Sentenza n. 281/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1994 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,
della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa l'11
gennaio 1993 dal Tribunale per i minorenni di Genova sull'istanza
proposta da Parodi Roberto ed altra, iscritta al n. 130 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Chiamato a giudicare sull'ammissibilità della domanda di
adozione nazionale ed internazionale presentata in data 30 maggio
1992 dai coniugi Roberto Giovanni Parodi e Anna Laura Burattini, il
Tribunale per i minorenni di Genova ha sollevato, con ordinanza
emessa l'11 gennaio 1993, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184
(Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), in
riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.
In fatto, rileva il Tribunale che i coniugi istanti, regolarmente
coniugati dal giorno 26 marzo 1992, non possono aver accolta la
domanda de qua, richiedendo la disposizione impugnata un minimo di
tre anni di matrimonio.
Il giudice a quo rileva tuttavia che il Parodi e la Burattini
deducono di essere conviventi dal 17 marzo 1982, come risultante dai
certificati di convivenza e di residenza storici allegati
all'istanza. Poiché l'art. 6 della legge prevede come condizione per
l'idoneità degli adottanti la durata triennale post-matrimoniale e
non della convivenza, il Tribunale solleva la suddetta questione di
costituzionalità, nella parte in cui la disposizione impugnata "non
consente di dare rilevanza, nei confronti dei coniugi uniti in
matrimonio, alla durata della pregressa stabile e prolungata
convivenza more uxorio comprovata dalle acquisizioni documentali".
A parere del giudice a quo, la norma si porrebbe in contrasto con
l'art. 2 della Costituzione, in quanto detta disposizione non tutela
sufficientemente la famiglia di fatto come formazione sociale, e con
l'art. 3 della Costituzione, in quanto verrebbero disciplinate in
modo diverso le coppie che, accomunate dal fatto di essere unite in
matrimonio, dovrebbero ricevere analoga forma di tutela anche
relativamente alla materia delle procedure adozionali. Rileva infatti
il giudice a quo che, pur dovendosi riconoscere diversità tra la
famiglia di fatto e quella legittima, appare tuttavia irragionevole
un trattamento differenziato tra una coppia di coniugi unita in
matrimonio da due mesi, e tuttavia forte di una convivenza more
uxorio protrattasi senza interruzione per dieci anni, ed una coppia
di coniugi che al momento della presentazione della domanda al
Tribunale possano vantare esclusivamente il requisito del richiesto
triennio matrimoniale.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza della questione sotto entrambi i
profili prospettati dall'ordinanza di rimessione.
In relazione al presunto contrasto con l'art. 2 della
Costituzione, osserva la difesa erariale che, sebbene sia da
riconoscere alla famiglia di fatto la dignità di formazione sociale,
è viceversa da escludersi la configurabilità di un diritto
(inviolabile) dei richiedenti ad ottenere un provvedimento positivo
di adozione, essendo tale istituto finalizzato principalmente ad
assicurare la più conveniente forma di assistenza ai minori
abbandonati. Quanto alla ritenuta violazione dell'art. 3 della
Costituzione, la difesa erariale rileva la non equiparabilità tra
famiglia di fatto e famiglia legittima, essendo indubitabile che la
Costituzione, pur non negando qualche considerazione per forme
naturali di rapporto di coppia diverse dalla struttura giuridica del
matrimonio, riconosce una dignità superiore alla famiglia legittima.
In merito infine al rilievo mosso dal giudice a quo circa la
razionalità della disposizione impugnata, osserva l'Avvocatura dello
Stato che il requisito della durata almeno triennale del rapporto
matrimoniale non è richiesto solo come garanzia di stabilità, ma
anche "come garanzia che il comune progetto di disponibilità
all'adozione nasca anche in relazione all'esperienza maturata per un
dato tempo in ordine al fatto primario della filiazione secondo
natura in costanza di matrimonio".
È per questo che l'istituto è stato modellato dal legislatore in
forma quanto più possibile vicina alla struttura di una famiglia
regolare, sulla base del principio della imitatio naturae: ed il
termine di tre anni rappresenta pertanto il periodo minimo durante il
quale il progetto di famiglia formulato in comune dai coniugi può
maturare anche a seguito dell'esperienza avuta ed ai propositi di
vivere stabilmente insieme in un nucleo vincolato dal diritto. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale per i minorenni di Genova dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 4
maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori) nella parte in cui dispone che ai fini dell'idoneità ad
adottare gli aspiranti siano uniti in matrimonio da almeno tre anni.
A parere del giudice a quo, si ravviserebbe un contrasto con l'art. 2
della Costituzione, per violazione della tutela che deve riconoscersi
alla famiglia di fatto come formazione sociale, e con l'art. 3, per
disparità di trattamento e irragionevolezza, posto che la tenuta di
coppia dei coniugi da poco tempo sposati, ma conviventi da dieci
anni, appare superiore a quella offerta da coniugi uniti in
matrimonio da un triennio.
2. - Va premesso che la Convenzione in materia di adozione dei
minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 (alla quale l'Italia
ha dato esecuzione con legge 22 maggio 1974, n. 357) stabilisce che
quando sia una coppia a far domanda di adozione, essa sia unita in
matrimonio (art. 6), e che compito delle autorità competenti è di
provvedere "a che l'adozione procuri al minore un ambiente familiare
stabile ed armonioso" (art. 8).
La norma della legge italiana n. 184 del 1983 recepisce tale
indicazione, ed è coerente col principio, riconosciuto da questa
Corte (sentenze n. 89/1993; n. 310/1989; n. 404/1988; nn. 198 e 237
del 1986; n. 11/1981; n. 45/1980), secondo cui l'istituto
dell'adozione è finalizzato alla tutela prevalente dell'interesse
del minore. Tale principio comporta, fra l'altro, che, ai fini della
complessa opera di selezione dei soggetti idonei a svolgere il
delicatissimo compito di educare ed accogliere un bambino
abbandonato, costituisce criterio fondamentale quello che la doppia
figura genitoriale sia unita dal "vincolo giuridico che garantisce
stabilità, certezza, reciprocità e corrispettività di diritti e
doveri del nucleo in cui il minore sarà accolto" (sentenza n. 310
del 1989).
Il giudice a quo non pone in discussione sul punto la scelta
adottata dal legislatore italiano, che, al pari di numerosi
legislatori europei, intende il matrimonio, a tal fine, non solo come
"atto costitutivo" ma anche come "rapporto giuridico", vale a dire
come vincolo rafforzato da un periodo di esperienza matrimoniale, in
cui sia perdurante la volontà di vivere insieme in un nucleo
caratterizzato da diritti e doveri. Né l'ordinanza di rimessione
lamenta che il criterio dei tre anni successivi alle nozze si
configuri come requisito minimo presuntivo a dimostrazione della
stabilità del rapporto matrimoniale, giustificato dall'esigenza di
rafforzare il delicato compito del Tribunale nella scelta delle
coppie più idonee all'adozione, con la precisazione legale di
criteri il più possibile obiettivi ed uniformi.
3. - Il giudice a quo pone invece una diversa questione di
legittimità costituzionale, legata alla prospettazione sulla
fungibilità al triennio post-matrimoniale di un uguale o superiore
periodo - anteriore al matrimonio - di convivenza more uxorio: dubita
infatti il giudice rimettente che l'esclusione di tale fungibilità
ponga la disposizione in contrasto con gli artt. 2 e 3 della
Costituzione.
In relazione al primo parametro invocato la questione è
infondata.
Non si può invero ravvisare la violazione dell'art. 2 della
Costituzione, atteso che, da un lato, l'aspirazione dei singoli ad
adottare non può ricomprendersi tra i diritti inviolabili dell'uomo,
e, dall'altro, che anche qualificando la famiglia di fatto come
formazione sociale, non per questo deriverebbe che alla stessa sia
riconosciuto il diritto all'adozione, come previsto per la famiglia
fondata sul matrimonio (art. 29 della Costituzione: cfr. sentenza n.
310/1989, n. 404/1988, n. 237/1986).
La questione è invece inammissibile in ordine alla denunziata
violazione dell'art. 3 della Costituzione. Al riguardo il giudice a
quo rileva che, se "lo scopo della norma è quello di poter fare
affidamento su potenziali genitori forti di un rapporto di coppia
già sperimentato come stabile", la tenuta della coppia sposata da
poco tempo, ma garantita da un lungo periodo precedente di convivenza
potrebbe risultare "superiore a quella offerta da coniugi uniti in
matrimonio da più di tre, cinque o sette anni". Di qui la doglianza
di discriminazione irragionevole.
4. - In proposito questa Corte non può ignorare, per un verso, il
sempre maggiore rilievo che, nel mutamento del costume sociale, sta
acquistando la convivenza more uxorio, alla quale sono state
collegate alcune conseguenze giuridiche (cfr. sentenza n. 404/1988).
Né può per altro verso negarsi validità alla suggestiva
considerazione che, proprio ai fini della tutela dell'interesse del
minore, la solidità di una vita matrimoniale potrebbe risultare,
oltre che da una convivenza successiva alle nozze protratta per
alcuni anni, anche da un più lungo periodo, anteriore alle nozze,
caratterizzato da una stabile e completa comunione materiale e
spirituale di vita della coppia stessa, che assuma poi col matrimonio
forza vincolante.
Pertanto, fermo restando questo primo e indeclinabile presupposto
matrimoniale (con i diritti e doveri che ne conseguono), la scelta
potrebbe, eventualmente, cadere anche su coniugi sposati da meno di
tre anni, ma con una consistente convivenza more uxorio precedente
alle nozze.
Tuttavia, affinché l'esercizio di questo potere di scelta sia
garantito da una certa uniformità di ponderato comportamento su
tutto il territorio nazionale, tale da evitare, nella delicata
materia de qua, possibili disparità di trattamento tra adottandi o
tra coniugi, occorrerebbe definire alcuni criteri oggettivi,
svolgenti l'analoga funzione sopra ricordata del triennio di
convivenza matrimoniale, in ordine - ad esempio - alla durata ed alle
caratteristiche del rapporto, soprattutto affinché la convivenza non
sia meramente occasionale, ma prodromica alla creazione di un
"ambiente familiare stabile e armonioso" (cfr. anche sentenza n.
184/1994).
Ma ciò appartiene alla competenza del legislatore, cui spetta
operare scelte così complesse attraverso una interpretazione
combinata di diversi elementi e valori di una società in continua
evoluzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184
(Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata,
in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dal Tribunale per i
minorenni di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184
(Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale per i
minorenni di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 23 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte