Sentenza n. 278/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno
1993 dal giudice istruttore del Tribunale di Benevento nel
procedimento di separazione personale tra Rufo Antonietta e Quercia
Pietro Lucio Remo, iscritta al n. 666 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un'udienza istruttoria relativa ad un
procedimento di separazione personale tra coniugi, la ricorrente,
deducendo che il marito le aveva corrisposto solo una parte della
somma a titolo di mantenimento a lei dovuta, chiedeva al giudice di
ordinare, ai sensi dell'art. 156, sesto comma, del codice civile,
all'ente erogatore dello stipendio del marito (il Ministero del
Tesoro) il versamento della somma suddetta direttamente alla moglie.
Il giudice istruttore del Tribunale di Benevento, con ordinanza
emessa il 22 giugno 1993, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione,
dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui non
prevede che il provvedimento inteso ad ordinare ai terzi - tenuti a
corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge
obbligato al mantenimento - di versare una parte di esso direttamente
agli aventi diritto, possa essere adottato anche dal giudice
istruttore in corso di causa.
Al riguardo, ritiene il giudice rimettente che non possa essere
condiviso l'orientamento della giurisprudenza di merito in ordine
alla possibilità, per il giudice istruttore, di ordinare ai terzi il
versamento diretto della quota di reddito, sulla base di quanto
disposto dall'art. 708, quarto comma, del codice di procedura civile:
essendo, infatti, detto potere previsto dall'art. 156, tale
disposizione va ritenuta di natura specifica e relativa ai (soli)
casi in cui sia stata già pronunciata separazione.
Pertanto, secondo il giudice a quo, la norma che esclude la
predetta possibilità, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 30
della Costituzione: relativamente al primo parametro, in quanto la
disposizione introdurrebbe una ingiustificata disparità di
trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche, quali quella
precedente e quella successiva alla sentenza di separazione, atteso
che l'esigenza di assicurare un pronto e tempestivo adempimento
dell'obbligo di mantenimento sussiste anche prima della pronuncia di
separazione; quanto alla supposta violazione dell'art. 30 della
Costituzione, rileva il giudice rimettente che, in attesa della
definizione del procedimento ordinario, potrebbe risultare
impossibile per il coniuge l'osservanza dei doveri che incombono sui
genitori, in ordine alla cura, educazione, istruzione dei figli.
Circa infine la propria legittimazione a sollevare questione di
legittimità costituzionale, il giudice a quo sottolinea che la
suddetta questione ben difficilmente potrebbe essere sollevata dal
collegio in quanto, potendo questo adottare il provvedimento di cui
all'art. 156 del codice civile, non sussisterebbe il requisito della
rilevanza, per la mancanza del nesso tra la censura di
costituzionalità e la decisione da pronunciare.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della
questione.
Circa la richiesta di inammissibilità, rileva la difesa erariale
che il giudice istruttore civile non è legittimato a promuovere il
giudizio, in quanto tale legittimazione spetterebbe esclusivamente
all'organo giurisdizionale di cui egli fa parte, e quindi al
collegio.
Rileva inoltre l'Avvocatura dello Stato che l'interpretazione data
dal giudice rimettente alla disposizione dell'art. 708, quarto comma,
del codice di procedura civile, nel senso di escludere la
possibilità del giudice istruttore di adottare l'ordine giudiziale
di pagamento nei confronti dei terzi obbligati, non può ritenersi
"diritto vivente".
In subordine, la difesa erariale esclude la violazione dell'art. 3
della Costituzione, in quanto i provvedimenti adottati in via
temporanea nel corso del giudizio avrebbero una funzione solo
cautelare e anticipatoria, e non potrebbero pertanto equipararsi ai
provvedimenti che seguono la pronuncia di separazione, i quali si
fondano invece sull'intero complesso delle acquisizioni istruttorie.
Le ragioni di opportunità prospettate dal giudice rimettente
appartengono alla sfera della discrezionalità del legislatore, anche
alla luce del principio, più volte affermato da questa Corte,
secondo cui la tutela cautelare non costituisce elemento
indefettibile della tutela giurisdizionale. Considerato in diritto
1. - Il giudice istruttore del Tribunale civile di Benevento
dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli
articoli 3 e 30 della Costituzione, dell'art. 156, sesto comma, del
codice civile, nella parte in cui non consente che possa essere
adottato anche dal giudice istruttore nel corso della causa di
separazione personale dei coniugi l'ordine ai terzi - tenuti a
corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato al mantenimento -
di versare una parte delle stesse direttamente agli aventi diritto.
2. - Deve preliminarmente esaminarsi la prima eccezione con la
quale l'Avvocatura dello Stato deduce l'inammissibilità della
questione, ritenendo che la legittimazione a sollevare la stessa
spetterebbe esclusivamente al collegio di cui il giudice istruttore
fa parte.
Prevenendo l'eccezione, nell'ordinanza di rimessione il giudice a
quo motiva la propria legittimazione sia richiamando i poteri
decisori che allo stesso vengono riconosciuti dall'art. 708, quarto
comma, del codice di rito, sia per il rilievo che, "potendo il
collegio adottare il provvedimento di cui all'art. 156 codice civile,
non emergerebbe il requisito della rilevanza".
Queste osservazioni non sarebbero del tutto sufficienti a
sostenere l'infondatezza della eccezione sollevata, dal momento che
l'art. 708 citato consente al giudice istruttore soltanto di
modificare i provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal
presidente del tribunale; mentre l'art. 156, sesto comma, non
riconosce al presidente e nemmeno al collegio il potere di emanare,
in corso di causa il predetto ordine ai terzi debitori.
L'eccezione di inammissibilità va comunque respinta per la
considerazione che, se normalmente il giudice istruttore viene
ritenuto legittimato a sollevare le questioni di legittimità
costituzionale relative alle norme di cui egli può fare applicazione
per l'emanazione di provvedimenti di sua competenza, non si può
escludere la sua legittimazione qualora l'oggetto della questione sia
proprio il riconoscimento delle competenze dello stesso giudice
istruttore. In altri termini, se quest'ultimo avesse già competenza
ad emanare quel provvedimento, non sussisterebbe la presente
questione di costituzionalità, mentre se fosse necessario
riconoscere tale competenza, non ci sarebbe nessun giudice
legittimato a sollevare la questione medesima.
3. - Deduce inoltre l'Avvocatura che la giurisprudenza prevalente
già riconosce in via interpretativa che il giudice istruttore abbia
il potere di adottare, in sede di modifica dei provvedimenti
presidenziali ( ex art. 708, quarto comma, del codice di procedura
civile), anche l'ordine giudiziale di pagamento nei confronti dei
terzi obbligati. Dal che la difesa erariale sembra concludere per un
ulteriore motivo di inammissibilità della questione, dal momento che
il giudice avrebbe potuto dare l'ordine ai terzi seguendo
l'orientamento da lui ritenuto più corretto e secundum
constitutionem.
Anche tale eccezione non può essere condivisa. Il giudice
istruttore di Benevento, non solo dubita di avere egli la competenza
ad emettere il menzionato ordine - ancorché egli ritenga che il
disconoscimento di questa competenza sia costituzionalmente
illegittimo -, ma è pure convinto che l'orientamento della
giurisprudenza che riconosce detta competenza contrasti nettamente
con la portata sia dell'art. 156 codice civile, sia dell'art. 708
codice di rito.
Ed invero, come si è già accennato, il primo dei citati
articoli, specie per la successione sequenziale dei vari commi, rende
palese che la volontà normativa è quella di escludere che nel corso
della causa di separazione sia il giudice istruttore che il collegio
possano impartire l'ordine ai terzi debitori di pagare parte delle
somme (non al creditore ma) direttamente al coniuge. Quanto alla
seconda norma richiamata (art. 708 del codice di procedura civile),
essa stabilisce che all'inizio della causa di separazione personale
il presidente del tribunale emana in via cautelare i provvedimenti
temporanei ed urgenti, tra i quali non sono menzionati quelli
previsti dal sesto comma dell'art. 156 del codice civile, non essendo
- al momento - ancora comprovata una inadempienza al pagamento di
somme cui uno dei coniugi sia stato giudizialmente obbligato. Detti
provvedimenti presidenziali possono essere modificati, nel successivo
corso della trattazione della causa, dal giudice istruttore ( ex art.
708, quarto comma).
Nella fase terminale del procedimento, qualora "il giudice che
pronunzia la separazione" abbia stabilito con piena cognizione quanto
è necessario al mantenimento del coniuge e dei figli (primo, secondo
e terzo comma dell'art. 156 del codice civile), lo stesso giudice
può imporre idonee garanzie personali o reali "se esiste il pericolo
che l'obbligato possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi"
(quarto e quinto comma dello stesso articolo). E solo "in caso di
inadempienza", successiva e dimostrata dall'avente diritto che ne fa
richiesta, il giudice può disporre il sequestro dei beni o dare il
predetto ordine ai terzi debitori, con ulteriore possibilità di
successiva revoca o modifica (sesto e settimo comma).
Il giudice istruttore di Benevento aveva, quindi, fondato motivo
quanto meno di nutrire seri dubbi, sulla base della normativa
vigente, circa la propria competenza a dare l'ordine a terzi debitori
nel corso della causa di separazione; onde l'opportunità di
rimettere la soluzione della questione al giudice delle leggi.
A ciò si deve aggiungere il rilievo che parte della
giurisprudenza e alcuni studiosi escludono che la norma consenta a
qualsiasi giudice di emanare il predetto ordine nel corso di causa;
mentre, a motivo delle grandi incertezze e disparità di vedute di
quanti sono sospinti dall'esigenza di riconoscere un siffatto potere
anche nel corso di causa, non vi è univocità nell'individuazione
dell'autorità giudiziaria cui debba attribuirsi il potere in
questione.
4. - Nel merito, va anzitutto precisato che - per quanto il
problema possa essere opportunamente riesaminato in modo completo ed
organico dal legislatore - i limiti di intervento della Corte, anche
in aderenza al petitum, possono così circoscriversi: se la norma
denunziata contrasti con gli articoli 3 e 30 della Costituzione
nell'escludere il potere del giudice istruttore di adottare nel corso
della causa di separazione il provvedimento di ordinare ai terzi
debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte
delle somme direttamente agli aventi diritto.
La questione così posta è fondata.
Giova premettere che il legislatore ordinario, coerentemente ai
principi costituzionali (artt. 29, 30 e 31 della Costituzione), ha
attribuito all'autorità giudiziaria il potere di disporre immediati
provvedimenti per rendere tempestivo ed efficace l'obbligo di
mantenere il coniuge bisognoso e, soprattutto, i figli. Tra questi
provvedimenti si annovera anche la distrazione delle somme dovute da
terzi debitori direttamente a favore del coniuge, al fine di
soddisfare le esigenze di quest'ultimo e della prole. Trattandosi di
una misura coercitiva che può avere anche negativi effetti economici
e sociali, il legislatore ne ha fatto un'applicazione eccezionale,
subordinata peraltro all'accertamento di una inadempienza tale da
determinare un serio pregiudizio per gli aventi diritto.
In regime di convivenza dei coniugi, la riforma del 1975 ha
previsto questa possibilità (art. 148, secondo comma, del codice
civile), ma soltanto per la tutela delle esigenze dei figli e con uno
specifico procedimento: istanza di chiunque vi ha interesse,
dichiarazioni di entrambi i coniugi, assunzione di informazioni. A
conclusione di questa indagine, può essere emanato il predetto
ordine, avverso il quale è proponibile opposizione dalle parti o dal
terzo debitore.
Una disciplina, analoga ma particolare, è prevista per gli
assegni di divorzio dall'art. 8 della legge 1 dicembre 1970, n. 898,
nel testo novellato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, in cui, dopo la
costituzione in mora - a mezzo raccomandata - del coniuge
inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, "il coniuge
creditore può notificare il provvedimento in cui è stabilita la
misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente
somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli
direttamente le somme dovute". E ove il terzo non adempia, il coniuge
creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti. Per i
dipendenti pubblici la distrazione non può superare la metà delle
somme dovute al coniuge obbligato.
5. - Anche per quanto riguarda il procedimento di separazione
personale la previsione di detta misura coercitiva assume peculiari
connotati. Essa non è specificamente menzionata fra i provvedimenti
nel corso della fase presidenziale che ha sia scopi conciliativi, sia
l'obiettivo di disporre in via cautelare misure temporanee ed
urgenti. A differenza del procedimento regolato dal secondo comma
dell'art. 148, tali provvedimenti non riguardano solo la tutela
dell'interesse della prole, non è necessaria la previa assunzione di
informazioni, né è consentito un giudizio di opposizione. Non è
previsto neppure l'accertamento dell'inadempienza agli obblighi di
mantenimento poiché questi, diversamente da quelli connessi al
regime di convivenza, vengono eventualmente fissati, appunto, con uno
dei provvedimenti temporanei.
Nella disciplina del giudizio di separazione la possibilità
dell'ordine di distrazione delle somme dovute viene menzionata
soltanto dal sesto comma dell'art. 156 del codice civile, che - come
si è sopra accennato - appare riferito alla fase successiva alla
pronuncia di separazione ed all'accertata inadempienza agli obblighi
economici in essa stabiliti.
6. - Di qui la questione se sia coerentemente tollerabile una
carenza di immediata tutela - quale quella data dalla possibilità
dell'ordine di distrazione - anche nel periodo che va dal momento in
cui sono adottati i provvedimenti presidenziali fino a quello della
sentenza, e soprattutto se una tale carenza si presenti come
violazione di norme costituzionali.
Per dare risposta affermativa appare sufficiente rilevare che i
provvedimenti presidenziali hanno forza esecutiva anche per gli
obblighi economici con essi stabiliti, e che il loro inadempimento
può determinare effetti gravemente pregiudizievoli per gli aventi
diritto, analogamente sia a quelli accertati nel procedimento ex art.
148 del codice civile per il regime di convivenza, sia a quelli che
vengono a determinarsi per l'inadempienza agli obblighi fissati con
la sentenza di separazione personale.
Se la competenza ad emanare l'ordine di distrazione si configura
normalmente come accessoria a quella relativa alla determinazione ed
alla modifica della misura delle somme dovute per il mantenimento, e
se soprattutto tale ordine coercitivo risponde alla stessa ratio di
dare effettiva soddisfazione ai provvedimenti giudiziali, si perviene
alla conclusione che, per evitare la disparità di trattamento degli
aventi diritto al mantenimento prima e dopo la sentenza di
separazione, ed apprestare un rimedio efficace all'inadempimento di
obblighi costituzionalmente tutelati, va riconosciuta anche al
giudice istruttore la competenza ad emettere il predetto ordine di
distrazione a seguito dell'accertata inadempienza agli obblighi di
mantenimento nel corso della causa di separazione personale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 156, sesto
comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede che il
giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di
separazione il provvedimento di ordinare ai terzi debitori del
coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme
direttamente agli aventi diritto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte