Sentenza n. 283/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/05/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 11legge 67/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.11 della legge
11 marzo 1988, n.67 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso
con ordinanza emessa il 7 giugno 1988 dal Pretore di Parma nel
procedimento civile vertente tra Schianchi Anselmina e l'I.N.P.S.,
iscritta al n.744 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale,
dell'anno 1988.
Visti gli atti di costituzione di Schianchi Anselmina e
dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 aprile 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi gli avv.ti Salvatore Cabibbo per Schianchi Anselmina,
Pasquale Varis per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Luigi
Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In un giudizio civile promosso per ottenere dall'I.N.P.S. la
riliquidazione della pensione di riversibilità con integrazione al
trattamento minimo, l'adito Pretore di Parma, con ordinanza del 7
giugno 1988 (n. 744), ha ritenuto non manifestamente infondata, in
riferimento agli artt.3, 36, 38, 101 della Costituzione, la questione
di legittimità dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 1988). La norma, nell'interpretare
autenticamente l'art. 129 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935
(Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza
sociale), ha statuito che "la prescrizione quinquennale ivi prevista
si applica anche alle rate di pensione comunque non poste in
pagamento".
Il giudice a quo sottolinea il carattere solo formalmente
interpretativo e sostanzialmente innovativo della norma denunciata,
atteso che, per consolidata giurisprudenza, la prescrizione breve sub
art. 129 regio decreto-legge n. 1827 cit. era precedentemente
ritenuta operante nei riguardi dei soli crediti dell'assicurato per
versamenti periodici di pensione già liquidati e posti in pagamento.
E da ciò, appunto, deriverebbe l'irrazionalità ed arbitrarietà
dell'intervento del legislatore dell'88, comportante ingiustificata
incisione su situazioni sostanziali consolidatesi per effetto della
pregressa giurisprudenza in tema di prescrizione decennale delle rate
di pensione (o differenze pensionistiche) non riscosse, perché mai
liquidate dall'Istituto interessato.
La violazione dei precetti costituzionali evocati si
verificherebbe per effetto:
della ingiustificata equiparazione giuridica ed economica delle
due diverse situazioni delle rate liquidate e non riscosse e di
quelle non ancora liquidate;
della lesione del diritto acquisito alla adeguatezza in concreto
e proporzionalità della prestazione pensionistica alle esigenze di
vita libera e dignitosa;
della invasione della funzione giurisdizionale, con intervento
ex auctoritate attuato in assenza di contrastanti interpretazioni
della norma precedente al solo fine della compressione retroattiva di
diritti.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita
l'interessata aderendo alle conclusioni ed argomentazioni del Pretore
remittente.
Si è costituito altresì l'INPS, rilevando come non possa essere
contestato al legislatore l'apprezzamento sul contenuto e il
significato di pregresse disposizioni di legge anche in assenza di
contrasti giurisprudenziali, posto che la legge interpretativa, al
pari di ogni altro comando legislativo, è norma completa che si
integra con la norma interpretata.
Viene altresì posta in dubbio l'asserita lesione di diritti
acquisiti (in base a legge precedente), vertendosi, nella specie, "in
materia di arretrati per integrazione al minimo di trattamenti
pensionistici, riconosciuti per effetto di pronunce ablatorie,
comportanti un esborso aggiuntivo per la finanza pubblica".
È intervenuto il Presidente dei Consiglio dei ministri che ha
eccepito l'infondatezza della questione. Secondo l'Avvocatura dello
Stato "l'uso dello strumento di interpretazione autentica da parte
del legislatore nell'ambito delle proprie potestà discrezionali non
è tale da compromettere e limitare l'ordinaria potestà di
interpretazione del giudice, ai fini dell'applicazione della legge".
Quanto, poi, all'assunta violazione dell'art. 3 Cost., sul piano
della par condicio dei cittadini che versassero prima e dopo la legge
interpretativa nella situazione data, la lamentata differenziazione
nel tempo non sarebbe "tale da costituire di per sé disparità
rilevabile, poiché anche il diverso arco temporale è di per sé
sufficiente ad integrare adeguato elemento differenziatore nelle
situazioni date". Considerato in diritto
1.1. - Stabilisce l'art. 129, primo comma del regio decreto-legge
4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo
della Previdenza sociale), convertito nella legge 6 aprile 1936, n.
1155, che le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dalla
loro scadenza sono prescritte.
Con l'art. 11 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1988) la norma di cui innanzi è stata interpretata "nel
senso che la prescrizione prevista si applica anche alle rate di
pensione comunque non poste in pagamento".
1.2. - Il remittente dubita della legittimità di quest'ultimo
disposto: il fatto stesso di un intervento interpretativo attuato in
assenza di contrasti sulla norma comporterebbe compressione della
funzione giurisdizionale, in violazione dell'art. 101 Cost. Sarebbe
realizzata, in ogni caso, ingiustificata equiparazione, a fini di
applicare la prescrizione quinquennale, tra quanto forma ancora
oggetto di liquidazione e la differente situazione inerente ai ratei
posti in riscossione: tutto ciò violerebbe l'art.3 e coevamente gli
artt. 36 e 38 Cost. per le implicazioni negative sui principi che
tutelano le esigenze di vita del lavoratore.
2. - La questione è fondata.
Invero, la Corte ha già avuto modo di considerare che non è di
per sé contrastante con precetti costituzionali, ancorché in
assenza di pronunce discordanti, una legge d'interpretazione: il
legislatore, infatti, concorrendo scelte politico-discrezionali
coerenti, può imporre determinati significati a precedenti norme.
Tuttavia, l'emanazione di disposizioni del genere può rivelarsi
direttamente in contrasto con specifici precetti costituzionali
(sentenze n.36 del 1985 e n. 123 del 1988). Tanto è concretamente
occorso in fattispecie, essendo fuor di dubbio che la normativa in
esame comporta che la prescrizione (breve) di cui all'art. 129 legge
del 1935 viene a dispiegare i suoi effetti su tutte le fasi,
comunque, del procedimento inteso alla liquidazione. Il che, disposto
peraltro a distanza d'oltre un cinquantennio da una incontroversa
applicazione della norma circoscritta alle somme già in riscossione,
è elemento rivelatore di concreta irrazionalità: identicamente
disciplinandole, si rendono omogenee posizioni soggettive difformi e
cioè la fase, non ancora esaurita, della liquidazione (o della
riliquidazione), con la ben diversa fattispecie della riscossione.
Quest'ultima soddisfa, infatti, per validi criteri d'ordine contabile
nei pagamenti, all'esigenza di limitare nel tempo l'esperimento dei
relativi adempimenti.
Risultano così violati i principi dell'art.3 Cost., con ovvi
riflessi sulle garanzie introdotte dal successivo art.38, essendo
evidenti, nei confronti dei soggetti interessati, il venir meno delle
connotazioni di adeguatezza alle esigenze di vita, ivi tutelate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.11 della legge 11
marzo 1988, n.67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte