Sentenza n. 299/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/11/1985 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2Codice di procedura penale
- art. 512legge 689/1981
- art. 134legge 689/1981
- art. 513legge 689/1981
- art. 135legge 689/1981
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 513legge 87/1953
- art. 512legge 87/1953
- art. 3legge 400/1984
- art. 4legge 400/1984
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 512
n. 2 e 513 n. 2 del codice di procedura penale, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) due ordinanze emesse il 7 novembre 1979 e il 7 luglio 1980 dalla
Corte di Cassazione sui ricorsi proposti da Corcione Carlo e Marchiori
Alessandro, iscritte ai nn. 526 e 864 del registro ordinanze 1980 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 270 dell'anno
1980 e n. 34 dell'anno 1981;
2) due ordinanze emesse il 30 giugno e l'8 ottobre 1981 dalla Corte
di Cassazione sui ricorsi proposti da Crisi Rino e Vagaggini Rino ed
altri, iscritte al n. 806 del registro ordinanze 1981 e al n. 67 del
registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 89 e 143 dell'anno 1982.
Visto l'atto di costituzione di Crisi Rino;
udito nell'udienza pubblica del 25 giugno 1985 il Giudice relatore
Giovanni Conso.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 7 novembre 1979
(r.o. 526/1980), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 512 n. 2 del codice
di procedura penale, in quanto non consente la proponibilità
dell'appello avverso "la sentenza del pretore di proscioglimento per
amnistia ai sensi dell'art. 2, primo capoverso, del d.P.R. 4 agosto
1978, n. 413".
Sotto il profilo della lesione del diritto di difesa, rileva il
giudice a quo che la sentenza di proscioglimento per amnistia a seguito
del giudizio sulla tenuità del danno e della concedibilità o no delle
attenuanti generiche comporta una implicita affermazione di
responsabilità dell'imputato ed è, quindi, per lui pregiudizievole
non solo per la lesione alla integrità della sua personalità morale,
ma anche per gli effetti giuridici che ne conseguono nel giudizio di
danno e negli altri giudizi civili o amministrativi (artt. 27 e 28 del
codice di procedura penale). Sotto il profilo della violazione del
principio di eguaglianza, la normativa impugnata determina una
disparità di trattamento fra l'imputato prosciolto per amnistia e
l'imputato prosciolto con altre formule che presuppongono anch'esse un
accertamento di responsabilità.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 1 ottobre 1980.
Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri né vi è stata costituzione di parte privata.
La Corte di cassazione, con ordinanza del 7 luglio 1980 (r.o.
864/1980), ha sollevato, sempre in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 513 n. 2 del codice
di procedura penale, nella parte in cui "non prevede l'appello
dell'imputato avverso la sentenza di proscioglimento per estinzione del
reato a seguito della esclusione di una circostanza aggravante".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 4 febbraio 1981.
Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri né vi è stata costituzione di parte privata.
Con ordinanza del 30 giugno 1981 (r.o. 806/1981) la Corte di
cassazione ha sollevato, invocando gli stessi parametri costituzionali,
questione di legittimità dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura
penale, "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di
proporre appello avverso la sentenza del pretore che lo ha prosciolto
per amnistia a seguito di esclusione di aggravante comportante
l'applicazione dell'amnistia stessa".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 31 marzo 1982.
Nel giudizio non vi è stato intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri, ma si è costituita una parte privata la quale
ha chiesto che la questione sia dichiarata fondata.
Sempre la Corte di cassazione, infine, con ordinanza dell'8 ottobre
1981 (r.o. 67/1982), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 513 n. 2 del
codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude il diritto
dell'imputato di proporre appello contro la sentenza del tribunale,
pronunciata in primo grado, che l'abbia prosciolto per amnistia a
seguito di esclusione di una circostanza aggravante".
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 26 maggio 1982.
Nel giudizio non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, né vi è stata costituzione di parte privata. Considerato in diritto :
1. - Le quattro ordinanze in epigrafe sottopongono all'esame della
Corte questioni strettamente connesse, alcune anzi coincidenti: da ciò
la riunione dei relativi giudizi, onde deciderli con un'unica sentenza.
2. - Le questioni, tutte sollevate dalla Corte di cassazione in un
arco di tempo compreso tra il 7 novembre 1979 e l'8 ottobre 1981,
coinvolgono "parti" specifiche degli artt. 512 n. 2 e 513 n. 2 del
codice di procedura penale nel testo allora in vigore, successivamente
sostituito dapprima ad opera degli artt. 134 e 135 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e poi ancora ad opera degli artt. 3 e 4 della
legge 31 luglio 1984, n. 400.
Più precisamente, dalla prima delle quattro ordinanze di
rimessione (r.o. 526/1980) viene messa in dubbio la legittimità
costituzionale dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura penale, nella
parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello
contro la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per amnistia a
seguito della concessione di circostanze attenuanti; dalla terza (r.o.
806/1981) la legittimità costituzionale dello stesso art. 512 n. 2,
nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello
contro la sentenza del pretore che l'abbia prosciolto per amnistia a
seguito dell'esclusione di circostanze aggravanti; dalle due restanti
ordinanze (r.o. 864/1980 e 67/1982) la legittimità costituzionale
dell'art. 513 n. 2, nella parte in cui esclude il diritto
dell'imputato di proporre appello contro la sentenza del tribunale o
della corte di assise che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito
dell'esclusione di circostanze aggravanti.
Peraltro, poiché le differenze intercorrenti fra l'art. 512 e
l'art. 513 del codice di procedura penale riguardano soltanto l'organo
di primo grado ed il corrispondente organo di appello, le ipotesi di
proscioglimento che il complesso delle ordinanze di rimessione prende
oggettivamente in considerazione si riducono a due. Da un lato,
l'ipotesi in cui l'amnistia sia stata applicata dal giudice di primo
grado a seguito della concessione di una o più circostanze attenuanti
previste come decisive al riguardo; dall'altro, l'ipotesi in cui
l'amnistia sia stata applicata dal giudice di primo grado a seguito
dell'esclusione di una o più circostanze aggravanti ostative
all'applicazione del provvedimento di clemenza.
3. - La mancata previsione - che nel sistema processuale penale
italiano, caratterizzato dal principio di tassatività dei mezzi di
impugnazione, equivale ad esclusione della possibilità per l'imputato
di proporre appello contro sentenze di proscioglimento dei due tipi qui
considerati trova le ordinanze di rimessione concordi nel cogliere in
siffatta esclusione gli estremi idonei a ravvisare una violazione degli
artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione. Tale violazione viene
prospettata non soltanto richiamando le argomentazioni poste a
fondamento dei non pochi interventi di questa Corte già sfociati in
declaratorie di illegittimità parziale degli artt. 512 n. 2 e 513 n. 2
del codice di procedura penale (v. le sentenze n. 70 del 1975, n. 73
del 1978, n. 72 del 1979 e n. 53 del 1981, costanti nel sottolineare
che, quando l'applicazione di una causa di estinzione del reato ha per
presupposto "un giudizio di colpevolezza idoneo a produrre effetti
negativi in altri giudizi", "il privare l'imputato di quel mezzo
generale di esercizio del diritto di difesa che è l'appello, contrasta
con gli artt. 3 e 24 della Costituzione"), ma anche e soprattutto
risalendo alla strettissima analogia comunque riscontrabile tra le
ipotesi di proscioglimento ora in esame e l'ipotesi oggetto specifico
di due fra i precedenti appena ricordati (v. le sentenze n. 70 del
1975 e n. 73 del 1978, che hanno dichiarato l'illegittimità
rispettivamente dell'art. 512 n. 2 e dell'art. 513 n. 2, nella parte in
cui ciascuno di essi "esclude il diritto dell'imputato di proporre
appello avverso la sentenza di primo grado che l'abbia prosciolto per
amnistia a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti").
4. - Le questioni dedotte sono fondate.
Un argomento si impone con evidenza talmente immediata da rendere
superfluo l'avvalersi degli altri congiuntamente richiamati. L'analogia
tra l'ipotesi di proscioglimento per amnistia a seguito del giudizio di
comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti
(ovviamente risoltosi in termini di equivalenza o, a maggior ragione,
di prevalenza delle circostanze attenuanti) e le ipotesi di
proscioglimento per amnistia a seguito dell'esclusione di circostanze
aggravanti o della concessione di circostanze attenuanti risulta così
stretta da non consentire, nell'ottica dell'art. 3 della Costituzione,
che il problema dell'appellabilità ad opera dell'imputato continui a
trovare per esse soluzioni differenziate nella legislazione ordinaria.
Pertanto, di fronte alle già intervenute declaratorie di
illegittimità dell'art. 512 n. 2 e dell'art. 513 n. 2 del codice di
procedura penale nelle rispettive parti in cui escludono il diritto
dell'imputato di proporre appello contro la sentenza di primo grado che
l'abbia prosciolto per amnistia a seguito del giudizio di comparazione
tra circostanze aggravanti ed attenuanti, non può non essere
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2 e
dell'art. 513 n. 2 nelle rispettive parti in cui escludono il diritto
dell'imputato di proporre appello contro la sentenza di primo grado che
l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di
circostanze aggravanti. Né può non essere dichiarata - ed anzi deve
esserlo a maggiore ragione - l'illegittimità costituzionale dell'art.
512 n. 2 nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di
proporre appello contro la sentenza di primo grado che l'abbia
prosciolto per amnistia a seguito della concessione di circostanze
attenuanti.
5. - Conseguentemente alla declaratoria di illegittimità
costituzionale dell'art. 512 n. 2 del codice di procedura penale, cui
in ultimo si è fatto cenno, va dichiarata d'ufficio, ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità
costituzionale dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, nella
parte in cui, analogamente, esclude il diritto dell'imputato di
proporre appello contro la sentenza di primo grado che l'abbia
prosciolto per amnistia a seguito della concessione di circostanze
attenuanti.
6. - Deve, altresì, farsi luogo all'applicazione dell'art. 27
della legge 11 marzo 1953, n. 87, nei confronti dell'art. 512 n. 2 e
dell'art. 513 n. 2 del codice di procedura penale, quali sostituiti in
forza, rispettivamente, dell'art. 134 e dell'art. 135 della legge 24
novembre 1981, n. 689, nelle parti in cui escludono il diritto
dell'imputato di proporre appello contro la sentenza di primo grado che
l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione di
circostanze aggravanti o della concessione di circostanze attenuanti.
Tanto più che sono gli stessi testi novellati nel 1981 a prevedere
espressamente l'appellabilità da parte dell'imputato "nel caso di
proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge
stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia
pronunciato per estinzione del reato a seguito di giudizio di
comparazione tra circostanze".
7. - Nessun problema del genere si pone, invece, nei confronti
degli artt. 512 n. 2 e 513 n. 2 del codice di procedura penale, nel
testo attualmente risultante per effetto delle sostituzioni operate
dagli artt. 3 e 4 della legge 31 luglio 1984, n. 400: l'appello
dell'imputato, in caso di proscioglimento da delitto o da
contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto,
vi è previsto senza limitazioni di sorta "qualora il proscioglimento
sia pronunciato per estinzione del reato" e, quindi, fra l'altro, anche
per amnistia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2 del
codice di procedura penale, quale risultava prima dell'entrata in
vigore dell'art. 134 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle parti
in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la
sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione
di circostanze aggravanti oppure a seguito della concessione di
circostanze attenuanti;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2 del
codice di procedura penale, quale risultava prima dell'entrata in
vigore dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte
in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la
sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito dell'esclusione
di circostanze aggravanti;
c) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2
del codice di procedura penale, quale risultava prima dell'entrata in
vigore dell'art. 135 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte
in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello contro la
sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito della
concessione di circostanze attenuanti;
d) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 512 n. 2
del codice di procedura penale, quale risultava in forza dell'art. 134
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e prima della sua ulteriore
sostituzione ad opera dell'art. 3 della legge 31 luglio 1984, n. 400,
nelle parti in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello
contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito
dell'esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della
concessione di circostanze attenuanti;
e) dichiara d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 513 n. 2
del codice di procedura penale, quale risultava in forza dell'art. 135
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e prima della sua ulteriore
sostituzione ad opera dell'art. 4 della legge 31 luglio 1984, n. 400,
nelle parti in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello
contro la sentenza che l'abbia prosciolto per amnistia a seguito
dell'esclusione di circostanze aggravanti oppure a seguito della
concessione di circostanze attenuanti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte