Sentenza n. 294/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/07/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 623 e 624 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7
dicembre 1994 dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta nel
procedimento penale a carico di Greco Michele, iscritta al n. 136 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11,
prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 7 dicembre 1994, la Corte di assise di
appello di Caltanissetta, in sede di giudizio di rinvio, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.
24 e 25, primo comma, della Costituzione, degli artt. 623 e 624 del
codice di procedura penale.
2. - La Corte remittente premette, in fatto, quanto segue.
Il processo si riferisce all'omicidio del capitano dei Carabinieri
Emanuele Basile, comandante della Compagnia di Monreale, commesso il
4 maggio 1980 nella stessa cittadina. Per questo delitto furono
instaurati a distanza di tempo l'uno dall'altro due processi, uno
contro gli esecutori materiali, l'altro (nato da separazione dal
maxiprocesso palermitano) contro i mandanti. Dopo varie vicende, i
due processi pervennero alla stessa sezione della Corte di assise di
appello di Palermo per vie diverse: il primo a seguito di
annullamento con rinvio (il secondo) da parte della Corte di
cassazione, cioè "dall'alto"; l'altro, per la prima volta, in
appello, cioè "dal basso". La Corte di assise di appello di
Palermo, dopo alcuni rinvii, dispose la riunione dei processi e, con
sentenza del 14 febbraio 1992, per quanto qui interessa, condannò
alcuni imputati all'ergastolo, tra i quali Michele Greco. Sui
ricorsi delle parti, la Corte di cassazione, con sentenza del 14
novembre 1992, annullò la predetta sentenza nei confronti del solo
Greco (imputato nel secondo processo e giudicato quindi dalla Corte
di assise di appello palermitana in fase di appello e non di rinvio),
rinviando il giudizio per nuovo esame alla Corte di assise di appello
di Caltanissetta, odierna remittente. Con ordinanza del 24 gennaio
1994, la Corte medesima rimise gli atti alla Corte di cassazione, con
richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nella citata
sentenza del 14 novembre 1992, relativo alla designazione del giudice
di rinvio. A sostegno della richiesta la Corte di Caltanissetta
espose, in sintesi, quanto segue:
a) i processi soggettivamente e/o oggettivamente cumulativi
sono il risultato della riunione originaria o lungo il loro iter di
più processi semplici, soprattutto per motivi di economia
processuale, senza che tuttavia questi perdano la loro identità e,
in certo senso, la propria autonomia. La formazione del processo
cumulativo importa modificazioni sulla competenza; anche per il
rispetto del principio costituzionale del giudice naturale il nuovo
codice processuale ha ridotto le possibilità di riunione: questa è
impossibile per la diversità di fase o grado processuale in cui i
processi si trovano;
b) la diversità fra giudizio di rinvio e giudizio di appello
è radicale, anche quando l'annullamento è totale. Basta considerare
che il giudice di rinvio è vincolato dai principi di diritto
affermati dalla Cassazione, sui quali si forma il giudicato, mentre
il giudice di appello non ha vincoli del genere. Anche sotto
l'aspetto della competenza la disciplina è diversa perché il
giudice di rinvio è lo stesso (come ufficio, ma in sezione diversa)
fino a quando può disporsi di sezione diversa, o è diverso e ciò
necessariamente per evitare incompatibilità; il giudice di appello
è quello predeterminato dal codice senza che vi siano situazioni di
incompatibilità da evitare: tutto ciò nel rispetto del diritto,
costituzionalmente garantito, al giudice naturale (art. 25, primo
comma, della Costituzione);
c) proprio in attuazione di questo precetto sono state
modificate alcune norme del codice processuale penale del 1930, fra
le quali l'art. 543, che lasciava libertà alla Cassazione di
scegliere il giudice di rinvio, ora invece rigorosamente
predeterminato, e anche il nuovo codice del 1988 è in linea con
l'applicazione dell'art. 25 della Costituzione, che deve costituire
un obbligatorio punto di riferimento per l'interpretazione e
l'applicazione della legge in senso costituzionale;
d) in questo quadro appare ancora più evidente l'anomalia
della riunione dei due processi in fasi processuali radicalmente diverse, operata dalla Corte di assise di appello di Palermo,
riconosciuta (pur in termini addolciti) dalla Cassazione con la
citata sentenza del 14 novembre 1992. Tuttavia, si è considerato che
dalla riunione non era derivata alcuna conseguenza nociva agli
imputati, né di ordine processuale, né di ordine sostanziale,
perché sia nel grado/fase di appello/rinvio, sia nel successivo
grado di cassazione la tipologia e la disciplina del giudizio di
rinvio non aveva influito su quello di appello e viceversa;
e) la situazione, quindi, poteva durare fino a quando non si
verificasse una lesione dei diritti delle parti. Orbene, respinti gli
altri ricorsi ed accolto con annullamento con rinvio quello di Greco,
imputato come mandante, il cui processo era stato trattato dalla
Corte palermitana in fase e grado di appello, questi aveva diritto ad
essere giudicato dal suo giudice naturale che è altra sezione della
Corte palermitana ed in prosieguo, in caso di nuovo rinvio, ancora da
altra delle tre sezioni di essa prima di essere rinviato, come invece
è avvenuto, alla Corte nissena. Ne è derivata, quindi, una duplice
lesione del diritto del Greco: quella di non essere giudicato dal
giudice naturale e quella di avere reso molto più onerosa la difesa,
com'è per ogni processo che si svolge fuori dalla propria residenza,
onerosità che può costringere a limitare questo diritto;
f) in tali casi non giova rifarsi all'esatto principio che
giudice naturale precostituito è quello determinato dalla legge,
anche in deroga alle norme fondamentali sulla competenza ed anche in
conseguenza di riunione di processi per connessione: ciò, infatti,
può valere se la riunione è avvenuta nel rispetto della legge e non
se essa è stata anomalamente disposta pur nell'opposizione delle
parti.
La Corte di cassazione, tuttavia, con sentenza del 4 luglio 1994
dichiarò inammissibile la richiesta di correzione, considerando: che
la riunione, una volta disposta, consolida i suoi effetti sulla
competenza; che l'errore materiale, per essere suscettibile di
correzione, non deve essere partecipe del processo volitivo del
giudice, ma deve semplicemente consistere in mancanza di
corrispondenza fra il contenuto reale di una decisione e la sua
formale estrinsecazione; che la sentenza di rinvio della Cassazione
è sempre attributiva della competenza, per cui non è consentito
discuterne e l'eventuale errore non è correggibile né è possibile
alcuna modifica.
3. - Tutto ciò premesso, la Corte remittente osserva che la
situazione determinatasi presenta più aspetti di incostituzionalità
che è opportuno rimuovere, come ha chiesto la difesa del Greco.
3.1. - Un primo attiene all'intangibilità assoluta delle pronunce
della Cassazione, con relativa impossibilità di riesame, anche in
quelle statuizioni implicite o conseguenziali, che non sono state
oggetto di dibattito, non sono manifestazione di un giudizio come
decisione e giungono, per il contenuto, quasi a sorpresa. Nel caso
in esame l'errore materiale non può celarsi con l'affermazione (per
altri casi ovvia) che ogni pronuncia della Cassazione, comunque
emessa, è sempre attributiva della competenza e, quindi, espressione
di una volontà decisoria, per cui bisogna fare ossequio all'ipse
dixit. Del resto, prosegue il giudice a quo, pronunce contrastanti in
materia si ripetono da anni fino a tempi recentissimi e v'è stata la
tendenza ad interpretare anche estensivamente le norme sull'errore
materiale per evitare lesioni di diritti ed ingiustizie, superando
talora ostacoli meramente formali. Il contrasto delle pronunce
dimostra l'insufficienza dell'istituto della correzione per evitare
le sostanziali ingiustizie che nei casi di rifiuto ne derivano (e
d'altro lato la possibilità di scantonamenti che dall'adattamento
interpretativo della norma possono derivarne); dimostra anche il
trattamento opposto di casi identici o molto simili, che sono molto
più numerosi di quanto non si creda e comunque di quelli, già
numerosi, che affiorano, con lesione di diritti e, fra l'altro, del
principio di giustizia distributiva, che è poi lesione del principio
di eguaglianza costituzionalmente garantito. Appare, quindi,
costituzionalmente illegittima la mancanza di una norma che regoli
l'impugnazione dei provvedimenti emessi de plano dalla Corte di
cassazione, allorché essi siano o possano subito essere lesivi di
diritti, al di fuori e svincolata dai limiti prescritti per la
correzione materiale degli atti (attribuendone, se del caso, la
competenza alle sezioni unite). Non si tratta di creazione di un
ulteriore grado di giurisdizione, per mancanza del carattere di
generalità e per la sostanziale configurazione di opposizione,
destinata ad evitare le conseguenze negative di errori a sorpresa.
3.2. - Il secondo aspetto - prosegue la Corte remittente - attiene
al principio della perpetuatio iurisdictionis. È certo, e lo ha
riconosciuto la stessa Cassazione nella sentenza 14 novembre 1992,
che nel caso in esame mancavano gli elementi necessari per procedersi
a riunione, anzi vi erano elementi impeditivi destinati a permanere.
La Cassazione ha riconosciuto l'irregolarità della riunione, ma
ha constatato che nel caso specifico particolare non si erano
verificate nullità per il tratto processuale svoltosi davanti alla
Corte di assise di appello di Palermo. Se ciò la Cassazione ha
constatato per circostanze del tutto particolari coincidenti,
tuttavia non ha reso (né mai poteva rendere) regolare la riunione
dei processi che era, restava e resta irregolare e poteva essere
tollerata solo fino a quando non avesse leso diritti. Ma con la
stessa pronuncia ed il rinvio a giudice diverso da quello al quale,
secondo le regole e senza l'irregolare riunione, spetta la competenza
per il giudizio di rinvio, si verificava la lesione del diritto al
giudice naturale, che la Cassazione non ha considerato, né preso in
esame.
Orbene, non si può stabilizzare un'irregolarità; tanto meno la
si può stabilizzare con lesione di diritti.
Né si può dire che il giudice naturale è quello indicato dalle
norme del codice e, in caso di riunione di processi, quello indicato
dalle norme conseguenziali che regolano le modifiche della
competenza. Ciò è esatto per le riunioni regolari; non lo può
essere per quelle irregolari, peraltro oggetto di rilievi fin
dall'inizio, per cui non potrebbe parlarsi neanche di acquiescenza.
Le variazioni di competenza per connessione possono resistere se sono
legittime e se tali restano, non quando cessano di esserlo.
3.3. - Non può, d'altra parte, sfuggire ancora - prosegue il
giudice a quo - che il principio della perpetuatio iurisdictionis è
una fictio non assolutamente necessaria, che spesso si risolve
soltanto in una violazione non giustificata del diritto al giudice
naturale, specie nei casi di processi cumulativi con conseguenze
sulla competenza, secondo applicazioni che finiscono con l'essere
esasperate. Non può sfuggire che, quando una componente del
processo cumulativo si esaurisce per qualsiasi motivo, non vi è più
alcuna ragione perché essa continui ad influire sull'intero
processo, del quale nella realtà non fa più parte, specie se ciò
influisca su diritti o li leda. Nella realtà in tal caso si tratta
di una separazione automatica, fisiologica, conseguente all'esaurirsi
di un elemento componente.
Nel caso in esame con la sentenza della Corte di cassazione è
cessata la cumulatività soggettiva ed anche quella oggettiva. La
Corte di Caltanissetta viene chiamata a conoscere del processo contro
Michele Greco, solo perché irregolarmente riunito a quello contro
gli esecutori materiali, dal quale, per l'esaurirsi di quel processo,
è ormai separato e vive seguendo un iter processuale suo proprio,
processo del quale ben due delle tre sezioni della Corte di assise di
appello di Palermo possono conoscere per altre due volte e sono esse
i giudici naturali del Greco. Non può sfuggire che resta leso o
quanto meno enormemente compresso il diritto di difesa (oltre lo
scopo di conoscibilità diretta dei processi e del loro svolgimento
nei luoghi in cui i fatti sono stati commessi), che diventa
eccessivamente oneroso con conseguenti limitazioni (per restare a
questo processo, è ben evidente che altro è subire il processo di
rinvio ed eventualmente altro ancora nella stessa città, specie se
coincidente con la propria residenza, altro è subirne un secondo in
altra residenza ed un terzo ancora in altra). In conclusione, la
Corte remittente ritiene che in caso di rinvio dalla Cassazione, per
annullamento parziale di sentenza, che importa il venir meno, in un
processo cumulativo, dell'elemento componente che ha determinato
spostamento di competenza, esso debba essere disposto a quel giudice
che è competente per l'imputato e per il reato oggetto del rinvio.
La mancanza di questa previsione (che è anche nella disciplina delle
impugnazioni) importa la sostanziale violazione del diritto al
giudice naturale (che il principio della perpetuatio iurisdictionis,
fondandosi su una fictio, non salva) (art. 25 della Costituzione),
nonché del diritto di difesa, rendendolo molto più oneroso e quindi
comprimendolo (art. 24 della Costituzione).
4. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, il quale ha concluso per l'infondatezza della
questione.
Osserva, in primo luogo, l'Avvocatura generale dello Stato che le
norme impugnate ribadiscono il principio generale di diritto
processuale della c.d. perpetuatio iurisdictionis, già presente in
via generale nel processo civile (art. 5 del codice di procedura
civile) e valevole anche per il processo penale. La ratio sottesa al
detto principio riposa, oltre che su esigenze di economia
processuale, in caso di processi riuniti, anche e soprattutto sulla
certezza delle situazioni giuridiche accertate e sull'esigenza di
evitare giudicati contrastanti. Da ciò consegue che non vi è
violazione del giudice naturale precostituito quando si versa in
ipotesi di processo cumulativo per disposta riunione soggettiva e/o
oggettiva e tale situazione perduri anche nella fase del giudizio
rescissorio conseguente ad annullamento operato dalla Cassazione. Le
osservazioni svolte circa la funzione assolta dalle norme della cui
legittimità costituzionale si tratta escludono anche, ad avviso
dell'Avvocatura, l'esistenza della dedotta violazione del diritto di
difesa costituzionalmente garantito ex art. 24 della Costituzione.
Gli argomenti della ordinanza di rimessione sul punto si riferiscono
ad una asserita "compressione" del diritto di difesa. Ma questi
argomenti provano troppo, in quanto, così ragionando si dovrebbe
sospettare della legittimità costituzionale anche di altre
disposizioni, quali ad esempio gli artt. 45 e ss. del codice di
procedura penale in tema di "rimessione del processo", che, invece,
per la ratio sottostante alle stesse giustificano l'eventuale
compressione del diritto di difesa derivante dallo spostamento
territoriale.
Ciò premesso in linea generale, osserva l'interveniente che il
profilo dell'ordinanza di rimessione riguardante la fattispecie
concreta non appare pertinente. Praticamente il giudice di merito
lamenta l'erroneità della pronuncia della Corte di cassazione sul
rinvio, la erroneità della pronuncia di rigetto da parte della
medesima Corte dell'istanza di correzione di errore materiale, la
inaccettabilità del principio che rende inoppugnabili i
provvedimenti emessi de plano dalla Corte stessa allorché essi siano
o possano subito essere lesivi di diritti. È più che evidente che
eventuali errori di giudizio della Corte di cassazione non possano
essere sindacati in questa sede: in conseguenza non sembra che si
possa discutere se bene o male abbia fatto la Corte Suprema a
rinviare al giudice di Caltanissetta e non piuttosto al giudice di
Palermo; né se bene o male abbia fatto la Corte a non ritenere
ammissibile l'istanza di correzione di errore materiale.
Quanto al problema della intangibilità di alcune pronunce della
Corte Suprema, il problema di costituzionalità, adombrato nella
motivazione dell'ordinanza del giudice di rinvio, non è stato
esplicitamente sollevato nella parte dispositiva. Ad ogni buon fine,
non può non ritenersi la manifesta infondatezza del rilievo di
incostituzionalità, posto che è tutt'altro che illogica la norma
che ritiene inoppugnabili le pronunce della Suprema Corte e fissa
solo alcuni rimedi specifici, come la correzione di errore materiale,
che si concludono anch'essi con una pronuncia inoppugnabile:
l'esigenza di concludere alfine il processo, dopo aver assicurato le
più idonee e ragionevoli garanzie lungo il suo articolato iter,
prevalgono anche sul margine di errore cui nessuna pronuncia, neanche
dei supremi giudici, può sottrarsi. Considerato in diritto
1. - La Corte di assise di appello di Caltanissetta, in sede di
giudizio di rinvio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 25,
primo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale degli artt. 623 e 624 del codice di procedura penale,
i quali, in materia di giudizio di cassazione, disciplinano
rispettivamente l'annullamento con rinvio - con la predeterminazione
dei criteri di designazione del giudice di rinvio - e l'annullamento
parziale delle sentenze.
Più precisamente, dal complesso iter argomentativo dell'ordinanza
di rimessione emerge con chiarezza che il giudice a quo ha inteso
porre due diverse questioni di costituzionalità delle citate norme
del codice di procedura penale, le quali vanno quindi esaminate
distintamente.
2.1. - La prima questione, come testualmente afferma la Corte
remittente, "attiene all'intangibilità assoluta delle pronunce della
Cassazione con relativa impossibilità di riesame anche in quelle
statuizioni implicite o conseguenziali, che non sono state oggetto di
dibattito, non sono manifestazione di un giudizio come decisione e
giungono, per il contenuto, quasi a sorpresa". Si lamenta, quindi, la
"mancanza di una norma che regoli l'impugnazione dei provvedimenti
emessi de plano dalla Corte di cassazione, allorché essi siano o
possano subito essere lesivi di diritti, al di fuori e svincolata dai
limiti prescritti per la correzione materiale degli atti
(attribuendone, se del caso, la competenza alle sezioni unite)". Va
premesso, ai fini dell'esatto inquadramento della questione, che,
come si è ampiamente riferito nella narrativa del fatto, la Corte di
cassazione, a seguito di annullamento (parziale) di sentenza emessa
dalla Corte di assise di appello di Palermo, rinviò il giudizio alla
Corte di assise di appello di Caltanissetta (attuale remittente), la
quale tuttavia, ritenendo che la propria designazione quale giudice
di rinvio fosse frutto di errore materiale, presentò richiesta di
correzione, ai sensi dell'art. 130 del codice di procedura penale,
alla Corte di cassazione: questa, a sua volta, dichiarò
inammissibile l'istanza, ritenendo che non sussistessero, nella
fattispecie, le condizioni di applicabilità dell'invocato istituto.
Anche alla luce della riferita vicenda processuale, le argomentazioni
del giudice a quo devono, pertanto, intendersi dirette non tanto a
denunciare in assoluto l'incensurabilità delle decisioni della Corte
di cassazione, bensì, più specificamente, a lamentare l'inesistenza
di un rimedio straordinario avverso determinate statuizioni
("implicite o conseguenziali" ed "emesse de plano", come afferma il
remittente), quale - in particolare - quella relativa alla
designazione del giudice di rinvio, con conseguente violazione degli
indicati parametri costituzionali.
2.2. - È utile premettere, in linea generale, - anche in ordine a
quanto si dirà in prosieguo -, che questa Corte ha già avuto modo
più volte di affermare che il principio della irrevocabilità ed
incensurabilità delle decisioni della Corte di cassazione, oltre ad
essere rispondente al fine di evitare la perpetuazione dei giudizi e
di conseguire un accertamento definitivo - il che costituisce, del
resto, lo scopo stesso dell'attività giurisdizionale e realizza
l'interesse fondamentale dell'ordinamento alla certezza delle
situazioni giuridiche -, è pienamente conforme alla funzione di
giudice ultimo della legittimità affidata alla medesima Corte di
cassazione dall'art. 111 della Costituzione (cfr., da ultimo,
sentenza n. 247 del 1995, nonché sentenze nn. 21 del 1982, 136 del
1972, 51 e 50 del 1970).
Ciò posto, la questione si rivela chiaramente inammissibile.
Appare, infatti, evidente che il petitum del remittente - come
risulta dalla sua stessa formulazione - si traduce nella richiesta di
introduzione nel sistema processuale di un mezzo straordinario di
impugnazione che, in presenza di determinate condizioni, consenta di
ovviare alle conseguenze, ritenute lesive di diritti dell'imputato,
di (presunti) errori contenuti nelle pronunce della Corte di
cassazione.
Ma è assorbente rilevare, in proposito, - e fermo restando quanto
sopra detto sull'esigenza che il processo si concluda alfine
irretrattabilmente -, che una siffatta richiesta di pronuncia
additiva è palesemente inammissibile, comportando l'introduzione di
innovazioni che, per la loro ampiezza e per la pluralità di
soluzioni e modalità attuative, non possono che discendere da scelte
riservate al legislatore, nell'esercizio della sua sfera di
discrezionalità nell'opera di conformazione del processo (v., oltre
alle citate sentenze nn. 21 del 1982 e 136 del 1972, anche, più in
generale, la sentenza n. 471 del 1992).
3.1. - La seconda questione sollevata dalla Corte nissena si
riassume nel censurare le norme del codice di procedura penale sopra
menzionate nella parte in cui non prevedono che "in caso di rinvio
dalla Cassazione, per annullamento parziale di sentenza, che importa
il venir meno, in un processo cumulativo, dell'elemento componente
che ha determinato spostamento di competenza, esso debba essere
disposto a quel giudice che è competente per l'imputato e per il
reato oggetto del rinvio".
Osserva, in particolare, il giudice remittente che, a seguito
della sentenza della Corte di cassazione sopra menzionata, era ormai
cessata la cumulatività oggettiva e soggettiva del processo,
peraltro originata da un'irregolare riunione, con la conseguenza che
non sussisteva più alcuna ragione per rinviare il giudizio - in base
ad una inadeguata applicazione del principio della perpetuatio
iurisdictionis - alla Corte di Caltanissetta, anziché al giudice
(nella specie, la Corte di assise di appello di Palermo) competente,
secondo le regole ordinarie, a giudicare l'unico imputato residuo.
La mancanza di una previsione normativa in tal senso comporta, ad
avviso del medesimo giudice a quo, la violazione del principio del
giudice naturale (art. 25, primo comma, della Costituzione), nonché
la lesione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione),
rendendone molto più gravoso l'esercizio.
3.2. - Anche questa seconda questione si rivela inammissibile per
un duplice ordine di ragioni strettamente connesse.
Non può sfuggire, in primo luogo, il rilievo, - espresso anche
dall'Avvocatura dello Stato -, che la Corte remittente, nel porre
l'indicata questione, finisca in realtà con il censurare non tanto
la norma che indica i criteri di designazione del giudice di rinvio,
quanto, in realtà, la stessa sentenza della Cassazione che ha
applicato, secondo il giudice a quo in modo erroneo, la norma
medesima. Che l'effettivo oggetto dell'impugnativa sia costituito
dalla pronuncia della Corte di cassazione discende dalla
considerazione che, secondo la costante giurisprudenza di detta Corte
(anche relativamente alle norme del nuovo codice di procedura penale
in materia di annullamento con rinvio), la sentenza con cui essa
devolve il giudizio di rinvio a un determinato giudice è sempre
attributiva della competenza, come risulta dall'art. 627, comma 1,
del codice vigente, di tenore identico a quello dell'art. 544, primo
comma, del codice abrogato: pertanto, il titolo della legittimazione
del giudice di rinvio a conoscere del processo è costituito
direttamente dalla pronuncia della Cassazione (cfr., in tal senso, la
citata sentenza di questa Corte n. 51 del 1970). Ne deriva, in
conclusione, che, sub specie di giudizio di costituzionalità, la
questione in esame si traduce in realtà nella richiesta a questa
Corte di operare una sorta di "revisione in grado ulteriore" della
sentenza della Corte di cassazione che ha dato origine al giudizio a
quo, e cioè di svolgere un ruolo di giudice dell'impugnazione che
ovviamente non le compete (cfr. la citata sentenza n. 247 del 1995, e
le ordinanze nn. 410 e 44 del 1994).
3.3. - Ma vi è un secondo aspetto di inammissibilità della
questione, intimamente connesso a quello già evidenziato, che si
rivela comunque decisivo e che trae origine anch'esso dalla natura
definitiva ed irretrattabile delle decisioni della Corte di
cassazione.
Tale principio - sulla cui piena legittimità si è già detto
sopra al punto
2.2. - ha sempre trovato applicazione, attraverso
norme specifiche, anche in materia di giurisdizione e di competenza.
Limitando l'esame al codice di procedura penale vigente, l'art. 25
dispone, in linea generale, che "la decisione della Corte di
cassazione sulla giurisdizione o sulla competenza è vincolante nel
corso del processo" (salvo fatti nuovi che comportino determinate
conseguenze); l'art. 32, comma 3, richiama, in tema di sentenze di
risoluzione dei conflitti, l'art. 25; a sua volta, per quanto qui
più specificamente interessa, l'art. 627, comma 1, stabilisce che
"nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza
attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto
dall'art. 25". Va ricordato, in proposito, che con la citata sentenza
n. 51 del 1970 questa Corte dichiarò non fondata - in riferimento
agli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione - la questione di
legittimità costituzionale dell'identica norma contenuta nell'art.
544, primo comma, del codice del 1930. Ciò posto, non può che
ribadirsi la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui
dalla autorità di giudicato delle decisioni della Cassazione in
materia discende la irrilevanza di questioni che tendano a rimettere
in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla
Cassazione medesima, in quanto ogni ulteriore indagine sul punto deve
ritenersi definitivamente preclusa e quindi nessuna influenza
potrebbe avere una qualsiasi pronuncia di questa Corte nel giudizio a
quo (cfr. sentenze nn. 25 del 1989, 237 e 216 del 1976, 132 del
1970).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 623 e 624 del codice di procedura penale, sollevate, in
riferimento agli artt. 24 e 25, primo comma, della Costituzione,
dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 5 luglio 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:294 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte