionale giustificazione.
Può anche lasciarsi da parte, almeno per un momento, il quesito
intorno al regime della predetta sospensione, relativa sempre ai
processi penali militari, per il periodo anteriore alla legge 7
maggio 1981, n. 180. Dopo questa
data, tuttavia, dubbi non possono esistere sull'irrazionalità
dell'inestensibilità della predetta sospensione ai processi penali
militari.
Per dimostrare ciò vale ricordare che la giurisdizione militare
è nata da una particolare ideologia: la concezione
"istituzionalistica" dell'ordinamento militare. La "giustizia dei
capi" era fondata sulla diversità ed autonomia dell'ordinamento
militare rispetto all'ordinamento statuale. Non poteva il "capo
militare" ricorrere alla giurisdizione dello Stato: questa da una
parte avrebbe avuto il significato di un'indebita interferenza in un
"ordine" del tutto diverso (con conseguente discredito dei "capi
militari", specie nell'ipotesi di divergenze "interpretative" tra
questi ultimi ed i giudici dello Stato) e dall'altra parte non
sarebbe mai riuscita a cogliere l'esatto significato delle violazioni
dell'"ordine militare", significato che, per la concezione
"istituzionalistica" dell'ordinamento militare, è dato "comprendere"
solo a chi vive nel sistema socio-giuridico dello stesso "ordine".
La Costituzione repubblicana supera radicalmente la logica
istituzionalistica dell'ordinamento militare e, ricondotto anche
quest'ultimo nell'ambito del generale ordinamento statale,
particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e
processuali di tutti i cittadini, militari oppur no, definitivamente
impedisce che la giurisdizione penale militare si consideri ancora
come "continuazione" della "giustizia disciplinare" dei capi
militari, tesa a garantire e rafforzare l'ordine e la gerarchia
militare contro le violazioni "più gravi".
Già, dunque, dall'avvento della Costituzione repubblicana il
diritto penale militare di pace, sostanziale e processuale, non solo
non può più ritenersi "avulso" dal sistema generale garantistico
dello Stato ma non va più esaltato come posto a tutela di beni e
valori di tale particolare importanza da superare, nella gerarchia
dei valori garantiti, "tutti" gli altri. Non soltanto fatti
costituenti illeciti penali militari ma tutti gli illeciti penali
offendono, prima che i singoli e diversi beni (oggetto giuridico
specifico) l'intera comunità statuale. Gli oggetti specificamente
tutelati dal diritto penale sostanziale militare di pace e, pertanto,
gli oggetti a garanzia dei quali è prevista la procedura penale
militare di pace, non possono, per sé stessi, in ogni caso, esser
considerati "superiori" e "più importanti" di tutti gli altri beni
costituzionalmente od ordinariamente tutelati. Si tratta, invece, di
stabilire, di volta in volta, come nella specie, se un principio
"generale" quale quello del "riposo feriale" trovi insuperabile
ostacolo negli oggetti, generico e specifico, particolarmente
tutelati dal diritto penale militare di pace. Ed anche prima del
maggio 1981, per le ragioni innanzi indicate, non sembra che tale
"ostacolo" sia insuperabile.
Tuttavia, prima del maggio 1981, l'inapplicabilità dell'art. 1
della legge 7 ottobre 1969, n. 742, alla giurisdizione penale
militare traeva motivo dalla mancata modifica della procedura penale
militare in tempo di pace. Con la legge 7 maggio 1981, n. 180, sono
state, invece, eliminate tutte le "particolarità" dei processi
penali militari che potevano indurre a ritenere "prevalente" sul
"riposo feriale" la particolare "celerità" e "speditezza" dei
predetti processi. Oltre alle numerose altre modifiche di cui alla
citata legge, va sottolineato che l'istituzione del grado d'appello e
del ricorso per cassazione, secondo le norme del codice di procedura
penale, nonché la previsione della presidenza tecnica nei collegi di
merito e, soprattutto, del "difensore tecnico", non lasciano spazio
per ravvisare, oggi, razionale giustificazione dell'inapplicabilità
della sospensione feriale dei termini ai processi penali militari in
tempo di pace. Va, in ispecie, sottolineata la "scomparsa" del
difensore "non professionista" che, oggi, renderebbe particolarmente
difficile, se non impossibile, trovare all'imputato "militare" un
professionista "disponibile" alla difesa nei periodi feriali. E ciò
con evidente violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., a danno del
"militare", nei confronti delle parti private nei giudizi ordinari ed
amministrativi.
Né può esser taciuto che (considerando nel suo interno iter il
procedimento militare, sottoposto, come si esprimono le ordinanze di
rinvio, prima ad organi di giurisdizione speciale e poi ad un giudice
ordinario) qualora si ritenesse, come assunto dalle stesse ordinanze,
che mentre la fase di merito non consenta la sospensione prevista
dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969, la predetta sospensione sia,
invece, ammessa nella fase di legittimità, verrebbe a realizzarsi
altra ingiustificata disparità di trattamento, interna allo stesso
processo.
Né si riuscirebbe mai a "comprendere" perché, nello stesso
giudizio, esigenze di speditezza riescano a prevalere nella fase di
merito e non nella fase di legittimità: se è vero che il processo,
pur passando da una fase, da uno stato o grado ad altri, è
indissolubilmente unitario e che i vari organi chiamati, in
successione temporale, a parteciparvi vanno inquadrati in un sistema
unitario, non è in alcun modo razionalmente giustificabile, tenuto
conto dello "scopo" unitario dello stesso processo, ritenere che
nelle prime fasi sia necessario accelerare al massimo l'iter
processuale, a differenza dell'ultima, nella quale, invece, le
esigenze di celerità non vengono più avvertite.
Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.
1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non prevede
la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale
relativamente ai processi militari in tempo di pace.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3,
primo comma, Cost., dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742,
nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini
processuali, nel periodo feriale, relativamente ai processi militari
in tempo di pace.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 23 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte