Corte costituzionale

Ordinanza n. 282/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1999 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

citata

  • art. 25legge 52/1996

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1469-bis del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1997 dal

giudice di pace dell'Aquila nel procedimento civile vertente tra Lido

s.n.c. e l'ENEL s.p.a., iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1998

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione dell'ENEL s.p.a. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore

Fernanda Contri;

Uditi l'Avvocato Alessandro Pace per l'ENEL s.p.a. e l'Avvocato

dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, avente ad oggetto

l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di

fatture insolute relative alla fornitura di energia elettrica, il

giudice di pace dell'Aquila, con ordinanza emessa il 3 novembre 1997,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.

1469-bis del codice civile, nella parte in cui "definisce consumatore

solo la persona fisica e non anche la persona fisica che agisce per

scopi imprenditoriali e quella giuridica";

che nel giudizio a quo, come espone in fatto il rimettente, la

parte opponente ha contestato l'efficacia della clausola contrattuale

di deroga alla competenza territoriale, anche ai sensi dell'art.

1469-bis del codice civile, mentre la parte opposta ha dedotto

l'inapplicabilità alla fattispecie di tale norma, dal momento che la

società opponente non può definirsi consumatore ai sensi della

citata disposizione, che attribuisce tale qualità soltanto alla

persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività

imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

che il rimettente, dopo aver osservato che l'interpretazione

letterale della indicata norma induce a restringere l'ambito

soggettivo di applicazione della disciplina in esame alle sole

persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività

imprenditoriale o professionale, reputa del tutto ingiustificata

l'esclusione delle persone giuridiche e delle persone fisiche agenti

per scopi imprenditoriali o professionali dalla categoria dei

consumatori tutelati dalle norme in questione;

che, in particolare, non avrebbe alcun fondamento, ad avviso del

giudice a quo, la scelta del legislatore di limitare la tutela alle

sole persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività

imprenditoriale o professionale, essendo in tal modo discriminati gli

artigiani, i piccoli imprenditori, gli imprenditori agricoli e le

imprese familiari, che pure devono intendersi consumatori;

che tale ingiustificata limitazione determinerebbe quindi per il

rimettente non solo una mancanza di tutela del lavoro in tutte le sue

forme ma anche la violazione del principio di eguaglianza, in quanto

il trattamento differenziato delle categorie di consumatori non

sarebbe sorretto da un'apprezzabile ragione di carattere

costituzionale;

che si è costituita nel giudizio innanzi alla Corte la parte

opposta del giudizio a quo, concludendo per l'inammissibilità o,

comunque, per l'infondatezza della questione;

che, in particolare, ad avviso della detta parte, la questione

sarebbe inammissibile, in quanto il contratto contenente la clausola

di deroga alla competenza territoriale è stato concluso in data 15

febbraio 1986, con la conseguente inapplicabilità della disciplina

sopravvenuta, posto che l'art. 10, comma 1, della direttiva

93/13/CEE, di cui la legge n. 52 del 1996 costituisce attuazione,

stabilisce l'applicabilità delle relative disposizioni ai contratti

stipulati dopo il 31 dicembre 1994;

che la questione sarebbe comunque infondata, poiché il

legislatore italiano ha integralmente recepito i criteri enunciati

nella direttiva, non ritenendo, in forza di proprie scelte

discrezionali insindacabili, di estendere la disciplina a soggetti

diversi;

che la pretesa disparità di trattamento tra il consumatore e

l'imprenditore sarebbe del tutto insussistente, in considerazione

della diversità ontologica delle situazioni in cui tali soggetti

versano, la cui parificazione anzi darebbe luogo a profili di

incostituzionalità;

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

che, ad avviso della difesa erariale, la nozione di consumatore

è riferibile soltanto alla persona fisica che agisce per il

soddisfacimento di propri bisogni di vita e quindi al di fuori di

un'attività di carattere speculativo o di un'attività produttiva di

reddito;

che la tutela è ragionevolmente esclusa rispetto a quelle

attività dirette alla realizzazione di un profitto o di un reddito,

"in quanto il soggetto economico può, in relazione all'aumento di

costi derivanti dall'onerosità della clausola accettata, riversare

sul prezzo delle sue prestazioni e quindi "sul mercato" il danno

subito";

che pertanto la scelta del legislatore non solo è dotata di

logica razionale, ma non risulta nemmeno punitiva del diritto al

lavoro, né lesiva del diritto d'impresa;

che in prossimità dell'udienza la difesa della parte privata ha

depositato memoria illustrativa, chiedendo che sia disposta la

restituzione degli atti al giudice a quo, perché verifichi la

effettiva data di stipulazione del contratto, peraltro erroneamente

indicata nell'ordinanza, ed integri la motivazione sulla rilevanza

della questione sotto il profilo temporale.

Considerato che, come risulta dagli atti del giudizio a quo, la

data di stipulazione del contratto di somministrazione di energia

elettrica, contenente la contestata clausola di deroga alla

competenza territoriale, risale all'anno 1986;

che detto contratto era in corso allorché è entrato in vigore

l'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

alle comunità europee - legge comunitaria 1994), la quale, in

attuazione della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive

nei contratti stipulati con i consumatori, ha disciplinato i

contratti del consumatore, introducendo gli artt. 1469-bis e seguenti

del codice civile;

che quindi il rimettente avrebbe dovuto preliminarmente

verificare l'applicabilità della suddetta disciplina al contratto in

questione, essendo subordinata a tale positivo accertamento la

rilevanza stessa della prospettata questione di legittimità

costituzionale;

che, invece, l'ordinanza di rimessione è del tutto priva di

motivazione sul punto, poiché la rilevanza della questione è solo

apoditticamente affermata, senza l'esplicitazione, sia pure sommaria,

delle ragioni che diano conto dell'effettuata verifica del citato

profilo preliminare, relativo all'applicabilità della norma

impugnata alla fattispecie sottoposta all'esame del rimettente;

che la questione deve pertanto dichiararsi manifestamente

inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1469-bis del codice civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della Costituzione,

dal giudice di pace dell'Aquila con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte