Sentenza n. 29/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1989 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 46/1958
- art. 83Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 83legge 46/1958
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge
15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie e
civili dello Stato) e dell'art. 83 t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso
con ordinanza emessa il 15 aprile 1987 dalla Corte dei conti sul
ricorso proposto da Porri Felice Maria, iscritta al n. 371 del
registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 15 aprile 1987 (pervenuta il 5 luglio
1988) la Corte dei conti, sezione III giurisdizionale (pensioni
civili), sul ricorso proposto da Porri Felice Maria, ha sollevato
questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 11
della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni
ordinarie e civili dello Stato) e 83 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in
relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., "in quanto non prevedono il
diritto dei genitori inidonei o ultrasessantenni, nullatenenti e
conviventi a carico del dipendente o del pensionato deceduto alla
riversibilità dell'indennità una tantum ordinaria".
In punto di fatto, si desume che con il decreto impugnato è stato
negato il diritto ad indennità una tantum ordinaria (in luogo di
pensione) in favore della ricorrente nella qualità di madre di
Bonalumi Manilia (insegnante elementare, deceduta dopo aver maturato
un servizio di anni 14, mesi 7 e gg. 26), in quanto l'art. 11 della
legge n. 46 del 1958 non prevede gli ascendenti quali soggetti del
detto diritto.
Il Collegio a quo dubita della legittimità costituzionale delle
disposizioni della legge n. 46 del 1958, nonché di quelle del T.U.
n. 1092/1973, che non prevedono il diritto di cui trattasi in favore
dei genitori (per i quali è possibile il solo riconoscimento della
pensione, in presenza delle condizioni di legge).
Il limitare il diritto all'indennità una tantum soltanto alla
vedova e agli orfani minori sembrerebbe configurare - si osserva una
irrazionale ed arbitraria discriminazione nei confronti dei genitori,
una volta che questi, in presenza delle condizioni soggettive, sono
stati equiparati per la pensione al coniuge e ai figli minori
superstiti.
Nell'ambito della legislazione pensionistica e in attuazione
dell'art. 36 della Costituzione (tenendo conto dell'inquadramento del
trattamento di quiescenza come "retribuzione differita"), non sarebbe
razionale la disposizione che limita il trattamento stesso alla
pensione, escludendo quella che altro non è che una diversa forma di
liquidazione.
In conclusione, la normativa viene censurata "in relazione agli
artt. 3 (per disparità di trattamento con la vedova e gli orfani
minori) e 36 della Costituzione (perché una volta che il legislatore
abbia riconosciuto che - a certe condizioni - i genitori fanno parte
della famiglia del lavoratore al fine di assicurare loro i mezzi di
sussistenza attraverso la retribuzione dello stesso... appare
arbitrario e irrazionale escluderne alcuni per determinare categorie
dei soggetti membri della famiglia in senso previdenziale)". Considerato in diritto 1.1 - Il trattamento di quiescenza per i dipendenti statali,
allorché non siano stati raggiunti i minimi di servizio
prestabiliti, si concretizza nella liquidazione di una indennità,
cioè di una certa somma per una sola volta.
L'indennità è reversibile limitatamente al coniuge superstite e
agli orfani minorenni, così differenziandosi dal trattamento di
pensione esteso, alle condizioni di legge, agli orfani maggiorenni
ovvero, in mancanza d'altri aventi diritto, ai genitori inabili già
a carico del dipendente, come pure ai fratelli e sorelle di questi.
1.2 - Il Collegio remittente dubita della legittimità della
mancata estensione nei confronti dei genitori, ravvisando contrasto -
una volta che ai trattamenti di quiescenza va riconosciuta una
connotazione retributiva differita - con gli artt. 3 e 36 Cost.
2. - La questione non è fondata.
In ordine alla fattispecie odierna si è qui sopra posto in
rilievo come i soggetti aventi diritto alla reversibilità dell'una
tantum restino circoscritti al coniuge superstite e ai figli minori,
non disponendo la normativa neppure a favore degli orfani
maggiorenni, quando inabili e nullatenenti, i quali - ai fini di
pensione - precedono, escludendoli, gli ascendenti.
Ed è da soggiungere che le quote di riparto fra comuni aventi
titolo ai due trattamenti (coniuge e figli minori) sono diverse nella
liquidazione di indennità rispetto alla pensione.
Può così evincersi che il legislatore - lungi dal limitarsi ad
una mera (arbitraria, secondo i remittenti) esclusione nei confronti
di una sola categoria di soggetti - ha posto in essere, all'incontro,
una disciplina compiutamente articolata ed omogenea nell'ambito
dell'una tantum, con uno spiccato rilievo alla composizione familiare
tipica. Il sistema delineato, d'altronde, risulta comunque collegato
in apice, per quel che concerne cioè il lavoratore, ai trattamenti
pensionistici propri, essendo prevista la costituzione, se pure in
altra sede previdenziale (INPS), di un'apposita posizione
assicurativa: art. 124 e seguenti del testo unico 29 dicembre 1973 n.
1092.
Conclusivamente, non emergono valide ragioni di contrasto con i
denunciati parametri (supra 1,2); e quanto all'art. 38 Cost.,
apoditticamente enunciato solo nel dispositivo dell'ordinanza di
rimessione, è appena il caso di rilevare, per quel che qui
interessa, come i principi ivi enunciati non confliggono di per sé
con una disciplina adeguatrice alle particolarità specifiche delle
situazioni considerate (sent. n. 120 del 1985).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11 legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle
pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dell'art. 83 d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata
dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe, in relazione agli
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte