Sentenza n. 29/1960
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/05/1960 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 502,
prima parte, del Codice penale, promossi con ordinanze del 2 e 4 marzo
1959 del Giudice istruttore presso il Tribunale di Pisa nei
procedimenti penali a carico di Baldi Ivo e Ginori Conti Giovanni,
iscritte ai nn. 65 e 66 del Registro ordinanze 1959 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 24 aprile 1959.
Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1960 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
uditi gli avvocati Giuseppe Sabatini e Alfonso Sermonti, per
Giovanni Ginori Conti, e il vice avvocato generale dello Stato Achille
Salerni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con due ordinanze, emesse di ufficio il 2 e 4 marzo 1959, dal
Giudice istruttore del Tribunale di Pisa in due procedimenti penali per
il delitto di serrata a carico di Baldi Ivo e Ginori Conti Giovanni, è
stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo
502, prima parte, del Codice penale in riferimento agli artt. 39, 40 e
41 della Costituzione.
Il Giudice istruttore, dopo aver affermato che tale norma non è
stata né implicitamente né esplicitamente abrogata da altra legge
successiva, rileva che nondimeno essa può presentarsi come
contrastante con gli artt. 39, 40 e 41 della Costituzione. La
incriminazione della serrata rappresenterebbe, infatti, una remora al
diritto di libertà della iniziativa economica privata e pertanto
apparirebbe per lo meno dubbia la sua compatibilità con la norma
costituzionale che sancisce tale diritto.
Le ordinanze, regolarmente notificate e comunicate, furono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica del 24 aprile
1959, n. 99.
Il 20 aprile 1959 si costituiva in giudizio, con atti di intervento
e deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Il 14 maggio 1959 produceva deduzioni per il Ginori Conti l'avv.
Alfonso Sermonti.
L'Avvocatura generale dello Stato nelle sue deduzioni, riportandosi
all'ordinanza del Giudice istruttore, osserva che la serrata per fini
contrattuali attiene alla disciplina della lotta sindacale e che,
quindi, il problema della legittimità costituzionale della relativa
norma va esaminato esclusivamente in relazione all'art. 40 della
Costituzione, che in modo specifico si riferisce alla risoluzione delle
controversie collettive di lavoro. Pertanto il riferimento ai principi
della libertà di organizzazione sindacale e di iniziativa economica,
di cui agli artt. 39 e 41 della Costituzione, è irrilevante. Ciò non
solo perché tali libertà non potrebbero considerarsi limitate dal
divieto di determinati mezzi di lotta sindacale, come lo sciopero e la
serrata, ma anche perché la lotta sindacale forma oggetto di una
specifica norma costituzionale, a cui deve essere rapportato ogni
problema relativo ai limiti costituzionali della autonomia sindacale
nella risoluzione delle controversie collettive di lavoro.
L'Avvocatura, inoltre, ponendosi il quesito se dal riconoscimento
del diritto di sciopero nell'art. 40 della Costituzione possa dedursi
un correlativo diritto di serrata, è d'avviso che al quesito debba
darsi risposta negativa. E ciò per l'assoluto silenzio della
Costituzione in proposito e perché, parlando esclusivamente di
sciopero, ha adoperato una locuzione che ignora del tutto la serrata.
Si sostiene inoltre che, anche a voler riguardare il divieto della
serrata sotto il profilo della libertà della iniziativa economica,
l'art. 41 della Costituzione consente al legislatore di porre limiti
alla iniziativa economica privata ispirati al benessere e alla
sicurezza sociale. E pertanto anche sotto questo aspetto il divieto
della serrata deve considerarsi pienamente compatibile con i principi
costituzionali, quale mezzo ritenuto necessario dal legislatore per
assicurare la pace sociale.
La difesa del Ginori Conti sostiene che il divieto di serrata
contrasta con la libertà di associazione e di azione sindacale (artt.
39, primo comma, e 40 Cost.) nonché con la libertà di iniziativa
economica (art. 41 Cost.). Caduto l'ordinamento sindacale corporativo,
la Costituzione ha sancito il principio della libertà di
organizzazione e di azione sindacale sia per i lavoratori che per i
datori di lavoro. A tal fine vengono anche richiamati i principi
internazionali recepiti nell'ordinamento italiano con la legge 23 marzo
1958, n. 367 (che ratifica le convenzioni adottate nella Conferenza
internazionale del lavoro: n. 87, concernente la libertà sindacale e
la protezione del diritto sindacale; e n. 98, concernente
l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di
negoziazione collettiva). Secondo la difesa, pertanto, una perfetta
parità di trattamento sarebbe assicurata dal vigente ordinamento sia
alle associazioni dei lavoratori che a quelle dei datori di lavoro.
Circa l'art. 40 della Costituzione si nota che se è vero che esso
tace della serrata, tuttavia è da ritenere che la stessa non è più
perseguibile penalmente, essendo stato l'art. 502 Cod. pen. abrogato
con la soppressione del sistema corporativo fascista. Affermata la
libertà della iniziativa economica, essa si manifesta anche nella
tutela delle attività inerenti alla vita e allo svolgimento
dell'impresa, e pertanto è innegabile che secondo l'ordinamento
vigente sussiste il diritto dell'imprenditore ad autodifendersi
sindacalmente contro azioni sindacalmente sleali o ingiuste della
controparte. Si fa, infine, presente che il carattere di reato della
serrata è da escludere non soltanto per il contrasto con gli artt. 39,
40 e 41 della Costituzione, ma anche per l'intima interdipendenza tra
sciopero e serrata esistente nell'ordinamento corporativo. Al qual
proposito si dichiara che se oggi è indiscutibile la incompatibilità
dell'art. 502 Cod. pen. con l'art. 40 della Costituzione per lo
sciopero, altrettanto si deve concludere per la serrata, non potendosi
procedere a una scissione della disposizione, la quale risulterebbe
chiaramente contraria alla sua ratio (corporativa).
In data 17 marzo 1960 l'Avvocatura generale dello Stato e la difesa
del Ginori Conti hanno presentato memorie illustrative delle
argomentazioni precedentemente esposte. La difesa del Ginori Conti
sostiene che l'avere riconosciuto ai lavoratori il diritto di sciopero
importa l'aver riconosciuto un diritto di combattere, e ciò importa
che un diritto di difesa debba attribuirsi all'una e all'altra delle
parti; e che in ogni caso la esclusione di tale diritto nei confronti
di una di esse sarebbe tal cosa che dovrebbe risultare in modo chiaro
ed esplicito, e non già doversi dedurre da contrastanti e discutibili
opinioni e considerazioni; e ciò soprattutto tenendo presente che la
serrata non ha quasi mai un carattere primario, ma soltanto secondario,
nel senso che è attuata per la difesa di interessi in reazione e
resistenza allo sciopero. Secondo la stessa difesa, l'art. 502 Cod.
pen., a differenza degli articoli successivi, si ricollega intimamente
ed essenzialmente agli istituti ed ai presupposti dell'ordine
corporativo, e che pertanto dalla cessazione dell'ordine corporativo
discende la eliminazione delle figure delittuose inscindibilmente
connesse con quell'ordinamento. La difesa insiste inoltre nel ribadire
l'importanza della convenzione n. 87 adottata nella Conferenza
internazionale del lavoro e ratificata dalla legge n. 367 del 23 marzo
1958, richiamando soprattutto l'art. 3 nel quale è sancito il diritto,
per tutte le organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro, di
organizzare, fra l'altro, la loro attività e il loro programma
d'azione.
L'Avvocatura dello Stato da parte sua nega, nella memoria
illustrativa, che si possa stabilire una necessaria correlazione fra lo
sciopero e la serrata, e sostiene esservi stata da parte del
legislatore la volontà di attuare una protezione a favore del
contraente più debole, nell'intento di conseguire la rimozione delle
disuguaglianze di fatto e il ristabilimento dell'equilibrio delle
forze. Allo stato della legislazione non sarebbe contemplato da alcuna
norma costituzionale il diritto dell'imprenditore di autodifendersi
contro azioni sindacali dei prestatori d'opera ritenute, da lui ed
eventualmente dai sindacati di categoria, sleali ed ingiuste. D'altra
parte, se è vero che l'art. 39 della Costituzione stabilisce il
principio che "l'organizzazione sindacale è libera", ciò significa
che si volle garantire la indipendenza, l'autonomia, la libertà del
sindacato, ma non in pari tempo che alla organizzazione sindacale fosse
concesso il diritto di regolare di propria iniziativa lo sciopero e la
serrata. Una tale limitazione appare evidente nel successivo art. 40
dove appunto è disposto che il diritto di sciopero si esercita
nell'ambito delle leggi che lo regolano. In via di ipotesi
assolutamente subordinata, secondo l'Avvocatura dello Stato, qualora si
dovesse ritenere che il reato di serrata per fini economici non potesse
sussistere a seguito dell'abrogazione delle norme sull'ordinamento
corporativo dello Stato, la conseguenza sarebbe una declaratoria di
insussistenza della questione di legittimità costituzionale, in quanto
tutto si risolverebbe con la interpretazione dell'art. 502, prima
parte, di competenza del magistrato ordinario; e ciò analogamente a
quanto, secondo la stessa Avvocatura, questa Corte avrebbe deciso con
la sentenza n. 46 del 2 luglio 1958. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale, proposta con le
ordinanze del Giudice istruttore presso il Tribunale di Pisa, ha per
oggetto di stabilire se l'art. 502, primo comma, del Codice penale,
posto con altre norme a tutela dell'ordinamento corporativo istituito
con la legge 3 aprile 1926 n. 564, sia in contrasto col sistema di
libertà sindacale e col sistema di libera iniziativa economica,
sanciti negli artt. 39 e 40 e nell'art. 41 della Costituzione.
È noto che, anteriormente al sistema corporativo, la serrata e lo
sciopero, in conformità di quanto era stabilito in quasi tutti gli
ordinamenti democratici dell'epoca, costituivano illecito penale solo
se attuati con violenza o minaccia, sì da trascendere in impedimento o
restrizione della libertà del lavoro. La dottrina penalistica,
infatti, in relazione alle fattispecie prevedute negli artt. 166 e
segg. del Codice penale del 1889, considerava oggetto della tutela
penale l'interesse della libertà individuale sotto l'aspetto della
libera esplicazione del lavoro; come del resto si deduceva dal fatto
che quegli articoli erano compresi nel capo denominato appunto dei
delitti contro la libertà del lavoro.
Ben diverso sistema fu instaurato con la su ricordata legge del 3
aprile 1926. Il regime di libera competizione fu sostituito con una
"disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro" (tale fu il
titolo della nuova legge), disciplina della quale uno dei criteri
fondamentali fu quello espresso nell'art. 13 della legge, cioè che
tutte le controversie relative ai rapporti collettivi di lavoro,
concernenti sia l'applicazione dei contratti collettivi e di altre
norme esistenti sia la richiesta di nuove condizioni di lavoro,
divenivano di competenza delle Corti di appello funzionanti come
magistrature del lavoro; criterio che trovò il suo suggello nell'art.
22 della legge, il quale configurava come delitto la mancata esecuzione
delle decisioni del magistrato del lavoro. Di fronte a tale sistema la
serrata e lo sciopero apparvero come forme di ribellione alla nuova
disciplina giuridica, la quale, essendo fondata sulla risoluzione
giudiziaria dei conflitti del lavoro, non tollerava atti che ne
costituissero sostanzialmente un rifiuto, traducendosi, nell'ambito di
quel sistema, in una vera e propria forma di ragion fattasi. Ne veniva
di conseguenza il divieto della serrata e dello sciopero, divieto che
si volle presidiare con la sanzione penale, trasformando in reato fatti
che erano stati libera espressione delle competizioni del lavoro. Al
qual proposito è particolarmente significativo un passo della
relazione ministeriale al progetto definitivo per il Codice penale del
1931 (vol. Il, pag. 289), dove si sostenne che il divieto della serrata
e dello sciopero si rendeva necessario "per segnare un netto trapasso
fra due regimi, e porre un energico disconoscimento del principio
democratico, che, all'opposto, ammetteva la libertà di coalizione e di
sciopero".
2. - Il sistema posto su queste basi non poteva sopravvivere al
ripristino dell'ordinamento democratico. Infatti, ancor prima
dell'avvento della Costituzione, col decreto legge 9 agosto 1943, n.
72, e poi col decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.
349, si volle subito, non ostante qualche sopravvivenza di carattere
non fondamentale, incidere radicalmente sulle strutture essenziali di
quel sistema. Il problema del divieto penale dello sciopero e della
serrata non tardò a presentarsi, ma assunse il suo preciso rilievo con
l'entrata in vigore della Costituzione, la quale, nell'art. 40, mentre
dichiarava essere lo sciopero un diritto del lavoratore, da esercitarsi
nell'ambito di leggi regolatrici, taceva del tutto della serrata. A
parte le questioni sul diritto di sciopero, presto suscitate dalla
larga enunciazione dell'art. 40, relativamente sia al carattere stesso
della norma e alla sua estensibilità o meno allo sciopero non
economico, sia alla esistenza di limiti già nel vigente ordinamento,
per ciò che riguarda la serrata, la dottrina e la giurisprudenza si
manifestarono prevalentemente nel senso che anche quel divieto penale
dovesse considerarsi caduto col vecchio sistema. Significativa a tal
proposito è una sentenza della Corte di cassazione (8 giugno 1953), la
quale statuì essere la serrata un atto penalmente lecito, sebbene non,
a differenza dello sciopero, esercizio di un diritto. All'incirca nello
stesso ordine di idee venne a trovarsi quella parte della dottrina che
ritenne di qualificare la serrata come un diritto di libertà,
assumendo genericamente tale espressione nel senso di facoltà
giuridica di fare tutto ciò che non è vietato dalla legge.
3. - Sullo sfondo di questi precedenti va appunto esaminata la
questione propriamente devoluta all'esame di questa Corte, se cioè la
norma del primo comma dell'art. 502 Cod. pen. sia in contrasto con gli
indicati articoli della Costituzione. È da ritenere in primo luogo non
esatta la impostazione iniziale dell'Avvocatura dello Stato, enunciata
sin dall'atto di intervento del 20 aprile 1959, secondo la quale il
problema della legittimità o meno del divieto penale della serrata
andrebbe esaminato esclusivamente in relazione alla norma
costituzionale dell'art. 40, in quanto irrilevante sarebbe il
riferimento ai principi della libertà di organizzazione sindacale e
della libertà di iniziativa economica, rispettivamente sanciti negli
artt. 39 e 41 della Costituzione. Prescindendo per ora dal considerare
l'art. 41 e il diverso profilo di illegittimità che si presenta col
richiamo di tale norma, ritiene la Corte che la delimitazione proposta
dall'Avvocatura non sia accettabile. Sebbene enunciati in due distinte
norme, il principio della libertà di sciopero e il principio della
libertà sindacale non possono non considerarsi logicamente congiunti.
Non senza significato, a tal proposito, è il fatto che, in qualcuna
delle prime proposte presentate m seno alla Costituente, la
dichiarazione dei due principi era contenuta in unico contesto. L'art.
39 e l'art. 40 sono da considerare come espressione unitaria del nuovo
sistema; e pertanto il significato dell'art. 39 non può essere
circoscritto entro i termini angusti di una dichiarazione di mera
libertà organizzativa, mentre invece, nello spirito delle sue
disposizioni e nel collegamento con l'art. 40, esso si presenta come
affermazione integrale della libertà di azione sindacale.
Altro importante elemento della indagine è il silenzio dell'art.
40 in ordine alla serrata. Su questo punto insiste l'Avvocatura dello
Stato, e osservando che il legislatore costituente ha inteso attribuire
rilevanza costituzionale allo sciopero e non anche alla serrata, sembra
voler trarre proprio da ciò motivo per contrastare la tesi della
illegittimità costituzionale dell'art. 502 Cod. penale. Ma la
illazione non può ritenersi esatta. Che l'art. 40 abbia attribuito
soltanto allo sciopero la qualifica di diritto costituzionalmente
garantito non può essere messo in dubbio; e si spiega tenendo presente
che la Costituzione fu orientata verso una energica tutela degli
interessi dei lavoratori, e che la solenne riaffermazione del diritto
di sciopero si volle proprio in aperta contraddizione del divieto posto
dal sistema corporativo; ma questo esplicito riconoscimento di un
diritto di sciopero e non anche di un diritto di serrata non può
ritenersi decisivo ai fini della proposta questione di legittimità
costituzionale. La risoluzione della quale, in altri termini, non può
essere avviata verso un unico sbocco, nel senso cioè che escluso il
riconoscimento della serrata come diritto ne risulterebbe
costituzionalmente legittimo il preesistente divieto penale. Diversa è
invece la base su cui la questione va posta; si tratta cioè di
stabilire se, anche in mancanza di quel riconoscimento, possa dirsi
compatibile col sistema sancito dalla Costituzione quella norma penale
che a suo tempo fu disposta contro la serrata a tutela del sistema
corporativo. Un quesito non diverso, in sostanza, da quello che sarebbe
sorto per lo sciopero qualora, in ipotesi, si fosse ritenuto di dover
omettere, come taluni opinavano, quella che fu poi la esplicita
dichiarazione dell'art. 40: eventualità di fronte alla quale sembra
ben difficile il sostenere che lo sciopero avrebbe dovuto continuare ad
essere, come prima, oggetto di divieto penale, sol perché non
riconosciuto esplicitamente come diritto dalla Costituzione.
4. - Nell'esame della questione di legittimità costituzionale vi
è un punto che va posto nella maggiore evidenza: cioè la correlazione
strettissima e, si potrebbe dire, organica fra la imposizione del
divieto penale della serrata e dello sciopero e i fondamenti del
sistema corporativo instaurato dalla legge del 3 aprile 1926. Si è
obbiettato che questa correlazione non si presenta come necessaria; ma
ciò rende opportuna una precisazione. La correlazione non va intesa
nel senso logico di una inderogabile corrispondenza fra quel divieto da
un lato e il sistema corporativo dall'altro, dovendosi al contrario
ammettere che divieti analoghi possano essere e siano stati dettati a
tutela anche di ordinamenti del tutto diversi. Si vuole invece
intendere, con un riferimento concreto e storico, la correlazione quale
fu effettivamente stabilita nella legge del 3 aprile 1926. Escluse
rigorosamente le libere competizioni delle forze del lavoro e della
produzione, stabilita la risoluzione dei conflitti dall'alto, mercé
decisioni alle quali a nessuna delle parti era lecito sottrarsi,
indirizzata ogni soluzione verso un interesse sovrastante quello delle
parti, le norme penali con cui si vietavano lo sciopero e la serrata
per fini contrattuali furono ispirate e determinate puntualmente da un
tal sistema; più ancora: furono specificamente poste a tutela degli
istituti e delle discipline in cui esso si articolava. Erano dunque
norme proprie e peculiari di quel sistema e ad esso strettamente e
organicamente collegate. Caduto il sistema, veniva per esse a mancare
l'originario e proprio fondamento. Ma anche a voler considerare la
norma impugnata come isolata dal sistema dal quale e per il quale era
sorta, è evidente il positivo contrasto che risulta dal suo raffronto
col sistema nuovo; contrasto che deriva non già da un generico difetto
di armonica correlazione, quale frequentemente si manifesta fra ogni
ordinamento nuovo, rapidamente sopravvenuto, e quelle norme dell'antico
di cui pur necessita la sopravvivenza; bensì da una incompatibilità
specifica, che tocca una correlazione essenziale. Da un lato si ha
l'art. 39 della Costituzione, il quale esprimendo un indirizzo
nettamente democratico, dichiara il principio della libertà sindacale;
dall'altro l'art. 502 Cod. pen., cioè una norma che fu ideata e
imposta a tutela di un sistema che negava quella libertà. A voler
considerare l'art. 502 come non contraddicente al sistema si
giungerebbe, oltre tutto, a questo: che il vigente ordinamento, il
quale vuol essere di libera e democratica organizzazione dei rapporti
di lavoro, verrebbe a mantenere nel suo ambito una norma che, come
Innanzi si è ricordato, si disse a suo tempo esplicitamente dettata al
fine di "porre un energico disconoscimento del principio democratico".
Un dato, inoltre, non trascurabile nei rapporti tra la norma penale in
questione e il sistema della Costituzione può cogliersi anche nelle
tendenze che si manifestarono in seno alla Costituente e nello spirito
che, rispetto alla materia in questione, ne animò i lavori. La serrata
non venne in considerazione come possibile oggetto di divieto penale;
ché anzi un motivo insistente delle discussioni, in sotto -
commissione e in assemblea, fu quello relativo alla opportunità del
riconoscimento costituzionale anche di un diritto di serrata accanto al
diritto di sciopero. Vi furono manifestazioni, anche vivaci, di
avverse opinioni, vi furono votazioni contrarie alle proposte di
riconoscimento, ma non si manifestò alcun positivo orientamento verso
la incriminazione della serrata quale contrapposto al riconoscimento
del diritto di sciopero. Una isolata proposta, presto respinta, poneva,
ai fini della incriminazione, accanto alla serrata anche lo sciopero.
La posizione che, rispetto allo sciopero e alla serrata, è venuta
a determinarsi nell'ambito del sistema di libertà sancito dagli artt.
39 e 40 della Costituzione è dunque questa: che lo sciopero è
riconosciuto costituzionalmente come un diritto, destinato però,
secondo il preciso dettato dell'art. 40, ad essere regolato dalla
legge; e che la serrata, priva di un tal riconoscimento, ma in pari
tempo anche della qualificazione giuridico - penale a suo tempo posta
dall'ordinamento corporativo, si presenta attualmente come un atto
penalmente non vietato o, come si suol dire, penalmente lecito:
conclusione che si riannoda alle due significative manifestazioni della
coscienza giuridica già ricordate, vale a dire la sentenza della Corte
di cassazione, che appunto qualificava la serrata atto penalmente
lecito sebbene non - come lo sciopero - esercizio di un diritto, e
l'orientamento dottrinale che considera la serrata come un diritto di
libertà nel senso larghissimo di facoltà di compiere ciò che non è
vietato.
La posizione innanzi delineata è però tale che immediatamente si
presenta con l'aspetto di una provvisorietà che attende una soluzione.
Da un lato infatti si ha un diritto di sciopero che è
costituzionalmente garantito, ma per il quale è la stessa Costituzione
a dichiarare la necessità di una legge regolatrice; dall'altro la
serrata, la cui attuale posizione giuridica di atto penalmente lecito
è piuttosto la Oggettiva risultante di un sommovimento di sistemi che
non l'effetto di una propria disciplina normativa. Spetterà al
legislatore il valutare la necessità di una tale disciplina, e di
dettare anche per la serrata, nell'ambito della Costituzione, le norme
che riterrà opportune. Le quali dovranno trovare ispirazione e
fondamento nel sistema attuale, in conformità altresì delle concrete
finalità ed esigenze che potranno risultare da una auspicabile
organica disciplina di tutta la materia sindacale.
5. - Risoluta la questione nei termini di cui innanzi, appare
ultroneo ogni riferimento all'art. 41 della Costituzione, le cui
finalità del resto sono diverse e non propriamente riferibili alla
disciplina dei rapporti sindacali.
Ritiene infine la Corte che, a norma dell'art. 27 della legge n. 87
del 1953, deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale anche
del secondo comma dell'art. 502 Cod. pen., che riguarda il divieto
penale dello sciopero, a più forte ragione non compatibile con gli
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza nei procedimenti riuniti indicati
in epigrafe:
1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 502, primo
comma, del Codice penale, in riferimento agli artt. 39 e 40 della
Costituzione;
2) e in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
dichiara altresì la illegittimità costituzionale del secondo comma
dello stesso art. 502 del Codice penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 aprile 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte