Sentenza n. 293/1987
Altra decisione · depositata il 28/07/1987 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata l'8
maggio 1984 e riapprovata il 24 settembre 1984 dal Consiglio
Regionale della Regione Lazio recante "Interpretazione autentica
della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 6, concernente
"Disposizioni di attuazione legge regionale 24 marzo 1980, n. 18"
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,
notificato il 13 ottobre 1984, depositato in cancelleria il 22
successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 1984;
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 13 ottobre 1984, e depositato il 22
ottobre 1984, il Governo ha impugnato la legge della Regione Lazio
approvata l'8 maggio 1984, riapprovata il 24 settembre 1984 e
comunicata il 28 settembre successivo, avente ad oggetto:
"Interpretazione autentica della legge regionale 17 gennaio 1981, n.
6 concernente "Disposizioni di attuazione dell'articolo 41 e della
tabella A) della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18", per i
seguenti motivi:
a) la legge impugnata non costituirebbe un provvedimento di
interpretazione autentica in quanto attribuisce a numerosi dipendenti
regionali, con efficacia retroattiva, benefici economici e di
carriera non previsti dall'accordo sindacale relativo al personale
delle regioni a statuto ordinario, stipulato nell'aprile 1984:
risulterebbero conseguentemente violati l'art. 117 Cost., in
relazione agli artt. 3 e 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge
quadro sul pubblico impiego) che hanno introdotto il principio della
disciplina dell'ordinamento del personale regionale in base ad
accordi, l'art. 4 della stessa legge (principio della
omogeneizzazione delle posizioni giuridiche) nonché gli articoli 51
e 97 Cost.;
b) la legge impugnata, proprio perché non costituisce un
provvedimento di interpretazione autentica ma una legge innovativa
che comporta nuove spese, violerebbe l'art. 81, quarto comma Cost.,
in quanto non è indicato l'onere finanziario, né i mezzi per la
relativa copertura.
2. - La Regione Lazio, costituitasi il 27 aprile 1985, al di là
del termine fissato dall'art. 23, ultimo comma, delle "Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale", ha
contestato la fondatezza della premessa dalla quale muove il ricorso,
e cioè che la legge impugnata non costituisce una legge di
interpretazione autentica ma una legge innovativa. La Regione ha
altresì contestato la fondatezza delle altre censure mosse
dall'Avvocatura, rilevando, da un lato, che esiste la disponibilità
nel bilancio regionale e, dall'altro, che il giudizio
sull'adeguatezza delle modificazioni apportate agli accordi sindacali
rispetto alle esigenze degli uffici costituisce giudizio di merito,
come tale sottratto al sindacato della Corte.
3. - All'udienza del 13 gennaio 1987, la Corte Costituzionale ha
disposto il rinvio a nuovo ruolo della discussione del ricorso di cui
in epigrafe.
4. - Con atto depositato il 4 febbraio 1987 hanno spiegato
intervento nel giudizio i Sigg.ri Mario Pennacchini, Francesco Mazza
e Pietro Papale, dipendenti della Regione Lazio, aderendo alla
richiesta di dichiarazione della illegittimità costituzionale della
legge impugnata, formulata dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e chiedendo alla Corte Costituzionale di esaminare, ex officio, i
vizi di costituzionalità della legge impugnata in riferimento agli
artt. 3, 35 e 36 Cost. e di conoscere, sempre ex officio, se i vizi
stessi non si ripercuotessero anche sulla legge regionale oggetto
d'interpretazione autentica da parte della legge impugnata.
5. - Sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 8 del 20
marzo 1987, è stata pubblicata la legge regionale 2 marzo 1987, n.
24, vistata dal Commissario del Governo il 28 febbraio 1987, avente
ad oggetto l' eliminazione della legge impugnata. Considerato in diritto
1. - Va, in primo luogo, dichiarata inammissibile la costituzione
della Regione Lazio, avvenuta in data 27 aprile 1985, e cioè oltre
il termine fissato dall'articolo 23, ultimo comma, delle "Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale" per la
costituzione delle parti.
Va, altresì, dichiarato inammissibile l'intervento dei Sigg.
Mario Pennacchini, Francesco Mazza e Pietro Papale, in quanto, come
ritenuto da questa Corte con ordinanze dibattimentali del 30 maggio
1956 e del 15 giugno 1977, nonché con ordinanza n. 130 del 1977,
"nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via
principale non possono intervenire soggetti che non siano titolari di
potestà legislativa" e "non è ammissibile la figura del
controinteressato come parte, propria del procedimento
giurisdizionale amministrativo".
2. - Come riferito in narrativa, la Regione Lazio, con legge 2
marzo 1987, n. 24, ha eliminato la legge impugnata. Conseguentemente
(v. sent. n. 256 del 1984 e ord. n. 36 del 1987) deve dichiararsi
cessata la materia del contendere del presente giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta,
l'8 luglio 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte