Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Impiego pubblico - Trattamento economico - Retribuibilità di mansioni superiori - Divieto - Asserito contrasto con il diritto alla equa retribuzione - Insufficiente motivazione sulla esistenza e sulla definizione del “diritto vivente” richiamato - Inammissibilità della questione.
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sollevata in riferimento all'art. 36 della Costituzione, in quanto, secondo "diritto vivente", precluderebbe l'adeguamento del trattamento economico del dipendente nei casi di adibizione a mansioni superiori. Il rimettente non ha, infatti, adempiuto all'obbligo di esprimere con congrua motivazione la propria opinione sul contenuto della norma che intendeva censurare, né ha optato per l'adozione di un'interpretazione diversa da quella seguita dall'indirizzo giurisprudenziale ritenuto prevalente. Né risulta convincente la stessa motivazione sulla esistenza e la definizione del "diritto vivente", essendosi omesso di considerare non irrilevanti differenze negli orientamenti giurisprudenziali. - Sull'impossibilità di argomentare, ex art. 33 in questione, sul caso eccezionale di destinazione del pubblico dipendente a mansioni superiori, citate le ordinanze n. 349/2001 e n. 100/2002, sulla scia di un orientamento già espresso in ordinanze n. 289 e n. 347/1996.
Impiego pubblico - Trattamento economico - Svolgimento di mansioni superiori - Obbligo delle pubbliche amministrazioni di corrispondere al dipendente le differenze retribuitive - Differimento di efficacia - Asserito contrasto con il diritto alla equa retribuzione - Motivazione insufficiente sulle specifiche circostanze di fatto della fattispecie a giudizio - Richiesta alla corte dell’avallo all’interpretazione fatta propria dal rimettente - Inammissibilità della questione.
Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale a) dell'art. unico del decreto legislativo 19 luglio 1993, n. 247; b) dell'art. 25 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546; c) dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 1995, n.361, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1995, n. 437; d) dell'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, in legge 11 luglio 1996, n. 365; e) dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997, n. 30; f) dell'art. 39, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento all'art. 36 della Costituzione, in quanto, differendo l'entrata in vigore della norma di cui all'art. 57, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, avrebbero ritardato l'introduzione dell'obbligo di corrispondere ai dipendenti pubblici le differenze retributive in caso di svolgimento di funzioni superiori, conservando efficacia all'art. 33 del d.P.R. n. 3 del 1957, che invece sanciva, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il relativo divieto. Tacendo, infatti, completamente sulle specifiche circostanze di fatto in cui le mansioni superiori sarebbero state svolte e, dunque, sulla ricorrenza in concreto dei requisiti indicati nel predetto art. 57 e affermando che, in realtà, tale disposizione avrebbe introdotto nell'ordinamento il generale obbligo di retribuire le mansioni superiori in modo differenziato, il rimettente si fonda su un'interpretazione di detta disposizione che trascura il dato letterale: anziché censurare la norma sotto il profilo della limitazione alle due previste ipotesi, egli dà, così, per scontata, attraverso una assiomatica affermazione, la propria lettura della norma, della quale chiede alla Corte di dare conferma. - Sull'estraneità alla logica del giudizio incidentale della finalità di chiedere alla Corte, da parte del giudice 'a quo', conferma della propria lettura di una norma, menzionata l'ordinanza n. 215/2001.
Riguarda anched.lgs. 247/1993art. 1 d.l. 361/1995art. 1 d.lgs. 254/1996art. 12 d.l. 669/1996art. 25 d.lgs. 546/1993art. 39 legge 449/1997
Impiego pubblico - Trattamento economico - Divieto di retribuire le mansioni superiori, secondo l’indirizzo interpretativo del giudice amministrativo - Prospettata irragionevolezza - Questione già ritenuta manifestamente infondata - Carenza di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 concernente il divieto di retribuibilità di mansioni superiori prestate dal pubblico dipendente, divieto convalidato dall'indirizzo del giudice amministrativo e comportante - secondo la prospettazione del rimettente - una irragionevole limitazione del diritto alla retribuzione. Infatti, in mancanza di nuovi o diversi profili, vanno confermate le decisioni con le quali è stata già ritenuta la manifesta infondatezza di questioni analoghe. - V., quali precedenti, qui richiamati, le ordinanze n. 349/2001, n. 347/1996 e n. 289/1996.
Impiego pubblico - Trattamento economico - Retribuibilità delle mansioni superiori (a quelle proprie della qualifica di inquadramento) esercitate - Ritenuta esclusione - Asserito contrasto con il principio della proporzionalita' retributiva - Questione già ritenuta manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sollevate, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, in quanto la norma escluderebbe la retribuibilità dello svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego. Infatti, come già affermato in analoga occasione, la norma censurata si riferisce alla situazione fisiologica degli uffici, sicché nel caso eccezionale di adibizione temporanea del dipendente a mansioni superiori, corrispondenti a un posto vacante, non si può argomentare 'a contrario' una preclusione all'adeguamento del trattamento economico, in conformità agli artt. 36 della Costituzione e 2126 cod. civ. - V. ordinanza n. 347/1996 e, per il personale sanitario, ordinanza n. 289/1996. M.F.
IMPIEGO PUBBLICO - SANITA' PUBBLICA - PERSONALE DELLE USL - ADIBIZIONE A MANSIONI SUPERIORI A QUELLA DELLA QUALIFICA FUNZIONALE - DIRITTO AL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE ALLE FUNZIONI SVOLTE - ART. 33 DEL D.P.R. N. 3 DEL 1957 - PRESUNTA ESCLUSIONE - ARTT. 55 E 121 DEL D.P.R. N. 384 DEL 1990 - ASSUNTA INAPPLICABILITA' - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE - ESATTA INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA SITUAZIONE NORMALE DI CORRISPONDENZA TRA MANSIONI SVOLTE E QUALIFICA FUNZIONALE - CASI ECCEZIONALI DI ADIBIZIONE A MANSIONI SUPERIORI - APPLICABILITA' DELLE NORME CHE PREVEDONO IL TRATTAMENTO ECONOMICO SUPERIORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (richiamato per il personale delle unita' sanitarie dall'art. 83 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761), nella parte in cui sancirebbe il principio generale di commisurazione del trattamento retributivo dell'impiegato alla qualifica funzionale, anziche' alle mansioni svolte di fatto, e quindi impedirebbe l'applicabilita' della disciplina regolamentare prevista dagli artt. 55 e 121 del d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, vietando di corrispondere al dipendente che svolge mansioni superiori il trattamento corrispondente alle funzioni svolte. Invero la disposizione impugnata si riferisce alla situazione normale degli uffici, nella quale le mansioni svolte dall'impiegato coincidono con la sua qualifica funzionale, sicche' essa non pregiudica il trattamento economico del dipendente nei casi eccezionali di adibizione a mansioni superiori. Pertanto non sussiste alcun contrasto con fonti primarie che autorizzi il giudice a disapplicare gli artt. 55 e 121 del d.P.R. n. 384 del 1990 (o le corrispondenti disposizioni di cui all'art. 29 del d.P.R. n. 761 del 1979 o all'art. 57 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, modificato dall'art. 25 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546). - V. S. nn. 57/1989, 296/1990, 101/1995. red.: A. Franco
Riguarda ancheart. 83 d.P.R. 761/1979art. 29 d.P.R. 761/1979art. 57 d.lgs. 29/1993art. 55 d.P.R. 384/1980art. 25 d.lgs. 546/1993art. 121 d.P.R. 384/1980
IMPIEGO PUBBLICO - STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI - ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI A QUELLE DELLA QUALIFICA DI APPARTENENZA (NELLA SPECIE: NETTURBINO SVOLGENTE LE FUNZIONI DI AUTISTA) - ESCLUSIONE DELLA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO CORRISPONDENTE ALLE FUNZIONI SVOLTE - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA DELLA RETRIBUZIONE ALLA QUANTITA' E QUALITA' DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) - nella parte in cui vieta di corrispondere al dipendente che svolge mansioni superiori il trattamento corrispondente alle mansioni svolte - in quanto, posto che la disciplina dell'art. 33 d.P.R. n. 3 del 1957 si riferisce alla situazione normale, nella quale le mansioni svolte dall'impiegato coincidono con la sua qualifica funzionale, nel caso eccezionale di adibizione temporanea del dipendente a mansioni superiori, corrispondenti a un posto vacante, non puo' argomentarsi "a contrario" una preclusione all'adeguamento del trattamento economico secondo i principi ripetutamente enunciati dalla Corte in conformita' agli artt. 36 Cost. e 2126 cod. civ. e recepiti dall'art. 57 d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, modificato dall'art. 25 d.lgs. 23 dicembre 1993 n. 546. - Sent. n. 102/1995. Red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 25 d.lgs. 546/1993art. 57 d.lgs. 29/1993