Sentenza n. 282/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/12/1984 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 444legge 533/1973
- art. 1legge 533/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 444,
comma secondo, del codice di procedura civile nel testo modificato
dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1976 dal Pretore di Bari nella
causa di lavoro vertente tra Passeri Vittorio e la Cassa Marittima
Adriatica, iscritta al n. 494 del registro ordinanze 1978 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 del 1979;
2) ordinanza emessa il 18 marzo 1981 dal Pretore di Bari nel
procedimento civile vertente tra Lala Angelo e Cassa Marittima Tirrena,
iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 283 del 1981;
3) ordinanza emessa il 28 aprile 1982 dal Tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra Cassa Marittima Meridionale e Serando
Lidia Rita, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 1982.
Visti gli atti di costituzione di Passeri Vittorio e della Cassa
Marittima Adriatica;
udito nell'udienza del 27 novembre 1984 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito l'avv. Enrico Biamonti per la Cassa Marittima.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ordinanza emessa l'8 ottobre 1976 (pervenuta alla Corte
il 22 agosto 1978; comunicata il 28 ottobre e notificata il 30 novembre
1976; pubblicata nella G. U. n. 10 del 10 gennaio 1979 e iscritta al n.
494 R.O. 1978), il Pretore del lavoro di Bari, premesso che con
ricorso depositato il 30 giugno 1976 Passeri Vittorio, iscritto al n.
41045/1 delle matricole della gente di mare della Capitaneria di porto
di Bari quale marinaio, espose che era stato avviato al lavoro ed
imbarcato sotto la data del 12 settembre 1974 ad Amsterdam con la
qualifica di "giovanotto" sulla motonave Micoperi 26, iscritta al n.
703 matricola di Trieste, di 26.000 tonnellate di stazza lorda, facendo
parte dell'equipaggio col n. 265 sez. VIII e prestando servizio nelle
acque del Mare del Nord per ricerche petrolifere, e ai primi di
ottobre dello stesso anno era stato colpito da grave forma di
irritazione agli occhi, per la quale era stato curato dapprima sulla
nave poi all'Ospedale di Stavanger e infine rimpatriato e curato
all'Ospedale di Conversano con l'assistenza della Cassa Marittima
Adriatica, e chiese che la convenuta Cassa fosse dichiarata tenuta ad
assisterlo ulteriormente e a riconoscergli l'invalidità permanente,
che la Cassa costituitasi eccepì l'incompetenza territoriale
dell'adito Pretore per essere, ai sensi del novellato art. 444 comma
secondo c.p.c., competente il Pretore di Trieste e nel merito
respingersi per indeterminatezza la domanda attrice, ebbe a dichiarare
non manifestamente infondata l'eccezione d'illegittimità
costituzionale del novellato art. 444 comma secondo C.P.C., sollevata
dallo stesso ricorrente in riferimento agli artt. 3, 24, 36 comma
secondo Cost..
Osserva il Pretore che il primo comma dell'art. 444, fissando la
regola generale della competenza del pretore del lavoro avente sede nel
capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede
l'attore (con esclusione di altri momenti di collegamento come quelli
del luogo in cui si è verificato l'evento, o della prestazione
lavorativa, o della più agevole reperibilità delle prove),
mostrerebbe di valutare come strumento giudiziario adeguato alla tutela
del diritto del lavoratore solo l'azione esercitata nel luogo di
residenza di costui (o nelle immediate vicinanze della stessa), e ciò
in ossequio all'art. 38 comma secondo Cost. che, obbligando il
legislatore ordinario ad assicurare "mezzi adeguati alle esigenze di
vita" dei lavoratori, evidentemente considera, fra tali mezzi, anche
gli strumenti processuali preordinati alla realizzazione dei relativi
diritti. Tale essendo la ratio della regola generale, mentre la
diversa disciplina dettata dal secondo comma dell'art. 444 per i
marittimi (peraltro con riferimento ad un luogo, quello di iscrizione
della nave, del tutto avulso dal rapporto lavorativo e dall'evento
generativo del diritto previdenziale) costituirebbe ingiustificata
disuguaglianza (sia rispetto ai lavoratori in genere, sia rispetto a
situazioni più specificamente similari come quella degli addetti alla
navigazione aerea) oltreché menomazione del diritto di difesa (art. 24
Cost.) e attentato alle esigenze considerate dal citato art. 38, comma
secondo Cost., così come percepite dallo stesso legislatore in sede di
fissazione della regola generale di cui al primo comma dell'art. 444.
1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti nell'interesse del
Passeri gli avv.ti Dario Di Gravio e Alfredo Zallone giusta delega in
margine alla memoria depositata il 4 dicembre 1976 con la quale a
sostegno della declaratoria di fondatezza della proposta questione -
richiamata la relazione di maggioranza al Senato sul disegno di legge -
han condiviso le argomentazioni svolte nella ordinanza di rimessione e
nell'interesse della Cassa Marittima Adriatica per gli infortuni sul
lavoro e le malattie gli avv.ti Filippo Biamonti e Giulio Dimini giusta
delega in calce alla comparsa depositata il 22 aprile 1977, con la
quale han chiesto dichiararsi non fondata la proposta questione
osservando che a) la norma impugnata - peraltro relativa non a tutte le
controversie di previdenza e assistenza obbligatorie dei marittimi, ma
solo a quelle in materia di infortuni sul lavoro e malattie
professionali - troverebbe razionale giustificazione nel fatto che solo
al giudice del luogo di iscrizione della nave è consentita più
agevole conoscenza dei fatti attraverso l'esame dei dati probatori che
necessariamente si incentrano in quella particolare res che è la nave,
rispetto ai cui spostamenti l'unico ed effettivo luogo di riferimento
è rappresentato dal porto di iscrizione, b) che non si ravviserebbe
attentato al diritto di difesa perché la riforma del processo del
lavoro, lungi dal privilegiare il foro del lavoratore, ha dato vita
all'art. 413 c.p.c. che sancisce la competenza del giudice del luogo in
cui è sorto il rapporto o si trova l'azienda o una sua dipendenza alla
quale era addetto il lavoratore o presso la quale prestava egli la sua
opera al momento della fine del rapporto, c) che la esigenza di
giustizia sostanziale e processuale, garantita dall'art. 38 Cost., non
si esaurirebbe nella mera comodità di instaurare la causa nel proprio
luogo di residenza, ma implicherebbe che il processo si svolga nel
luogo in cui sono più agevoli la conoscenza dei fatti e l'acquisizione
delle prove ai fini di più illuminata giustizia.
Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
1.3. - Con la memoria, depositata il 12 ottobre 1984, la difesa del
Passeri, la quale aveva rivolto, sotto la data del 5 luglio 1984, al
Presidente della Corte istanza di sollecito motivando che "ben otto
anni siano un tempo gravemente lesivo non solo dei diritti del privato,
ma anche della finalità della certezza giuridica", ha ribadito la
ingiustificata discrepanza del foro indicato nel comma secondo rispetto
ai criteri della residenza del lavoratore e della sede dell'ufficio
amministrativo, cui compete la trattazione della pratica (discrepanza
che sarebbe resa ancor più stridente dalla sent. 620/1980 con la quale
la Cassazione per un verso ha negato applicazione alla specialità del
foro per le malattie comuni del personale addetto alla navigazione
marittima e per altro verso lo ha esteso agli addetti alla navigazione
area) e ha insistito nel sottolineare l'offesa dalla disposizione
impugnata inflitta al diritto di azione e di difesa del lavoratore
marittimo, e alle posizioni garantite dall'art. 38 comma secondo Cost.,
che vanno, invece, tutelate sia in sede amministrativa sia in sede
giurisdizionale.
Con la memoria depositata il 14 novembre 1984 la difesa della
Cassa, riassunte le vicende del giudizio a quo, ha osservato che la
disposizione impugnata, lungi dal discriminare i lavoratori marittimi,
mira ad agevolare l'accertamento delle loro pretese, e ciò perché il
pretore del luogo d'iscrizione della nave avrebbe le maggiori
possibilità di accertare le reali condizioni di lavoro a bordo della
nave e la meccanica degli incidenti, di accedere alla nave e, ove
questa non sia presente nel luogo d'iscrizione, di compulsare i libri
di bordo ivi conservati dopo il loro esaurimento (libri in cui sono
annotati gli eventuali infortuni), e sulla base di tali considerazioni
ha insistito nella conclusione d'infondatezza della proposta questione.
2.1. - Con ordinanza emessa il 18 marzo 1981 (notificata il 15 e
comunicata il 16 del successivo mese di aprile; pubblicata nella G. U.
n. 283 del 14 ottobre 1981 e iscritta al n. 439 R.O. 1981) il Pretore
del lavoro di Bari, premesso che il marittimo Lala Angelo, imbarcato
sulla nave "AGIP Genova" iscritta al compartimento marittimo di Genova,
aveva chiesto condannarsi la Cassa Marittima Tirrena per gli infortuni
sul lavoro e le malattie con sede in Genova alla costituzione di
rendita corrispondente alla riduzione della capacità lavorativa del
40% o dell'altra che fosse risultata da consulenza tecnica e che la
Cassa aveva eccepito in via preliminare, a sensi del novellato art.
444 comma secondo c.p.c., l'incompetenza del giudice adito per essere
competente il pretore del lavoro di Genova, ha giudicato "chiaramente"
fondata l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 444 comma secondo
sollevata dalla difesa del Lala in riferimento agli artt. 3, 24 e 38
Cost., riproponendo i motivi esposti nella ordinanza 8 ottobre 1976
(supra 1.1.).
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
3.1. - Con ordinanza emessa il 28 aprile 1982 (comunicata il 18 e
notificata il 31 del successivo mese di maggio; pubblicata nella G. U.
n. 324 del 24 novembre 1984, e iscritta al n. 302 R.O. 1982) il
Tribunale di Genova, provvedendo sull'appello proposto dalla Cassa
Marittima Meridionale con sede in Napoli avverso la sentenza 15/30
ottobre 1981, con la quale il Pretore del lavoro di Genova, reietta la
eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta Cassa,
per aver assunto la veste di parte la vedova e non l'infortunato poi
deceduto per suicidio, aveva dichiarato che la ricorrente Serrando Rita
Lidia residente in Genova - vedova di Mannerini Riccardo imbarcato in
qualità di operaio frigorista a bordo del peschereccio "Spes I",
iscritto al n. 438 del Compartimento Marittimo di Palermo, aveva
riportato, sotto la data dell'8 giugno 1961, in ambedue gli occhi una
grave cheratite da ustioni, per la quale gli si riconobbe rendita di
invalidità permanente pari all'80% di riduzione della capacità
lavorativa poi elevata al 100%, che gli valse la corresponsione da
parte della Cassa di un assegno assistenziale, e infine deceduto per
suicidio il 24 ottobre 1980 - aveva diritto a percepire la rendita ai
superstiti in conseguenza della morte del marito condannando la Cassa
nelle spese giudiziali, ha giudicato rilevante e non manifestamente
infondata la questione di costituzionalità del comma secondo in
relazione al comma primo dell'art. 444 c.p.c. per contrasto con gli
artt. 3 e 24 Cost. sulla base dei motivi che riproducono in parte qua
la motivazione dell'ordinanza 8 ottobre 1976 del Pretore del lavoro di
Bari (supra 1.1.) e soggiungendo che la discrasia tra il comma primo e
il comma secondo non sarebbe giustificata da diversità di procedure
amministrative di accertamento perché le esigenze di tale accertamento
indurrebbero a scegliere il luogo in cui si è svolta l'inchiesta
amministrativa d'infortunio, non già il luogo d'iscrizione della nave.
3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. - Alla pubblica udienza del 27 novembre 1984, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione sui tre incidenti riuniti, la
difesa della Cassa Marittima Adriatica ha illustrato la conclusione
d'infondatezza manifesta della proposta questione. Considerato in diritto :
5. - Poiché i due giudici (il Pretore del lavoro di Bari con due
ordinanze e il Tribunale di Genova in sede di appello) impugnano il
comma secondo in relazione al comma primo del novellato art. 444
c.p.c., si giustifica la riunione dei tre incidenti ai fini di unica
decisione, a nulla rilevando che il solo Pretore del lavoro di Bari e
non anche il Tribunale di Genova assuma a parametro, a fianco degli
artt. 3 e 24, l'art. 38 comma secondo Cost., e che, mentre avanti il
Pretore del lavoro di Bari hanno assunto la veste di attore gli
infortunati, il giudizio sia stato avanti il Pretore del lavoro di
Genova introdotto dalla superstite vedova dell'infortunato per avere la
Corte di Cassazione ritenuto che il comma primo dell'art. 444 riceva
applicazione anche se l'iniziativa processuale sia stata presa da
superstite del marittimo.
6. - Giova premettere che il novellato comma secondo dell'art. 444,
per il quale "se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e
malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima
o alla pesca marittima, è competente il pretore, in funzione di
giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di
iscrizione della nave" dà vita ad una ipotesi di competenza
territoriale che si pone in eventuale conflitto con il solo comma primo
("Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
indicate nell'art. 442 sono di competenza del pretore in funzione di
giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del
tribunale nella quale risiede l'attore"), non già con il comma terzo,
il quale assume ad oggetto le controversie relative agli obblighi del
datore di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per
l'inadempimento di tali obblighi per assegnarle alla competenza del
pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede
l'ente. Eventuale conflitto non sussiste, ancor meno, con l'art. 443
c.p.c. che inerisce, ad una normativa, cui sono estranee le
controversie tra marittimi (e loro superstiti) e Casse marittime
gerenti assistenza e previdenza obbligatorie, per ciò che per tali
controversie non si configura a guisa di condizione di procedibilità
l'esperimento di procedimenti di conciliazione amministrativa, né,
infine, con la pluralità di fori territoriali elencati nell'art. 413
c.p.c., che attengono alle controversie individuali di lavoro (la
discrasia, in quest'ultima ipotesi, è sì radicale da indurre giudici
dei diritti ad escludere - le quante volte siano unicamente instaurate
controversie individuali di lavoro e controversie ex art. 444 comma
primo - l'attrazione dell'un foro a favore dell'altro).
Ciò premesso, riesce agevole negare fondamento ai prospettati
sospetti d'incostituzionalità per poco si rifletta che i giudici a
quibus han posto a base dell'ipotizzato contrasto tra il comma secondo
dell'art. 444 e le tre disposizioni costituzionali stilizzazioni delle
controversie, assunte nei due commi, estranee alla natura delle cose
nella quale non sussistono controversie di previdenza e assistenza
obbligatorie tra marittimi e Casse marittime in cui l'istruttoria sia
attinta a fonti aperte esclusivamente nell'ambito della pretura di
residenza dell'attore, né controversie nelle quali l'istruttoria sia
attinta esclusivamente alle fonti nella quasi totalità documentali,
cui è consentito attingere nel porto d'iscrizione della nave.
Che poi il foro del luogo, in cui ha sede l'ufficio di iscrizione
della nave, sia di norma da preferire, sempre ai fini dello svolgimento
di un processo giusto, al foro di residenza dell'infortunato o della
vittima di malattia professionale, riesce evidenziato da ciò che la
stragrande maggioranza se non la totalità delle occasioni
dell'infortunio e della malattia professionale del marittimo si lamenta
non sulla terraferma, ma a bordo della nave sulla quale chi pretende di
aver diritto alla previdenza e alla assistenza obbligatorie presta
servizio.
Orbene negli uffici marittimi sono depositati documenti pubblici
nei quali sono registrate le più rilevanti vicende della nave, e a
bordo di questa sono custoditi i documenti relativi alla sicurezza
della navigazione (art. 164 cod. nav.) e il giornale nautico (artt. 173
e 174 cod. nav.), né va lasciato in ombra che nella zona del porto di
iscrizione della nave più che nel luogo di residenza del marittimo è
agevole rintracciare testi e procedere alla designazione di consulenti
d'ufficio e di parte, né è da relegare in non cale la riflessione che
non di rado il luogo di residenza del marittimo (se non dei superstiti)
è situato nella circoscrizione del porto d'iscrizione della nave.
Posto che dei tre giudizi a quibus non sono parti lavoratori
dipendenti da imprese aeronoautiche, non reputa questa Corte opportuno
discendere ad esaminare se il principio di eguaglianza sia violato per
non considerare il comma secondo nel campo aeronautico ipotesi di
competenza territoriale omo/ o ana/loghe al criterio del porto
d'iscrizione della nave.
Che poi il raffronto, sul piano del processo giusto, tra marittimi
e prestatori di opere della terraferma non possa essere istituito,
riesce dimostrato dalle superiori considerazioni, le quali sono
altresì sufficienti a non ravvisare utile parametro nell'art. 38 comma
secondo Cost..
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 494/1978, 439/1981 e
502/1982, dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 444 comma secondo (sub l. 533/1973), sollevata
in relazione al comma primo dello stesso articolo e in riferimento agli
artt. 3, 24 e 38 comma secondo Cost. dal Pretore del lavoro di Bari e
dal Tribunale di Genova con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte