Sentenza n. 29/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1974 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 390Codice di procedura penale
- art. 9legge 932/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 390
del codice di procedura penale, modificato dall'art. 9 della legge 5
dicembre 1969, n. 932, promossi con ordinanze emesse il 26 aprile 1971
e il 12 ottobre 1972 dal pretore di Treviso nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Migotto Luciano ed altro e di Campiello
Gerardo, iscritte al n. 295 del registro ordinanze 1971 ed al n. 5 del
registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971 e n. 55 del 28 febbraio 1973.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1973 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 26 aprile 1971 dal pretore di Treviso, nel
procedimento penale a carico di Migotto Luciano e Hirsch Roberto,
imputati di tentato furto, tratti a giudizio sulla base
dell'interrogatorio reso in Questura dal vigile notturno denunziante
senza il compimento di attività istruttoria da parte del pretore, è
stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 390
del codice di procedura penale, così come modificato dall'art. 9 della
legge 5 dicembre 1969, n. 932, nella parte in cui, escludendo
l'obbligatorietà dell'avviso di procedimento e dell'invito a nominare
il difensore nel caso di atti di istruzione preliminare compiuti dalla
polizia giudiziaria di propria iniziativa, si porrebbe in contrasto con
gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Il giudice a quo, a sostegno della censura, prospetta la disparità
ingiustificata di trattamento e la conseguente menomazione del diritto
di difesa che si verificherebbe così a danno degli indiziati nei cui
confronti la polizia indaga di propria iniziativa, rispetto a quelli
sottoposti ad indagini su impulso dell'autorità giudiziaria, ex artt.
231 e 232 c.p.p., in favore dei quali, invece, la norma impugnata
prevederebbe l'obbligo dell'avviso di procedimento; avviso che, sempre
secondo l'ordinanza, ben potrebbe il magistrato emettere anche in
relazione alle indagini svolte di iniziativa della polizia, al momento
della ricezione del rapporto relativo.
Quanto alla rilevanza della questione, il pretore osserva
espressamente che la decisione influirebbe sul giudizio principale,
dovendosi, in caso di accoglimento, dichiarare la nullità del decreto
di citazione ex art. 189 cod. proc. pen., conseguente alla nullità
dell'istruzione preliminare di polizia.
Analoga questione è stata sollevata con successiva ordinanza del
12 ottobre 1972 emessa dallo stesso pretore nel procedimento penale a
carico di Campiello Gerardo, imputato di lesioni volontarie, tratto
anch'egli in giudizio senza istruttoria da parte del pretore, sulla
base del rapporto di polizia giudiziaria e degli allegati verbali di
sommario interrogatorio di alcuni testimoni sentiti dalla polizia a
norma dell'art. 219 del codice di procedura penale.
Nell'ordinanza il pretore precisa che il dubbio di
costituzionalità riguarderebbe quei casi, come quello in esame, in cui
l'indiziato non abbia comunque ricevuto notizia del procedimento in
epoca antecedente l'emissione del decreto di citazione a giudizio.
La disparità di trattamento, già illustrata, apparirebbe poi
ancor più evidente in base al raffronto con l'istruzione formale, in
relazione alla quale non esisterebbe distinzione fra atti di istruzione
preliminare di iniziativa della polizia giudiziaria o su impulso del
giudice e atti di istruzione giudiziale, per cui l'avviso di
procedimento sarebbe dovuto, in quella sede, sempre ed in ogni caso,
così dovendosi appunto rettamente interpretare la disposizione
dell'art. 304 cod. proc. pen., modificato dall'art. 8 legge 5 dicembre
1969, n. 932, secondo cui il giudice istruttore è obbligato ad
effettuare l'avviso di procedimento "sin dal primo atto di istruzione"
ed indipendentemente cioè da qualsiasi distinzione quoad processum fra
istruzione giudiziale e non giudiziale.
Il pretore insiste poi nell'illustrare la portata della lesione del
diritto di difesa che conseguirebbe alla mancata comunicazione
dell'avviso di procedimento, ravvisabile nell'esclusione della
possibilità da parte dell'indiziato di esplicare attività idonea ad
ottenere la valutazione degli indizi emersi a suo carico in base alle
indagini di polizia, avvalendosi, ad esempio, della facoltà di
presentare istanze o memorie a norma dell'art. 145 cod. proc. pen., o
di rendere spontanee dichiarazioni al magistrato, a norma dell'art. 250
del codice di procedura penale.
Il pretore, infine, nel dare atto di avere già sollevato questione
analoga con la precedente ordinanza, spiega di avere ritenuto opportuno
riproporre la questione perché essendosi, nel caso precedente,
l'attività di iniziativa della polizia giudiziaria limitata al solo
interrogatorio del denunciante, si potrebbe dubitare che, con ciò
solo, si sia concretato un vero e proprio atto preistruttorio e non
piuttosto una pura e semplice notitia criminis, come tale inidonea a
costituire, sempre secondo il pretore, "presupposto di fatto" tale da
"giustificare e consentire l'esame della questione".
Le ordinanze, notificate e comunicate come per legge, sono state
pubblicate, la prima sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 13 ottobre
1972, e la seconda sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 28 febbraio 1973.
Nel giudizio introdotto con l'ordinanza 26 aprile 1971 si è
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le
proprie deduzioni il 22 giugno 1971.
L'Avvocatura osserva che l'istituto dell'avviso di procedimento,
introdotto con gli artt. 8 e 9 della legge 5 dicembre 1969, n. 932,
effettivamente non si applica per le sommarie informazioni della
polizia giudiziaria o quando il pretore emette decreto di citazione a
giudizio senza compiere alcun atto istruttorio. Dette limitazioni,
peraltro, diversamente da quanto sostenuto dal giudice a quo non
contrasterebbero con i menzionati precetti costituzionali. Invero la
prima ipotesi di esclusione sarebbe giustificata perché la
comunicazione dell'avviso presupporrebbe in ogni caso un'imputazione,
ancorché fluida, la quale non potrebbe essere formulata che
dall'autorità giudiziaria. L'omissione dell'avviso nel caso in cui il
pretore emette decreto di citazione a giudizio senza compiere atti
istruttori sarebbe poi altrettanto giustificata, perché il decreto
stesso assolverebbe la funzione informativa dell'avviso, rendendolo
quindi superfluo. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze, di analogo contenuto, propongono la stessa
questione di legittimità costituzionale e pertanto i relativi giudizi,
congiuntamente discussi nella pubblica udienza, possono essere riuniti
e decisi con unica sentenza.
2. - Il giudice a quo sostanzialmente lamenta che la norma
impugnata non prevede, nei confronti del magistrato, l'obbligo di
effettuare la comunicazione giudiziaria e di rivolgere all'indiziato
l'invito a nominare un difensore nei casi in cui il magistrato stesso
intenda procedere alla emissione del decreto di citazione in giudizio
sulla sola base delle risultanze delle indagini preliminari svolte
dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa. Egli afferma che tale
omissione, nelle ipotesi in cui, come appunto nei giudizi penali sopra
ricordati, l'indiziato non sia stato direttamente inquisito a norma
dell'art. 225 c.p.p. e non sia stato quindi informato, comunque,
dell'esistenza del procedimento, concreterebbe una discriminazione in
danno di coloro contro i quali si procede in tal guisa ed a favore di
coloro che si trovano, invece, ad essere assoggettati ad indagini di
polizia giudiziaria su specifica delega o ordine del magistrato, a
norma degli artt. 231 e 232 c.p.p., ipotesi questa che comporta, al
contrario, l'obbligo della comunicazione e dell'invito predetti.
Tale discriminazione si risolverebbe, altresì, in una lesione del
diritto di difesa per la menomazione che esso subirebbe per effetto
della lamentata lacuna della legge, e della conseguente impossibilità
dell'indiziato di esplicare a proprio favore attività difensiva prima
del dibattimento.
3. - La questione, nei termini accennati, è infondata.
Questa Corte, con la sentenza n. 197 del 1972 ha già ritenuto che
la disciplina censurata, la quale si rende applicabile al procedimento
pretorile per effetto della norma oggi impugnata, in relazione all'art.
389, ultimo comma, c.p.p. regola l'obbligo della comunicazione
giudiziaria e dell'invito a nominare un difensore nel senso che il
magistrato vi è tenuto solo nel caso in cui intenda compiere egli
stesso un atto di istruzione, sia direttamente, sia a mezzo della
polizia giudiziaria.
Con la stessa sentenza la Corte ha, peraltro, posto in evidenza che
esiste una differenza fra i procedimenti che, secondo la normativa
impugnata, richiedono la comunicazione giudiziaria, e quelli che invece
non la richiedono, cioè tra i procedimenti per cui si compiono atti
istruttori da parte del magistrato e quelli per i quali viene invece
disposto direttamente il dibattimento. Trattasi invero di una
differenza che trova logico riscontro nelle caratteristiche peculiari
delle singole vicende giudiziarie le quali, attraverso le varie
modalità che le accompagnano dal loro sorgere al momento in cui ne
viene investito il magistrato, postulano, all'esito del prudente esame
di quest'ultimo, la scelta dell'una o dell'altra via processuale.
Ed è, d'altra parte, evidente che la denunziata differente
regolamentazione dell'obbligo della comunicazione giudiziaria è
logicamente collegata alla descritta diversità delle situazioni
considerate, il che, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, è sufficiente per escludere la violazione del principio
costituzionale di eguaglianza.
Come ricordato con la menzionata sentenza, questa Corte ha altresì
ripetutamente escluso il contrasto con la garanzia del diritto di
difesa, della citazione a giudizio senza istruttoria predibattimentale
da parte del magistrato, ed ha espressamente affermato al riguardo che
il diritto di difesa non si spinge, al livello costituzionale, sino
alla tutela della pur giustificata aspirazione di scongiurare lo
strepitus fori, negando che la presentazione spontanea prevista
dall'art. 250 c.p.p. ed il deposito di memorie, istanze e proposte di
cui agli artt. 145 e 306 c.p.p., attribuiscano all'inquisito il diritto
di evitare il giudizio. Ciò in aderenza alla dizione dell'art. 24
Cost. che pone la garanzia della difesa in ogni "stato" del
procedimento e "pertanto non può ritenersi operante in uno stato (o
fase: la fase istruttoria) che nel procedimento manchi". Ed appunto in
base a tale orientamento questa Corte ha fin da allora sostanzialmente
escluso che la comunicazione giudiziaria, nella fase processuale in
esame, risponda ad una esigenza di tutela necessaria del diritto di
difesa, e che la sua omissione contrasti quindi con l'art. 24 della
Costituzione.
Può qui aggiungersi che queste conclusioni si armonizzano con le
statuizioni contenute nella sentenza n. 86 del 1968 secondo cui vanno
estese agli atti preistruttori che la polizia giudiziaria compia nei
confronti di un indiziato, le garanzie difensive predisposte dagli
artt. 304 bis, ter e quater c.p.p. per i corrispondenti atti
istruttori. Invero, i motivi di esclusione sopra esposti sono collegati
alla portata della comunicazione giudiziaria, intesa quale istituto di
favore ma non assolutamente indispensabile per la garanzia del diritto
di difesa in rapporto alla procedura in esame, che è compatibile,
comunque, di per sé, con la garanzia stessa. La quale, d'altra parte,
proprio in base ai principi stabiliti con la menzionata sentenza n. 86
del 1968, cui il legislatore si è ispirato dettando le modificazioni
al c.p.p. di cui alla legge 5 dicembre 1969, n. 932, è salvaguardata
anche nel periodo delle indagini preliminari di polizia giudiziaria.
Non sussiste pertanto neppure la denunziata violazione dell'art.
24, secondo comma, Cost. e la questione va conseguentemente dichiarata
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 390 del codice di procedura penale, modificato dall'art. 9
della legge 5 dicembre 1969, n. 932, questione sollevata con le
ordinanze di cui in epigrafe, in relazione agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte