Corte costituzionale

Ordinanza n. 289/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1996 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 55d.P.R. 384/1990
  • art. 121d.P.R. 384/1990
  • art. 83d.P.R. 761/1979
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R.

10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo

statuto degli impiegati civili dello Stato), promossi con n. 2

ordinanze emesse il 4 aprile 1995 e il 15 dicembre 1994 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia, sezione distaccata di Lecce,

sui ricorsi proposti da Sardelli Raffaele contro la U. S.L. BR/2 di

Ostuni e da Rizzo Angelo contro la U. S.L. BR/4 di Brindisi, iscritte

ai nn. 719 e 720 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Sardelli Raffaele nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1996 il giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi l'avv.to Giuseppe del Vecchio per Sardelli Raffaele e

l'avvocato dello Stato Michele Di Pace per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Raffaele

Sardelli, aiuto ospedaliero, contro la USL BR/2 di Ostuni per

ottenere la differenza di trattamento economico spettantegli in

ragione delle mansioni superiori di primario svolte dal 12 maggio

1985 al 1 luglio 1985 in sostituzione del primario assente e dal 2

luglio 1985 fino al 9 luglio 1991 in posto vacante, il TAR per la

Puglia, sezione II di Lecce, con ordinanza del 4 aprile 1995, ha

sollevato, in riferimento all'art. 36 Cost., questione di

legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957,

n. 3, nella parte in cui vieta di corrispondere al dipendente che

svolge mansioni superiori il trattamento corrispondente alle funzioni

svolte;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'applicabilità della

disciplina regolamentare prevista dagli artt. 55 e 121 del d.P.R. 28

novembre 1990, n. 384, sarebbe impedita dalla norma di legge

denunciata (richiamata per il personale delle unità sanitarie locali

dall'art. 83 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), la quale sancisce

un principio generale di commisurazione del trattamento retributivo

dell'impiegato alla qualifica funzionale, anziché alle mansioni

svolte di fatto come esige l'art. 36 Cost., donde la necessità di

rimuovere tale ostacolo con una dichiarazione di illegittimità

costituzionale;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è

costituito il ricorrente chiedendo una sentenza di manifesta

infondatezza, alla stregua sia della lettera della legge impugnata

sia dei princìpi dell'ordinamento in materia di retribuzione e di

indebito arricchimento;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata inammissibile o infondata;

che analoga questione di legittimità dell'art. 33 del d.P.R. n.

3 del 1957, in riferimento al medesimo parametro costituzionale, è

stata sollevata, con ordinanza del 15 dicembre 1994, pervenuta a

questa Corte il 27 settembre 1995, dal TAR per la Puglia, sezione I

di Lecce, nel corso di un giudizio promosso da Angelo Rizzo,

coadiutore amministrativo, contro la USL BR/4 di Brindisi per

ottenere la differenza di trattamento economico da lui pretesa per

avere svolto, dal 1 settembre 1985, mansioni superiori corrispondenti

alla qualifica di assistente amministrativo, per la quale, peraltro,

non vi era vacanza o disponibilità di posti nella pianta organica

dell'ente;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

dall'Avvocatura dello Stato, con conclusioni uguali a quelle dedotte

nel giudizio precedente;

Considerato che i due giudizi, avendo per oggetto la medesima

questione, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che gli stessi giudici rimettenti precisano che la disciplina

dell'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957 si riferisce "alla situazione

fisiologica degli uffici", cioè alla situazione normale nella quale

le mansioni svolte dall'impiegato coincidono con la sua qualifica

funzionale, sicché tale norma non pregiudica il trattamento

economico del dipendente nei casi eccezionali di adibizione a

mansioni superiori;

che per il personale delle unità sanitarie locali questi casi

erano disciplinati, all'epoca di svolgimento delle mansioni di cui

si controverte, dall'art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979, le cui

disposizioni in parte qua sono state correttamente interpretate dai

citati artt. 55 e 121 del regolamento approvato con d.P.R. n. 384

del 1990, in conformità delle sentenze di questa Corte nn. 57 del

1989 e 296 del 1990, per cui non sussiste alcun contrasto con fonti

primarie che autorizzi il giudice a disapplicare dette disposizioni

(ora sostanzialmente confermate dall'art. 57 del d.lgs. 3 febbraio

1993, n. 29, modificato dall'art. 25 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n.

546: cfr. sentenza n. 101 del 1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10

gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo

statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in

riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mengoni

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:289 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte