Sentenza n. 291/1984
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1984 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, lett. b,
del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (t.u. delle norme concernenti gli
assegni familiari), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1977 dal
Pretore di Ancona sul ricorso proposto da Antonini Patrizio contro
l'INPS, iscritta al n. 473 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 334 dell'anno 1977.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
udito nell'udienza pubblica del 29 maggio 1984 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
udito l'avv. Giacomo Giordano per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di una causa di lavoro avente ad oggetto la richiesta,
avanzata da Patrizio Antonini, nei confronti dell'INPS, di ottenere la
corresponsione degli assegni familiari per il proprio nonno a suo
carico, vivente peraltro il genitore dell'istante che aveva abbandonato
la famiglia e senza che per esso l'Antonini percepisse gli assegni
familiari, il pretore di Ancona, con ordinanza datata 17 marzo 1977 (n.
473 del reg. ord. 1977), sollevava - con riferimento agli artt. 3 e 38
della Costituzione - questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 8, lett. b, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797
"Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari", nella
parte in cui detta norma subordina la corresponsione degli assegni
familiari a favore degli ascendenti in linea diretta al godimento degli
assegni a favore del genitore da essi discendente ovvero alla morte
dello stesso, escludendo l'ipotesi dell'abbandono.
A sostegno del dedotto dubbio di illegittimità costituzionale, il
giudice a quo pone in risalto che:
- gli assegni familiari, ex art. 10 del citato d.P.R. n. 797 del
1955, spettano al lavoratore per l'ascendente quando il genitore del
lavoratore è ricoverato in casa di cura o di assistenza mentre non
spetta ove detto genitore abbia abbandonato la famiglia;
- gli assegni familiari, ex art. 8, lett. b, del citato d.P.R.,
spettano al lavoratore per l'ascendente ove i discendenti di questi,
genitori del lavoratore stesso, siano deceduti e non, invece, quando
abbiano abbandonato la famiglia;
- gli assegni familiari, ex art. 3 del d.P.R. più volte citato,
spettano per i nipoti ex-filio senza particolari condizioni concernenti
la posizione dei genitori dei nipoti stessi, essendo sufficiente che
questi siano abbandonati dal padre.
Ad avviso del pretore di Ancona, le surricordate disposizioni
regolerebbero in maniera diversa situazioni che presenterebbero invece
connotati analoghi e sarebbero perciò da trattare in maniera conforme.
Donde la violazione dell'art. 3 nonché dell'art. 38 della
Costituzione, in quanto verrebbe leso il "diritto alla assistenza
sociale per chi sia sprovvisto dei mezzi necessari per vivere".
Si è costituito l'INPS, parte nel giudizio a quo, chiedendo che le
proposte questioni vengano dichiarate non fondate.
Negando la violazione dell'art. 38 della Costituzione, la difesa
INPS ricorda la giurisprudenza della Corte, secondo cui non tutte le
situazioni di bisogno, pur meritevoli di tutela, devono trovare
soddisfazione nell'attuale sistema legislativo, che ben può subire
modifiche, nel senso dell'ampliamento, attraverso l'opera del
legislatore, cui spetta il compito di graduare nel tempo i suoi
interventi, in considerazione dei bisogni emergenti, della situazione
dei soggetti, ma anche in relazione al reperimento dei mezzi
finanziari.
Ad avviso dell'INPS non sussisterebbe neppure la disparità di
trattamento lamentata dal giudice a quo tra le situazioni poste a
raffronto. Il riferimento all'art. 10 del d.P.R. n. 797 del 1955 non
appare pertinente, poiché nel caso di ricovero in istituto di cura o
di assistenza, l'assegno spetta solo per le persone per le quali è
prevista la corresponsione dell'assegno e quando esse debbano
corrispondere per il ricovero una retta non inferiore all'assegno di
cui godono.
L'INPS nega poi che il decesso sia concetto o situazione
equiparabile all'abbandono, donde la legittimità del differente
trattamento normativo delle due ipotesi.
