Sentenza n. 295/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/12/1986 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 169 del codice
penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) due ordinanze emesse il 15 dicembre 1978 e 11 maggio 1979 dal
tribunale per i minorenni di Perugia nei procedimenti penali a carico
di Stentella Gianni e Brozzo Maurizio iscritte ai nn. 401 e 951 del
registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 196 dell'anno 1979 e n. 50 dell'anno 1980;
2) tre ordinanze emesse il 5 marzo 1980 e il 25 febbraio 1981
dal Tribunale per i minorenni de L'Aquila nei procedimenti penali a
carico di Menna Vincenzo, Di Marco Luigi e Cicconetti Anna Gabriella
iscritte al n. 309 del registro ordinanze 1980 ai nn. 338 e 339 del
registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 173 dell'anno 1980 e n. 276 dell'anno 1981;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 14 ottobre 1986 il giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ordinanze del 15 dicembre 1978 (Reg. ord. n. 401/79)
e dell'11 maggio 1979 (Reg. ord. n. 951/79) il Tribunale per i
minorenni di Perugia ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 169
cod. pen., nella parte in cui vieta di concedere il perdono
giudiziale per fatti posti in essere successivamente ad una
precedente concessione del perdono.
Il Tribunale osserva che l'art. 164 c.p., nel testo modificato dal
d.l. 11 aprile 1974 n. 99, convertito con legge 7 giugno 1974, n.
220, consente che la sospensione condizionale della pena possa essere
concessa più d'una volta, col solo limite che la pena inflitta con
la nuova condanna, cumulata a quella precedentemente sospesa, non
superi i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. È stato quindi
eliminato il principio, prima vigente, del rigido divieto di
concessione della sospensione per più d'una volta.
Il giudice a quo sottolinea la strettissima analogia tra
l'istituto della sospensione condizionale della pena e quello del
perdono giudiziale: entrambi sono compresi tra le cause d'estinzione
del reato ed identici sono i presupposti per le loro concessioni; ed
anche questa Corte, con la sentenza n. 108 del 1973, ha ritenuto che
le regole che valgono per l'uno debbano valere anche per l'altro. Di
conseguenza, il fatto che attualmente un soggetto può godere d'una
duplice concessione della sospensione condizionale della pena mentre
non può godere d'una duplice concessione del perdono giudiziale,
realizza un'irrazionale disparità di trattamento. Data, infatti,
l'identità dei presupposti e delle finalità dei due istituti, se si
ritiene che il principio secondo il quale il beneficio può essere
concesso solo una volta dev'essere superato per la sospensione
condizionale, deve ritenersi che il principio stesso vada superato
anche per il perdono giudiziale; tanto più che il favor rei è
maggiormente giustificato quando si tratti di imputato minorenne.
Si verifica spesso, infatti, che un minore sia giudicato in
processi diversi per più episodi, tutti però significativi d'un
unico stato di disadattamento, che può essere anche temporaneo.
Continuano del resto a sussistere, per il perdono giudiziale, quegli
inconvenienti che sono stati invece eliminati per la sospensione
condizionale della pena. Può così verificarsi che un minore goda
del beneficio per un reato lieve, magari contravvenzionale, e non
possa più goderne per un secondo reato, che gli causa conseguenze
più pregiudizievoli. Inoltre, un minore potrebbe godere del perdono
sino al limite massimo di pena qualora sia giudicato per un reato
punibile per una pena grave o per più reati in un unico processo,
mentre non potrebbe goderne qualora abbia in precedenza già ottenuto
il perdono in relazione ad una pena mitissima e sia giudicato per un
reato commesso successivamente, anche quando le due pene sommate
insieme non superino i limiti d'applicabilità del beneficio.
Il Tribunale prospetta infine anche un contrasto della norma
impugnata con l'art. 2 Cost., per il motivo che il minore è titolare
del diritto fondamentale alla propria educazione, e che questo
diritto potrebbe essere pregiudicato se, per il divieto di
concessione d'un secondo perdono giudiziale, egli dovesse subire un
precoce impatto con carcere.
2. - Con tre ordinanze identicamente motivate emesse il 5 marzo
1980 (Reg. ord. n. 309/80) ed il 25 febbraio 1981 (Reg. ord. nn.
338/81 e 339/81), il Tribunale per i minorenni de L'Aquila ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 169 cod. pen., nella parte
in cui non limita il divieto di concessione di ulteriore perdono
giudiziale ai soli casi in cui il precedente perdono sia stato
concesso per fatti delittuosi.
Osserva il Tribunale che la norma impugnata realizza
un'ingiustificata discriminazione ai danni di minori che abbiano
usufruito d'un precedente perdono giudiziale per fatti
contravvenzionali, rispetto ai minori che per gli stessi fatti
contravvenzionali abbiano invece riportato condanna, in quanto a
questi ultimi, e non ai primi, può essere concesso il perdono
giudiziale per effetto del richiamo di cui al penultimo comma
dell'art. 169 cod. pen.
3. - Tutte le predette ordinanze sono state comunicate, notificate
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
Nei giudizi promossi con le ordinanze nn. 951/79, 338/81 e 339/81
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.
Sulle questioni promosse dal Tribunale per i minorenni di Perugia,
l'Avvocatura osserva che è impossibile stabilire un preciso
parallelo tra sospensione condizionale della pena e perdono
giudiziale, in quanto la prima interviene a condanna già emessa e
cioè in relazione ad una pena concretamente irrogata e non alla pena
edittale. È quindi evidente la diversità di situazione rispetto al
perdono giudiziale: non può, pertanto, parlarsi di disparità di
trattamento a parità di condizioni. Del resto, è ragionevole
escludere il perdono per reati commessi dopo la concessione d'un
precedente perdono, poiché le condotte criminose successive a fatti
già presi in considerazione incidono sulla capacità a delinquere
espressamente considerata, con riferimento all'art. 133 cod. pen.,
dall'art. 169 cod. pen.
Sulle questioni promosse dal Tribunale per i minorenni de
L'Aquila, l'Avvocatura rileva che la diversità di disciplina deriva
da una ragionevole scelta del legislatore, il quale ha ritenuto, per
la diversa pericolosità sociale del delitto rispetto alla
contravvenzione, che sia nel caso di condanna sia nel caso di perdono
concesso per un primo delitto, non può essere lasciata alla
discrezione del giudice la valutazione della presunzione d'astensione
dalla commissione d'ulteriori reati. Nel caso di contravvenzione,
invece, la minore pericolosità del reato e l'indifferenza della
valutazione del dolo o della colpa della condotta hanno fatto
ritenere opportuno consentire la concessione del perdono anche dopo
una sentenza di condanna, lasciando al giudice la valutazione della
presumibile attitudine del reo d'astenersi dal commettere altri
reati. La diversità di presupposti (valutazione del dolo e della
colpa in un caso, esclusione della rilevanza di tale valutazione
nell'altro) e di situazioni in ordine alle esigenze sociali (maggiore
pericolosità del delitto rispetto alla contravvenzione) fondano le
ragioni della diversità di trattamento legislativo.
Né il principio di eguaglianza può ritenersi violato perché,
nel caso di seconda contravvenzione, il perdono giudiziale è
consentito quando per la prima contravvenzione è stata emessa
condanna ed è invece negato quando è stato concesso il perdono. In
primo luogo, infatti, v'è una differenza fondamentale tra sentenza
di condanna e perdono giudiziale; e già ciò vale ad escludere una
parità di situazioni. In secondo luogo, è comunque ragionevole che
il legislatore ritenga immeritevole d'una seconda valutazione
concreta della sua capacità d'astenersi dal commettere altri reati
chi abbia commesso il reato contravvenzionale per la seconda volta,
avendo goduto per la prima del perdono giudiziale. In questo caso,
infatti, la recidiva opera come condizione d'una presunzione
legislativa d'incapacità d'astensione da altri reati, che preclude
l'utilità d'una concreta valutazione del giudice e fornisce,
pertanto, l'idonea ragione della norma che vieta l'applicazione per
la seconda volta del perdono giudiziale. Il discorso invece non vale
quando per la prima contravvenzione sia stata emanata condanna: in
questo caso, infatti, il legislatore ha, altrettanto ragionevolmente,
ritenuto che la funzione di emenda della pena inflitta per la prima
contravvenzione consenta efficacemente al giudice di valutare se
sussistano le condizioni concrete per la concessione del perdono
giudiziale. Considerato in diritto
1. - Le questioni sollevate dalle ordinanze di cui in narrativa
sono analoghe e, possono, pertanto, essere decise con unica sentenza.
2. - Le ordinanze di rimessione del Tribunale per i minorenni di
Perugia, indicate in epigrafe, sostengono che, tenuto conto
dell'identità di ratio e presupposti e dello strettissimo legame tra
gli istituti della liberazione condizionale e del perdono giudiziale,
i principi validi in ordine al primo istituto devono valere anche per
il secondo: in particolare, poiché l'art. 164 c.p., come sostituito
dall'art. 12 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7
giugno 1974, n. 220, con modificazioni, stabilisce, contrariamente a
quanto statuiva il testo abrogato, che la sospensione condizionale
della pena può essere concessa più d'una volta, con la sola
condizione che la pena inflitta con la nuova condanna cumulata a
quella precedentemente sospesa non superi i limiti stabiliti
dall'art. 163 c.p., le stesse ordinanze ritengono debba esser
consentita la possibilità di concedere più d'una volta anche il
perdono giudiziale, alla condizione che il cumulo delle pene non
superi il limite di cui al primo comma dell'art. 169 c.p.
La dimostrazione della stretta analogia tra gli istituti in
discussione è offerta anzitutto mediante il riferimento alla
collocazione degli stessi istituti nel vigente codice penale: sia la
sospensione condizionale della pena sia il perdono giudiziale per i
minori degli anni diciotto sono, infatti, inclusi nel capo primo
("della estinzione del reato") del titolo sesto del libro primo del
codice penale.
A questo argomento va opposto che dalla collocazione che un
istituto ha nel sistema della legge non sempre è dato trarre sicure
conclusioni in ordine alla natura giuridica dell'istituto. Tanto più
quando si tratti di confrontare due "specie" di istituti
(classificati in un unico "genere": estinzione del reato) allo scopo
di rendere applicabile un principio valido per la prima "specie" alla
seconda: è agevole, infatti, rilevare che due istituti, nell'essere
identici od analoghi in ordine ai caratteri negativi al genere sono
sempre, invece, diversi per le caratteristiche peculiari a ciascuno
di essi.
Ma va qui, ben più, sottolineato che il concetto di "genere"
estinzione del reato è uno di quelli sul quale esistono vicacissime
dispute in dottrina. Contestata sin dal suo apparire nel vigente
codice penale, la nozione di "estinzione del reato" è considerata
dai vari Autori, che si sono occupati dell'argomento, in diversissime
maniere. Tutti d'accordo nel contestare la formula usata dal
legislatore (non può, infatti, il fenomeno estintivo riferirsi al
reato) le prese di posizione in ordine all'oggetto dell'estinzione
(responsabilità, situazioni giuridiche subiettive, punibilità
astratta, effetti penali ecc.) sono quanto mai varie (anche, almeno a
volte, nella giurisprudenza). In ordine, poi, alla natura delle
singole cause che producono l'affermata "estinzione" esistono in
dottrina divari che rischiano d'avvicinarsi alla confusione.
In questa situazione è davvero difficile trarre argomenti, per
sostenere la "strettissima vicinanza" tra il perdono giudiziale e la
sospensione condizionale della pena dalla riconduzione di entrambi i
benefici alla generale categoria delle cause d'estinzione del reato.
3. - E vale, anche, sottolineare che appunto la riconduzione di
entrambi i benefici alla cateogoria generale in discussione è
contestata: non pochi Autori sono, infatti, dell'avviso che la
sospensione condizionale della pena vada inclusa fra le cause
d'estinzione della pena e non del reato. Ed argomenti a favore della
tesi ora citata non mancano: la sospensione condizionale
dell'esecuzione della pena importa, per vero, una condanna con
inflizione e determinazione della pena in concreto.
4. - Non resta, pertanto, che esaminare i predetti istituti nelle
ragioni di "unità" ed in quelle di "diversità", a prescindere dalle
classificazioni generali, le quali ultime, a volte, si rivelano
frutto di nominalistiche, anche se utili, catalogazioni.
Gli istituti del perdono giudiziale e della sospensione
condizionale della pena tendono, certamente, al raggiungimento di
finalità rieducative o, in largo senso, di prevenzione speciale: in
ciò i benefici in parola sono certamente accomunati. Dottrina e
giurisprudenza sono, in materia, unanimi; ed i lavori preparatori al
codice penale non lasciano, in proposito, alcun dubbio.
L'uguale presupposto richiesto dall'art. 164, primo comma, c.p.
per la sospensione condizionale della pena e dell'art. 169, primo
comma, per il perdono giudiziale (concessione dei benefici soltanto
quando "avuto riguardo alle circostanze indicate dall'art. 133 c.p."
il giudice "presume che il colpevole si asterrà dal commettere
ulteriori reati") chiaramente svela e conferma l'analogia delle
finalità emendative perseguite dagli istituti in esame.
5. - Ma le ragioni unitarie determinate dalle predette comuni
finalità non valgono ad escludere le notevoli ed
ampiamente riconosciute caratteristiche di diversità tra gli
istituti in esame. Caratteristica peculiare del perdono
giudiziale (al quale il legislatore dedica, al fine di delinearne la
natura, un solo articolo) è la scelta da parte del giudice
della facoltà, di cui all'art. 169 c.p., d'astenersi dal pronunciare
il rinvio a giudizio o, in dibattimento, d'astenersi dal
pronunciare condanna. Oltre a configurarsi, pertanto, due sottospecie
di perdono giudiziale (ed è riduttivo,
ovviamente, tener presente soltanto il perdono concesso con sentenza
dibattimentale: nel momento del confronto tra i
due istituti va, dunque, anche rilevato che il perdono, diversamente
dalla sospensione, può esser concesso in istruzione; il che vale a
precisare che il perdono neppure comporta sempre il completo
accertamento della responsabilità del beneficiando) va qui posto in
particolare rilievo che, dunque, il perdono giudiziale non comporta
mai una sentenza di condanna e tanto meno la determinazione delle
concreta pena da espiare. Anche se, a fini extrapenali, la sentenza
dibattimentale di concessione del perdono viene, a volte, accomunata
alle sentenze di condanna (v. art. 27, primo comma, c.p.p.), certo è
che la concessione del perdono giudiziale non implica mai il sorgere
d'un concreto rapporto esecutivo. Il legislatore ritiene che il
minore, in condizioni di incensuratezza, agevolmente possa, nel
superare le ragioni d'immaturità determinatrici dell'illecito,
trovare in sé la forza per evitare la ricaduta nel medesimo. La
funzione ammonitrice, insita nel perdono, è legislativamente
ritenuta sufficiente all'autorieducazione del minore.
Il perdono, dunque, non rende "attuale" la pretesa punitiva; non
trasforma la punibilità astratta in punibilità concreta:
l'estinzione (se d'estinzione si tratta) paralizza, ipso iure,
all'atto della concessione, ogni effetto penale, tutti gli effetti
penali (le misure di cui all'art. 26 della legge minorile non hanno,
infatti, natura penale). Meglio, forse, sarebbe chiarire che la
concessione del perdono impedisce il sorgere concreto di effetti
penali, dichiarando il minore inassoggettabile alla pena. Tale
inassoggettabilità rende superfluo, nel perdono concesso in
istruzione, anche l'accertamento dibattimentale della responsabilità
del beneficiando e, nel perdono concesso con sentenza dibattimentale,
la condanna del minore: se non può sorgere, dal lato passivo del
rapporto punitivo, la soggezione alla pena, non può neppure nascere,
dal lato attivo, il concreto potere d'assoggettamento del minore alla
pena.
La sospensione condizionale, invece, ha caratteri nettamente
diversi da quelli ora esaminati: essa implica sempre una sentenza di
condanna nonché la determinazione della pena in concreto: traduce,
pertanto, la pretesa punitiva, la punibilità astratta, in concreta,
come ci si esprime in dottrina. Significativa è anche la lettera del
primo comma dell'art. 163 c.p.: "Nel pronunciare sentenza di
condanna. . . il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena
rimanga sospensa per il termine di. . . ". La sospensione
condizionale della pena (alla quale il legislatore dedica ben sei
articoli) non ha effetti definitivi immediati: essa apre una vicenda
che soltanto alla fine del termine indicato dall'art. 163 c.p.
conduce, se conduce, all'estinzione di alcuni, e soltanto di alcuni,
effetti penali. Se l'esecuzione della pena rimane sospesa è perché
si produce in concreto (e soltanto in virtù del suo instaurarsi) una
nuova fattispecie che, mentre paralizza l'attuazione del rapporto
esecutivo, soltanto alla fine della vicenda giuridica aperta dalla
concessione del beneficio, ove la stessa fattispecie si completi
attraverso l'avveramento d'una serie di elementi positivi e negativi
(decorso del tempo, adempimento degli obblighi eventuali, di cui
all'art. 165 c.p. ed in mancanza di revoca del beneficio) determina
l'estinzione degli effetti penali di cui all'art. 167 c.p.
Occorre, pertanto, distinguere, come fa il codice, effetti
immediati della concessione del beneficio, fra i quali è da
includere il nascere della fattispecie innanzi descritta (la
sospensione condizionale, ai sensi dell'art. 166 c.p., non si estende
alle pene accessorie ed agli altri effetti penali della condanna né
alle obbligazioni civili nascenti dal reato) dagli effetti definiti
differiti che (in mancanza, appunto, di revoca e in presenza
dell'adempimento degli eventuali obblighi di cui all'art. 165 c.p.)
si producono, a conclusione della vicenda aperta dalla concessione
del beneficio. Con la sospensione condizionale, sottolineato che il
beneficiato versa nello status di condannato (diversamente, non
avrebbero fondamento giuridico l'esecuzione delle pene accessorie,
eventuali obblighi di restituzioni, di pagamento di somme a titolo di
risarcimento del danno o di pubblicazione della sentenza a titolo di
riparazione del danno) lo stesso beneficiato viene a trovarsi in una
situazione (in una Rechtslage) che rende del tutto diversa la sua
condizione da quella del minore giudizialmente perdonato.
È da questa diversa condizione che occorre prendere l'avvio per
il confronto tra i due istituti; non si può, invero, partire dagli
effetti estintivi dei benefici in parola (tanto diversi, peraltro, da
far apparire i benefici stessi viventi in "dimensioni" diverse)
giacché tali effetti estintivi, comunque li si intenda, nel perdono
si verificano immediatamente e definitivamente mentre nella
sospensione non è certo che si verifichino e, comunque, si producono
alla fine d'una vicenda complessa e già realizzativa di contenuti
punitivi.
6. - Il provvedimento di concessione del perdono giudiziale si
rivela diverso da quello di concessione della sospensione
condizionale della pena anche sotto altri profili.
La dottrina, tenuto conto delle osservazioni innanzi proposte, ha,
talvolta, notato, soprattutto in sede
d'alternativa tra i benefici da accordare al minore, che con la
sospensione condizionale della pena si opera un tentativo
di recupero, realizzato attraverso una fase sperimentale; ed ha anche
osservato che alla certezza della prognosi
favorevole, in ordine alla non ricaduta nel reato in sede di perdono,
si contrappone il dubbio che, in sede di
sospensione, residua, a seguito della stessa prognosi comunque
favorevole. Si possono non condividere tali prese di
posizione; ma non si può disconoscere che diversa è, benché in
tutti i casi certa, la conclusione del giudizio prognostico
nei due istituti qui a confronto: nel perdono il giudice ritiene che
il minore s'asterrà dal commettere ulteriori reati
facendo leva, fondamentalmente, sulle proprie capacità d'umana
maturazione, mentre in sede di sospensione il giudice conclude nel
senso che la minaccia dell'esecuzione della pena, durante il tempo
della sospensione condizionale, è indispensabile od almeno utile a
trattenere il beneficiato dal tornare a delinquere. Ed ognuno vede,
in conseguenza, come e quanto siano diversi i risultati dei giudizi
prognostici previsti dagli istituti in esame.
7. - Pertanto, per alcune questioni vengono principalmente in
rilievo motivi d'unità tra i benefici in esame mentre, per altri
fini, possono risultare determinanti le diversità tra i benefici
stessi.
Ragioni d'unità rilevano certamente in sede d'estensione del
perdono giudiziale ad uno dei reati, legato ad altro (già coperto
dal beneficio) dal vincolo di continuazione.
La sentenza di questa Corte n. 108 del 1973 (che dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 164 n. 4 c.p. nella parte
in cui non consente l'estensione del perdono giudiziale ad altro
reato che si lega con il vincolo della continuazione ad un reato per
il quale è stato concesso il beneficio) senza dubbio trae spunto
dalla sentenza n. 86 del 1970 e, sostanzialmente, applica al perdono
giudiziale il principio accolto da quest'ultima sentenza.
L'unità del reato continuato non consente, infatti, diverse
conclusioni per il perdono rispetto a quelle assunte in sede di
sospensione condizionale della pena: il reato continuato (e lo
testimonia l'abbondantissima bibliografia sul tema) è una salda,
profonda unità legale di reato e non un fittizio (al solo scopo di
mitigazione del cumulo delle pene) legame fra più reati: i fatti che
compongono l'unità del reato continuato non possono, pertanto,
essere diversamente trattati ai fini dei benefici in esame.
Coperto dalla sospensione condizionale della pena uno dei fatti
incluso nel reato continuato, non può non estendersi la predetta
sospensione (purché nei limiti oggettivi previsti dall'art. 163,
primo comma, c.p.) ad altro fatto rientrante nello stesso reato
continuato. Coperto dal perdono giudiziale uno dei fatti compresi
nella continuazione, non può, non estendersi quest'ultimo beneficio,
nei limiti oggettivi di cui al primo comma dell'art. 169 c.p., anche
ad altro fatto incluso nella continuazione. È l'unità del reato
continuato a richiamare le ragioni d'unità tra gli istituti della
sospensione condizionale e del perdono giudiziale e ad impedire che
motivi di diversità, tra gli istituti stessi, vengano comunque in
rilievo.
Si tratta, in ogni caso, in senso proprio, non d'una "seconda"
liberazione condizionale né d'un "secondo" perdono ma di
un'estensione d'una precedente sospensione o d'un precedente perdono
ad altro fatto successivamente giudicato.
Allo stesso modo, quanto ora sottolineato vale per le sentenze di
questa Corte n. 73 del 1971 e n. 154 del 1976. Anche se si tratta di
legami meno stretti di quelli che vincolano i diversi fatti inclusi
nell'unità legale del reato continuato, l'esser stato commesso, il
reato che si giudica, precedentemente alla prima sentenza concessiva
del beneficio, importa da un canto che il soggetto non aveva ancora
avuto notizia, all'epoca della commissione del reato che si giudica,
della (posteriore) sentenza concessiva del beneficio (e non aveva,
pertanto, fatto esperienza dell'ammonimento implicito nella sentenza
stessa) e dall'altro che non si può precludere, per legge, al
giudice di porsi nella stessa situazione (ai fini dell'estensione del
beneficio al fatto ora al suo esame) in cui si sarebbe trovato il
precedente giudice, ove avesse conosciuto e giudicato anche
sull'ultimo fatto. Tutto ciò, s'intende, purché il cumulo delle
pene rientri nei limiti pevisti dagli artt. 163, primo comma, e 169,
primo comma c.p.
La lettura, in parallelo, delle citate sentenze di questa Corte
non dimostra, pertanto, che si sia voluto ricomporre ad unità, sul
piano dei principi ispiratori e dell'applicazione, i due istituti
della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena e del
perdono giudiziale. Le ragioni di diversità tra gli stessi istituti
non vengono in gioco a proposito delle questioni decise dalle
preindicate sentenze; in esse, l'unità del reato continuato ed i
particolari legami tra alcuni reati rende illegittimo, ai sensi
dell'art. 3 Cost., non estendere anche al perdono giudiziale quanto
ritenuto per la sospensione condizionale della pena.
Ai fini di cui alle predette sentenze, dunque, gli istituti in
esame vanno accomunati: tali fini impediscono il rilievo di ragioni
di diversità tra gli istituti stessi.
8. - Tutto ciò è tanto vero che, benché variamente sollecitato,
soltanto il legislatore (e non questa Corte) ha provveduto
all'ulteriore, e significativamente diverso, "passo" relativo ad una
"seconda" liberazione condizionale. Le ordinanze di rimessione del
Tribunale per i minorenni di Perugia appunto si rifanno al d.-l. 11
aprile 1974, n. 99 (convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220) che
ha sostituito il testo dell'art. 164 c.p. (ed alla possibilità, di
cui all'ultimo comma dello stesso articolo, di concessione "più di
una volta" della liberazione condizionale) allo scopo di sostenere
l'illegittimità costituzionale dell'art. 169 c.p., nella parte in
cui non prevede una "seconda" concessione di perdono giudiziale.
Si tratta, dunque, d'un nuovo e diverso problema. Ci si riferisce
a fatti commessi successivamente ad altri già coperti dal perdono, a
nuovi fatti, del tutto slegati dai precedenti; nuovi fatti commessi
quando il soggetto ha avuto notizia del precedente perdono ed ha
così già avvertito l'ammonimento insito nel concesso beneficio. In
questa nuova ipotesi vengono a diretto confronto (fuori dall'unità
del reato continuato o da particolari legami tra alcuni reati) gli
istituti in discussione: le ragioni di diversità tra gli stessi
istituti divengono, così, da questo profilo, specificamente
rilevanti.
Va, infatti, ancora particolarmente sottolineato che il perdono
giudiziale equivale ad immediata e completa "liberazione" del minore
mentre la liberazione condizionale lascia sospeso il "problema" della
definitiva rilevanza del primo comportamento criminoso, che va
appunto collegato con i comportamenti futuri del beneficiato per
ricevere da questi ultimi la definitiva significazione penale:
incidenza notevole, in proposito, ha, come s'è osservato, la
"minaccia" dell'esecuzione della pena originariamente sospesa.
La concessione del "primo" perdono giudiziale realizza una
situazione diversa dalla concessione della "prima" sospensione
condizionale (soprattutto, per quest'ultima, durante il tempo
necessario alla produzione degli effetti c.d. estintivi innanzi
precisati). Le due situazioni, pertanto, ben possono essere
diversamente trattate in relazione alla concessione d'un "secondo"
beneficio.
9. - Ai fini della valutazione delle ordinanze in discussione le
conclusioni sarebbero già chiare.
Non ci si può, tuttavia, sottrarre dall'accennare alle
conseguenze che attualmente si realizzano a seguito della "seconda"
sospensione condizionale (prevista dal modificato ultimo comma
dell'art. 164 c.p.) ed alle conseguenze che si verificherebbero
qualora, come richiesto dalle predette ordinanze, si ammettesse un
"secondo" perdono giudiziale.
La sospensione condizionale disposta nel momento dell'inflizione
d'una "nuova" condanna, dopo altra già concessiva dello stesso
beneficio (sempre nei limiti di pena stabiliti dall'art. 163 c.p.)
impedisce, è vero, la revoca della precedente sospensione ed ha come
effetto immediato la nascita, in concreto, di una "seconda"
fattispecie estintiva: quest'ultima, tuttavia, soltanto ove siano
adempiuti gli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 165 c.p. e
trascorrano i nuovi termini (desunti dalla "nuova" sentenza) senza
alcuna revoca della sospensione, produce i c.d. effetti estintivi di
cui all'art. 167 c.p. Ma va sottolineato che, qualora il beneficiato
commetta ancora altro reato oppure, comunque, sopravvenga la revoca
della sospensione, ai sensi dell'art. 168, primo comma, c.p., il
beneficiato stesso sconta tutte le pene alle quali è stato
condannato.
Ben diversi sarebbero, invece, gli effetti giuridici d'un
"secondo" perdono che per fatto successivo ad un primo già coperto
dallo stesso beneficio (sempre nei limiti di pena di cui al primo
comma dell'art. 169 c.p.). Il minore, già totalmente liberato dalle
conseguenze sanzionatorie del primo fatto, verrebbe immediatamente
liberato anche da quelle del "secondo" fatto, con l'ulteriore
possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, del godimento di
sospensioni condizionali per eventuali altri reati. La situazione in
cui versa chi ottiene la sospensione condizionale è, come si è
sottolineato innanzi, certamente diversa da quella in cui viene a
trovarsi chi ottiene la concessione del perdono giudiziale: e ciò
basterebbe per ritenere non palesemente irrazionale il diverso
trattamento legislativo delle due situazioni. Ma, di più, il
trattamento che riceverebbe il minore, già beneficiato, ove fosse
destinatario d'un "secondo" perdono, sarebbe di gran lunga più
favorevole dell'attuale trattamento del condannato, minore oppur no,
che, avendo già usufruito d'una "prima" sospensione condizionale,
sia destinatario d'una "seconda", ai sensi del quarto comma dell'art.
164 c.p.
L'estensione delle previsioni di cui a quest'ultimo articolo al
perdono giudiziale privileggerebbe ancor di più il minore già
beneficiato da un "primo" perdono rispetto al soggetto già fruitore
d'una prima sospensione condizionale.
10. - Né va taciuto che il minore destinatario del perdono ha
modo di sperimentare la grande fiducia che l'ordinamento ripone, per
il futuro, in lui, nelle sue capacità di autodisciplina e non può
non avvertire l'ammonimento implicito nella fiducia dimostratagli,
attraverso la completa ed immediata liberazione dalle conseguenze
penali del primo fatto. Non altrettanto può rilevarsi per il
condannato destinatario della sospensione condizionale.
Il significato della "ricaduta" da parte del minore già perdonato
è, dunque, diverso, e più grave, dalla ricaduta nel reato del
condannato a pena condizionalmente sospesa. Se sia opportuno
concedere anche al minore, insensibile ai richiami contenuti nel
"primo", un "secondo" perdono, sempre nei limiti di pena indicati
dall'art. 169 c.p., è questione, dunque, che spetta al legislatore
risolvere. Si tratterebbe d'ulteriormente e maggiormente (rispetto al
condannato con pena sospesa) agevolare chi è già stato trattato, in
occasione del primo fatto criminoso, più favorevolmente del
condannato fruitore della sospensione condizionale della prima pena.
11. - Da ultimo va ricordato che il legislatore del 1974 ha
circondato di cautele la sospensione condizionale concessa a chi ha
già fruito d'una precedente sospensione.
Mentre, in generale, la sottoposizione della concessione del
beneficio ad obblighi (relativi alle restituzioni, al risarcimento
del danno, alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione
del danno ed all'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose
del reato) è, per il primo comma dell'art. 165 c.p., facoltativa, il
secondo comma dello stesso articolo recita: "La sospensione
condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già
usufruito, deve esser subordinata all'adempimento di uno degli
obblighi previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia
impossibile". Qualora s'estendesse al perdono quanto previsto per la
sospensione condizionale, e cioè fosse data la possibilità di
concedere al minore un "secondo" perdono, si vanificherebbero anche
le cautele legislativamente assunte in sede di concessione della
"seconda" sospensione condizionale, non essendo ipotizzabili
restituzioni, risarcimento ecc. in relazione ad un fatto per il quale
non v'è condanna: oppure occorrerebbe predisporre altre cautele per
il "secondo" perdono. Ma tutto ciò, ovviamente, non può esser
oggetto di decisioni di questa Corte.
Le conclusioni qui raggiunte sono confortate dal rilievo secondo
il quale, tenuto conto della diversità delle prognosi (pur entrambe
d'esito favorevole) relative al perdono ed alla sospensione, qualora
il minore si rivelasse ancora degno d'una prognosi favorevole in
ordine alla ricaduta nel reato, valida ai fini della concessione
della sospensione, ben potrebbe fruire, dopo il primo perdono, d'una
prima e, successivamente, anche d'una seconda sospensione
condizionale della pena.
12. - Le ordinanze di remissione del Tribunale per i minorenni di
Perugia, oltre all'art. 3 Cost. (che si è già motivato non essere
invocabile nella specie) fanno riferimento anche all'art. 2 Cost.,
assumendo che "il minore è titolare d'un diritto fondamentale alla
sua educazione, che potrebbe essere pregiudicato qualora, per il
divieto di concedere a lui un secondo perdono giudiziale, dovesse
subire un precoce impatto con il carcere; pertanto potrebbe
profilarsi anche un contrasto della norma di cui all'art. 169 c.p.
con l'art. 2 Cost.".
A parte i dubbi relativi all'"impatto con il carcere" (per il
perdono relativo alla pena pecuniaria non sorgono particolari
questioni) che non sembra possa qualificarsi precoce quando si
verifica (dopo la concessione del perdono per il primo fatto) a
seguito della commissione d'un secondo fatto di reato, va
sottolineato che, rivelatasi errata la favorevole prognosi (formulata
dal giudice in occasione del primo perdono) di non ricaduta nel
reato, l'esecuzione della pena per il secondo reato è da ritenersi
frutto d'una non irrazionale scelta del legislatore, tesa appunto a
realizzare esigenze rieducative del minore. Anche le pene tendono
alla rieducazione, non soltanto le misure liberatorie quali il
perdono giudiziale.
Neppure il riferimento all'art. 2 Cost., può, dunque, condurre
all'invocata dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art.
169 c.p.
13. - Le argomentazioni innanzi addotte valgono anche per ritenere
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
169, ultimo comma c.p., nella parte in cui non limita il divieto di
concessione di ulteriore perdono giudiziale ai casi in cui il
precedente perdono sia stato concesso per fatti delittuosi. Questione
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.
L'ordinanza n. 309 Reg. ord. 1980, emessa il 5 marzo 1980 dal
Tribunale per i minorenni dell'Aquila degli Abruzzi e le ordinanze
nn. 338 e 339 Reg. ord. 1981, emesse il 25 febbraio 1981 dallo stesso
Tribunale, sostengono che l'ultimo comma dell'art. 169 c.p. realizzi
un'ingiustificata discriminazione tra i minori che abbiano usufruito
d'un precedente perdono giudiziale per fatti contravvenzionali, ai
quali minori non è consentita la concessione d'un "secondo" perdono,
rispetto ai minori che per gli stessi fatti contravvenzionali siano
stati invece condannati (a questi ultimi minori, può, invece, essere
concesso il perdono giudiziale); e sollevano, in relazione all'art. 3
Cost., la preindicata questione di costituzionalità dell'ultimo
comma dell'art. 169 c.p.
Sono state già ampiamente chiarite le diversità tra gli istituti
del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena e,
conseguentemente, le ragioni per le quali non è irrazionale la
scelta del legislatore che ha ammesso per la sospensione
condizionale, e non per il perdono una "seconda" concessione. E sono
state anche chiarite le ragioni per le quali non è questa Corte che
può dichiarare l'ammissibilità di un "secondo" perdono giudiziale.
Ricordato ciò, poiché le citate ordinanze del Tribunale per i
minorenni dell'Aquila lamentano anch'esse, al pari delle ordinanze
del Tribunale per i minorenni di Perugia, il divieto legislativo di
concessione d'un "secondo" perdono, ogni discussione in proposito
dovrebbe ritenersi conclusa.
Senonché, le ora ricordate ordinanze sottolineano, questa volta,
la discriminazione che i minori, beneficiari d'un "precedente"
perdono giudiziale per fatti contravvenzionali, subirebbero nei
confronti di minori già condannati per gli stessi fatti: ai "già
condannati" è infatti consentito godere del perdono per un secondo
"fatto" mentre ai "già perdonati" non è consentita la concessione
d'un "secondo" perdono.
Anche quest'ultima questione di legittimità costituzionale è
infondata.
Allo stesso modo come, in precedenza, è stata precisata la
diversità tra la situazione del beneficiario di perdono giudiziale
rispetto a quella del beneficiario di sospensione condizionale della
pena, deve ora esser chiarita la diversità della situazione in cui
versa il perdonato, rispetto a quella del condannato, come tale, sia
stata o meno la pena condizionalmente sospesa.
Si è ricordato che il perdono giudiziale, anche quando viene
concesso con sentenza dibattimentale, non presuppone una sentenza di
condanna e che, in conseguenza, il beneficiaro di perdono non
acquista la qualità di condannato: il minore "perdonato", invece
d'esser condannato, viene liberato, ed immediatamente, da ogni
conseguenza sanzionatoria di carattere penale.
Né si può ritenere che dal provvedimento concessivo del perdono
s'evinca che il fatto realizzato dal minore sia di "non grave"
disvalore penale rispetto a quello commesso dal minore che viene
condannato: per quanto concesso a seguito di valutazione di tutti gli
estremi di cui all'art. 133 c.p. (e pertanto anche a seguito della
valutazione del fatto di reato) il perdono giudiziale attiene al
futuro, consegue alla prognosi certa che il minore s'asterrà, in
futuro, dal commettere ulteriori reati, riguarda principalmente il
soggetto e non il fatto.
Certo, anche il disvalore di quest'ultimo, assumendo il ruolo di
criterio, fra gli altri, in base al quale il giudice emette la
precitata prognosi favorevole, contribuisce a determinare
quest'ultima e, conseguentemente, il provvedimento, immediatamente
liberatorio, del perdono. Ma, mentre nessuno può, a beneficio
concesso, stabilire quanta parte abbia giocato, nella formulazione
della prognosi favorevole in ordine alla non "ricaduta", l'esito
della valutazione del fatto (della sua antigiuridicità) rispetto
all'esito della valutazione del soggetto, come tale, e della sua
capacità a delinquere (di cui al capoverso dell'art. 133 c.p.) v'è
da tener presente che il secondo fatto, da parte di chi ha già
goduto d'un precedente perdono (anche quando il primo fatto abbia
natura contravvenzionale), non solo dimostra errata la prognosi
favorevole emessa in occasione del primo fatto ma evidenzia anche che
il minore non ha utilizzato, a fini auto-rieducativi, il
provvedimento penalmente liberatorio, non ha restituito alla società
la fiducia in lui riposta. Il legislatore prende atto che né
quest'ultima né l'ammonimento implicito nel "primo" perdono hanno
avuto effetto risocializzante sul minore: e, pertanto, non
irrazionalmente preclude, una nuova prognosi di non ricaduta nel
reato, ai fini della concessione d'un "secondo" perdono. Lo stesso
legislatore ritiene, dunque, prevalenti rispetto ad altre
considerazioni, che pur potrebbero esser proposte (il secondo fatto
ad esempio potrebbe esser frutto d'una immaturità sicuramente
superabile con l'avanzare dell'età) quelle attinenti
all'insensibilità dimostrata dal minore nei confronti del
significato del perdono precedentemente goduto.
Le indicate ragioni d'insensibilità non si pongono, invece, per
il già condannato: questi, non essendo stato destinatario del
beneficio in esame, versa in diversa situazione, dopo il primo reato;
non ha da utilizzare, a fini rieducativi, alcun provvedimento
immediatamente e definitivamente liberatorio né ha da "restituire"
alla società un'incondizionata fiducia che la stessa società non ha
nutrito in lui. E, pertanto, ove il secondo reato si riveli
principalmente dovuto ad immaturità derivante dalla minore età, lo
stesso legislatore non irrazionalmente esclude preclusioni in ordine
alla concessione del "primo" perdono giudiziale.
È, pertanto, sempre ammissibile, una "nuova" prognosi favorevole,
anche per i già perdonati, di non ricaduta nel reato, valida ai fini
della concessione della sospensione condizionale della pena, tenuto
conto della diversa natura, innanzi chiarita, delle prognosi
relative, rispettivamente, al perdono giudiziale ed alla sospensione
condizionale.
Non irrazionalmente, dunque, il legislatore, atteso il diverso
significato della ricaduta nel reato del già condannato per fatti
contravvenzionali e della "ricaduta" del già perdonato per gli
stessi fatti, ritiene ammissibile la concessione del "primo" (da
sottolinearsi) perdono giudiziale ai già condannati per fatti
contravvenzionali e non la concessione d'un "secondo" perdono ai già
perdonati per gli stessi fatti. A diversità di situazioni, a
diversità di significati della "reiterazione", non irrazionalmente
il legislatore fa corrispondere diverse conseguenze, ai fini della
concessione del perdono, rispettivamente per il già condannato e per
il già perdonato per fatti contravvenzionali.
Anche la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo
comma dell'art. 169 c.p., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost.,
delle più volte citate ordinanze del Tribunale per i minorenni
dell'Aquila, va, dunque, dichiarata infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 169 c.p. sollevata, in riferimento agli
artt. 2 e 3 Cost., dal Tribunale per i minorenni di Perugia con
ordinanze del 15 dicembre 1978 (Reg. ord. n. 401/79) e dell'11 maggio
1979 (Reg. ord. n. 951/79);
2) dichiara del pari non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 169 c.p., nella
parte in cui non limita il divieto di concessione di ulteriore
perdono giudiziale ai casi in cui il precedente perdono sia stato
concesso per fatti delittuosi, questione sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., dal Tribunale per i minorenni degli Abruzzi
dell'Aquila con ordinanze del 5 marzo 1980 (Reg. ord. 309/80) e del
25 febbraio 1981 (Reg. ord. n. 338/81 e n. 339/81).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1986:295 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte