Corte costituzionale

Ordinanza n. 283/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/06/1995 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 662 (recte: art.

660), comma 2, del codice di procedura penale, promossi con n. 2

ordinanze emesse il 28 settembre 1994 dal Magistrato di sorveglianza

presso il Tribunale per i minorenni di Bari sulle richieste proposte

da M.F. e C.P., iscritte ai nn. 679 e 702 del registro ordinanze 1994

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 47 e 49,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per

i minorenni di Bari, richiesto di procedere alla conversione delle

pene pecuniarie inflitte a due minori condannati con sentenza

definitiva, ha, con altrettante ordinanze dal contenuto pressoché

identico, entrambe emesse il 28 settembre 1994, sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 660, comma 2, del codice di procedura penale,

"con riferimento ai minori, in relazione alla incapacità di disporre

economicamente di cui agli artt. 311, 320 e 324" del codice civile;

che, secondo il giudice a quo, il principio della personalità

della responsabilità penale sarebbe vulnerato perché resterebbero

assoggettati a sanzione penale - almeno fino al compimento del

diciottesimo anno di età - gli esercenti la patria potestà sul

minore non emancipato ed ai quali competono la rappresentanza,

l'amministrazione e l'usufrutto dei beni del minore stesso;

che risulterebbe compromesso anche il rispetto del principio di

eguaglianza, sia perché un'identica situazione giuridica - e cioè

la "condanna di minori a pene pecuniarie" - ha conseguenze diverse a

seconda delle condizioni economiche e della disponibilità degli

esercenti la patria potestà, disparità non ovviabile con la

richiesta di dilazione o rateizzazione, sia perché viene instaurato

un regime diverso rispetto a quello prescritto per il pagamento delle

spese processuali dal quale i minori sono esonerati ai sensi

dell'art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272;

che in nessuno dei due giudizi si è costituita la parte privata

né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche, vanno

riuniti;

che, pur non essendo agevolmente decifrabile il petitum

perseguito dal giudice a quo - ora censurandosi che possa essere

addebitato a persone diverse dal condannato il pagamento delle pene

pecuniarie, e, quindi, l'irrogazione nei confronti di tali persone di

una sanzione penale, ora, invece, denunciandosi il regime stesso

della conversione della pena pecuniaria riguardo ai minori -

dall'integrale contesto delle ordinanze di rimessione culminante con

la denuncia dell'art. 660, comma 2, del codice di procedura penale,

può ritenersi che le doglianze risultino incentrate sull'inevitabile

conversione della pena pecuniaria pure nei confronti dei condannati

minorenni e sui riverberi che la conversione determina relativamente

ai parametri costituzionali invocati;

che la questione è manifestamente infondata sia sotto il

profilo della violazione del principio di eguaglianza sia sotto il

profilo della violazione della personalità della responsabilità

penale;

che, in relazione alle doglianze incentrate sull'art. 3 della

Costituzione, relativamente alla distinzione fra minori i cui

genitori siano abbienti e disponibili al pagamento della pena

pecuniaria e minori i cui genitori tali non siano, questa Corte non

può non convenire, non risultando la problematica, sotto questo

profilo, diversa da quella riguardante gli imputati maggiorenni, che

"appare insanabilmente contraddittorio pretendere di fondare la

soddisfazione del principio di eguaglianza di fronte al reato ed alla

pena, proprio sul sacrificio dell'eguaglianza stessa, introducendo

una discriminazione determinata unicamente dalle condizioni del

condannato", secondo una delle rationes decidendi che hanno provocato

la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 136 del

codice penale, prima della sua sostituzione ad opera dell'art. 101

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (v. sentenza n. 131 del 1979);

che, però, occorre anche ribadire che la detta pronuncia

ritenne illegittima quella particolare configurazione della

conversione, "retaggio di concezioni arcaiche", tanto "per i suoi

effetti sostanziali di privazione della libertà personale", quanto

"per il meccanismo processuale adottato" (v. anche sentenza n. 108

del 1987), puntualizzando come non fosse "concretamente evitabile né

la previsione di misure succedanee alla pena pecuniaria non

corrisposta per insolvibilità, né che queste possano incorporare,

rispetto a quella, un margine di maggiore afflittività", purché

vengano adottate "misure sostitutive che riducano al minimo possibile

tale divario e che nel contempo si adottino disposizioni che,

agevolando l'adempimento della pena pecuniaria e rendendo effettivo

il controllo sulla sussistenza di reali situazioni di insolvibilità,

circoscrivano nella massima misura possibile l'area della concreta

operatività della conversione" (v. ancora, sentenza n. 108 del

1987), un assetto ritenuto raggiunto in forza nel nuovo sistema di

conversione introdotto dalla modificazione dell'art. 136 del codice

penale, senza contare la disciplina della dilazione e del pagamento

rateale, utilizzabile anche dai condannati minorenni;

che, pure sotto il profilo della dedotta disparità di

trattamento rispetto al diverso regime delle spese processuali al cui

obbligo sono sottratti i condannati minorenni a norma dell'art. 29

del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, la questione è

manifestamente infondata, trascurando del tutto il giudice a quo che

la ratio alla base della norma ora ricordata è coessenziale alla

natura dell'obbligo del pagamento delle spese processuali, cosicché

la sua previsione anche nel processo minorile, "finendo per gravare

più che sul minore sulla sua famiglia, non corrisponderebbe al suo

scopo intrinseco e si risolverebbe in un'ulteriore penalizzazione dei

familiari" (v. Relazione al Progetto definitivo delle norme di

attuazione di coordinamento e transitorie sul processo penale a

carico di imputati minorenni), una ratio certo non invocabile con

riferimento alla pena pecuniaria, il cui pagamento ed il cui

conseguente regime derivante dall'insolvibilità si giustificano,

oltre tutto, in funzione del principio dell'inderogabilità della

pena;

che nessuna lesione del principio sancito dall'art. 27, primo

comma, della Costituzione è ravvisabile nella possibilità che

l'adempimento dell'obbligazione derivante dalla pena pecuniaria venga

effettuato dagli esercenti la patria potestà del minore, trattandosi

di obbligazione cui essi non sono tenuti se non nei casi stabiliti

dall'art. 196 del codice penale, certamente non lesivi del principio

della responsabilità penale personale;

che, infine, non appare inutile ricordare che l'attività di

rappresentanza ed amministrazione degli esercenti la potestà sul

minore consente a costoro di provvedere al pagamento della pena

pecuniaria inflitta ove l'incapace di agire sia titolare di un

proprio patrimonio;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 660, comma 2, del codice di procedura

penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per

i minorenni di Bari con le due ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 28 giugno 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte