Corte costituzionale

Ordinanza n. 291/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 6,

del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un

procedimento penale, dal Tribunale di Milano con ordinanza del

20 giugno 2001, iscritta al n. 697 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, 1ª serie

speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 20 giugno 2001 il Tribunale di

Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma,

25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, commi primo, terzo,

quarto, prima parte, e sesto, della Costituzione, questione di

costituzionalità dell'art. 210, comma 6, del codice di procedura

penale, nella parte in cui "facendo richiamo alle disposizioni

dell'art. 197-bis cod. proc. pen. e, quindi, anche al disposto del

comma 4, secondo periodo, di tale articolo, prevede che le persone

nei cui confronti si è proceduto per un reato reciprocamente

commesso in danno dell'imputato in unità di tempo e di luogo

rispetto a quello a lui ascritto, le quali, previo avvertimento di

cui all'art. 64, comma 3, lettera c) cod. proc. pen., non si

avvalgono della facoltà di non rispondere e perciò assumono

l'ufficio di testimone, non possono essere obbligate a deporre su

fatti che concernono la loro responsabilità in ordine al reato per

cui si è proceduto nei loro confronti";

che il tribunale premette in fatto di procedere nei confronti

di C.F.M., imputato, tra l'altro, del reato di lesioni volontarie

aggravate in danno di B.F., a carico del quale, su denuncia-querela

del primo, erano state espletate indagini per i reati reciproci di

ingiurie, minacce, lesioni personali, avvenuti nel medesimo contesto

spazio-temporale, e che all'esito delle indagini era stata emessa

ordinanza di archiviazione;

che nel dibattimento a carico di C.F.M. il pubblico ministero

aveva chiesto l'audizione di B.F., e che questi, interrogato in

relazione ai fatti addebitatigli, aveva a suo tempo reso

dichiarazioni concernenti la responsabilità di C.F.M;

che quindi, ad avviso del tribunale, B.F. deve essere ora

esaminato in dibattimento a norma dell'art. 210 cod. proc. pen.,

trattandosi di soggetto già indagato per un reato collegato a quello

per cui si procede ex art. 371, comma 2, lettera b) cod. proc. pen.,

con riferimento, in particolare, alla ipotesi di reati commessi da

più persone in danno reciproco le une delle altre;

che B.F., essendo stato sottoposto a interrogatorio in epoca

precedente alla data di entrata in vigore della legge 1 marzo 2001,

n. 63, non era stato avvisato che, ove avesse esercitato la facoltà

di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri,

avrebbe assunto in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone, come

poi previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen., nel

testo introdotto dalla citata legge;

che, secondo il giudice a quo, ne consegue che B.F. dovrebbe

essere esaminato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. e, in base a

una interpretazione "estensiva" del comma 6 dello stesso articolo, in

tale sede dovrà ricevere l'avvertimento ex art. 64, comma 3, lettera

c), cod. proc. pen., a cui il citato comma 6 rinvia testualmente;

che inoltre, dal momento che il soggetto sottoposto

all'esame, ove accetti di rispondere erga alios, assume l'ufficio di

testimone assistito ex art. 197-bis cod. proc. pen., trova

applicazione il comma 4 di tale articolo, secondo cui "il testimone

non può essere obbligato a deporre su fatti che concernono la

propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è

proceduto nei suoi confronti";

che, ad avviso del rimettente, il "divieto di

autoincriminazione" a favore del testimone "assistito", riproduttivo

della disciplina autonomamente prevista dall'art. 198, comma 2, cod.

proc. pen. per il testimone "ordinario", sarebbe lesivo di diversi

precetti costituzionali in quanto, mentre il normale testimone è

"costretto" a rendere testimonianza, il testimone assistito assume

volontariamente tale ufficio, proprio in base all'opzione liberamente

esercitata a seguito dell'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3,

lettera c), cod. proc. pen.;

che il testimone "assistito" sarebbe già sufficientemente

garantito dal comma 5 dell'art. 197-bis cod. proc. pen., che sancisce

la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in detta veste, a

differenza di quanto accade per i testimoni "ordinari" che, se

rinunciano volontariamente al privilegio di cui all'art. 198, comma

2, cod. proc. pen., "sopportano tutte le conseguenze delle loro

dichiarazioni";

che la irragionevolezza della disciplina sarebbe tanto più

evidente in quanto nel caso di reati commessi da più persone in

danno reciproco le une delle altre in unità di tempo e di luogo non

è materialmente prospettabile che la persona che assume

volontariamente l'ufficio di testimone "assistito" sul fatto altrui

non venga esaminata anche sul fatto proprio, per cui, ferma la

garanzia del divieto di utilizzabilità di cui all'art. 197-bis comma

5, cod. proc. pen., si dovrebbe prevedere che la facoltà di non

rispondere non operi ove la testimonianza volontaria sul fatto altrui

sia strettamente compenetrata con il fatto proprio;

che, in particolare, il tribunale rimettente ritiene che la

disciplina censurata ostacola irragionevolmente:

il "diritto pubblico" all'accertamento dei fatti penalmente

rilevanti (artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.) e l'attuazione della

giurisdizione mediante il giusto processo (art. 111, primo comma,

Cost.), lesi dalla mancata acquisizione di elementi di prova in

ragione dell'esercizio di una facoltà che non spiega autonoma

efficacia di garanzia;

l'esplicazione del giusto processo attraverso l'attuazione del

contraddittorio inteso come strumento di accertamento dei fatti

penalmente rilevanti (art. 111, quarto comma, prima parte, Cost.),

poiché è irragionevolmente consentito al soggetto di sottrarsi ad

alcune domande delle parti dopo avere volontariamente scelto di

deporre e a fronte della inutilizzabilità nei suoi confronti delle

dichiarazioni conseguenti;

il principio del razionale e motivato convincimento del giudice

(artt. 3, 101, secondo comma, 111, sesto comma, Cost.), cui sono

irragionevolmente sottratti elementi assunti in pubblico

contraddittorio, utili per la decisione nel merito;

il diritto di difesa dell'imputato e, in particolare, il diritto

a confrontarsi con l'accusatore e ad ottenere l'acquisizione di ogni

mezzo probatorio a favore (art. 111, terzo comma, Cost.), poiché la

mancata risposta ad alcune domande della difesa riguardanti fatti

concernenti la responsabilità del testimone potrebbe impedire

l'acquisizione di elementi favorevoli all'imputato;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, ad avviso dell'Avvocatura, la scelta di assicurare al

testimone assistito le garanzie e gli obblighi del normale testimone

appare coerente con l'impianto complessivo della legge n. 63 del

2001, malgrado dette garanzie possano far dubitare della idoneità di

tale disciplina ai fini della effettiva tutela del soggetto nei cui

confronti essa è stabilita.

Considerato che il Tribunale di Milano dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 210, comma 6, cod. proc. pen. nella parte in

cui prevede che, in caso di reati commessi da più persone in danno

reciproco le une delle altre in unità di tempo e di luogo, non può

essere obbligato a deporre su fatti che concernono la propria

responsabilità in ordine al reato per cui si è proceduto nei suoi

confronti il soggetto che, avendo ricevuto l'avviso di cui

all'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc. pen. e non essendosi

avvalso della facoltà di non rispondere, ha assunto la qualità di

testimone assistito;

che ad avviso del rimettente la garanzia - riconosciuta

dall'art. 210, comma 6, cod. proc. pen. grazie al richiamo operato

all'art. 197-bis cod. proc. pen. - di non essere obbligato a deporre

su fatti che concernono la propria responsabilità si porrebbe in

contrasto, nel caso di reati commessi dal testimone assistito e

dall'imputato in danno reciproco l'uno dell'altro, con l'interesse

pubblico all'accertamento dei fatti penalmente rilevanti (artt. 3 e

25, secondo comma, Cost.), con l'attuazione della giurisdizione

mediante il giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.), con il

principio del contraddittorio (art. 111, quarto comma, prima parte,

Cost.), con il principio del razionale e motivato convincimento del

giudice (artt. 3, 101, secondo comma, 111, sesto comma, Cost.), con

il diritto dell'imputato a confrontarsi con il suo accusatore e ad

ottenere l'acquisizione di ogni elemento di prova a suo favore

(art. 111, terzo comma, Cost.);

che, in sostanza, il giudice a quo ritiene che nella

specifica situazione sottoposta al suo esame il testimone assistito

sia sufficientemente garantito dal rischio di autoincriminazione

grazie al divieto generale, previsto dall'art. 197-bis, comma 5, cod.

proc. pen., di qualsiasi forma di utilizzazione contra se delle

dichiarazioni rese, e che l'ulteriore garanzia, prevista dal comma 4,

ultima parte, del medesimo articolo, di non essere obbligato a

deporre su fatti concernenti la propria responsabilità in ordine al

reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti, non ha

ragion d'essere ove prevista a favore di un soggetto che, dopo aver

ricevuto l'avviso di cui all'art. 64, comma 3, lettera c), cod. proc.

pen., ha volontariamente assunto l'ufficio di testimone;

che il principio nemo tenetur se detegere assicurato mediante

la garanzia che nessuno può essere obbligato a deporre su fatti dai

quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale, dovrebbe

dunque operare, secondo quanto disposto dall'art. 198, comma 2, cod.

proc. pen., solo in favore del soggetto che assume obbligatoriamente

l'ufficio di testimone;

che, nel dare attuazione con la legge n. 63 del 2001 alla

riforma dell'art. 111 Cost., il legislatore ha ridotto la sfera del

diritto al silenzio dell'imputato chiamato a rendere dichiarazioni

sul fatto altrui, istituendo la nuova figura del testimone assistito;

che, coerentemente con tale scelta, il legislatore, al fine

di evitare che l'imputato di reato connesso o collegato che abbia

assunto la qualità di testimone assistito si trovi costretto a

rendere dichiarazioni autoincriminanti, ha esteso a tale soggetto il

doppio livello di garanzie previsto per il testimone ordinario dagli

artt. 198, comma 2, e 63 cod. proc. pen., riconoscendogli da un lato,

in via preventiva, la facoltà di non rispondere alle domande sui

fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale in

ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi

confronti (art. 197-bis, comma 4, cod. proc. pen.), e stabilendo,

dall'altro, il divieto generale di qualsiasi utilizzazione delle

dichiarazioni che potrebbero risolversi a posteriori in suo danno

(art. 197-bis, comma 5, cod. proc. pen.);

che il principio nemo tenetur se detegere è un corollario

essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa, destinato a

prevalere anche ove dovesse in concreto comportare l'impossibilità

di acquisire una prova nella peculiare situazione di reati commessi

da più persone in danno reciproco le une delle altre;

che la questione deve pertanto essere dichiarata

manifestamente infondata con riferimento a tutti i parametri presi in

considerazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 210, comma 6, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo

comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, 111, commi primo,

terzo, quarto, prima parte, e sesto, della Costituzione, dal

Tribunale di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:291 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte