Sentenza n. 288/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/07/1997 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 443, comma 1,
lettera b), del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 2 ottobre 1996 dalla Corte di cassazione sui ricorsi
riuniti proposti dal procuratore generale militare della Repubblica
presso la Corte militare d'appello di Roma nei confronti di Ruggerini
Cesare e da Ruggerini Cesare, iscritta al n. 1 del registro ordinanze
1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5,
prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con sentenza in data 22 luglio 1994, il giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale militare di Roma, all'esito
del giudizio abbreviato, condannava Cesare Ruggerini per il reato di
tentata truffa pluriaggravata alla pena di mesi quattro di reclusione
militare, sostituita con la libertà controllata di mesi otto. Il
Ruggerini proponeva appello, formalmente qualificato "atto di
impugnazione", osservando che avverso le sentenze pronunciate a
seguito di giudizio abbreviato, con il quale sono applicate sanzioni
sostitutive, l'appello dell'imputato doveva ritenersi ammissibile e,
subordinatamente, eccepiva l'incostituzionalità dell'art. 443, comma
1, lettera b) del codice di procedura penale, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, sulla base dei princìpi già
espressi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 363 del 1991,
con la quale era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale
della medesima norma nella parte in cui prevedeva l'inappellabilità
per l'imputato delle sentenze pronunciate a seguito di giudizio
abbreviato recanti una condanna a pena che "non deve essere
eseguita".
La Corte militare di appello, qualificata l'impugnazione come
ricorso per cassazione, trasmetteva gli atti alla Corte di
cassazione.
Dal canto suo, la Corte di legittimità, con ordinanza in data 3
luglio 1994, preso atto della volontà "delle parti" di proporre
appello e ritenuta pregiudiziale la soluzione della questione di
legittimità ai fini della eventuale investitura della Corte di
cassazione, disponeva la restituzione degli atti alla Corte militare
di appello.
Con ordinanza del 17 aprile 1996, la Corte di merito dichiarava la
manifesta infondatezza della questione di legittimità e, qualificato
come ricorso l'impugnazione proposta dall'imputato, ordinava la
trasmissione degli atti alla Corte di cassazione.
2. - Con ordinanza in data 2 ottobre 1996, la Corte di cassazione
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 443,
comma 1, lettera b) cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 2, 3,
10 e 24 della Costituzione.
Osserva in primo luogo la Corte che la questione sollevata
dall'imputato deve ritenersi ammissibile, nonostante la Corte
militare di appello si fosse già espressa nel senso della manifesta
infondatezza, in quanto spetta alla Corte di cassazione, quale
giudice funzionalmente sovraordinato e al quale è attribuita la
competenza sulle impugnazioni a norma dell'art. 443, comma 1, lettera
b) cod. proc. pen., la legittimazione a conoscere di ogni doglianza,
eccezione o questione proposta con le impugnazioni; tanto più che,
in base all'art. 24 della legge
11 marzo 1953, n. 87, l'eccezione di incostituzionalità di una
norma di legge, respinta per manifesta irrilevanza o infondatezza,
può essere riproposta in ogni grado ulteriore del processo.
Ciò premesso, ad avviso della Corte rimettente la questione deve
ritenersi non manifestamente infondata. Al riguardo, il giudice
rimettente osserva che anche nel caso di applicazione delle sanzioni
sostitutive di pene detentive brevi si ha intervento di un elemento
estrinseco alla natura del reato, rappresentato dal potere
discrezionale riservato al giudice dall'art. 58 della legge 24
novembre 1981, n. 689, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto
dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., che sono poi i
medesimi da osservarsi in tema di sospensione condizionale della
pena: da qui l'assimilazione della situazione presa in esame dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 363 del 1991 (sentenza,
emessa a seguito di giudizio abbreviato, di condanna a pena
condizionalmente sospesa) a quella del presente procedimento
(sentenza di condanna, emessa a seguito di giudizio abbreviato, a
pena detentiva sostituita con la libertà controllata).
Inoltre, osserva la Corte rimettente, è possibile che la sanzione
sostitutiva sia convertita in quella detentiva sostituita al
verificarsi delle condizioni previste negli artt. 66 e 72 della legge
n. 689 del 1981, con la conseguenza che il condannato, cui l'appello
sia negato in forza della sostituzione operata con la sentenza di
condanna, non sarebbe poi reintegrato nel diritto di esperire tale
mezzo di gravame. Ciò determinerebbe una irrazionale disparità di
trattamento rispetto a chi, condannato a pena detentiva non
sostituita, ha facoltà di proporre appello senza alcuna limitazione;
né la lesione della par condicio potrebbe ritenersi giustificata dal
verificarsi solo "postumo", nel primo caso, delle condizioni per il
ripristino della pena detentiva. Appare dunque ravvisabile, anche
sotto questo profilo, la lesione dell'art. 3 della Costituzione.
Ma la norma denunciata può ritenersi in contrasto anche con gli
artt. 2 e 10 Cost., con riferimento al protocollo addizionale n. 7
della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, il cui art. 2, comma 1, stabilisce che
ogni persona condannata ha diritto di fare esaminare da una
giurisdizione superiore la dichiarazione di colpevolezza o la
condanna. Si tratta, osserva il Collegio rimettente, "di diritto
internazionale formalmente riconosciuto dallo Stato italiano per
ratifica dei relativi patti" (legge 9 aprile 1990, n. 98), che sembra
delineare la necessità che nell'ordinamento di ogni Stato aderente
alla convenzione sia previsto il doppio grado di giurisdizione. Tale
principio, con specifico riferimento all'ordinamento italiano,
implica "il concetto di un doppio grado di merito, riguardante il
vaglio delle prove di colpevolezza e l'applicazione dei parametri
determinativi della sanzione, posto che il diverso giudizio di
cassazione, delimitato al solo controllo della correttezza
logico-giuridica di giudizio inferiore, non riguarda direttamente la
dichiarazione di colpevolezza o di condanna". Sarebbe pertanto da
escludere che la "giurisdizione superiore" di cui alla citata
previsione convenzionale possa identificarsi nel giudizio di
cassazione.
3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione. La più
favorevole situazione venutasi a creare in capo all'imputato con
l'applicazione di sanzione sostitutiva di quella detentiva non può
comportare una ulteriore agevolazione per lo stesso soggetto che
abbia, in sostanza, causato con il proprio comportamento il
verificarsi delle condizioni per la conversione della sanzione
sostitutiva in pena detentiva. Si tratta di circostanza non solo
successiva alla decisione non appellabile, ma anche basata su
comportamenti antidoverosi dell'imputato, che come tali non sono
meritevoli di tutela.
Incongruo sarebbe anche il riferimento alla Convenzione europea dei
diritti dell'uomo, sia perché le disposizioni di tale strumento
internazionale trovano la sede di tutela avanti alla Corte dei
diritti dell'uomo, unico organo competente ad affermare la esistenza
o meno delle pretese violazioni delle disposizioni medesime; sia
perché la Convenzione è una norma pattizia che non rientra
nell'ambito di operatività dell'art. 10 Cost., richiamato dalla
Corte rimettente, il quale ha per oggetto solo norme di carattere
consuetudinario. Considerato in diritto
1. - Il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 443, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale,
ove si stabilisce, in tema di giudizio abbreviato, che l'imputato e
il pubblico ministero non possono proporre appello nei confronti
delle sentenze con le quali sono applicate sanzioni sostitutive.
Ad avviso del giudice rimettente, tale disciplina contrasterebbe:
con l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparità
di trattamento tra la situazione dell'imputato, a cui viene negato
l'appello perché gli è stata applicata una sanzione sostitutiva
della pena detentiva, e quella dell'imputato condannato ad una eguale
pena detentiva non sostituita, che conserva il diritto di proporre
appello senza limitazione alcuna;
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la irragionevole
disparità di trattamento tra categorie di imputati, tale da incidere
anche sul diritto di difesa, per essere la situazione oggetto del
presente giudizio del tutto analoga a quella presa in considerazione
dalla sentenza di questa Corte n. 363 del 1991, che ha dichiarato
illegittimo l'art. 443, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui
preclude all'imputato di proporre appello in caso di condanna ad una
pena che comunque non deve essere eseguita: in entrambi i casi -
concessione della sospensione condizionale della pena e applicazione
della pena sostituita a norma dell'art. 58 della legge 24 novembre
1981, n. 689 - la preclusione all'appellabilità della sentenza
sarebbe infatti conseguenza dell'esercizio di un potere discrezionale
del giudice, sorretto dai medesimi criteri desumibili dall'art. 133
del codice penale;
con gli artt. 2 e 10 della Costituzione, in relazione al
protocollo addizionale n. 7 della convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il
cui art. 2, comma 1, statuisce che ogni persona condannata ha diritto
di fare esaminare da una giurisdizione superiore la dichiarazione di
colpevolezza o la condanna; principio che, con riferimento
all'ordinamento italiano, non potrebbe ritenersi soddisfatto dalla
possibilità di proporre ricorso in Cassazione nei confronti della
sentenza di condanna a sanzione sostitutiva.
2. - La questione è infondata con riferimento a tutti i parametri
costituzionali evocati dal giudice rimettente.
3. - Le censure mosse alla disciplina impugnata, con riferimento ai
profili di illegittimità costituzionale per contrasto con l'articolo
3, nonché con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sono prospettate
assumendo come punto di riferimento la sentenza n. 363 del 1991, che
il giudice rimettente ritiene abbia affrontato una situazione del
tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio.
Il tema va affrontato - come d'altronde era stato fatto nella
sentenza ora menzionata - nel contesto dei principi ispiratori dei
riti alternativi al dibattimento. Tali riti, demandati all'iniziativa
e all'accordo tra le parti (non a caso si parla nei loro confronti di
"giustizia negoziata"), comportano - come è noto - la libera e
consapevole accettazione, unitamente ai vantaggi premiali che li
caratterizzano in forma più o meno intensa, di alcune limitazioni di
diritti e di facoltà dell'imputato, altrimenti riconosciuti nel rito
ordinario.
In particolare, per quanto riguarda il giudizio abbreviato, il
"premio" della riduzione di un terzo della pena si accompagna alla
consapevole rinuncia al dibattimento, al consenso ad essere giudicato
allo stato degli atti e a che vengano utilizzati come prova ai fini
del giudizio gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini
preliminari, alla preventiva rinuncia ad avvalersi dell'appello in
caso di condanna a pena sostitutiva e alla sola pena pecuniaria,
nonché, in caso di proscioglimento, quando l'appello tende ad
ottenere una diversa formula.
La posizione processuale dell'imputato incontra pertanto, per
effetto della scelta del giudizio abbreviato, un doppio limite: in
primo luogo perché l'imputato, a seguito della sua richiesta,
accetta che il giudizio si svolga solo sulla base degli atti
contenuti nel fascicolo pubblico ministero, senza potere usufruire
delle maggiori garanzie connesse alla formazione della prova in
dibattimento; in secondo luogo perché, nei casi espressamente
previsti dall'art. 443, commi 1 e 2, cod. proc. pen., l'imputato
rinuncia preventivamente al giudizio in grado di appello. Nei
confronti di tale disciplina, si può parlare di una preventiva e
consapevole accettazione da parte dell'imputato dell'attenuazione di
alcune facoltà difensive, a fronte dei vantaggi premiali che gli
vengono assicurati in caso di sentenza di condanna.
Le peculiarità del giudizio abbreviato sono state ricollegate da
questa Corte, in adesione alla Relazione al Progetto preliminare del
nuovo codice di procedura penale, ad esigenze di celerità, rapidità
ed economia del procedimento, perseguite, da un lato, evitando il
passaggio alla fase dibattimentale, secondo uno schema deflattivo
comune a tutti i sistemi processuali che si ispirano al modello
accusatorio, e imponendo il giudizio allo stato degli atti;
dall'altro, introducendo limiti all'appellabilità della sentenza,
destinati a garantire la rapida definizione del processo (sentenze n.
363 del 1991 e n. 183 del 1990).
Con specifico riferimento ai limiti all'appellabilità delle
sentenze, la già menzionata sentenza n. 363 del 1991 a cui si è
appunto richiamato il giudice rimettente, ha dichiarato illegittimo
l'art. 443, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che
l'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a
una pena che comunque non deve essere eseguita, per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, a causa della "irrazionalità della
limitazione apportata che, in relazione al rilievo costituzionale
dell'interesse inciso, non trova adeguata giustificazione nelle
caratteristiche e nelle finalità proprie del giudizio abbreviato".
In particolare, questa Corte ha rilevato che la diversità di
posizione tra imputati condannati ad una pena concretamente
eseguibile - per i quali è ammesso l'appello - e quelli a pena che
comunque non deve essere eseguita - per i quali vige il divieto di
proporre appello - non trova "un fondamento ragionevolmente
commisurato all'entità della limitazione apportata al diritto di
difesa". Il criterio in base al quale agli uni è riconosciuto e agli
altri è negato il diritto all'appello assume infatti a proprio
presupposto - prosegue la Corte - "un elemento estrinseco alla natura
del reato commesso e ai caratteri della pena irrogata", così
trascurando "ogni riferimento agli aspetti che più sono destinati a
caratterizzare la responsabilità dell'imputato e le conseguenze
dell'azione criminosa, quali il titolo del reato, il tipo di
sanzione, la misura della pena edittale".
4. - Sulla base di queste premesse, si deve valutare se anche la
norma censurata dal giudice rimettente determini un irragionevole
sacrificio dell'interesse dell'imputato a proporre appello.
A prescindere dalla qualificazione dogmatica delle pene
sostitutive, non si può non constatare che tali sanzioni -
semidetenzione, libertà controllata e pena pecuniaria, giusta
l'elencazione contenuta nell'art. 53 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 - hanno certamente natura meno afflittiva delle pene
detentive; inoltre, operano nei confronti di categorie di reati in
assoluto meno gravi rispetto a quelli per cui la pena può non essere
eseguita, in quanto sono applicabili quando la durata della
corrispondente pena detentiva è contenuta, rispettivamente, entro il
limite di un anno per la semidetenzione, di sei mesi per la libertà
controllata e di tre mesi per la pena pecuniaria, mentre la
sospensione condizionale, in cui si sostanzia l'ipotesi più
frequente di pena non eseguibile, può essere concessa per condanne
alla pena della reclusione o dell'arresto sino a due anni.
I tre requisiti giustificativi del sacrificio dell'appello
risultano pertanto pienamente rispettati in caso di condanna a pena
sostitutiva: la minore gravità dei titoli di reato, la minore
afflittività delle sanzioni sostitutive, i livelli necessariamente
più bassi della misura delle pene edittali escludono vizi di
irragionevolezza e consentono di concludere che la disciplina rientra
negli spazi di discrezionalità legittimamente utilizzati dal
legislatore per realizzare l'obiettivo della rapida definizione del
giudizio abbreviato.
Al contrario, nel confronto con la posizione degli imputati
condannati a pena concretamente eseguibile, la non appellabilità
delle sentenze di condanna a pena che non deve essere eseguita non
teneva conto né del titolo di reato, né del tipo di sanzione, né
della misura della pena edittale, ma si basava su di un elemento
estrinseco, ricollegabile all'entità della pena comminata in
concreto, ovvero alla circostanza che ricorressero le condizioni
personali per la concessione della sospensione condizionale della
pena.
5. - Il giudice rimettente ravvisa la violazione dell'art. 3 della
Costituzione anche con riferimento al verificarsi delle condizioni
che, a norma degli artt. 66 e 72 della legge n. 689 del 1981,
determinano la conversione o la revoca della restante parte di pena
sostitutiva nella pena detentiva sostituita (rispettivamente,
conversione per l'inosservanza anche di una sola delle prescrizioni
inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata; revoca e
successiva conversione in caso di condanne successive a pena
detentiva): in tali situazioni il condannato alla pena sostitutiva
non potrebbe infatti essere reintegrato nel diritto di esperire
appello e sarebbe pertanto esposto ad una irragionevole disparità di
trattamento rispetto a chi, originariamente condannato a pena
detentiva di eguale misura, avrebbe potuto esperire l'appello senza
alcuna limitazione.
La specifica censura non è conferente, per la ragione assorbente
che i casi di conversione e di revoca della pena sostitutiva hanno
come presupposti comportamenti e fatti successivi ascrivibili al
condannato, imprevedibili e del tutto indipendenti ed estranei
rispetto al titolo del reato, alla qualità e alla misura della
sanzione, di cui l'imputato affronta consapevolmente il rischio nel
momento in cui chiede di essere ammesso al giudizio abbreviato.
L'interesse che in tali situazioni l'imputato conserverebbe a
proporre appello non appare, cioè, suscettibile di autonoma
considerazione rispetto al più generale interesse a fare valere la
propria innocenza; interesse che, per le ragioni sopra esposte, non
risulta comunque irragionevolmente sacrificato dalla inappellabilità
della condanna a pena sostitutiva.
6. - Il giudice rimettente lamenta inoltre che la proponibilità o
meno dell'appello deriverebbe dalla scelta meramente discrezionale
del giudice nel momento in cui decide, a norma dell'art. 53 della
legge n. 689 del 1981, se applicare la pena detentiva ovvero la pena
sostitutiva, alla stregua di una valutazione non dissimile da quella
sottostante alla concessione della sospensione condizionale della
pena.
Il fatto che sia l'art. 58 della legge citata, sia l'art. 164 cod.
pen. si richiamino all'esercizio di una valutazione discrezionale,
ancorata ai criteri e alle circostanze indicati nell'art. 133 cod.
pen., non implica che il giudice sia titolare di scelte arbitrarie,
volte a provocare, in caso di applicazione della sanzione
sostitutiva, l'inappellabilità della sentenza, e in quanto tali
suscettibili di determinare una ingiustificata disparità di
trattamento rispetto all'ipotesi di concessione della sospensione
condizionale della pena, la quale dopo l'intervento della sentenza n.
363 del 1991 non produce più - come già precisato - effetti in
ordine alla proponibilità dell'appello. Al riguardo, è sufficiente
rilevare che l'esercizio del potere discrezionale del giudice di
sostituire o meno la pena detentiva è sorretto dai precisi criteri
indicati dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981, tra cui sono
richiamate in primo luogo le circostanze di cui all'art. 133 cod.
pen; inoltre il giudice deve scegliere tra le pene sostitutive quella
più idonea al reinserimento sociale del condannato e non può
comunque provvedere alla sostituzione della pena detentiva quando
presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato;
infine, deve in ogni caso indicare specificamente i motivi che
giustificano la scelta del tipo di pena erogata.
La conseguenza della improponibilità dell'appello è quindi del
tutto estranea alle valutazioni discrezionali del giudice che applica
la pena sostitutiva, ma si pone come un possibile effetto negativo di
cui l'imputato è in condizione di tenere conto quando presenta la
richiesta di giudizio abbreviato e di cui accetta preventivamente il
rischio in caso di sentenza di condanna a pena sostituita.
7. - Infine, infondata è pure la denunciata violazione degli artt.
2 e 10 della Costituzione, con riferimento all'art. 2, comma 1, del
protocollo addizionale n. 7 della convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato dal Presidente
della Repubblica Italiana in seguito ad autorizzazione conferitagli
dalla legge 9 aprile 1990, n. 98, ed entrato in vigore per l'Italia
il 1 febbraio 1992.
Premesso che l'art. 2 del Protocollo sopra menzionato ha introdotto
nel comma 1 il principio che il colpevole di una infrazione penale
"ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione
superiore la dichiarazione di colpa o la condanna", rinviando alla
legge per la disciplina dell'esercizio di tale diritto e per
l'individuazione dei motivi per cui può essere invocato, e che il
secondo comma stabilisce che il diritto "potrà essere oggetto di
eccezioni in caso di infrazioni minori", il giudice rimettente ha
erroneamente dato per scontato che l'art. 2 faccia riferimento ad un
secondo giudizio di merito.
Il tenore dell'art. 2, comma 1, del protocollo addizionale n. 7,
anche attraverso il confronto con quanto già disposto in tema di
impugnazioni dall'art. 14, comma 1, del patto internazionale relativo
ai diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, ratificato
dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881, non legittima una
interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore
debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art.
2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina
dell'esercizio del diritto all'impugnazione, non esclude, infatti,
che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso in
Cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana. La norma,
anche alla luce dell'interpretazione sostenuta dalla prevalente
dottrina con riferimento all'analogo principio enunciato dal comma
primo dell'art. 14 del Patto internazionale del 1966, è volta ad
assicurare comunque un'istanza davanti alla quale fare valere
eventuali errori in procedendo o in iudicando commessi nel primo
giudizio, con la conseguenza che il riesame nel merito interverrà
solo ove tali errori risultino accertati.
Ove si volesse, poi, sostenere che, essendo la ricorribilità in
Cassazione già prevista dalla Costituzione, l'art. 2, comma 1, ha
introdotto il diritto ad un secondo grado di giudizio di merito, si
incorrerebbe in un palese vizio logico, in quanto la norma
convenzionale verrebbe interpretata alla luce del diritto interno,
come se la disposizione pattizia avesse il ruolo di riempire i vuoti
dell'ordinamento nazionale. Vuoto che, tra l'altro, non si porrebbe
in contraddizione con l'ordinamento costituzionale italiano, alla
luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di non
rilevanza costituzionale della garanzia del doppio grado della
giurisdizione di merito (vedi, da ultimo, sentenze n. 438 del 1994 e
n. 543 del 1989).
A prescindere dalle considerazioni sino ad ora svolte, il richiamo
del giudice rimettente all'art. 10, primo comma, della Costituzione,
appare comunque incongruo, posto che la costante giurisprudenza di
questa Corte ha affermato che tale disposizione, nel richiamare ai
fini dell'adeguamento del diritto interno le norme di diritto
internazionale generalmente riconosciute, si riferisce alle norme
internazionali di natura consuetudinaria, e non a quelle di origine
pattizia (vedi, da ultimo, sentenze n. 146 del 1996 e n. 15 del
1996).
8. - La disciplina denunziata non determina, quindi, né una
ingiustificata disparità di trattamento, né un irragionevole
sacrificio dell'interesse dell'imputato al doppio grado del giudizio
di merito, e non si pone in contrasto con il protocollo addizionale
n. 7 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Tale disciplina, che del resto si inquadra in un sistema che
prevede altre ipotesi di inappellabilità, riferite sia ai
procedimenti speciali che al rito ordinario (vedi, ad esempio,
articoli 448, comma 2; 469; 593, comma 2, cod. proc. pen.), realizza
un non irragionevole equilibrio tra le esigenze di efficienza e di
rapidità nella definizione dei processi e la garanzia del doppio
grado del giudizio di merito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 443, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 24 della
Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:288 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte