Sentenza n. 29/1982
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1982 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182
del codice penale militare di pace (estranei alle forze armate dello
Stato. Attività sediziosa) e dell'art. 266, n. 1, del codice penale
(istigazione di militari a disobbedire alle leggi), promosso con
ordinanza emessa il 1 dicembre 1976 dal tribunale di Ascoli Piceno nei
due procedimenti penali riuniti a carico di Zazzetta Giustino ed altri
e di Abbate Francesco ed altri, iscritta al n. 380 del registro
ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 279 del 12 ottobre 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice
relatore Michele Rossano;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso dei due procedimenti penali riuniti - a carico
rispettivamente di Zazzetta Giustino ed altri quattro imputati dei
reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 14 (estranei alle forze
armate dello Stato) e 182 (attività sediziosa) c.p.m.p., 266, n. 1,
cod. pen. (istigazione di militari a disobbedire alle leggi); e di
Abbate Francesco ed altri imputati del reato di cui agli artt. 595,
110, 112, n. 1, cod. pen. e 13 legge 8 febbraio 1948, n. 47
(disposizioni sulla stampa) - il tribunale di Ascoli Piceno, con
ordinanza pronunciata all'udienza 1 dicembre 1976, ha ritenuto
rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182 c.p.m.p.,
sollevata dal P.M. in riferimento agli artt. 3, 21, 52, cpv., della
Costituzione; e la questione di legittimità costituzionale dell'art.
266 cod. pen., sollevata dai difensori degli imputati, in riferimento
all'art. 21, comma primo, della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del
12 ottobre 1977.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
private.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con atto
depositato il 16 giugno 1977, chiedendo che le questioni di
legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate. Considerato in diritto :
Le questioni come proposte nell'ordinanza di rinvio sono
inammissibili.
La specificazione della fattispecie concreta, che consenta di
determinare l'oggetto del giudizio di costituzionalità, è essenziale
nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, dovendo questa
Corte giudicare se la norma, della cui legittimità costituzionale si
dubita, sia applicabile dal giudice per la tutela del diritto
soggettivo e dell'interesse legittimo o sia invece estranea al thema
decidendum (sentenze nn. 45 e 60 del 1972; n. 44 del 1975; nn. 49 e 134
del 1980; nn. 119, 178 e 180 del 1981).
L'ordinanza del tribunale di Ascoli Piceno omette qualsiasi
precisazione in proposito e fa riferimento, per quanto concerne le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182 c.p.m.p.,
alla requisitoria del pubblico ministero da ritenere "integralmente
riportata e trascritta". Anche a prescindere da ogni considerazione
sulla motivazione "per relationem" la stessa requisitoria del P.M. si
limita, senza in alcun modo riferirsi alla fattispecie concreta, ad
enunciare i motivi per i quali ritiene, in astratto, gli artt. 14 e 182
in contrasto con gli artt. 3, 21, 52 cpv. della Costituzione.
Qualsiasi precisazione della fattispecie concreta manca anche nella
parte dell'ordinanza di rinvio concernente la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 266 cod. pen. in riferimento all'art. 21,
comma primo, della Costituzione, sollevata dai difensori degli imputati
all'udienza 1 dicembre 1975 senza neppure indicare gli elementi di
fatto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 14 e 182 c.p.m.p., in riferimento agli artt. 3, 21, 52 cpv.
della Costituzione, e dell'art. 266 cod. pen., in riferimento all'art.
21, comma primo, della Costituzione, proposte dal tribunale di Ascoli
Piceno con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte