Sentenza n. 284/1997
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/07/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 81legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, quarto
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno
1995 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia,
sul ricorso proposto da Guidarelli Alessandra contro la Direzione
provinciale del tesoro di Milano iscritta al n. 1231 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio in materia pensionistica promosso
dalla moglie di un ex dipendente pubblico, separata per colpa dal
coniuge defunto, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Lombardia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo la norma impugnata, escludendo dal
diritto alla pensione di riversibilità il coniuge del dipendente
separato per colpa con sentenza passata in giudicato, contiene una
previsione del tutto analoga a quella di numerose altre norme, già
dichiarate costituzionalmente illegittime da questa Corte in
precedenti sentenze. A tale proposito il giudice contabile ha
richiamato le sentenze n. 286 del 1987, n. 1009 del 1988, n. 450 del
1989 e n. 346 del 1993.
Il rimettente sostiene che la questione è rilevante perché dal
suo accoglimento dipende la decisione del ricorso, ed ha evidenziato,
sotto il profilo della non manifesta infondatezza, che la ratio
ispiratrice della norma impugnata è del tutto analoga a quella delle
sentenze sopra indicate, sicché sarebbe palese la violazione degli
artt. 3 e 38 della Costituzione.
2. - La parte privata non si è costituita, né ha prestato
intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Lombardia,
dubita che l'art. 81, quarto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092, nella parte in cui esclude dal godimento della pensione di
riversibilità la vedova separata per colpa con sentenza passata in
giudicato, sia in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione.
A sostegno della prospettata questione il giudice contabile
richiama, a titolo di precedenti specifici, le sentenze n. 286 del
1987, n. 1009 del 1988, n. 450 del 1989 e n. 346 del 1993 di questa
Corte.
2. - La questione è fondata.
La giurisprudenza costituzionale ha già sottoposto a scrutinio il
rapporto tra la pensione di riversibilità e la separazione per
colpa.
In un primo tempo la Corte, con sentenza n. 14 del 1980, aveva
ritenuto l'infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che
sanciva il divieto di fruire della pensione di riversibilità per il
coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato. Tale
divieto trovava una razionale giustificazione, secondo quella
sentenza, soprattutto nella disaffezione ed estraneità del coniuge
superstite rispetto al coniuge defunto, al quale non era stata
addebitata la colpa della separazione. Osservava, in proposito, la
sentenza che la riforma del diritto di famiglia, istituendo la nuova
figura della separazione con addebito, ha mostrato di voler ancora
considerare rilevante che in certi casi il fallimento del rapporto
matrimoniale sia da ricondurre alla responsabilità di uno dei
coniugi, e quindi giustificava i relativi effetti patrimoniali
negativi. L'orientamento di questa Corte era stato all'epoca
condiviso anche dalla Corte di cassazione.
A partire, però, dalla sentenza n. 286 del 1987, la Corte
costituzionale ha sottoposto a "rimeditazione" il proprio punto di
vista, specie sulla base della legge 6 marzo 1987, n. 74, che,
modificando varie norme della legge n. 898 del 1970 in materia di
divorzio, ha riconosciuto il diritto del coniuge divorziato,
sempreché titolare di assegno e non passato a nuove nozze, alla
pensione di riversibilità. Questa Corte, dando anche per pacifica la
natura previdenziale della pensione in questione, è pervenuta alla
conclusione che il divieto fosse divenuto ormai ingiustificato, ed ha
ritenuto illegittime due norme relative a lavoratori del settore
privato che impedivano al coniuge separato per colpa di conseguire la
pensione di riversibilità.
Tale nuovo orientamento è stato ribadito con le sentenze n. 1009
del 1988 e n. 450 del 1989, nelle quali la Corte ha eliminato dal
sistema altre norme analoghe a quella odierna, ma sempre riguardanti
lavoratori del settore privato.
Più di recente, poi, con la sentenza n. 346 del 1993, è stata
presa in esame anche la normativa del settore pubblico, essendo stata
sottoposta a scrutinio la legge relativa alla Cassa di previdenza per
le pensioni degli impiegati degli enti locali. La particolarità di
questa disciplina risiedeva nel fatto che la norma impugnata, pur
escludendo il coniuge separato per colpa dal diritto alla pensione di
riversibilità, faceva salva la possibilità, qualora fosse provato
lo stato di bisogno, di corrispondere al coniuge superstite un
assegno alimentare, sia pure nella limitata percentuale del venti per
cento della pensione diretta. In quell'occasione la Corte, rilevando
l'elemento di diversità di tale normativa rispetto a quelle già
colpite con le sentenze sopra citate, ha ciò nonostante ritenuto
opportuno "accordare prevalenza ai consistenti aspetti di
assimilazione" in rapporto a quelli di differenziazione, pervenendo
ad un'ulteriore pronuncia di accoglimento.
3. - Non può essere posto in dubbio che anche la norma oggi
impugnata sia ispirata ad una ratio identica a quella sulla quale si
basava la normativa esaminata nella sentenza n. 346 del 1993 ora
richiamata; il testo unico sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, infatti, prevede la
possibilità della corresponsione dell'assegno alimentare, in caso di
stato di bisogno del coniuge superstite, nella misura del venti per
cento della pensione diretta (art. 88 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1092 del 1973). Ed è perciò evidente che, per
le ragioni in passato già esposte, anche la norma sottoposta al
presente giudizio debba essere dichiarata costituzionalmente
illegittima.
Occorre peraltro riaffermare che la possibilità riconosciuta al
coniuge separato per colpa o con addebito di essere ammesso a fruire
del trattamento di riversibilità è da collegarsi necessariamente al
pregresso godimento del diritto agli alimenti a carico del defunto.
Tale presupposto, che è indice dello stato di bisogno del coniuge
titolare dell'assegno, pone la normativa sulla separazione in
sintonia con quella sul divorzio (art. 9 della legge n. 898 del 1970,
novellato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74) e segna il limite della
pretesa economica dell'avente diritto (v. sentenza n. 777 del 1988).
Parimenti, nel caso in cui il coniuge superstite, già separato o
divorziato, sia passato a nuove nozze, si verifica la cessazione
dell'erogazione della pensione di riversibilità e dell'assegno
alimentare, così come stabilito dall'art. 81, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973.
4. - A seguito delle argomentazioni ora esposte e del
corrispondente dispositivo la Corte ritiene che debba essere
dichiarata costituzionalmente illegittima, ai sensi dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'ultima proposizione del sesto
comma del medesimo art. 81, che estende l'applicabilità del quarto
comma anche al marito separato per colpa con sentenza passata in
giudicato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, quarto
comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato), nella parte in cui esclude il diritto alla
pensione di riversibilità in favore della vedova, alla quale la
separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato,
allorché a questa spettasse il diritto agli alimenti da parte del
coniuge poi deceduto;
Dichiara ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 81, sesto comma, ultima
proposizione, del medesimo d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che
estende l'applicabilità del quarto comma anche al marito al quale la
separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:284 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte