Corte costituzionale

Ordinanza n. 291/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1986 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1986 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra Buzzi Salvatore ed altri e il

Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 389 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 41,

1ª serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Roma, adito in sede di ricorso ex art.

409 n. 1 del codice di procedura civile da un gruppo di detenuti

lavoratori "che lamentano l'incostituzionalità di alcune norme della

legge 26 luglio 1975, n. 354", ha denunciato, in riferimento agli

articoli 3 e 36 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 22 e

23 della suddetta legge n. 354 del 1975, nella parte in cui,

rispettivamente, dispongono che le "mercedi" da corrispondere per il

lavoro prestato sono equitativamente stabilite in misura non

inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali e che la remunerazione

corrisposta per il lavoro è determinata nella misura dell'intera

"mercede" per gli internati e di sette decimi di quest'ultima per gli

imputati e per i condannati;

Considerato che dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione -

nella quale, peraltro, è significativamente assente ogni accenno

alla rilevanza - l'oggetto del giudizio a quo appare rappresentato

esclusivamente dalle denunce di illegittimità costituzionale, con la

conseguenza che le questioni proposte risultano sollevate non in via

incidentale, come prescritto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, ma in via principale al di fuori delle ipotesi tassativamente

previste dagli artt. 31, 32 e 33 della detta legge n. 87 del 1953,

donde l'inammissibilità delle questioni stesse (v. sentenze n. 256

del 1982, n. 92 del 1973, n. 65 del 1964);

Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 26 luglio

1975, n. 354, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1986:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte