Sentenza n. 283/2000
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/07/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, del
codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di procedimenti di
ricusazione proposti da alcuni imputati, con ordinanze emesse il 22
aprile 1999 dalla Corte di appello di Torino e il 23 febbraio 1999
dalla Corte di appello di Napoli, iscritte al n. 396 del registro
ordinanze 1999 e al n. 94 del registro ordinanze 2000 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie
speciale, dell'anno 1999 e n. 11, prima serie speciale, dell'anno
2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 22 aprile 1999 (r.o. n. 396 del 1999),
la Corte di appello di Torino, investita della decisione in merito
alla dichiarazione di ricusazione dei componenti l'intero collegio di
altra sezione della medesima Corte, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 37 del codice di procedura
penale, "nella parte in cui non prevede quale causa di ricusazione il
fatto che il giudice abbia già manifestato il proprio parere
sull'oggetto del processo nell'esercizio di funzioni giudiziarie nel
corso di un diverso procedimento.
La Corte rimettente premette che i giudici componenti il collegio
ricusato si erano già occupati, in sede di impugnazione avverso
decreti di applicazione di misure di prevenzione, della stessa
vicenda (concernente attività delittuose, a sfondo mafioso, svolte
in relazione a pratiche di acquisti di terreni, rilascio di
concessioni e attività edilizie in un'area del comune di
Bardonecchia) della quale erano attualmente investiti quali giudici
di appello in un procedimento penale, ed avevano, nell'ambito di
quelle precedenti funzioni, espresso valutazioni e giudizi di merito
"inerenti agli stessi fatti ed agli stessi soggetti che avrebbero
dovuto essere da loro giudicati nel procedimento penale.
Stante tale situazione, i componenti del collegio, allora in
composizione parzialmente diversa, avevano presentato dichiarazione
di astensione, ritenendo che ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 36,
comma 1, lettera g) in relazione all'art. 34 cod. proc. pen.: la
dichiarazione era stata però respinta dal presidente della Corte di
appello, in base al rilievo che non erano nella specie ravvisabili i
presupposti di cui alla disposizione evocata. In una successiva
udienza era stata poi presentata dichiarazione di ricusazione da
parte degli imputati, ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera a) in
relazione all'art. 36, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., e, in
subordine, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 37
cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
Nel merito, la Corte rimettente osserva che la dichiarazione di
ricusazione è da considerare inammissibile, in quanto proposta al di
fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 37 cod. proc. pen.
Infatti, non può venire in questione l'ipotesi di cui
all'art. 36, comma 1, lettera g) cod. proc. pen. (a suo tempo addotta
come causa di astensione), poiché non ricorre alcuna delle cause di
incompatibilità previste dall'art. 34 cod. proc. pen., nemmeno
considerando quanto statuito dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 371 del 1996, dato che le precedenti valutazioni espresse
sullo stesso fatto nel procedimento di prevenzione non sono contenute
in una sentenza, ma in un provvedimento avente natura di decreto; né
alcuna delle cause contemplate dalle lettere a), b), d), e), f) del
medesimo art. 36, comma 1, perché concernenti situazioni del tutto
diverse da quella in esame; né la causa di cui all'art. 37, comma 1,
lettera b) cod. proc. pen., perché non si è verificata nella specie
una manifestazione "indebita" del proprio convincimento da parte dei
giudici ricusati; né quella, infine, di cui alla lettera c) del
menzionato comma 1 dell'art. 36, su cui si fonda la dichiarazione di
ricusazione, atteso che nel caso di specie il convincimento
pregiudicante non è stato espresso "fuori dell'esercizio delle
funzioni giudiziarie", ma nell'ambito di un diverso procedimento, e
quindi nell'esercizio di tali funzioni.
Potrebbe sostenersi, prosegue la rimettente, che l'avere il
giudice, nell'esercizio delle proprie funzioni, in precedenza
manifestato legittimamente il proprio convincimento sull'oggetto del
procedimento integri una "grave ragione di convenienza", tale da
legittimarlo alla astensione ex art. 36, comma 1, lettera h) cod.
proc. pen.; ma questa ipotesi non è richiamata dall'art. 37 cod.
proc. pen., e non è quindi idonea a fondare una dichiarazione di
ricusazione.
1.1. - Ciò posto, ad avviso del giudice a quo la questione di
costituzionalità dedotta dagli imputati appare rilevante e non
manifestamente infondata.
Quanto al primo aspetto, la Corte di appello sottolinea che ove
la questione fosse accolta, si determinerebbe una nuova ipotesi di
ricusazione perfettamente aderente al caso di specie, avendo tutti i
componenti del collegio ricusato già manifestato il proprio
convincimento sui fatti oggetto delle imputazioni sottoposte al loro
giudizio in sede di appello.
Quanto alla non manifesta infondatezza, la rimettente
preliminarmente osserva che sia dalle sentenze nn. 306, 307 e 308 del
1997 della Corte costituzionale, sia dalla successiva sentenza n. 351
del 1997, paiono ricavarsi, per chi debba vagliare questioni di
costituzionalità attinenti al principio di imparzialità del
giudice, due indicazioni: la prima è che si deve abbandonare la via
di una richiesta di intervento sull'art. 34 cod. proc. pen. qualora
il pregiudizio alla imparzialità venga ravvisato in ipotesi nelle
quali il parere del giudice sia stato manifestato in un diverso
procedimento; la seconda è che, in tali ipotesi, ove la fattispecie
in esame non sia riconducibile ad alcuno dei casi in cui si articola
la disciplina della astensione e della ricusazione, tali istituti, e
non quello della incompatibilità, devono essere sottoposti al
giudizio di costituzionalità.
Nel caso in esame, prosegue il giudice a quo si verifica una
possibile violazione del principio del giusto processo, sotto il
profilo della imparzialità del giudice, "in quanto tutti i
componenti del Collegio giudicante potrebbero apparire condizionati
dalle precedenti valutazioni che essi hanno legittimamente espresso,
nei confronti dei fatti oggetto del processo e degli attuali
imputati, in occasione della loro partecipazione ad altri collegi che
ebbero a pronunciarsi, in differenti procedimenti in materia di
applicazione di misure di prevenzione".
Poiché la situazione in esame non è contemplata tra i casi
tassativi di cui all'art. 37 cod. proc. pen., è configurabile una
violazione dell'art. 24 Cost., in quanto il diritto di difesa degli
imputati è in primo luogo diritto ad avere un processo giusto, da
parte di un giudice terzo e imparziale.
D'altro canto, l'omessa previsione quale causa di ricusazione
dell'ipotesi in cui il giudice abbia manifestato il proprio
convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione nell'esercizio delle
proprie funzioni e nel corso di un diverso procedimento integra anche
una violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo
comma, Cost., data la "ingiustificata ed irragionevole disparità di
trattamento rispetto all'imputato nei cui confronti il giudice abbia
manifestato, con riferimento ai fatti oggetto dell'imputazione, il
proprio parere come privato ovvero ciò abbia fatto, indebitamente,
nell'esercizio delle proprie funzioni"; tale rilievo, ad avviso della
Corte rimettente, appare pienamente confortato dalle affermazioni
contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 308 del 1997,
ove si sottolinea che la precedente manifestazione del convincimento
del giudice sull'oggetto del procedimento determina un identico
pregiudizio della imparzialità sia che si tratti di manifestazione
indebita, sia che sia stata legittimamente resa in un diverso
procedimento, anche non penale.
1.2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata.
Si osserva al riguardo che la diversità dell'oggetto del
procedimento di prevenzione e di quello penale, riconosciuta anche
dalla Corte rimettente, implica la mancanza, nella situazione
prospettata, del presupposto della identità della valutazione sugli
stessi fatti, il che esclude un pericolo per la imparzialità del
giudice anche nel quadro degli istituti della astensione e
ricusazione.
2. - Con ordinanza in data 8 marzo 2000 (r.o n. 94 del 2000), la
Corte di appello di Napoli, investita della decisione in merito alla
dichiarazione di ricusazione del presidente e del giudice a latere
della Corte di assise di S. Maria Capua Vetere, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, analoga questione
di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen.
"nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di ricusazione, anche
quella di situazioni pregiudicanti riferite a rapporti processuali
che non investono lo stesso procedimento".
La Corte di appello premette che i magistrati togati della Corte
di assise, ricusati ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera a), in
relazione agli artt. 36, comma 1, lettera g) e 34 cod. proc. pen., da
vari imputati del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., si erano
già occupati, in altri procedimenti di prevenzione o penali, della
stessa vicenda - concernente l'esistenza di una associazione di tipo
mafioso operante nella zona di Caserta e le attività delittuose ad
essa connesse - della quale si trovano attualmente investiti in sede
di giudizio di assise, ed avevano, nell'ambito di quelle precedenti
funzioni, espresso valutazioni, sia pure in alcuni casi solo in via
incidentale, sui fatti divenuti poi oggetto del procedimento penale e
sulla specifica posizione, nell'ambito del sodalizio di tipo mafioso,
di alcuni degli imputati che avevano proposto dichiarazione di
ricusazione.
In particolare, con riferimento alle dichiarazioni di ricusazione
motivate in relazione alle funzioni giudicanti esercitate da uno dei
magistrati ricusati in altro procedimento penale, la Corte di appello
ritiene che la circostanza che questi aveva concorso a pronunciare la
sentenza di condanna di uno dei ricusanti per il reato di tentato
omicidio, aggravato dall'essere il fatto commesso "al fine di
agevolare l'associazione camorristica facente capo a S.F. nel
controllo del territorio e delle illecite attività", non consente
dubbi sulla "configurabilità di un'ipotesi di prevenzione per quel
che concerne il [ricusante] dal momento che nella sentenza non solo
si riconosce la sua responsabilità nella commissione del reato
ascrittogli, ma si considera, sia pure incidentalmente ed ai soli
fini dell'aggravante contestata, ma comunque alla stregua di un
rigoroso ragionamento probatorio [...] come esistente l'associazione
camorristica "clan dei casalesi", quella stessa che sarà oggetto di
valutazione (ai fini della conseguente decisione) nel giudizio in
corso dinanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere".
Quanto all'esercizio da parte dei giudici ricusati di funzioni di
giudizio nell'ambito di procedimenti di prevenzione a carico di
soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, il giudice
a quo osserva, in via preliminare, che in tali procedimenti, se è
consentito, per quanto attiene all'aspetto dell'appartenenza alla
associazione, una valutazione meno rigorosa sul terreno probatorio
rispetto a quella richiesta nel procedimento penale, non altrettanto
può dirsi con riferimento all'accertamento dell'esistenza
dell'associazione, che va, invece, compiutamente provata. Sicché si
verifica una situazione di pregiudizio per l'imparzialità quando lo
stesso giudice, che in tali procedimenti ha affermato, sia pure
incidentalmente, l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso e ha
nel contempo valutato la posizione di determinati destinatari della
misura di prevenzione, ritenendone l'appartenenza a detta
associazione, sia successivamente chiamato a giudicare in un
procedimento penale della responsabilità di quegli stessi soggetti
per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
Tuttavia, prosegue la Corte rimettente, la situazione in esame,
in cui la ragione del pregiudizio alla imparzialità del giudice si
collega a funzioni esercitate in altri procedimenti, non rientra tra
i casi di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. (neppure in
forza della sentenza n. 371 del 1996 della Corte costituzionale, non
ricorrendo nella specie il presupposto della endoprocessualita' così
detta sostanziale). D'altra parte, non può farsi applicazione
dell'istituto della ricusazione, posto che l'invocato art. 36, comma
1, lettera g) richiamato dall'art. 37, comma 1, lettera a) cod. proc.
pen., rinvia a sua volta ai casi di incompatibilità. Infine, in base
alla previsione dell'art. 37, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., la
ricusazione può operare solo in caso di manifestazione indebita del
convincimento da parte del giudice in relazione a un procedimento in
corso alla decisione del quale sia chiamato a partecipare,
circostanza questa che non ricorre nel caso in esame.
2.1. - In siffatta situazione la mancata considerazione tra i
casi di ricusazione di "situazioni pregiudicanti riferite a rapporti
processuali che non investono lo stesso procedimento" appare, alla
rimettente, in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Da un lato, infatti, l'imputato, in presenza di identica
condizione di prevenzione del giudicante (per avere questi anticipato
legittimamente il suo convincimento) riceve tutela solo attraverso
l'istituto dell'astensione, a norma dell'art. 36, comma 1, lettera h)
cod. proc. pen., mentre, qualora il giudice non ritenga di astenersi,
rimane precluso il ricorso alla ricusazione, dato che l'art. 37,
comma 1, lettera b) cod. proc. pen. prende in considerazione solo la
indebita manifestazione del proprio convincimento.
Dall'altro, tale preclusione si pone in contrasto con l'art. 24
Cost., risultando menomato il diritto di difesa, "di cui l'esercizio
del diritto alla ricusazione costituisce senza dubbio una delle
multiformi manifestazioni".
2.2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di
intervento depositato con riferimento al giudizio di
costituzionalità promosso con l'ordinanza iscritta al n. 396 del
r.o. del 1999. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata dalle
Corti di appello di Torino (r.o. n. 396 del 1999) e di Napoli (r.o.
n. 94 del 2000), chiamate a decidere sulla dichiarazione di
ricusazione nei confronti, rispettivamente, di alcuni giudici di una
diversa sezione della Corte di appello e dei giudici togati di una
Corte di assise, concerne l'art. 37 del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato il giudice
che abbia già manifestato il proprio parere sull'oggetto del
processo nell'esercizio di funzioni giudiziarie svolte in un diverso
procedimento.
In entrambe le ordinanze l'attività pregiudicante viene
individuata nella partecipazione del giudice al procedimento di
prevenzione, quella pregiudicata nell'essere il medesimo giudice
investito delle funzioni di giudizio in un procedimento penale avente
ad oggetto i medesimi fatti.
In particolare, con riferimento all'ordinanza iscritta al n. 396
del r.o. del 1999, i giudici ricusati, ora chiamati alle funzioni di
giudizio di appello, in precedenza, nella qualità di componenti del
collegio chiamato a decidere sui ricorsi avverso decreti di
applicazione di misure di prevenzione, avevano espresso giudizi e
valutazioni di merito "sulla posizione" degli attuali imputati circa
i "fatti ai medesimi attribuiti in imputazione"; in relazione
all'ordinanza iscritta al n. 94 del r.o. del 2000, i giudici
ricusati, ora chiamati alle funzioni di giudizio quali componenti
togati di una Corte di assise, in precedenza, nella qualità di
componenti di diversi collegi del tribunale in procedimenti per
l'applicazione di misure di prevenzione, avevano accertato
l'esistenza di una associazione di tipo mafioso e preso in esame, sia
pure in via incidentale, la posizione di alcuni destinatari delle
misure, che ora figurano come imputati per il reato di cui all'art.
416-bis cod. pen. e per reati connessi.
Nell'ordinanza n. 94 del r.o. del 2000 la Corte di appello
rimettente rileva inoltre che un giudice è stato ricusato anche per
aver esercitato funzioni giudicanti in altro procedimento penale; in
particolare per avere, nella sentenza conclusiva di tale
procedimento, affermato la responsabilità dell'imputato per il reato
di tentato omicidio aggravato dall'essere il fatto commesso al fine
di agevolare un'associazione camorrista, accertando, sia pure
incidentalmente e ai soli fini dell'aggravante contestata,
l'esistenza della associazione criminosa oggetto di valutazione a
carico del medesimo soggetto nel successivo giudizio penale.
Con argomentazioni sostanzialmente analoghe, le Corti di appello
rimettenti denunciano il contrasto della norma censurata con gli
artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione. In ordine al primo
parametro, viene dedotta l'ingiustificata e irragionevole disparità
del trattamento riservato all'imputato nel caso in cui il giudice
abbia legittimamente espresso il suo convincimento in un diverso
procedimento - situazione in cui il diritto dell'imputato ad un
giudice terzo e imparziale riceve tutela solo in quanto il giudice
ritenga di astenersi - rispetto alle identiche situazioni di
pregiudizio per il principio di imparzialità, previste dalla legge
come casi di ricusazione, nelle ipotesi in cui il giudice abbia
manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori
dell'esercizio delle funzioni giudiziarie ovvero abbia indebitamente
manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto
dell'imputazione nell'esercizio delle funzioni. Sotto il profilo
della violazione dell'art. 24 Cost., i rimettenti rilevano che
l'omessa previsione di una causa di ricusazione nei casi in cui la
valutazione pregiudicante sia stata espressa nell'esercizio di
funzioni giudiziarie svolte in un diverso procedimento lede il
diritto di difesa degli imputati ad avere un giusto processo da parte
di un giudice terzo e imparziale.
Poiché le ordinanze sollevano identica questione, deve essere
disposta la riunione dei relativi giudizi di costituzionalità.
2. - La questione è fondata.
3. - Nel prospettare la questione di legittimità costituzionale,
i rimettenti menzionano le sentenze di questa Corte nn. 306, 307 e
308 del 1997, e le successive sentenze nn. 331 e 351 dello stesso
anno che ad esse si richiamano, facendo propria la ricostruzione
delineata da questa Corte circa le sfere di applicazione degli
istituti della incompatibilità e della astensione-ricusazione e la
funzione da essi svolta per assicurare una esaustiva tutela del
principio del giusto processo, di cui la garanzia dell'imparzialità
e della neutralità del giudice costituisce uno dei più rilevanti
aspetti.
In quelle decisioni, ed in numerose altre successive, sino alla
recente sentenza n. 113 del 2000, la Corte - nel ribadire che la
disciplina in materia deve essere comunque idonea ad evitare che il
giudice chiamato a svolgere funzioni di giudizio possa essere, o
anche solo apparire, condizionato da precedenti valutazioni espresse
sulla medesima res iudicanda tali da esporlo alla forza della
prevenzione derivante dalle attività giudiziarie precedentemente
svolte - ebbe in particolare a rilevare che la "scelta del
legislatore di qualificare una situazione come causa di
incompatibilità, ovvero di astensione e di ricusazione, discende
[...] dalla possibilità o dalla impossibilità di valutarne
preventivamente e in astratto l'effetto pregiudicante per
l'imparzialità del giudice penale" (sentenza n. 308 del 1997).
Le situazioni pregiudizievoli per l'imparzialità del giudice
riconducibili all'istituto dell'incompatibilità operano infatti
all'interno del medesimo procedimento in cui interviene la funzione
pregiudicata e si riferiscono ad atti o funzioni che hanno "di per
sé effetto pregiudicante, a prescindere dallo specifico contenuto
dell'atto stesso o dalle modalità con cui la funzione è stata
esercitata" (sentenza n. 308 del 1997); le incompatibilità trovano,
dunque, la loro ratio nell'esigenza obiettiva, attinente alla stessa
logica del processo, "di preservare l'autonomia e la distinzione
della funzione giudicante, in evidente relazione all'esigenza di
garanzia dell'imparzialità di quest'ultima, rispetto ad attività
compiute in gradi e fasi anteriori del medesimo processo" (sentenza
n. 306 del 1997). Ne deriva che le situazioni di incompatibilità,
essendo astrattamente tipicizzate dal legislatore, sono prevedibili e
quindi prevenibili e, in quanto tali, postulano un onere di
organizzare preventivamente la terzietà del giudice, che viene così
a "manifestarsi, prima ancora che come diritto delle parti ad un
giudice terzo, come modo di essere della giurisdizione nella sua
oggettività" (sentenza n. 307 del 1997).
Il carattere di fondo delle situazioni di incompatibilità - di
essere, cioè, sempre riferite a rapporti che interessano il medesimo
procedimento - non è contraddetto, come prendono atto gli stessi
rimettenti, dalla sentenza n. 371 del 1996: tale decisione si
riferisce, infatti, alla specifica ipotesi in cui la valutazione
pregiudicante, pur essendo stata espressa in un procedimento penale
formalmente diverso, riguarda una vicenda processuale sostanzialmente
unitaria, che avrebbe potuto, ed anzi normalmente avrebbe dovuto
essere giudicata nel medesimo contesto processuale (v. in tale senso
sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997, nonché, per un'ipotesi
analoga, in cui la precedente valutazione pregiudicante è stata
espressa in diverso procedimento avente per oggetto il medesimo fatto
storico successivamente addebitato allo stesso imputato, sentenza
n. 241 del 1999).
Gli istituti della astensione-ricusazione sono invece
caratterizzati dal riferirsi a situazioni pregiudizievoli per
l'imparzialità della funzione giudicante - ad eccezione,
evidentemente, di quelle che hanno come presupposto i casi di
incompatibilità - che normalmente preesistono al procedimento
(art. 36, comma 1, lettere a b) d) e f) cod. proc. pen.), ovvero si
collocano comunque al di fuori di esso (art. 36, comma 1, lettera c)
cod. proc. pen.). Anche l'ipotesi di ricusazione descritta
dall'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. non si sottrae a
questo criterio di massima: il giudice che nell'esercizio delle
funzioni ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui
fatti oggetto dell'imputazione opera - per usare le espressioni della
prevalente giurisprudenza di legittimità - fuori della sede
processuale e dei compiti che gli sono propri.
Risultano pertanto evidenti le ragioni per cui le situazioni che
danno luogo alla astensione-ricusazione debbono essere sempre oggetto
di una puntuale valutazione di merito, che consenta, previa verifica
in concreto dell'eventuale effetto pregiudicante, di rendere operante
la tutela del principio del giusto processo: sarebbe infatti
"impossibile pretendere dal legislatore uno sforzo di astrazione e di
tipicizzazione idoneo a individuare a priori tutte le situazioni in
cui il giudice, avendo esercitato funzioni giudiziarie in un diverso
procedimento, potrebbe poi venire a trovarsi in una situazione di
incompatibilità nel successivo procedimento penale" (sentenza n. 308
del 1997). Ove tale onere venisse imposto al legislatore, "l'intera
materia delle incompatibilità, dispersa in una casistica senza fine,
diverrebbe refrattaria a qualsiasi tentativo di amministrazione
mediante atti di organizzazione preventiva" (sentenza n. 307 del
1997).
Ne emerge un sistema che si propone di apprestare la necessaria
tutela del principio del giusto processo in tutti i casi in cui può
risultare compromessa l'imparzialità del giudice: le ragioni del
pregiudizio sono infatti oggettivamente identiche sia quando il
giudice ha manifestato il proprio convincimento all'interno del
medesimo procedimento mediante un atto o l'esercizio di una funzione
a cui il legislatore attribuisce astrattamente e preventivamente
effetti pregiudicanti, sia quando la valutazione di merito è stata
espressa in un diverso procedimento (ovvero nel medesimo
procedimento, ma mediante un atto che non presuppone una tale
valutazione) e gli effetti pregiudicanti debbano quindi essere
accertati in concreto, grazie agli istituti dell'astensione e della
ricusazione.
L'esigenza di attuare in forma esaustiva la garanzia, inerente al
principio del giusto processo, di un giudizio affidato a un giudice
non condizionato da precedenti valutazioni, ha trovato riscontro
nelle già menzionate sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997: nel
dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
allora sollevate, in riferimento all'art. 34 cod. proc. pen., in
relazione a valutazioni pregiudicanti a vario titolo espresse in un
diverso procedimento, la Corte ebbe a segnalare che, ove il
pregiudizio per l'imparzialità del giudice non fosse riconducibile
ad alcuna delle ipotesi di astensione o di ricusazione già previste
dall'ordinamento, la tutela del giusto processo avrebbe potuto essere
assicurata sollecitando un intervento volto ad ampliare l'ambito di
applicazione di tali istituti.
Un intervento di tale natura forma appunto l'oggetto della
questione di legittimità costituzionale sottoposta al giudizio di
questa Corte.
4. - Nelle situazioni di fatto prospettate dai rimettenti sono
indubbiamente riscontrabili profili di pregiudizio per
l'imparzialità e la neutralità della funzione giudicante.
Da entrambe le ordinanze di rimessione emerge, infatti, che i
giudici sono stati ricusati - ed in alcuni casi hanno presentato
senza esito dichiarazione di astensione - per avere in precedenza
espresso, nell'ambito di un diverso procedimento relativo
all'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza
speciale della pubblica sicurezza, valutazioni e giudizi di merito
sulla posizione dei destinatari delle misure di prevenzione, in
relazione ai medesimi fatti loro attribuiti nel giudizio penale,
ovvero per avere accertato, nell'ambito del procedimento di
prevenzione, l'esistenza dell'associazione di stampo mafioso e la
partecipazione ad essa dei medesimi soggetti ora sottoposti a
giudizio penale per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.
Al riguardo, questa Corte ha già avuto occasione di affermare
che il pregiudizio per l'imparzialità-neutralità del giudicante
può verificarsi anche nei rapporti tra il procedimento penale e
quello di prevenzione, sia quando la valutazione pregiudicante sia
stata espressa nel primo in sede di accertamento dei gravi indizi di
colpevolezza, quale condizione di applicabilità delle misure
cautelari (sentenza n. 306 del 1997), sia quando il rapporto di
successione temporale tra attività pregiudicante e funzione
pregiudicata sia invertito, per avere il giudice, chiamato a
pronunciarsi sulla responsabilità penale di un imputato del delitto
di associazione di stampo mafioso, già espresso nell'ambito del
procedimento di prevenzione una valutazione sull'esistenza
dell'associazione e sull'appartenenza ad essa della persona imputata
nel successivo processo penale (ordinanza n. 178 del 1999).
Le questioni, allora sollevate con riferimento all'art. 34 cod.
proc. pen., vennero ritenute inammissibili perché la situazione di
pregiudizio avrebbe dovuto essere inquadrata nell'area di
applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione. In
questa direzione si muovono, appunto, gli attuali rimettenti, i quali
lamentano che la situazione di pregiudizio prospettata non rientra in
alcune delle cause di ricusazione contemplate dall'art. 37 cod. proc.
pen.
In effetti, nel caso di specie il pregiudizio per
l'imparzialità-neutralità del giudice non è riconducibile, per le
ragioni sinora esposte, ai casi di incompatibilità (cui fa
riferimento, quali altrettante cause di astensione, la lettera g del
comma 1 dell'art. 36 cod. proc. pen., richiamata dall'art. 37, comma
1, lettera a cod. proc. pen.), ma neppure rientra nelle cause di
astensione e di ricusazione riferite a precedenti manifestazioni del
convincimento del giudice sull'oggetto del procedimento o sui fatti
oggetto dell'imputazione: non nella causa di astensione di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'art. 36 cod. proc. pen. (richiamata quale
causa di ricusazione dall'art. 37, comma 1, lettera a) cod. proc.
pen.), in quanto relativa a consigli o pareri sull'oggetto del
procedimento espressi fuori dell'esercizio delle funzioni
giudiziarie; non nella causa di ricusazione di cui all'art. 37, comma
1, lettera b), cod. proc. pen., che presuppone una manifestazione del
convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione espressa
indebitamente nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, mentre nelle
situazioni sottoposte al giudizio di questa Corte le valutazioni
pregiudicanti rientrano nelle funzioni proprie dei giudici poi
ricusati.
Le esigenze di tutela del principio del giusto processo non
possono d'altro canto essere assicurate soltanto dall'obbligo del
giudice di astenersi ove ricorrano "altre gravi ragioni di
convenienza", per la ragione che tale causa di astensione, prevista
dall'art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen., non rientra tra
quelle che l'art. 37, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. indica tra
i motivi di ricusazione. Anche dopo che questa Corte ha affermato che
le "altre gravi ragioni di convenienza" si riferiscono non solo a
situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice derivanti
da ragioni extraprocessuali, cioè di carattere personale e collegate
alla posizione del giudice uti privatus ma si estendono, in
attuazione del principio del giusto processo, ai casi in cui
l'imparzialità del giudice risulti compromessa dallo svolgimento di
precedenti attività giudiziarie (sentenza n. 113 del 2000), la
tutela del principio non sarebbe comunque esaustiva, in quanto
subordinata all'iniziativa del giudice.
Sussistono quindi i presupposti che la Corte aveva a suo tempo
indicato quali condizioni per un eventuale intervento volto ad
estendere l'area di applicazione degli istituti dell'astensione e
della ricusazione a situazioni non espressamente previste dal codice
di rito, ma tuttavia capaci di esprimere analoghi effetti
pregiudicanti per l'imparzialità-neutralità del giudice. In
particolare, l'intervento è imposto dai parametri costituzionali a
cui la giurisprudenza di questa Corte si è richiamata nell'affermare
l'operatività del principio del giusto processo in tema di garanzia
dell'imparzialità del giudice (v., ad esempio, sentenze nn. 113 del
2000, 241 del 1999, 290 del 1998, 346 e 311 del 1997, 155 e 131 del
1996, 432 del 1995); principio che ha trovato esplicita menzione
nell'art. 111, secondo comma, della Costituzione (come modificato
dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 23 novembre 1999,
n. 2), là dove viene enunciata la regola che ogni processo si svolge
davanti a un giudice terzo e imparziale.
5. - Le medesime considerazioni valgono per la situazione
prospettata nell'ordinanza di rimessione della Corte di appello di
Napoli, relativa al pregiudizio che deriverebbe dall'avere uno dei
giudici ricusati esercitato funzioni giudicanti in altro procedimento
penale per il reato di tentato omicidio aggravato dal fine di
agevolare l'attività dell'associazione di cui all'art. 416-bis cod.
pen., conclusosi con la condanna della persona ora imputata del
delitto di partecipazione a quella medesima associazione di stampo
mafioso la cui esistenza è stata già valutata sub specie di
circostanza aggravante.
Non vi è dubbio, infatti, che il giudizio sulla sussistenza
dell'aggravante può in concreto presupporre una valutazione sul
merito non solo dell'esistenza dell'associazione criminosa, ma anche
della partecipazione dell'imputato a tale associazione.
6. - In linea con la prospettazione dei giudici rimettenti, la
sede più appropriata per colmare, mediante una disposizione di
chiusura del sistema delle incompatibilità e
dell'astensione-ricusazione, la denunciata carenza di tutela del
principio del giusto processo, è l'art. 37 cod. proc. pen., specie
dopo che, come sopra ricordato, la sentenza n. 113 del 2000 ha
affermato che le gravi ragioni di convenienza di cui all'art. 36,
comma 1, lettera h), cod. proc. pen. non possono non estendersi al
pregiudizio che discende da attività processuali svolte in
precedenza, così imponendo anche in tali situazioni l'obbligo del
giudice di astenersi.
Il confronto con le due cause di ricusazione e di astensione
disciplinate dagli artt. 37, comma 1, lettera b), e 36, comma 1,
lettera c), cod. proc. pen., che all'apparenza presentano maggiori
affinità con le fattispecie dedotte in giudizio, induce a formulare
l'intervento di questa Corte in maniera del tutto autonoma, anche per
evitare che le esigenze di tutela del giusto processo possano in
qualche modo essere condizionate dalla stratificazione
giurisprudenziale e dottrinale in materia. In particolare, è
necessario tenere presente che nelle ipotesi oggetto del presente
giudizio di costituzionalità le precedenti valutazioni pregiudicanti
espresse dal giudice in un diverso procedimento rientrano
legittimamente e doverosamente nell'esercizio delle funzioni
giudiziarie.
Sulla base di queste premesse, deve essere dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. pen., nella
parte in cui non riconosce alle parti la facoltà di ricusare il
giudice che in un diverso procedimento, anche non penale, abbia
espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti
del medesimo soggetto.
Al riguardo, va rilevato che non è sufficiente, ai fini della
individuazione dell'attività pregiudicante, che il giudice abbia in
precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove,
ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su
particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo
giudizio (v. la costante giurisprudenza costituzionale in materia e,
in particolare, le sentenze nn. 131 e 155 del 1996 e le decisioni in
queste richiamate, nonché, da ultimo, le ordinanze nn. 444, 153,
152, 135 e 29 del 1999, 206 e 203 del 1998 e la sentenza n. 364 del
1997).
L'effetto pregiudicante non può, inoltre, essere limitato ai
soli casi in cui la valutazione di merito sia contenuta in una
sentenza, in quanto il giudice può esprimersi nella forma del
decreto, come nella ipotesi - oggetto del presente giudizio - del
procedimento di prevenzione, ovvero nelle altre forme eventualmente
previste dal diverso procedimento in cui sia intervenuta la
valutazione pregiudicante.
La funzione pregiudicata va a sua volta individuata in una
decisione attinente alla responsabilità penale, essendo necessario,
perché si verifichi un pregiudizio per l'imparzialità, che il
giudice sia chiamato ad esprimere una valutazione di merito collegata
alla decisione finale della causa.
Si deve comunque precisare che, alla stregua dei rapporti
sistematici tra incompatibilità e cause di astensione-ricusazione,
queste ultime, ove si sostanzino nella manifestazione di un
convincimento espresso in un diverso procedimento, sono
caratterizzate dalla loro non idoneità ad essere tipicizzate
preventivamente dal legislatore, in quanto la loro stessa natura
impone che sia il giudice, nell'ambito della cornice generale
delineata dalla legge, ad accertare in concreto e caso per caso
l'effetto pregiudicante per l'imparzialità. Sarà dunque
l'elaborazione giurisprudenziale, così come è avvenuto per le cause
di astensione e di ricusazione già previste nel codice, a definire i
vari casi di applicazione di questa causa di ricusazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1,
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che
possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere
sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro
procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo
stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 14 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
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