La difesa dell'INPS infine contesta la equiparabilità, quoad
requisiti per la corresponsione degli assegni familiari, tra la
posizione dei nipoti ex-filio e quella del nonno del lavoratore, in
quanto sarebbe palese la ragione del trattamento differenziato
stabilito dal legislatore, dato che la sostanziale difformità tra le
due situazioni emergerebbe sotto molteplici aspetti (familiare, sociale
ed economico). Considerato in diritto :
1. - La situazione di fatto in ordine alla quale il pretore di
Ancona solleva questione di legittimità costituzionale è la seguente:
il Patrizio Antonini, abbandonato fin dall'infanzia dal padre emigrato
in Francia tanto che il nonno, del quale era vissuto a carico, aveva
percepito gli assegni per esso Antonini, a sua volta, vivendo ora il
nonno a carico di lui, chiedeva che l'INPS gli corrispondesse gli
assegni per il nonno medesimo a norma dell'art. 8 del d.P.R. 30 maggio
1955, n. 797. L'INPS negava di dovere gli assegni perché il genitore
dell'istante non era morto (né si verificava l'altra ipotesi che per
lui il figlio percepisse gli assegni).
Il pretore dubita della conformità agli artt. 3 e 38 della
Costituzione di questa limitazione del diritto dell'istante al solo
caso di morte del genitore, con l'esclusione del caso di abbandono, che
il pretore considera equivalente, e che tale è considerato dall'art.
3 dello stesso d.P.R. n. 797 il quale accorda gli assegni al prestatore
di lavoro che abbia a carico nipoti per la morte o l'abbandono... del
loro padre.
2. - La questione è fondata.
La evidente restio della disposizione dell'art. 8 del d.P.R. n. 797
sta in ciò che allorquando viva il padre del lavoratore tocchi a lui,
discendente immediato, e non al nipote, di provvedere agli alimenti per
suo padre (cioè per il nonno del lavoratore), a meno che non sia il
lavoratore tenuto all'obbligo alimentare verso il padre e che quindi
abbia diritto a percepire gli assegni per il padre, stesso, Insomma, il
diritto agli assegni per l'ascendente spetta al figlio quando è questi
tenuto all'obbligo alimentare; spetta al nipote quando - non dovendo
provvedere il figlio o perché è morto, o perché non è in grado di
assolvere tale obbligo tanto che il di lui figlio ha diritto agli
assegni familiari per lui - l'obbligo alimentare cade sul nipote.
Pertanto appare senza giustificazione che, ai fini della
corresponsione dell'assegno familiare, al caso di morte del genitore
non sia equiparato quello di abbandono da parte di lui, essendo eguale
in entrambi i casi l'effetto di porre a carico del nipote l'obbligo
alimentare.
La difesa dell'INPS afferma che la morte "non (è) certo
assimilabile all'abbandono, anche se ugualmente esonerativo del più
volte ricordato onere del mantenimento". Senonché non soltanto il
riconoscimento di questo eguale effetto "esonerativo" è in contrasto
con la negazione dell'assimilabilità dei due eventi al fini del
diritto a percepire gli assegni del lavoratore sul quale, in
conseguenza del detto effetto "esonerativo" viene a cadere l'onere del
mantenimento; ma, ciò che è più importante e certamente decisivo, è
lo stesso legislatore, nella stessa legge, che agli stessi figli
assimila i due eventi quando, nell'art. 3 del d.P.R. n. 797, stabilisce
che spettano gli assegni ai "prestatori di lavoro che abbiano a carico
fratelli o sorelle o nipoti per la morte o l'abbandono o l'invalidità
permanente al lavoro del loro padre, sempreché la madre non usufruisca
di assegni familiari".
Il che significa che anche per il legislatore l'elemento di fatto
che rileva, ai fini del diritto a percepire gli assegni è costituito
dall'obbligo per il lavoratore di mantenere il nipote, obbligo
conseguente alla circostanza che, per morte o abbandono o invalidità
permanente, quell'obbligo non sia assolto dal padre del nipote del
prestatore d'opera, cioè dal figlio di questi.
Pertanto appare del tutto irrazionale che nell'art. 8 del d.P.R. n.
797 ai fini dell'attribuzione degli assegni per il mantenimento del
nonno, il caso di abbandono del genitore non sia assimilato al caso di
morte, mentre questa assimilazione è operata nell'art. 3 quando il
lavoratore chiede gli assegni per il mantenimento del nipote e il padre
di questi sia morto o lo abbia abbandonato.
La violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della
Costituzione) è evidente e ciò dispensa la Corte dall'esaminare se la
norma denunciata violi, come ritiene il pretore rimettente, anche
l'art. 38 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, lett. b, del
d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui ai fini
dell'attribuzione degli assegni familiari non assimila all'ipotesi di
morte del genitore l'abbandono da parte di questi.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte