Sentenza n. 28/1976
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/02/1976 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del Titolo I della
legge 28 luglio 1967, n. 641, così come modificato dalla legge 17
febbraio 1968, n. 106 (norme in materia di edilizia scolastica),
promosso con ricorso del Presidente della Giunta provinciale di
Bolzano, notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il
29 successivo ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1972.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1975 il Giudice
relatore Nicola Reale;
uditi l'avv. Umberto Coronas, per la Provincia di Bolzano, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 19 febbraio 1972 al Presidente del
Consiglio dei ministri e depositato il 29 febbraio successivo, il
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano chiede che sia
dichiarata l'illegittimità costituzionale del Titolo I della legge 28
luglio 1967, n. 641 (nel testo risultante dalle integrazioni apportate
con la legge 17 febbraio 1968, n. 106) per contrasto con gli artt. 5,
n. 28, 68 ter e 17 quater della legge costituzionale 10 novembre 1971,
n. 1, recante modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige di cui alla legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 5, nonché con l'art. 13 del predetto Statuto.
Le norme impugnate, le quali prevedono che la costituzione,
l'ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici, compresi
le palestre e gli impianti sportivi, destinati alle scuole statali
elementari, secondarie ed artistiche, nonché agli istituti statali di
educazione sono eseguite in base a programmi (statali) quinquennali,
contrasterebbero - secondo quanto si assume nel ricorso - con le
sopravvenute norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
sopra ricordate, le quali attribuiscono alla competenza esclusiva della
Provincia di Bolzano la materia dell'edilizia scolastica precludendo
così ogni possibilità di intervento di organi ad essa estranei sia in
sede legislativa che in sede amministrativa.
2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
con foglio di deduzioni depositato il 9 marzo 1972, chiedendo una
pronunzia di inammissibilità o di reiezione del ricorso. Sotto il
primo profilo si osserva che le sopraggiunte modifiche statutarie,
quand'anche fossero suscettibili di immediata applicazione,
determinerebbero un problema non già di conflitto ma di abrogazione
per successione di norme, la cui soluzione non spetta alla Corte
costituzionale. Comunque, l'esame delle disposizioni denunziate
darebbe la riprova che l'asserito contrasto non esiste o che esso può
risolversi solo attraverso un'opera di coordinamento legislativo tra
norme statali e provinciali.
3. - All'udienza del 26 novembre 1975, preso atto della entrata in
vigore delle norme di attuazione relative all'edilizia, scolastica,
emanate con d.P.R. 1 novembre 1973, n. 687, entrambe le parti hanno
chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso in epigrafe la Provincia di Bolzano chiede che
sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme contenute
nel Titolo I della legge statale 28 luglio 1967, n. 641 (concernente
l'edilizia scolastica), nel testo risultante dalle integrazioni
apportate con la legge 17 febbraio 1968, n. 106, per contrasto con gli
artt. 5, n. 28, 68 ter e 17 quater della legge costituzionale 10
novembre 1971, n. 1, recante modificazioni e integrazioni dello Statuto
speciale del Trentino-Alto Adige di cui alla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 5, nonché con l'art. 13 del predetto Statuto. Nel
ricorso si assume che le norme impugnate, le quali riservano allo Stato
il compito di provvedere in base a programmi quinquennali, alla
costruzione, all'ampliamento, al completamento e al riattamento di
edifici destinati alle scuole elementari, secondarie ed artistiche,
nonché agli istituti statali di educazione, contrastino con le
sopravvenute norme dello Statuto speciale per la Regione del
Trentino-Alto Adige, sopra ricordate, che hanno attribuito alla
competenza esclusiva della Provincia di Bolzano la materia
dell'edilizia scolastica (art. 5, n. 28); prevedendo altresì che
nelle materie riservate alla competenza esclusiva della Provincia la
quota ad essa spettante di investimenti nel settore deve essere alla
medesima devoluta (art. 68 ter) ed, inoltre, che "qualora lo Stato
intervenga con propri fondi nelle Provincie di Trento e Bolzano, in
esecuzione di piani straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei
fondi stessi è effettuato di intesa con la Provincia" (art. 17
quater).
2. - Il ricorso è inammissibile.
Per vero, tanto le Regioni quanto le Provincie ad autonomia
speciale, secondo i principi affermati da questa Corte con la sentenza
n. 13 del 1974 e successivamente ribaditi con l'ordinanza n. 269 del
1974, per rimuovere dalle materie attrbuite alla loro potestà
legislativa le preesistenti leggi statali che eccedono dai limiti
imposti alla competenza del legislatore nazionale in virtù di norme di
rango costituzionale, emanate in epoca successiva all'entrata in vigore
di quelle leggi, non hanno interesse a proporre ricorso al fine di
ottenere la declaratoria di illegittimità costituzionale perché
possono sostituirle con proprie leggi, ovviamente nell'ambito delle
proprie competenze e nel rispetto dei limiti prefissati a tale
attività, il risultato della quale rimane soggetto al sindacato di
questa Corte.
La Provincia ricorrente, cui l'art. 5 n. 28, legge costituzionale
10 novembre 1971, n. 1 (ora art. 8, n. 28, d.P.R. 31 agosto 1972, n.
670, t.u. delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige), innovando alla legislazione preesistente, ha attribuito
competenza normativa primaria in materia di edilizia scolastica, non si
è avvalsa della summenzionata facoltà e non ha legiferato in materia,
nemmeno dopo l'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al
d.P.R. 1 novembre 1973, n. 687 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
296 del 16 novembre 1973), intervenuta nel corso del presente giudizio,
con piena osservanza della normativa di cui agli artt. 57 e seguenti
della già citata legge costituzionale n. 1 del 1971 (ora artt. 107 e
segg. del tu.).
Pertanto stante che con il ricorso si assume l'invasione della
competenza legislativa della Provincia di Bolzano, è evidente il
difetto d'interesse di quest'ultima a proporre il presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe con il quale la
Provincia di Bolzano, in riferimento all'art. 13 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), nonché agli artt. 5, n. 28, 68 ter e 17 quater
della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1 (contenente
modificazioni e integrazioni al predetto Statuto), ha impugnato il
Titolo I della legge 28 luglio 1967, n. 641 (così come modificato
dalla successiva legge 17 febbraio 1968, n. 106), contenente norme per
l'edilizia scolastica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte