Sentenza n. 29/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 125 T.U.
delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, promosso con l'ordinanza
31 luglio 1956 del Pretore di Reggio Calabria nel procedimento penale a
carico di Labate Luigi Riccardo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 240 del 22 settembre 1956 ed iscritta al n. 263 del
Reg. ord. 1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1956 la relazione del
Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Elio Vitucci per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La questione di legittimità costituzionale, oggetto del presente
giudizio promosso con l'ordinanza 31 luglio 1956 del Pretore di Reggio
Calabria, notificata il 18 agosto 1956, comunicata ai Presidenti delle
due Camere del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è
stata sollevata dai difensori, con l'adesione del Pubblico Ministero,
nel corso del procedimento penale a carico di Labate Luigi Riccardo,
imputato della contravvenzione preveduta dall'art. 125 T.U. delle leggi
sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre
1942, n. 1528, per avere venduto, nella propria farmacia, "Amaro
Giuliani sciroppo" a prezzo inferiore a quello indicato sull'etichetta,
in Reggio Calabria il 29 febbraio 1956. Si assume, in proposito, che
il divieto di vendere al pubblico specialità medicinali e determinati
prodotti a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta, contenuto
nel sesto comma del precisato art. 125, contrasterebbe con la norma
dell'art. 41 della Costituzione, secondo la quale "l'iniziativa
economica privata è libera" (primo comma) e "non può svolgersi in
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" (secondo comma).
In conseguenza, è stato chiesto, e il Pretore ha disposto, la
sospensione del procedimento penale e la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale, perché decida sulla questione di legittimità
ritenuta dalla su indicata ordinanza non manifestamente infondata,
senza peraltro specificare i motivi.
Nel giudizio, in questa sede, l'imputato non si è costituito. Vi
è stato, però, intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso come per legge (artt. 20 e 25 della legge 11
marzo 1953, n. 87) dall'Avvocatura generale dello Stato; la quale
sostiene che la norma denunciata è costituzionalmente legittima,
perché l'art. 41 della Costituzione, avendo per oggetto la mera
attività economica dei privati, non può riferirsi all'attività del
farmacista, a carattere eminentemente professionale e il cui aspetto
economico è del tutto secondario. Prosegue l'Avvocatura dello Stato:
che l'obbligo di non vendere i medicinali se non al prezzo indicato
nella tariffa (ovvero sulla etichetta) troverebbe la sua ragione
d'essere nel presupposto che il farmacista non è un intermediario che
agevola la circolazione dei beni nel modo che gli sembra più
opportuno, ritraendo dalla sua capacità di commerciante il maggior
lucro possibile, ma un professionista nella posizione privilegiata di
colui che ha diritto di non aver concorrenti entro un certo perimetro
ed entro un certo numero di abitanti (clienti potenziali). La norma
impugnata tende a tutelare il pubblico sia da speculazioni esose nei
casi di emergenza, sia dalle situazioni che potrebbero verificarsi in
regime di libera concorrenza. Invero, ove fosse consentita la corsa al
ribasso dei prezzi, ogni farmacista, per i prodotti che elabora,
preferirebbe le materie prime meno costose e meno pure; ogni
fabbricante di medicinali potrebbe mettersi per la stessa strada allo
scopo di battere nella concorrenza l'altro fabbricante. Il risultato
economico - commerciale d'un tale comportamento potrebbe apparire, a
prima vista, favorevole; ma il risultato terapeutico di medicamenti
creati per vincere il concorrente arrecherebbe nocumento non lieve alla
salute dei cittadini, che invece la Repubblica tutela come fondamentale
diritto dell'individuo e come interesse della stessa collettività.
Ma la norma denunciata sarebbe costituzionalmente legittima -
sempre ad avviso dell'Avvocatura dello Stato - anche a voler inquadrare
le vendita dei medicinali, ad opera del farmacista, tra le attività
economiche contemplate nell'art. 41 della Costituzione. Infatti la
norma ivi contenuta si propone lo scopo di armonizzare l'iniziativa
economica privata, libera in via di principio, con l'utilità sociale
ed il bene pubblico. Più precisamente: il secondo comma della
disposizione pone alla libera iniziativa economica il limite di non
contrastare l'utilità sociale e di non arrecar danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana; mentre il terzo comma assoggetta la
stessa attività economica, pubblica e privata, a programmi e controlli
idonei a indirizzarla e coordinarla a fini sociali.
Come si è detto, prosegue ancora l'Avvocatura dello Stato, con
riferimento alla specie delittuosa che ha determinato l'ordinanza del
Pretore, la vendita dei medicinali a prezzo più basso di quello di
tariffa induce ad una situazione di pericolo per la sanità pubblica e
per la stessa vita dei cittadini. E conclude non esservi dubbio che il
divieto posto dall'art. 125 delle leggi sanitarie, in quanto diretto
alla tutela della pubblica sanità, non contrasta, anzi è
esplicitamente autorizzato dallo stesso art. 41 della Costituzione. Considerato in diritto :
L'organizzazione del servizio farmaceutico, se da un lato ha creato
al farmacista concessionario di una farmacia una posizione di
privilegio con l'eliminare la concorrenza entro determinati limiti
demografici e territoriali; dall'altro, trattandosi di un servizio di
pubblica necessità, ha imposto allo stesso farmacista l'obbligo di
svolgere la sua attività con l'adempimento delle prescrizioni dalle
leggi stabilite per questa particolare professione. Tra questi
obblighi vi è il divieto, penalmente sanzionato, di vendere al
pubblico specialità medicinali a prezzo diverso da quello segnato
sull'etichetta, ai sensi dei commi sesto e ottavo dell'art. 125 T.U.
delle leggi sanitarie, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528.
Tale norma, nel prescrivere il prezzo d'imperio, persegue lo scopo
di tutelare il pubblico sia da eventuali speculazioni, che potrebbero
verificarsi in caso di emergenza con la rarefazione dei medicinali; sia
da inconvenienti collegati al regime di libera concorrenza, che
porterebbe al ribasso dei prezzi e, inevitabilmente, alla preparazione
dei medicinali con materie prime meno costose, e perciò, con risultati
terapeutici che potrebbero recare nocumento alla salute dei cittadini.
Così precisata la ratio del precitato art. 125, la norma ivi
contenuta non può ricondursi nella sfera dell'art. 41 della
Costituzione, che regola rapporti economici e, in modo particolare, la
iniziativa economica privata; mentre risponde pienamente alla norma
costituzionale dell'art. 32, che "tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività".
Ma la norma impugnata deve ritenersi costituzionale, anche se la
vendita di medicinali fatta dal farmacista possa riportarsi tra le
attività economiche considerate dall'art. 41 della Costituzione.
Questa disposizione, invero, enuncia sul piano costituzionale la
libertà economica nella sua fondamentale manifestazione di libertà di
iniziativa economica e privata, che si traduce nella possibilità di
indirizzare liberamente, secondo le proprie convenienze, la propria
attività nel campo economico. A tale libertà la Costituzione pone il
limite del pubblico interesse, in quanto l'iniziativa privata non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale, intesa come
conseguimento del bene comune.
Infine lo stesso Costituente autorizza di stabilire
legislativamente programmi e controlli, allo scopo di indirizzare e
coordinare l'attività economica ai fini sociali. L'iniziativa
economica privata viene così subordinata alle esigenze generali e
sociali determinate dalla legge.
Ciò posto, la fattispecie legale del citato art. 125, col comando
di non vendere medicinali a prezzo diverso da quello indicato
sull'etichetta, precisa che oggetto della tutela penale è la salute
della collettività, che potrebbe essere insidiata, come si è detto,
dalla vendita di medicinali a prezzo più basso di quello fissato.
Pertanto non è a dubitare, che il divieto contenuto nell'articolo
125 delle leggi sanitarie non è in contrasto con la norma
costituzionale dell'art. 41 e, nelle sue finalità, è pienamente
legittimato, come si è detto, dalla disposizione dell'art. 32 della
stessa Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza del
Pretore di Reggio Calabria in data 31 luglio 1956 sulla legittimità
costituzionale della norma contenuta nell'art. 125, sesto e ottavo
comma, del T.U. leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.
1265, e modificato con la legge 7 novembre 1942, n. 1528, in
riferimento alla norma dell'art. 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA
ECLI:IT:COST:1957:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte