Sentenza n. 288/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 8Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 24Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 113Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 102Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma
primo, ultima parte, del Regolamento interno del Consiglio
provinciale di Trento, approvato con delibera del 25 ottobre 1973, n.
7, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1982 dal Consiglio di
Stato - Sezione quinta giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti
da De Guelmi Carlo contro il Consiglio della Provincia autonoma di
Trento ed altri, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 dell'anno
1983;
Visti gli atti di costituzione del Consiglio della Provincia
autonoma di Trento ed altri e di De Guelmi Carlo;
Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Udito l'avv. Renato Ballardini per il Consiglio della Provincia
autonoma di Trento.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 27 ottobre 1982, il Consiglio di
Stato, sui ricorsi proposti da De Guelmi Carlo, funzionario del
Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento, in materia
attinente al suo rapporto di impiego, nei confronti del predetto
Consiglio, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, comma primo, secondo periodo, del
regolamento interno del Consiglio provinciale di Trento, approvato
con delibera 25 ottobre 1973, n. 7, in riferimento all'art. 8 del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige) ed agli artt. 24, 113, 102, comma secondo, e 108, comma
secondo, Cost.
Procedendo alla verifica della sua giurisdizione - contestata dal
resistente - osserva il Consiglio di Stato che l'art. 12 della
delibera consiliare 25 ottobre 1973, n. 7, recante "Regolamento
interno del Consiglio provinciale" - impugnato, per quanto di
ragione, dal ricorrente, e sul quale, direttamente o indirettamente,
si fondano tutti gli atti impugnati - dispone in ordine al personale
del Consiglio, demandando: a) all'Ufficio di Presidenza di provvedere
su nomine, promozioni e altre vicende riguardanti gli impiegati; b)
ad un regolamento del consiglio provinciale di fissare il trattamento
giuridico ed economico degli impiegati, stabilendone altresì numero
e qualifiche; c) a regolamenti speciali, da adottarsi dall'Ufficio di
Presidenza, di determinare attribuzioni e compiti.
Inoltre, alla fine del primo comma, stabilisce che "Ad esso"
(cioè all'Ufficio di Presidenza) "spetta altresì il giudizio
definitivo su eventuali ricorsi" aventi ad oggetto gli atti indicati
nella prima parte del comma stesso, e cioè quelli relativi al
rapporto d'impiego del personale consiliare.
Poiché i ricorsi proposti dal De Guelmi attengono al suo rapporto
d'impiego, ne deriva l'esigenza di verificare se il Consiglio di
Stato possa giudicare su materia che la norma ricordata riserva
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale di Trento.
Ad avviso del giudice a quo, la norma non prevede una sorta di
ricorso amministrativo, esaurito il quale la controversia possa
essere portata all'esame del giudice.
Non a caso, infatti, parla di "giudizio", adottando una
terminologia riferibile alle pronunce dei giudici, in luogo del
termine di "decisione" che meglio si attaglia a statuizioni rese nei
c.d. procedimenti amministrativi giustiziali. Al "giudizio", poi, si
conferisce l'attributo di "definitivo"; termine, questo, il cui unico
ragionevole significato è quello di precludere il riesame della
pronuncia in ogni ulteriore e diversa istanza, onde "giudizio
definitivo" equivale a statuizione avverso la quale non è dato
dolersi in altra sede.
Ben scarso peso potrebbe darsi all'obbiezione che "definitivo" è
attributo riferibile anche al provvedimento amministrativo e che, di
conseguenza, l'espressione "giudizio definitivo" assumerebbe il
diverso significato di decisione su ricorso volto ad ottenere il
provvedimento definitivo avverso il quale ricorrere al giudice.
Infatti, alle difficoltà che un tentativo del genere incontra già
sul piano letterale, si aggiungono due rilievi sistematici. In primo
luogo, l'Ufficio di Presidenza, per quanto attiene agli atti relativi
al personale consiliare, è certamente organo di vertice: e dunque i
suoi provvedimenti sono già di per sé definitivi senza bisogno di
ricorsi, che nella specie sarebbero proposti alla stessa autorità e
non ad una autorità sovraordinata. In secondo luogo, sarebbe
quantomeno singolare, e comunque difficilmente spiegabile, che un
atto normativo di una Provincia autonoma, successivo a disposizioni
statali (v. legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e d.P.R. 24 novembre 1971,
n. 1199) che consentono il ricorso giurisdizionale contro atti non
definitivi, ponga invece una regola contraria e in evidente
disarmonia con il sistema.
La norma in esame dunque va intesa nel senso che in ordine alle
doglianze di impiegati del Consiglio provinciale di Trento possa
pronunciarsi esclusivamente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
medesimo; e, fino a che la norma stessa non venga travolta, ogni
altro Consesso non può decidere sul medesimo oggetto.
Osserva ancora il Consiglio di Stato che il ricorrente ha
impugnato la norma per quanto di ragione e cioè come mezzo al fine
di sostenere la illegittimità degli atti che hanno inciso sul suo
rapporto di impiego. Il che impone di appurare se il più volte
ricordato art. 12 e, più in generale, il regolamento interno del
Consiglio provinciale di Trento, rientri nell'oggetto del giudizio o
sia, invece, parametro di giudizio e cioè norma che il giudice,
soggetto alla "legge", deve applicare, salvo a sollevare questione di
legittimità costituzionale ove dubiti che la norma contrasti con
norme di rango costituzionale: si tratta dunque di stabilire se il
cennato regolamento sia una fonte secondaria - così rientrando tra
gli atti sindacabili ed annullabili dal giudice amministrativo - o se
invece rientri nel novero degli atti con "forza di legge" e quindi
sindacabili soltanto dalla Corte costituzionale.
Il regolamento interno in questione risulta adottato ai sensi
degli artt. 31 e 49 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige) e reca le norme disciplinanti
l'attività del Consiglio della Provincia autonoma. Si tratta
certamente di una fonte diversa dalla legge provinciale, rispetto
alla quale differisce sia per denominazione, sia per il tipo di
maggioranza richiesto per l'approvazione, sia, infine, per il regime
dei controlli; di una fonte, però, cui è demandato di regolare in
via esclusiva un determinato oggetto che, altrimenti, dovrebbe essere
disciplinato dalla legge provinciale.
Ciò rende ragionevole ritenere - prosegue l'ordinanza - che il
regolamento in questione - approvato, tra l'altro e per giunta con
maggioranza assoluta, dall'organo esclusivamente titolare della
funzione legislativa - si collochi nel sistema delle fonti nello
stesso grado della legge delle Province autonome e rientri tra gli
atti "aventi forza di legge" ai sensi dell'art. 134 della
Costituzione.
A tale conclusione non è di ostacolo né il nome di
"regolamento", poiché tale sostantivo ben può indicare un insieme
articolato di precetti la cui portata e collocazione nel sistema può
essere la più varia; e neppure l'attributo di "interno" non essendo
decisiva tale qualificazione, del resto spiegabile residuo di
terminologia oggi abbandonata, e comunque tanto poco "interno" da
disciplinare, per quanto qui interessa, profili e tutela
giurisdizionale del rapporto intersoggettivo di impiego che
intercorre tra il Consiglio provinciale ed il suo personale
dipendente.
Ma la suesposta conclusione trova conforto in autorevole dottrina
e nella stessa giurisprudenza costituzionale (sentenza 18 febbraio
1970, n. 18), ove, sia pur non affrontando ex professo la questione e
pronunciando riguardo ad altra Regione a Statuto speciale, si afferma
l'analogia tra delibere approvanti i regolamenti consiliari e
delibere legislative, concludendo che anche le prime, al pari delle
seconde, possono formare oggetto di impugnativa in via principale.
E, se così è, sembra necessario ritenere che il regolamento in
questione possa essere oggetto di sindacato anche e soprattutto in
via incidentale, non ponendosi in questa sede le difficoltà
segnalate da autorevole dottrina a proposito dei giudizi in via
principale su atti il cui iter procedimentale differisce per vari
aspetti da quello tipico della legge.
Così individuata la natura del regolamento approvato con delibera
del Consiglio provinciale di Trento n. 7 del 25 ottobre 1973, ritiene
il giudice a quo di sollevare d'ufficio la questione di
costituzionalità dell'art. 12 della cennata delibera, nella parte in
cui demanda (comma primo, secondo periodo) all'Ufficio di Presidenza
il "giudizio definitivo" sui "ricorsi" degli impiegati.
Invero, la rilevanza della questione risulta evidente sol che si
consideri come la norma della cui costituzionalità si dubita
imporrebbe, allo stato, di dichiarare i ricorsi inammissibili per
difetto di giurisdizione, mentre una declaratoria di illegittimità
costituzionale consentirebbe di esaminare gli ulteriori profili di
rito e di merito.
La questione, inoltre, non è manifestamente infondata.
Rileva il Consiglio di Stato che, come si è osservato (Cass.,
Sez. Un., 11 luglio 1977, n. 356) a proposito di norme di analoga
portata contenute in regolamenti delle Camere del Parlamento, la
norma in esame, pur certamente univoca nell'escludere la
giurisdizione del giudice amministrativo, è per altro aspetto
plurivoca, potendo significare o che sul rapporto di impiego dei
dipendenti del Consiglio provinciale di Trento è negato il ricorso
ad ogni giudice e che le controversie possono trovare soluzione solo
all'interno dell'ordinamento del Consiglio provinciale; oppure che
per tali controversie si è istituito un giudice speciale: per
l'appunto, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale.
Pur a voler preferire tale seconda interpretazione, sembra violato
l'articolo 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in quanto,
equiparando il regolamento in questione alla legge provinciale,
devono valere anche per il primo i limiti generali di materia imposti
alla seconda, cui certamente è inibito disporre in ordine alla
istituzione di organi giurisdizionali.
Tale organo, comunque, sarebbe certamente un giudice speciale
istituito dopo l'entrata in vigore della Costituzione, risultando
altresì violato l'art. 102, secondo comma, della Costituzione, né
potendo trovare applicazione la VI disposizione transitoria.
Ancora deve osservarsi - prosegue l'ordinanza - che l'istituito
giudice speciale non sarebbe in posizione di terzietà poiché lo
stesso ufficio di Presidenza conoscerebbe in veste di giudice dei
ricorsi avverso atti che l'Ufficio stesso (e non altra articolazione
del Consiglio provinciale) abbia adottato: si avrebbe dunque un
giudice che decide in causa propria e, di conseguenza, una tutela
giurisdizionale tutt'altro che effettiva, in contrasto con gli
articoli 24 e 113 Cost., proprio perché affidata ad un giudice non
indipendente, in contrasto con l'art. 108, secondo comma, Cost.
Così rilevanti limitazioni alla tutela giurisdizionale non
sembrano trovare - ad avviso del giudice a quo - giustificazione in
principi o norme costituzionali attinenti alla posizione ed al rango
che all'organo debba riservarsi nell'ordinamento. Ed infatti, già
con riguardo all'autodichia nei confronti del personale dipendente
spettante alle Camere si è autorevolmente dubitato dell'esistenza di
tale principio, soprattutto nei confronti di atti - come quelli in
discorso - attinenti non già all'esercizio della funzione primaria e
riguardanti soggetti non componenti dell'organo, ma che rispetto
all'organo stesso si trovano in posizione servente. E se tali dubbi
circa l'esistenza dell'ipotizzato principio giustificativo vengono
seriamente avanzati quanto alle Camere, in favore delle quali la
Costituzione stessa prevede rilevanti deroghe al principio di
azionabilità in sede giurisdizionale (ad es., art. 66 Cost.), deve
escludersi l'esistenza di analogo principio con riguardo ai corpi
legislativi delle Regioni e delle Province autonome, la cui
differenza rispetto alle Camere è stata chiarita dalla Corte
costituzionale con sentenza 30 giugno 1964, n. 66.
2. - Si è costituito il Consiglio della Provincia autonoma di
Trento osservando che la questione di legittimità costituzionale
sollevata di ufficio dal Consiglio di Stato configura, nella
sostanza, un'ipotesi di conflitto di attribuzioni e, quindi, è
inammissibile, sia perché il conflitto non è in atto, sia perché
come tale, non è proponibile in via incidentale.
Invero, la norma su cui il giudice a quo ha espresso il dubbio di
costituzionalità contemplerebbe, secondo l'interpretazione assunta,
una riserva di giurisdizione in capo ad un organo della Provincia
autonoma di Trento. Tale rivendicazione di una funzione che è invece
dalla Costituzione demandata ad organi dello Stato, realizza un
potenziale conflitto di attribuzioni fra lo Stato e la Provincia
autonoma di Trento. Però tale conflitto non è attuale, poiché la
Provincia non ha esercitato, né preteso di esercitare la funzione
giurisdizionale che si asserisce riservata con la norma de qua. Ed in
ogni caso il conflitto, potenziale o attuale, poteva essere proposto
alla Corte solo in via diretta, non già in via incidentale.
Nel merito e subordinatamente, ha ancora rilevato che la norma
sottoposta a dubbio di legittimità deve interpretarsi nel senso che
essa riserva all'Ufficio di Presidenza del Consiglio un potere di
riesame su opposizione avente natura amministrativa, e non già un
giudizio inoppugnabile di natura giurisdizionale.
3. - Si è altresì costituito il De Guelmi, concludendo in
conformità con l'ordinanza. Considerato in diritto
1. - La norma che, con diffusa e argomentata motivazione, il
giudice a quo interpreta come attributiva all'Ufficio di Presidenza
del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento di
autodichia sui dipendenti dal Consiglio, e che, sulla base di tale
interpretazione, sottopone al sindacato incidentale di questa Corte
ai sensi dell'art. 134, prima parte, Cost., - sospettandone
l'illegittimità per contrasto con l'art. 8 del d.P.R. 31 agosto
1972, n. 670, recante approvazione del Testo Unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto per il Trentino-Alto Adige
(già art. 11,
l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, come sostituito dall'art. 5, l.
cost. 10 novembre 1971, n. 1) nonché con gli artt. 24, 113, 102,
comma secondo, e 108, comma secondo, Cost. - è l'art. 12, primo
comma (particolarmente l'ultima parte), del regolamento interno del
Consiglio provinciale di Trento approvato con delibera consiliare 25
ottobre 1973, n. 7.
Il regolamento - secondo quanto riferisce il giudice a quo - è
adottato ai sensi degli artt. 31 e 49 del suddetto d.P.R. n. 670:
l'art. 49, primo comma (già art. 43, primo comma, l. cost. n. 5 del
1948, come sostituito dall'art. 21, l. cost. n. 1 del 1971) si
richiama, per i poteri del Consiglio provinciale, all'art. 31 (già
art. 25, l. cost. n. 5 del 1948) e questo dispone, al primo comma,
che "le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale
sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza
assoluta dei consiglieri".
È pregiudiziale il problema dell'ammissibilità della proposta
impugnazione incidentale, in quanto diretta contro una norma
contenuta in un regolamento consiliare di Provincia autonoma, come
sopra equiparato ai regolamenti consiliari della Regione
Trentino-Alto Adige. Occorre, cioè, stabilire in primo luogo se
nell'area di sindacabilità
ex art. 134, prima parte, Cost., oltre agli atti ai quali è
espressamente attribuita da specifiche previsioni costituzionali
forza di legge, possa farsi rientrare il regolamento di cui si tratta
(individuato ovviamente per i suoi caratteri formali e
indipendentemente dal suo contenuto).
2. - Le sentenze di questa Corte concernenti regolamenti
consiliari non forniscono indicazioni favorevoli alla loro
sindacabilità ai sensi del cennato precetto costituzionale.
Con la sentenza n. 14 del 1965, in ordine a un regolamento
consiliare di Regione a Statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia), la
Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto di attribuzione fra Stato
e Regione, rimedio dato contro atti non aventi forza di legge. E se,
pur in sede di conflitto di attribuzione, ha sottoposto le norme
contenute nel regolamento consiliare a un sindacato analogo a quello
di legittimità costituzionale, ciò ha fatto in quanto ha affermato
l'applicabilità al conflitto di attribuzione della regola, propria
del giudizio di impugnazione in via principale, secondo la quale,
quando la detta impugnazione è promossa dallo Stato, gli atti
regionali possono essere censurati anche per vizi di legittimità
sostanziale in quanto comunque eccedenti la competenza regionale
(art. 127, comma terzo, Cost.).
Con la sentenza n. 18 del 1970, la Corte, mentre ha ritenuto
inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato contro una norma
contenuta in un regolamento interno della Regione Sardegna
argomentando che il vizio dedotto non era di incompetenza della
Regione, bensì di uso scorretto di una competenza regionale, ha
affermato che, qualora il procedimento regolamentare sia adottato
dalla Regione allo scopo di sottrarsi agli adempimenti e ai controlli
propri di quello legislativo, potrebbe farsi ricorso all'impugnazione
diretta. Ma, ciò affermando, ha solo prospettato una sorta di
sindacato sanzionatorio per una ipotesi di fraus constitutioni in
riferimento ai rapporti fra Stato e Regione, e non anche in
riferimento al regime giuridico del regolamento.
Univoche indicazioni non possono trarsi dalla sentenza n. 66 del
1964, malgrado l'identità sostanziale del merito (si tratta di un
conflitto di attribuzione risolto con la statuizione che "spetta allo
Stato la giurisdizione sugli atti dell'Assemblea regionale siciliana
relativi ai rapporti d'impiego dei propri dipendenti"), perché il
conflitto era stato sollevato dalla Regione contro decisioni
giurisdizionali che la Regione medesima assumeva lesive di poteri
regolamentari ad essa conferiti da norme dello Statuto speciale.
3. - Indicazioni non del tutto univoche, ma in ogni caso non
favorevoli, si traggono dalla sentenza n. 154 del 1985, con la quale
la sindacabilità ex art. 134, prima parte, Cost., è stata negata in
ordine ai regolamenti parlamentari previsti dall'art. 64 Cost. (pur
relativamente a norme concernenti l'autodichia delle Camere nei
confronti dei propri dipendenti) in ragione dell'autonomia
costituzionalmente garantita da essi espressa.
Infatti, anche se si potesse, malgrado le differenze, istituire
una comparazione, ai fini qui avuti di mira, fra regolamenti
parlamentari e regolamenti consiliari, occorrerebbe rilevare che il
minor rilievo normativo che questi ultimi rivestono è ulteriore
elemento idoneo a contrastare la postulata estensione del sindacato
costituzionale, mentre il minor grado di autonomia che essi esprimono
è elemento per sé non sufficiente a giustificare l'estensione
medesima.
4. - Anche indipendentemente dalle dette indicazioni, va
considerato che il sindacato costituzionale non potrebbe estendersi
che a fattori normativi, i quali abbiano un ruolo essenziale nella
produzione dell'ordinamento. Orbene, per i regolamenti consiliari (e
ciò vale ovviamente anche per quelli previsti da Statuti speciali)
di siffatta essenzialità di ruolo non sono, né singolarmente né
complessivamente considerati, indici sicuri: né la competenza
normativa, peraltro a oggetto limitato (disciplina del procedimento
legislativo regionale, e, più in generale, dell'attività e del
funzionamento del Consiglio) e non sempre ad essi interamente
riservato; né la connessa funzione cui essi assolvono; né la
qualità dell'organo; né il tipo di procedimento (pur rinforzato
rispetto a quello legislativo dalla maggioranza qualificata
prescritta a tutela delle minoranze).
5. - Non si ravvisano, dunque, ragioni per riconoscere
sindacabilità ex art. 134, prima parte, Cost. al regolamento
consiliare di cui si tratta.
Va conseguentemente dichiarata l'inammissibilità della questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, comma primo, ultima parte, del Regolamento interno del
Consiglio provinciale di Trento, approvato con delibera consiliare 25
ottobre 1973, n. 7, sollevata, in riferimento all'art. 8 del d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) ed agli
artt. 24, 113, 102, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost., dal
Consiglio di Stato con ordinanza emessa il 27 ottobre 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CORASANITI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte