Sentenza n. 278/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 42, 228,
comma secondo, e 198 del codice penale militare di pace in relazione
all'art. 52 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 14
novembre 1989 dal Tribunale militare di Padova, nel procedimento
penale a carico di Aleci Mario, iscritta al n. 78 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella Camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza 14 novembre 1989, il Tribunale militare territoriale
di Padova sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 42 del Codice penale militare di pace in relazione all'art.
52 del codice penale, e con riferimento agli artt. 2, 3 e 52 della
Costituzione, nonché degli artt. 228, comma secondo, e 198 codice
penale militare di pace, in riferimento ai parametri predetti e
all'art. 27, comma primo, della Costituzione.
La questione veniva sollevata al termine dell'istruttoria
dibattimentale nel processo a carico del soldato Aleci Mario,
imputato di insubordinazione con ingiuria, e insubordinazione con
minaccia, aggravata e continuata (artt. 189, commi primo e secondo,
codice penale militare di pace e 81, secondo comma, codice penale)
per avere, in una camerata della Caserma di Villa Opicina, sede del
2° Gruppo squadroni meccanizzato "Piemonte Cavalleria", quale soldato
del detto reparto, verso le ore 23 del 9 gennaio 1989 dapprima
offeso, mediante volgari espressioni e in sua presenza, il prestigio,
l'onore e la dignità del superiore caporale Damiano Gualdi (così
viene corretta la rubrica all'esito dell'istruttoria dibattimentale),
e subito dopo, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, minacciato allo stesso ingiusto danno gridandogli: "Ti
spacco la testa, ti aspetto fuori".
Per dare giusta dimensione al grave episodio, l'ordinanza
correttamente premette che il Gualdi, assieme ad altro collega
caporale, tale Momentè, soleva da qualche tempo dedicarsi ad
attività vessatorie nei confronti dei commilitoni dell'ultimo
contingente, secondo quel malvezzo, chiamato "nonnismo", ben noto
alla cronaca meno lusinghiera delle caserme.
I pretesti per le vessazioni erano - come suole - tra i più
futili. Quella notte il Gualdi, facendo seguito alle prepotenze delle
notti precedenti, era entrato nella camerata, dove le reclute erano
già in branda e molti anche già addormentati, protestando che
nessuno dei più giovani si era offerto di rifare la branda ad un
anziano. Per tale motivo, aiutato dal collega Momentè, andava
rovesciando dalle brande dormienti e non (cosidetto "sbrandamento").
Dopodiché avevano costretto alcune reclute ad indossare certe
speciali calzature militari (dette "anfibi") e a recarsi nei locali
dei servizi igienici a pulire il pavimento, che essi stessi avevano a
bella posta previamente insudiciato. Successivamente avevano
scagliato contro un soldato, tale Crescenti che dormiva in branda, un
sacchetto di plastica pieno d'acqua (il cosidetto "gavettone").
Il soldato Aleci, che era fra le vittime, aveva dapprima, durante
le operazioni di sbrandamento cui aveva resistito, pronunciato
ingiurie nei confronti del caporale Gualdi. E quando poi questi, non
pago della bella impresa, aveva promesso che nella stessa nottata o
nella notte successiva, avrebbe ripetuto le vessazioni, intimando,
fra l'altro, "dormite preoccupati", "piangerete", "scoppierete",
"state muti", l'Aleci avrebbe anche pronunziato le minacce sopra
riportate.
Va precisato, a questo punto, che anche i due caporali erano stati
in un primo tempo imputati di concorso in violenza contro inferiore
(art. 195, primo comma, codice penale militare di pace), nonché di
concorso in minaccia ad inferiore (art. 146 codice penale militare di
pace).
Il Momentè, però, era stato poi prosciolto, al termine
dell'istruttoria dall'imputazione di concorso in violenza, mentre per
l'altra imputazione la rubrica era stata mutata nel reato di abuso
innominato d'ufficio (art. 323 codice penale) e gli atti erano stati
trasmessi al Pretore di Trieste per difetto di giurisdizione
dell'Autorità giudiziaria militare a conoscere di quest'ultimo
delitto.
Quanto al caporale Gualdi, questi aveva chiesto, prima
dell'apertura del dibattimento, il giudizio abbreviato, incontrando
l'assenso del pubblico ministero.
Il Tribunale lo aveva, perciò, disposto ordinando la separazione
del procedimento.
Anche il soldato Crescenti era comparso in giudizio, imputato del
reato di insubordinazione con minaccia ai danni del caporale Gualdi,
ma a conclusione del dibattimento era stato assolto, con separata
sentenza, per non essere emerse a suo carico prove di reità.
Era, perciò, rimasto in causa il solo Aleci, la cui materiale
responsabilità, in ordine alle imputazioni mossegli, era rimasta
provata dall'istruttoria dibattimentale.
2. - Secondo l'ampia motivazione dell'ordinanza, l'Aleci in
sostanza avrebbe pronunciato la minaccia nei riguardi del caporale
Gualdi "a scopo difensivo, nel tentativo di indurre lo stesso
superiore ad astenersi per il futuro da comportamenti del genere nei
suoi confronti". Soggiunge, anzi, il Tribunale militare che "alla
stregua della normativa penale comune, l'Aleci verrebbe senza dubbio
assolto", perché "la stessa ingiuria e sopratutto la minaccia
dovrebbero qualificarsi legittima difesa a norma dell'art. 52 del
codice penale".
Sulla base di tale premessa, l'ordinanza costruisce la tesi del
contrasto dell'art. 42 del codice penale militare di pace con gli
artt. 2 e 52, ultimo comma, della Costituzione perché non consente,
in via di principio, la difesa di diritti diversi da quelli
concernenti la vita e l'integrità fisica.
Un contrasto che si riverberebbe altresì sull'art. 3 della
Costituzione per le limitazioni che pone, nell'ambito
dell'ordinamento militare, alla tutela dei diritti di cui il
cittadino è portatore.
3. - Quanto poi all'insubordinazione con ingiuria, lamenta il
Tribunale che, a fronte di quanto compiuto dal caporale Gualdi,
quell'ingiuria non trovi nel codice penale militare una scriminante
pari alle situazioni previste dal codice penale comune, quando il
fatto venga compiuto nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto
altrui (art. 559, comma primo, del codice penale), oppure come
reazione al comportamento del pubblico ufficiale, che abbia ecceduto
con atti arbitrari i limiti delle sue funzioni (art. 4 del decreto
luogotenenziale 14 settembre 1944 n. 288).
Secondo il Tribunale, l'esclusione dell'esimente della
provocazione per il reato in esame sarebbe un unicum, che non
acquisterebbe sufficiente razionalità per il fatto che nella
fattispecie sia coinvolto il rapporto di gerarchia militare.
Resterebbe, infatti, pur sempre da spiegare la diversità di
trattamento rispetto ad analoghe fattispecie del codice ordinario,
dove pure l'offesa riguarda autorità e persone rivestite di
pubbliche funzioni, così come dovrebbe essere chiarito perché mai
sia diverso il trattamento scriminante previsto nell'art. 228 codice
penale militare di pace in ordine ai reati di cui agli artt. 226 e
227, rispetto a quello usato per il fatto contemplato nell'art. 189,
secondo comma, codice penale militare di pace, il quale pure si
sostanzia in un'ingiuria. Tanto più - si dice - che quando
quest'ultimo fatto è compiuto nelle condizioni di cui all'art. 199
del codice penale militare di pace, la predetta disposizione penale
resta esclusa, mentre ritorna applicabile quella dell'art. 226 e, se
del caso, dell'art. 228 codice penale militare di pace.
A conclusione del ragionamento viene sollevata la questione di
legittimità costituzionale in esame, dove però la denunzia investe
gli artt. 228, comma secondo, e 198 codice penale militare di pace,
nel senso, cioè, che si vorrebbe trasformata in scriminante la
circostanza attenuante contemplata nell'art. 198 codice penale
militare di pace, come quella prevista nell'art. 228, comma secondo.
Nessuno è intervenuto o si è costituito nel giudizio davanti
alla Corte. Considerato in diritto
1. - A fronte di gravi episodi vessatori (cosidetto "nonnismo")
commessi da due caporali in ore notturne nella camerata delle reclute
dell'ultimo contingente, uno dei soldati, vittima dei soprusi, ebbe a
pronunciare ingiurie e minacce nei riguardi di uno dei caporali,
definite nel processo come reato di insubordinazione mediante
ingiurie e di insubordinazione mediante minacce, ai sensi dell'art.
189, commi primo e secondo, del codice penale militare di pace.
Lamenta il Tribunale che, quanto alle minacce (ma anche per le
ingiurie), non sia applicabile l'istituto della legittima difesa
prevista dall'art. 42 del codice penale militare di pace, per i reati
militari, limitata, di norma, ad episodi di offesa mediante violenza.
Ciò nel presupposto che le minacce pronunziate dal soldato
rappresentino misura di difesa per indurre il superiore ad astenersi
da analoghi futuri comportamenti, che il caporale aveva
effettivamente minacciati: ed inoltre perché si ritiene che gli
episodi commessi dal caporale (e perciò anche quelli minacciati per
un tempo successivo) non rivestano gli estremi della "violenza", come
contemplata nell'art. 43 del codice penale militare di pace, ma
piuttosto di aggressione a diritti personali di diversa natura, quali
l'integrità morale e la tranquillità psicologica.
Per quanto, poi, in particolare concerne le ingiurie, il Tribunale
militare di Padova lamenta che per l'ingiuria contenuta nella
fattispecie di cui all'art. 189 non sia prevista una scriminante come
quella contemplata dall'art. 228 codice penale militare di pace per i
delitti di cui agli artt. 226 e 227 dello stesso codice. In
proposito, si riafferma che, secondo il codice penale comune, il
soldato dovrebbe essere sicuramente assolto, quanto meno in
applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 288 del 1944,
mentre non troverebbe sufficiente giustificazione razionale il
diverso trattamento stabilito per i fatti di cui all'art. 189 del
codice penale militare di pace solo perché vi è coinvolto il
rapporto di gerarchia.
Di qui la denunzia degli artt. 228, comma secondo, e 198 codice
penale militare di pace, in quanto, non comportando essi una
scriminante anche per il reato di cui all'art. 189 codice penale
militare di pace, entrerebbero in contrasto con gli artt. 2, 3, 27,
comma primo, e 52, ultimo comma, della Costituzione.
2. - Le questioni sollevate non possono essere accolte.
Va esaminata innanzitutto la questione concernente l'art. 42,
primo comma, codice penale militare di pace (legittima difesa
militare), che il Tribunale solleva principalmente in ordine all'art.
189, comma primo, codice penale militare di pace (insubordinazione
con minaccia).
È vero che l'ordinanza sembra voler accomunare, peraltro senza
alcuna motivazione, anche l'episodio ingiurioso nella stessa
scriminante, ma è evidente la non prospettabilità di una situazione
di legittima difesa mediante ingiuria essendo semmai questione di
altra scriminante, di cui si tratterà al paragrafo successivo. Il
Tribunale, comunque, solleva la questione perché vorrebbe che la
scriminante ex art. 42 del codice penale militare di pace fosse
estesa - come nel codice penale comune - anche alla tutela di altri
beni, come l'integrità morale e la tranquillità psicologica. Ma la
questione è inammissibile, in quanto irrilevante sotto un duplice
profilo. Perché nella specie c'è stata vera e propria "violenza"
nei sensi di cui all'art. 43 del codice penale militare di pace, sub
specie dei "maltrattamenti", e perché, ad ogni modo, l'ordinanza
stessa dà atto a chiare lettere che nella specie non sussistevano
gli estremi della legittima difesa dato che la violenza si era ormai
esaurita, e l'agente intendeva soltanto reagire alla minaccia di un
male futuro ed eventuale.
3. - Passando alla questione concernente il delitto di
insubordinazione con ingiuria (art. 189, secondo comma, codice penale
militare di pace), va ricordato che il Tribunale denuncia gli
articoli 228, secondo comma, e 198 codice penale militare di pace,
perché incompatibili con i parametri di cui agli artt. 2, 3, 52
ultimo comma e 27, primo comma, della Costituzione.
In realtà, ciò che il Tribunale auspica è che la scriminante
contemplata nell'art. 228, secondo comma, del codice penale militare
(che riguarda l'ingiuria e la diffamazione fra militari) venga estesa
anche alle ipotesi dell'art. 198, stesso codice, il quale invece
prevede soltanto una diminuente per chi, nello stato d'ira
determinato dal fatto ingiusto del superiore o dell'inferiore, e
subito dopo di esso, abbia commesso uno dei reati previsti nei capi
terzo e quarto: fra cui anche l'insubordinazione con ingiuria e con
minaccia.
Ma non si vede come si possa estendere ad altri reati la
scriminante di cui all'art. 228, secondo comma, codice penale
militare di pace, sotto pretesto di adeguamento al codice penale
comune, quando anche questo limita la scriminante ai delitti di
ingiuria e diffamazione (art. 598, terzo comma, codice penale),
esattamente com'è previsto dall'art. 228 del codice penale militare
di pace.
È ben vero che poi l'art. 4 del decreto legislativo 14 settembre
1944, ripristinando una scriminante già prevista dal codice
Zanardelli, ha statuito l'inapplicabilità delle disposizioni
concernenti gli oltraggi tutti, anche con violenza o minaccia,
dall'art. 336 all'art. 343 incluso, quando il pubblico ufficiale (o
l'incaricato di un pubblico servizio o il pubblico impiegato) abbia
dato causa al fatto, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue
attribuzioni.
Ma è evidente che la ratio di una siffatta disposizione è
diversa da quella dell'art. 598, terzo comma, codice penale ed è
espressa nel contesto di altro bene giuridico: proprio per ciò, si
è dovuto ricorrere ad apposita norma, essendo manifestamente
inestensibile quella ora richiamata.
Mentre, infatti, l'art. 598 del codice penale si riferisce a
delitti contro l'onore nell'ambito dei reati contro la persona, e
perciò riguarda i rapporti fra cittadini, quella speciale
disposizione del 1944 riguarda invece il prestigio del pubblico
ufficiale nell'esercizio od a causa delle sue funzioni, nell'ambito
dei delitti contro la pubblica amministrazione: e, perciò, riguarda
il rapporto fra il cittadino e l'autorità.
Conseguentemente è diversa anche la struttura delle due
fattispecie, in quanto quella del decreto luogotenenziale non esige
lo stato d'ira (anche se di fatto è possibile che accompagni la
condotta scriminata), ma si limita a prendere atto di una situazione
oggettiva di reazione (anche se non irosa) ad un atto arbitrario del
pubblico ufficiale, eccedente i limiti delle sue attribuzioni. In
realtà, è proprio quest'ultima situazione che rende immeritevole il
pubblico ufficiale della particolare tutela che gli è accordata
quale persona fisica che rappresenta la pubblica amministrazione, in
quanto è egli stesso a lederne il prestigio commettendo atti
arbitrari.
Ebbene, trasferendo questi rilievi nell'ambito del diritto penale
militare, è altrettanto evidente l'impossibilità di estendere la
scriminante di cui all'art. 228, secondo comma, codice penale
militare di pace, che è prevista nel contesto di delitti contro la
persona (ingiuria e diffamazione), e che riguarda, perciò, rapporti
personali fra militari, a situazioni che, come il delitto di
insubordinazione, coinvolgono il bene giuridico della disciplina
militare.
Non può essere apprezzato, a tale proposito, il tentativo
dell'ordinanza di parificare l'ingiuria contenuta nel delitto di
insubordinazione (art. 189, secondo comma) a quella prevista
dall'art. 226 codice penale militare di pace, proprio perché, anche
qui come nel codice penale comune, diverso è il bene giuridico
tutelato. Perciò, l'ingiuria che sostanzia l'insubordinazione è in
realtà un'offesa (oltre che all'onore personale del superiore) al
prestigio e alla dignità che gli provengono dall'essere espressione
dell'autorità militare, nell'ambito del rapporto gerarchico
disciplinare che intercorre, in quell'ordinamento, tra inferiore e
superiore.
Quest'ultima notazione mette poi in luce la ragione per cui non
può essere semplicemente estesa all'ordinamento penale militare la
scriminante dell'art. 4 del decreto luogotenenziale del 1944. La
prospettiva di quest'ultima, infatti, è il rapporto del cittadino
nei confronti della pubblica amministrazione, al cui rappresentante
è dovuta, al più, la deferenza di civiltà che il costume comporta
nei confronti di chi ne esercita le funzioni. Ma nell'ordinamento
militare vi si aggiunge il rispetto del rapporto
gerarchico-disciplinare cui ogni militare è soggetto nei confronti
del superiore in grado: e si tratta di un bene irrinunciabile (la
disciplina militare) che è alla base dell'ordinamento militare,
senza del quale si verifica la sovversione dell'ordinamento stesso.
Dal che discende poi la grave punizione prevista per il superiore
che commetta uno dei reati di cui al Capo IV (Titolo III, libro II).
Né l'art. 228, secondo comma, pertanto, e tanto meno l'art. 198
del codice penale militare di pace, posseggono alcuna capacità
offensiva dei parametri costituzionali invocati.
4. - Merita, comunque comprensione il tentativo di identificare
nell'ordinamento una norma che consenta di scriminare chi ha reagito,
senza violenza, ad una situazione ormai intollerabile, per la quale
l'opinione pubblica è grandemente allarmata e che dovrebbe essere
radicalmente stroncata; e, prima ancora, resa impraticabile mediante
opportuni provvedimenti di prevenzione nell'organizzazione delle
caserme.
Ma questo è compito del Giudice di merito: il quale - ove ritenga
- potrà anche considerare se, argomentando ex art. 199 del codice
penale militare di pace (cui la motivazione dell'ordinanza accenna
incidentalmente) la questione non possa essere utilmente riproposta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 42 del codice penale militare di pace, in relazione
all'art. 52 del codice penale, con riferimento agli artt. 2, 3 e 52,
ultimo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale militare
territoriale di Padova con ordinanza 14 novembre 1989;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 228, comma secondo e 198, codice penale militare di pace,
con riferimento agli artt. 2, 3, 52, ultimo comma e 27, primo comma,
della Costituzione, sollevata con la stessa ordinanza dal Tribunale
militare territoriale di Padova.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte