Sentenza n. 297/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/1990 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 463/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo
comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con
modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con
ordinanza emessa il 12 gennaio 1990 dal Pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Salice Franca e la S.p.a. S.E.I.,
iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione della S.p.a. S.E.I. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Decidendo circa la spettanza dell'indennità di malattia di
cui all'art. 2110 cod. civ. per un periodo di fruizione di cure
idrotermali risultate rispondenti ad effettive esigenze terapeutiche
ma non indilazionabili fino al periodo feriale, il Pretore di Torino,
con ordinanza del 12 gennaio 1990, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui
- secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di
cassazione (sentenza n. 5634 del 1988) - pone a tal fine il requisito
dell'indilazionabilità delle cure, che a suo avviso porrebbe la
norma in contrasto con gli artt. 3, primo comma, 32, primo comma, 36,
primo e terzo comma, 38, secondo comma e 102 primo comma, Cost.
L'ordinanza prende le mosse dalle enunciazioni della sentenza di
questa Corte n. 559 del 1987, con le quali nel concetto di "malattia"
di cui all'art. 2110 cod. civ. sono state ricomprese le affezioni
croniche ed è stato riconosciuto che il diritto al relativo
trattamento economico spetta - pur in assenza di un attuale
impedimento al lavoro - qualora per le cure idrotermali disciplinate
dal citato art. 13 sussistano "effettive esigenze terapeutiche o
riabilitative", da intendersi nel senso che "risulti accertata la
reale esigenza - per il conseguimento dei divisati scopi terapeutici
o riabilitativi - che esse siano effettuate in periodo extraferiale".
La citata sentenza delle Sezioni Unite, enunciando il principio di
diritto secondo cui l'indennità di malattia spetta solo ove sussista
"l'accertata necessità, non dilazionabile sino alle ferie annuali o
ai congedi ordinari, di sottoposizione del dipendente a specifici
trattamenti idrotermali" - i quali debbano quindi essere eseguiti
"con conveniente tempestività nel periodo extraferiale" - si
sarebbe, secondo il Pretore, discostata dall'indirizzo della Corte,
in quanto avrebbe in sostanza riesumato requisiti, quali la
"necessità non dilazionabile" e l'"indifferibilità" delle cure, da
questa definiti "impropri e troppo restrittivi".
Intesa nel senso suddetto, la norma confliggerebbe, innanzitutto,
con gli artt. 3 e 102 Cost. Essa, infatti, risulterebbe irragionevole
giacché - sostiene il giudice a quo - le cure idrotermali sono per
loro natura sempre differibili, in quanto esse concorrono a
migliorare, o a ritardare il decorso della patologia, senza che ne
derivi un beneficio immediato, né un danno dalla loro
procrastinazione. L'interessato, quindi, non potrà mai dimostrare il
requisito dell'indifferibilità - come dimostrerebbero le numerose
decisioni di rigetto basate sul mancato assolvimento di tale onere
probatorio -; e d'altra parte sarebbe impedita l'esplicazione della
funzione giurisdizionale, dato che il giudice sarebbe chiamato ad
applicare "una norma impossibile".
Inoltre, costringere i soggetti affetti da malattie croniche a
rinviare le cure termali significherebbe, di fatto, impedir loro di
curarsi e quindi dar luogo ad un trattamento deteriore rispetto a
quello delle malattie acute; a nulla rilevando, in proposito,
l'efficacia solo coadiuvante e complementare delle cure in questione.
Né sarebbe plausibile differenziare i malati cronici tra loro, sotto
il profilo della differibilità o meno delle cure, senza con ciò
ledere il loro diritto alla salute.
Sarebbero ancora violati, ad avviso del Pretore, gli artt. 3 e 36
Cost., dato che il lavoratore sarebbe posto in condizione di dover
rinunciare o ad una retribuzione sufficiente e dignitosa o,
alternativamente, alle ferie, con conseguente vanificazione della
funzione di ristoro psico-fisico di queste. Del resto, la coincidenza
tra le ferie e le cure idrotermali rispondenti ad effettive esigenze
di cura e riabilitazione sarebbe da escludere alla stregua della
sentenza di questa Corte n. 616 del 1987, con la quale è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ.,
nella parte in cui non prevede che la malattia insorta durante il
periodo di ferie ne sospenda il decorso.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che
la questione sia dichiarata inammissibile - in quanto già risolta
con la citata sentenza n. 559 del 1987 - o comunque infondata.
A suo avviso, il requisito della non dilazionabilità delle cure
è coerente con la motivazione di tale sentenza, laddove si afferma
l'esigenza di "tempestiva fruizione" delle cure termali, si esclude
che il lavoratore possa "essere costretto a rinviare ad altra epoca
cure termali che, se effettuate prima, si rivelerebbero più
efficaci", e si sottolinea l'esigenza che per esse siano, da sanitari
qualificati, indicate "le effettive esigenze" che ne impediscono la
fruizione in altro periodo.
3. - Anche la Società Editrice Internazionale S.p.a., convenuta
nel giudizio principale, costituitasi a mezzo degli avv.ti C. N.
Barone e S. Savasta Fiore, sostiene l'infondatezza della questione. A
suo avviso, le interpretazioni della norma impugnata adottate da
questa Corte e dalle Sezioni Unite della Cassazione sono pienamente
coincidenti, in quanto anche la sentenza n. 559 del 1987, richiedendo
che vi sia una reale esigenza di esecuzione delle cure termali in
periodo extraferiale e sottolineando l'importanza di una motivata
prescrizione al riguardo del medico specialista, ha in sostanza
prospettato la distinzione tra cure differibili e non. Né tale
distinzione potrebbe ritenersi incostituzionale, dato che sarebbe
legittimo, nell'ambito del rapporto di lavoro, dettare
regolamentazioni particolari a seconda del tipo di malattia.
In una memoria aggiunta, poi, la S.E.I. sostiene che la questione
sarebbe inammissibile, non solo perché il principio di diritto
enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione sarebbe
conforme alle enunciazioni della sentenza di questa Corte, ma anche
perché in caso contrario, non avendo l'interpretazione delle Sezioni
Unite valore vincolante, il giudice a quo avrebbe dovuto adottare
l'interpretazione da lui ritenuta corretta e non sollevare la
questione di costituzionalità. Questa sarebbe peraltro infondata,
dato che corrisponde ad un razionale contemperamento degli interessi
in gioco che le cure idrotermali siano fruite in periodo extraferiale
solo se siano accertati e comprovati i requisiti di reale esigenza e
conveniente tempestività enucleati dalle due Corti e condivisi dalla
quasi unanime giurisprudenza di merito e dallo stesso legislatore,
che ha al riguardo stabilito che la loro prestazione deve in tal caso
iniziare entro 30 giorni dalla richiesta del medico curante (art. 1,
ottavo comma, legge n. 8 del 1990). Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Torino
dubita della legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma,
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in
cui richiede, per la fruizione di cure idrotermali in periodo
extraferiale con diritto alla retribuzione, la sussistenza di
"effettive esigenze terapeutiche o riabilitative": ciò in quanto
tale requisito sarebbe stato interpretato dalle Sezioni Unite della
Cassazione (sentenza n. 5634 del 1988) in modo difforme da quanto
ritenuto da questa Corte (sentenza n. 559 del 1987), e cioè nel
senso di richiedere la "necessità non dilazionabile" e
l'"indifferibilità" fino alle ferie annuali delle suddette cure.
Queste, secondo il giudice a quo, sono per loro natura sempre
differibili: e perciò la disposizione, intesa nel predetto senso,
risulterebbe irragionevole e porrebbe il lavoratore
nell'impossibilità di provare tale requisito (e quindi di godere
dell'indennità di malattia) ed il giudice nella condizione di dovere
applicare "una norma impossibile", con ciò confliggendo con gli
artt. 3 e 102, terzo comma, Cost. Risulterebbero violati, inoltre,
gli artt. 3 e 32 Cost., in quanto il requisito in questione
comporterebbe arbitrarie discriminazioni sia tra malattie acute e
croniche, sia tra malattie croniche le cui cure siano o non
differibili, con conseguente menomazione della tutela della salute.
La disciplina contrasterebbe, infine, con gli artt. 3 e 36 Cost., in
quanto il lavoratore sarebbe posto in condizioni di dover rinunciare
o alle cure o alle ferie e verrebbe violata la regola - di cui alla
sentenza di questa Corte n. 616 del 1987 - per cui la malattia
insorta durante le ferie ne sospende il decorso.
2. - La questione non è fondata.
Essa poggia su un preteso contrasto tra la norma come interpretata
dalle Sezioni Unite e il dettato costituzionale indicato da questa
Corte nella sentenza n. 559 del 1987, che un'attenta lettura delle
due pronuncie rivela insussistente.
Il criterio guida, infatti, per entrambe le Corti discende dalla
correlazione tra efficacia e tempestività delle cure, nel senso che
si richiede non già l'assoluta necessità di cure immediate, o
comunque anticipate rispetto alle ferie, bensì la loro maggiore
utilità ai fini di un più efficace conseguimento degli obiettivi
terapeutici o riabilitativi di volta in volta perseguiti.
Perciò il giudice a quo, quando basa le proprie censure di
irragionevolezza e di impossibilità di applicazione della norma
impugnata sull'assunto secondo cui le cure idrotermali sarebbero "per
loro natura sempre differibili, poiché dalla loro effettuazione non
deriva un beneficio immediato (né un danno immediato dalla loro
procrastinazione)", incorre in un duplice errore. Sul piano clinico,
sia perché la maggiore efficacia di un trattamento termale
tempestivo va misurata non sull'arresto o sulla risoluzione del
processo morboso ma sulla funzione terapeutica o riabilitativa
complementare che esso per lo più svolge; sia perché in parecchi
casi la tempestività gioca un ruolo rilevante, come ad esempio nelle
malattie tendenti alla recidiva o quando sia richiesta una pronta
riabilitazione. Sul piano giuridico, perché il diritto a fruire di
cure tempestive sussiste non solo quando, a giudizio del sanitario,
se ne possa ricavare un beneficio (o evitare un danno) immediato, ma
in tutti i casi in cui esse appaiono più utili ed efficaci rispetto
allo scopo cui sono preordinate.
Intesa in questi termini, la norma impugnata non è né
irragionevole, né di impossibile applicazione, né comunque tale da
comportare speciali difficoltà sul piano probatorio: le quali
possono agevolmente risolversi sol che i sanitari preposti adempiano
al dovere che da esso deriva di esprimere uno specifico e motivato
giudizio sulla maggiore efficacia ed utilità della cura se
effettuata in periodo extraferiale.
Inoltre, una volta che sia assicurata la tempestività delle cure,
vengono a cadere le ulteriori censure riferite agli artt. 3 e 32
Cost. Il diritto alla salute è infatti adeguatamente tutelato, e le
eventuali differenziazioni - quanto alla fruizione o meno delle cure
in periodo extraferiale - tra malattie acute e croniche, ovvero
nell'ambito di quest'ultime risultano razionalmente correlate alle
esigenze di trattamento proprie delle singole manifestazioni morbose.
3. - Infondate sono, infine, anche le questioni che investono il
rapporto tra le cure idrotermali e le ferie.
Dal momento, infatti, che non è vero che tali cure siano sempre
differibili, né che sia normativamente prescritta la loro
indifferibilità per la fruizione in periodo extraferiale, viene a
cadere l'assunto della costante, pratica coincidenza tra cure e ferie
in base al quale il giudice a quo sostiene che il lavoratore, in
violazione degli artt. 3 e 36 Cost., sarebbe posto nell'alternativa o
di curarsi rinunciando alla ferie o di fruire di queste omettendo le
cure.
Vero è invece che tale coincidenza si verifica quando le esigenze
sanitarie non consiglino l'esecuzione delle cure in questione in
periodo extraferiale; ed è quindi con riferimento a tale sola
ipotesi che va esaminata l'ulteriore censura di violazione dell'art.
36, terzo comma, Cost., che il giudice a quo prospetta argomentando
dalla regola della sospensione delle ferie in caso di malattia
insorta nel corso di esse, stabilita da questa Corte nella sentenza
n. 616 del 1987.
Sarebbe certamente artificioso negare l'effetto sospensivo
osservando che nelle ipotesi qui esaminate non è la malattia in sé
ad incidere sulle ferie, bensì le cure necessarie per dati processi
morbosi che in quanto tali non ne impediscono normalmente la
fruizione: ciò infatti equivarrebbe, nella sostanza, a riproporre
rispetto alle ferie quell'arbitraria distinzione tra malattie acute e
croniche che questa Corte ha espressamente rigettato nella sentenza
n. 559 del 1987.
Altrettanto artificioso sarebbe, però, sostenere che l'effetto
sospensivo si produca immancabilmente in virtù della rilevata
indistinguibilità, ai fini in esame, tra la malattia ed il suo
momento curativo: giacché in tal modo verrebbe aprioristicamente
pretermessa ogni concreta verifica della effettiva incidenza delle
cure sul godimento delle ferie, che è invece essenziale per
stabilire se e quando il principio costituzionale di cui all'art. 36,
terzo comma possa dirsi violato.
Entrambe le tesi si muovono in una prospettiva diversa da quella
enunciata da questa Corte nelle citate sentenze nn. 559 e 616 del
1987: le quali convergono nell'additarne la soluzione in un adeguato
bilanciamento degli interessi che muova dall'essenziale salvaguardia
dei valori costituzionali in gioco.
In questa prospettiva, il quesito circa l'effetto sospensivo si
risolve in quello sulla compatibilità dell'esecuzione delle cure
idrotermali con la salvaguardia dell'essenziale funzione di riposo,
recupero delle energie psico-fisiche e ricreazione propria delle
ferie. L'esigenza di una disciplina di dettaglio enunciata nella
sentenza n. 616 discende appunto da ciò, che il principio
dell'effetto sospensivo non ha valore assoluto, ma tollera eccezioni,
per l'individuazione delle quali occorre aver riguardo alla
specificità degli stati morbosi e delle cure di volta in volta
considerate.
Certo, nel caso delle cure idrotermali, le caratteristiche della
maggior parte delle affezioni per cui esse risultano appropriate e,
soprattutto, le peculiari connotazioni modali delle relative terapie
comportano che in diverse situazioni non si determina una
compromissione della effettiva realizzazione delle finalità feriali.
In tali casi, l'incidenza sulla facoltà di scelta del modo di
fruizione delle ferie - o più precisamente di una parte di queste -
non è che il riflesso del fatto che in concreto le esigenze
terapeutiche non richiedevano che le cure si svolgessero in periodo
extraferiale: sicché il diniego dell'effetto sospensivo si
giustifica per le medesime ragioni di legittimo bilanciamento di
interessi già illustrate a tal riguardo nella sentenza n. 559 del
1987.
Ciò non toglie, però, che anche in materia di cure idrotermali
l'effetto sospensivo delle ferie vada riconosciuto quando, in ragione
della specificità e/o gravità della manifestazione morbosa ed
altresì (o altresì) delle modalità del trattamento terapeutico o
riabilitativo, l'essenziale funzione delle ferie possa dirsi in
concreto pregiudicata.
Spetta quindi alla disciplina di dettaglio - cioè al legislatore
e/o alla contrattazione collettiva - stabilire specificamente, sulla
base degli anzidetti principi, i casi od i criteri in base ai quali
l'effetto di sospensione delle ferie possa essere in concreto
affermato, nonché le modalità dei relativi controlli.
E poiché la norma impugnata non è di ostacolo ad una siffatta
disciplina, essa - intesa nei predetti sensi - deve ritenersi immune
da censura.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e
proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella
legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata in riferimento agli artt.
3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione, dal Pretore di Torino con
ordinanza del 12 gennaio 1990 (r.o. n. 121/90).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte