Sentenza n. 278/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/06/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1d.P.R. 237/1964
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. b),
del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 8, ultimo comma,
della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana),
promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1991 dal Tribunale
militare di Verona nel procedimento penale a carico di Klieber Ralph,
iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento penale, per il reato di mancanza alla
chiamata, a carico di un soggetto, già cittadino italiano (in quanto
nato in Italia da genitori stranieri) che aveva però da tempo
trasferito in Austria la propria residenza, acquistando la
cittadinanza di quello Stato, il Tribunale militare di Verona, con
ordinanza emessa il 13 novembre 1991, ha sollevato, in relazione agli
artt. 2, 3 e 52 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n.
237, in riferimento all'art. 8, ultimo comma, della legge 13 giugno
1912, n. 555, nella parte in cui non prevede l'esenzione dagli
obblighi di leva per coloro che abbiano perduto la cittadinanza
italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato (e siano
quindi tenuti a prestare in quest'ultimo il servizio militare).
Rileva il giudice a quo che l'effetto liberatorio da detti
obblighi si verifica, ex art. 7 legge n. 555 del 1912, per coloro
che, nati e residenti in uno Stato estero e da questo considerati
propri cittadini, rinuncino alla cittadinanza italiana, ma non per i
cittadini italiani che, come l'imputato, siano nati in Italia ed
abbiano fissato poi all'estero la loro residenza, acquistando, senza
il concorso della loro volontà, la cittadinanza straniera ex art. 8,
n. 2, di detta legge. Tale ipotesi si differenzierebbe da quella di
cui al n. 1 della stessa norma - già scrutinata da questa Corte con
ordinanza di manifesta infondatezza n. 109 del 1988 - proprio per la
involontarietà dell'acquisto della cittadinanza straniera, elemento
idoneo ad escludere gli abusi viceversa ipotizzabili nel caso,
contemplato sub 1, di chi spontaneamente acquista una cittadinanza
straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria
residenza".
Le situazioni poste a confronto sarebbero qui rese omogenee da un
comune accadimento involontario: la nascita all'estero ( ex art. 7)
ed il difetto di volontà nell'acquisto della cittadinanza straniera
( ex art. 8, n. 2) ma riceverebbero un diverso trattamento.
Secondo il Tribunale rimittente inoltre, un ulteriore e più
significativo profilo d'illegittimità deriverebbe dalla stretta
analogia tra la situazione de qua e quella che ha dato luogo alla
declaratoria d'illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n.
974 del 1988.
Il principio della ultrattività della cittadinanza non potrebbe
altresì giustificare impedimenti al mutamento della cittadinanza
senza un'evidente violazione dell'art. 2 della Costituzione.
Argomenta infine il giudice a quo che i doveri ex art. 52 della
Costituzione possono ritenersi attuali solo in presenza di un
effettivo vincolo del soggetto con lo Stato italiano "ancorché non
identificabile con la cittadinanza" e non possono viceversa tradursi
in un obbligo giuridico penalmente sanzionato per chi abbia
conservato con lo Stato stesso solo il legame morale costituito dalla
perduta cittadinanza. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale militare di Verona, con ordinanza del 13
novembre 1991 (R.O. n. 42 del 1992), ha sollevato, in relazione agli
artt. 2, 3 e 52 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, lett. b), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n.
237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica), con riferimento all'art. 8, ultimo comma, della
legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), nella
parte in cui non prevede l'esenzione dagli obblighi di leva per
coloro che, avendo perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato, siano tenuti al servizio
militare verso quest'ultimo.
2. - La questione è fondata.
La conservazione dell'obbligo del servizio militare a carico di
coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana, sancita dalla
legge n. 555 del 1912, sembra ispirata alla ratio prevalente di
garantire una platea per la formazione dei contingenti di leva anche
con la coscrizione degli emigrati non più cittadini.
Tale finalità è divenuta anacronistica.
L'art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
1948 ha sancito per ogni individuo il diritto di "lasciare qualsiasi
paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese".
Quale che sia il valore delle Dichiarazioni di principi, non v'è
dubbio che tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2
della Costituzione della Repubblica sia da individuarsi anche il
diritto di abbandonare il proprio paese.
Sicché una legislazione che ostacolasse l'esercizio di questo
diritto fondamentale si porrebbe fuori dall'attuale contesto di
valori giuridici internazionali e costituzionali.
È inoltre da tener presente che la prassi internazionale
dominante induce a ritenere esistente una norma generale, che vincola
gli Stati a non assoggettare ad obblighi militari cittadini
stranieri.
In base alla conformazione dell'ordinamento giuridico italiano
alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute,
statuita dall'art. 10, primo comma, della Costituzione, una normativa
che continuasse a richiedere il servizio militare ai non cittadini
contrasterebbe la norma generale internazionale, violando la
Costituzione.
È proprio per adeguare ad un tale mutato contesto il nostro
ordinamento interno che l'art. 22 della legge 5 febbraio 1992, n. 91
(Nuove norme sulla cittadinanza) stabilisce: "Per coloro i quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già
perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8 della legge 13
giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare".
Entrando la citata legge in vigore sei mesi dopo la data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1992, essa non
è immediatamente applicabile nel giudizio a quo, rispetto alla cui
impostazione resta estranea come ius superveniens.
3. - Peraltro, tutto ciò premesso, l'accoglimento della
questione, nei limiti in cui è stata sollevata, si radica nella
giurisprudenza di questa Corte. Le disposizioni oggi denunciate,
nella parte in cui non prevedono l'esenzione dall'obbligo del
servizio militare per coloro che hanno perduto la cittadinanza
italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato, nel quale
abbiano già prestato servizio militare, sono state dichiarate
costituzionalmente illegittime per violazione del principio di
parità di trattamento, di cui all'art. 3 della Costituzione (sent.
n. 974 del 1988).
Invero, per l'art. 5 della Convenzione di Strasburgo del 6 maggio
1963 (sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli
obblighi militari in caso di cittadinanza plurima), ratificata con
legge 4 ottobre 1966, n. 876, chiunque possegga doppia o plurima
cittadinanza è tenuto agli obblighi militari nei confronti di uno
solo degli Stati di cui sia cittadino. A fortiori tale trattamento va
dunque applicato a chi ha perduto la cittadinanza italiana e possegga
in atto la sola cittadinanza straniera.
Ma non v'è chi non veda la equivalenza delle situazioni di chi ha
prestato e di chi sia tenuto a prestare il servizio militare nello
Stato straniero di cui sia divenuto cittadino.
Ne consegue l'eadem ratio decidendi per la questione de qua
rispetto al precedente illustrato.
4. - Restano pertanto assorbiti i profili proposti rispetto agli
altri parametri, di cui agli articoli 2 e 52 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, lett. b),
del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 8, ultimo comma,
della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana),
nella parte in cui non prevedono che siano esentati dagli obblighi di
leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito
dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale siano tenuti a
prestare il servizio militare.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte