Sentenza n. 279/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/09/1983 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 482/1968
- art. 9legge 482/1968
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della
legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private),
promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1981 dal Pretore di La
Spezia nel procedimento civile vertente tra Ferretti Antonio e
Confezioni Val di Vara, iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1981
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 13 aprile 1981, nel corso di un giudizio
pendente dinanzi a sé, il Pretore di La Spezia ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41
Cost., degli artt. 8 e 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ("Disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private"), nella parte in cui prevedono
una riserva di posti, in sede di assunzione obbligatoria, in favore dei
figli e delle mogli di coloro che siano divenuti permanentemente
inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra, o per servizio o per
lavoro.
Secondo il giudice a quo tale riserva crea una situazione di
privilegio a favore di una categoria di persone per le quali nessun
particolare ostacolo sussiste per il concreto conseguimento del diritto
al lavoro. Pertanto, mentre la riserva di posti in favore degli
invalidi sarebbe legittima, non lo sarebbe quella in favore dei figli e
delle mogli, tenuto anche conto che l'art. 38 Cost. limita
specificamente il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale al
cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere
e che il suddetto privilegio inciderebbe negativamente sul diritto al
lavoro garantito dall'art. 4 Cost. agli invalidi, la cui aliquota di
riserva verrebbe ad essere ridotta.
La suddetta normativa, inoltre, violerebbe anche l'art. 41 Cost.
giacché la possibilità che il datore di lavoro privato venga
obbligato a contrarre un rapporto di lavoro con un soggetto privo di
qualificazione o, comunque, inutilizzabile nell'ambito
dell'organigramma aziendale, comporta l'assunzione da parte del
medesimo di un onere in alcun modo riconducibile a quella finalità ed
utilità sociale che unicamente può consentire una limitazione alla
sua libertà di iniziativa economica e mentre l'obbligatorietà
dell'assunzione degli invalidi sarebbe giustificata in via generale dal
disposto degli artt. 4 e 38 Cost., essa non potrebbe essere estesa a
categorie beneficiate a causa di circostanze esulanti dalla
personalità del lavoratore.
Dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata
irrilevante o non fondata, sostenendo nel merito che la normativa
impugnata trova ragionevole giustificazione nell'opportunità di
agevolare l'accesso al lavoro di persone la cui famiglia ha sofferto
una grave menomazione che si riflette inevitabilmente sulla capacità
produttiva come fonte di sicurezza economica per l'intero nucleo
familiare. Considerato in diritto :
1. - Il giudice a quo ravvisa l'illegittimità costituzionale
dell'art. 8 (e di conseguenza dell'art. 9) della legge 2 aprile 1968,
n. 482 ("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le
pubbliche amministrazioni e le aziende private"), nella parte in cui
essi, ai fini del collocamento obbligatorio, equiparano agli orfani ed
alla madre dei soggetti ivi preveduti "i figli e la moglie di coloro
che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto
di guerra o per servizio o del lavoro".
Il giudice ritiene che questa parte delle citate disposizioni violi
gli artt. 3, 4 e 41 Cost. in quanto:
- accorda un privilegio a favore di persone per le quali non esistono
limitazioni od ostacoli alle loro possibilità di lavorare che debbano
essere eliminate e parifica chi è abile al lavoro a chi non è, così
riducendo le possibilità di impiego dei secondi; d'altronde l'art. 38
Cost. limiterebbe la assistenza agli invalidi non abbienti e non parla
dei loro congiunti;
- pone all'imprenditore ed alla libera organizzazione della
impresa un vincolo non riconducibile alle finalità sociali di cui è
parola nell'art. 41 Cost., imponendo l'assunzione di persone prive di
qualificazione e non utilizzabili nell'azienda.
2. - La questione non è fondata.
La disposizione censurata, infatti, non può essere considerata alla
stregua di un privilegio e non è priva di giustificazione: essa
prende in considerazione la moglie ed i figli di coloro i quali siano
divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per la ovvia
ragione che costoro costituiscono il più ristretto nucleo familiare di
coloro che sono più gravemente infortunati ed hanno l'obbligo di
provvedere all'assistenza ed al mantenimento materiale e morale
dell'infortunato stesso (artt. 143, terzo comma, e 315 cod. civ.).
Si tratta, allora, in realtà, di una ulteriore provvidenza la quale
viene accordata ai più stretti familiari e, almeno di riflesso, anche
agli stessi invalidi.
Ciò esclude la violazione dell'art. 3 Cost., perché non crea
situazioni di disparità di trattamento né concede a soggetti abili al
lavoro privilegi non giustificati: la norma, di conseguenza, non appare
priva di giustificazione.
Quanto all'art. 38 Cost. questo prende bensì in considerazione gli
inabili non abbienti ma non contiene alcuna preclusione alla adozione
di norme legislative che possano allargare la sfera di assistenza,
soprattutto quando questa, come si è già detto, in definitiva si
riverberi sugli invalidi.
La razionalità della riserva prevista dalle norme impugnate in
favore delle categorie in questione comporta che esse non contrastano
neppure con l'art. 4 Cost., non incidendo illegalmente sul diritto al
lavoro.
Infine la modestia dell'aliquota riservata rispetto al numero totale
dei dipendenti fa sì che non sussista la dedotta violazione dell'art.
41, poiché, per quanto sopra detto, il vincolo che viene imposto alle
aziende ha la cennata giustificazione di carattere sociale e, come ha
già osservato questa Corte a proposito di situazioni analoghe (sent.
n. 38 del 1960 e n. 55 del 1961), non si comprime la iniziativa
economica privata né si incide sulla organizzazione delle imprese. Il
sistema predisposto per la assunzione obbligatoria si svolge, poi, in
base a condizioni e criteri prestabiliti e non discrezionali,
osservando le norme procedurali di cui al titolo III della legge n.
492/1968 e senza alterare la valutazione dei datori di lavoro in ordine
al dimensionamento delle imprese.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 8 e 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ("Disciplina
generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private") sollevata dal Pretore di La
Spezia con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3,
4 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte