Sentenza n. 299/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/06/1992 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 122 del codice
penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre
1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
militare di Padova nel procedimento penale a carico di Palazzo
Antonio ed altri, iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale davanti al Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale penale militare di Padova, a
carico di Antonio Palazzo, Oscar Pandolfo e Pietro Bettella,
imputati, tra l'altro, del reato previsto e punito dall'art. 122 cod.
pen. mil. di pace, la difesa di costoro ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della norma suddetta per contrasto con
l'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Il pubblico ministero
ha aderito all'eccezione ed il giudice, ritenendola rilevante e non
manifestamente infondata, ne ha rimesso l'esame alla Corte
costituzionale con ordinanza del 4 ottobre 1991 (r.o. n. 734 del
1991).
Il giudice a quo osserva che il citato art. 122 prevede il reato
di violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa
determinata e commina, per tale reato, la pena della reclusione
militare non inferiore a due anni. Il limite massimo della pena
irrogabile, non indicato direttamente dalla norma, è pari a 24 anni,
a norma dell'art. 26 cod. pen. mil. di pace. Dopo aver ricordato che
la Corte costituzionale ha già esaminato, respingendoli, i dubbi di
legittimità costituzionale che erano stati formulati sull'art. 122
cod. pen. mil. di pace in relazione agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, il giudice ritiene che ad un diverso esito debba
portare il vaglio di costituzionalità della medesima norma in base
al parametro dell'art. 25, secondo comma, Cost., in ragione
dell'indeterminatezza della sanzione stabilita dalla norma impugnata.
Il remittente afferma che la riserva di legge consacrata in tale
precetto costituzionale ha carattere assoluto e risponde all'esigenza
che gli elementi della fattispecie criminosa e quelli della sanzione
abbiano come fonte la legge, al fine di garantire che il bene
fondamentale della libertà personale non sia esposto al pericolo di
arbitrarie restrizioni. Tale pericolo sussiste sia nel caso in cui il
giudice sia assolutamente libero di scegliere il tipo di pena, sia
quando vengano lasciati ampi spazi edittali per la commisurazione
della sanzione. In quest'ultima ipotesi, l'obbligo imposto al
legislatore di predeterminare la misura della pena viene rispettato
solo formalmente, poiché viene in realtà demandato al giudice non
solo di individuare la pena soggettivamente ed oggettivamente
proporzionata, ma anche di individuare la vasta gamma di fattispecie
cui ricollegare i molteplici trattamenti sanzionatori astrattamente
previsti.
Nell'ordinanza si richiama, a sostegno del dubbio di
costituzionalità, la recente sentenza n. 285 del 1991, in cui questa
Corte ha precisato che non si deve verificare un "sovvertimento del
rapporto tra principio della riserva alla legge del trattamento
sanzionatorio e quello della individualizzazione della pena ..
l'individuazione del disvalore oggettivo dei fatti-reato tipici, e
quindi del loro diverso grado di offensività, spetta al legislatore;
mentre al giudice compete di valutare le particolarità del caso
singolo onde individualizzare la pena .. è compito del legislatore
di rispettare quel rapporto attraverso un'adeguata articolazione dei
trattamenti sanzionatori".
Secondo il giudice a quo la norma impugnata determina appunto il
sovvertimento di cui parla la Corte, perché è il giudice che, con
giudizio discrezionale, stabilisce la regola astratta per la
quantificazione della pena, anche a causa del fatto che la condotta
sussumibile nella previsione dell'art. 122 cod. pen. mil. di pace
può atteggiarsi in concreto "in forme estremamente differenziate,
secondo una gamma di valori quanto mai ampia, con la quale mal si
concilia l'unificazione sotto un'unica figura di fatti profondamente
diversi l'uno dall'altro e che meriterebbero un trattamento
sanzionatorio differenziato in rapporto alla diversa gravità
astratta delle varie ipotesi".
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata.
L'Avvocatura ricorda che in dottrina si ritiene che un margine di
elasticità della durata edittale della pena sia non solo legittimo,
ma anzi imposto dalla Costituzione, al fine di lasciare al giudice un
corrispondente margine di discrezionalità che gli consenta di
determinare la misura della pena in considerazione delle circostanze
del caso concreto, della gravità delle conseguenze e della possibile
multiformità della condotta criminale. Normalmente il margine di
elasticità suddetto viene strutturato dal legislatore attraverso la
fissazione di un minimo e di un massimo prefissati, ma è legittimo
anche che la norma si limiti a fissare uno solo dei due parametri,
rinviando per l'altro ai limiti genericamente prefissati per ogni
categoria di pene dalle disposizioni generali del codice di diritto
sostanziale. La ragionevolezza dell'impugnato art. 122 cod. pen. mil.
di pace quanto alla misura della pena appare evidente - secondo
l'Avvocatura - anche in considerazione della sostanziale omogeneità
delle forme di condotta considerate dalla norma, dovendosi anche
ricordare che, a proposito della stessa, la Corte costituzionale ebbe
a rilevare che "l'individuazione concreta della pena spetta al
giudice, nell'ambito del potere regolato dall'art. 133 del codice
penale comune, in modo che essa risulti soggettivamente e
oggettivamente proporzionata alle singole fattispecie concrete ..
potere il cui esercizio è soggetto a controllo mediante i normali
mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento processuale militare"
(sentenza n. 102 del 1985). In generale, del resto, "è perfettamente
conforme al disposto costituzionale .. che la legge rimetta, con una
certa ampiezza, al giudice la valutazione di situazioni e
circostanze, lasciandogli un congruo ambito di discrezionalità per
l'applicazione della pena" (sentenza n. 131 del 1970, che richiama la
sentenza n. 26 del 1966 ed è a sua volta richiamata dalla sentenza
n. 203 del 1991), in conformità al principio di individualizzazione
delle pene, con il quale quello della loro legalità va contemperato
e armonizzato (sentenza n. 203 del 1991). Considerato in diritto
1. - L'art. 122 cod. pen. mil. di pace punisce, per il solo fatto
della violata consegna, il militare che, essendo preposto di guardia
a cosa determinata, la sottrae, distrae, devasta, distrugge,
sopprime, disperde o deteriora ovvero la rende, in tutto o in parte,
inservibile. Della pena comminata per i comportamenti così descritti
la norma indica solo il minimo - due anni - sì che essa può
giungere, ai sensi dell'art. 26 cod. pen. mil. di pace, sino a
ventiquattro anni di reclusione militare.
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
militare di Padova ritiene che tale norma contrasti con il principio
di legalità della pena stabilito dall'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, in ragione dell'ampiezza eccessiva del divario tra il
minimo ed il massimo della pena che al giudice viene consentito di
irrogare.
2. - Il reato di violata consegna da parte di militare preposto di
guardia a cosa determinata si pone in rapporto di specialità
rispetto alle figure di violata consegna previste e punite dagli
artt. 118 e 120 cod. pen. mil. di pace e riferibili, tra l'altro,
alla violazione delle prescrizioni generali o particolari impartite
per l'adempimento dei compiti di vigilanza e custodia affidati al
militare collocato di sentinella (art. 118) ovvero preposto ad altro
servizio di guardia (art. 120). Gli elementi di specialità che
connotano la figura criminosa in esame riguardano, in primo luogo,
l'identificazione del soggetto attivo del reato, e più precisamente
il contenuto del servizio di guardia cui il militare è preposto
(come sentinella o meno), dovendo, tale servizio, riferirsi "a cosa
determinata". In secondo luogo occorre, quanto all'elemento materiale
del reato, che la violazione della consegna si concretizzi nel
sottrarre, distrarre, devastare, distruggere, sopprimere, disperdere,
deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibile la cosa a
guardia della quale il militare è stato preposto. La pena è
peraltro comminata "per il solo fatto della violata consegna",
sicché il reato concorre formalmente con le varie figure delittuose
del codice penale e del codice penale militare che contemplano simili
comportamenti come delitti contro il patrimonio o contro altri beni,
tra l'altro prevedendo non di rado severe sanzioni.
3. - La questione che viene oggi sottoposta all'esame di questa
Corte è diversa da quella risolta dalla sentenza n. 102 del 1985. In
tale occasione venne escluso, in primo luogo, che la norma in esame
violasse l'art. 3 della Costituzione per irrazionale disparità di
trattamento sanzionatorio rispetto alle altre figure di reato di
violata consegna previste dagli artt. 118 e 120 cod. pen. mil. di
pace; venne altresì disattesa la denunzia di incostituzionalità
genericamente sollevata con riferimento al principio del fine
rieducativo della pena, di cui al terzo comma dell'art. 27 della
Costituzione, avendo la Corte ritenuto che il fine rieducativo non
può propriamente formare oggetto di un accertamento nel giudizio di
costituzionalità, in quanto la determinazione della pena edittale in
funzione di tale finalità è rimessa alla valutazione discrezionale
del legislatore e, comunque, l'efficacia rieducativa in questione
dipende soprattutto dal regime di esecuzione della pena. E tuttavia
la Corte, nella pronunzia suddetta, ritenne necessario formulare
l'auspicio che il legislatore provvedesse "a ridurre il divario tra
il minimo e il massimo della pena edittale, limitando ulteriormente
così il potere discrezionale del giudice".
Diversi - e peraltro collegati alle ragioni sottese all'auspicio
da ultimo ricordato - sono i profili ed i parametri della censura
formulata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
militare di Padova. Secondo il giudice a quo, infatti, la norma
impugnata, a causa dell'eccessiva divaricazione tra il minimo ed il
massimo (da due a 24 anni) risponde solo formalmente, ma non
sostanzialmente, al principio di legalità e di determinatezza della
pena stabilito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in
quanto lo spazio così lasciato al potere discrezionale del giudice
eccede largamente la funzione di commisurare la pena da irrogare in
concreto ai connotati oggettivi e soggettivi di ciascun singolo caso.
4. - La questione così posta è fondata.
Il principio di legalità della pena, già stabilito dall'art. 1
del codice penale, è costituzionalmente garantito dall'art. 25,
secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 15 del 1962). Tale
principio non impone al legislatore di determinare in misura fissa e
rigida la pena da irrogare per ciascun tipo di reato. Questa Corte ha
anzi più volte rilevato che lo strumento più idoneo al
conseguimento delle finalità della pena e più congruo rispetto al
principio di uguaglianza è la predeterminazione della pena medesima
da parte del legislatore fra un massimo e un minimo ed il
conferimento al giudice del potere discrezionale di determinare in
concreto, entro tali limiti, la sanzione da irrogare, al fine di
adeguare quest'ultima alle specifiche caratteristiche del singolo
caso (sentenze nn. 15 e 29 del 1962, 67 del 1963 e, da ultimo
sentenze nn. 203 e 285 del 1991). La "individualizzazione" della
pena, in modo da tener conto dell'effettiva entità e delle
specifiche esigenze dei singoli casi, si pone, infatti, come naturale
attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine
generale (principio di uguaglianza), quanto attinenti direttamente
alla materia penale. Di qui il ruolo centrale che, nei sistemi penali
moderni, è proprio della discrezionalità giudiziale, nell'ambito e
secondo i criteri segnati dalla legge (sentenza n. 50 del 1980).
Invero, "l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti -
in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento -
contribuisce, da un lato, a rendere quanto più possibile "personale"
la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'art. 27,
primo comma; e nello stesso tempo è strumento per una determinazione
della pena quanto più possibile "finalizzata", nella prospettiva
dell'art. 27, terzo comma, Cost. Il principio di uguaglianza trova in
tal modo dei concreti punti di riferimento, in materia penale, nei
presupposti e nei fini (e nel collegamento fra gli uni e gli altri)
espressamente assegnati alla pena nello stesso sistema
costituzionale. L'uguaglianza di fronte alle pene viene a
significare, in definitiva, "proporzione" della pena rispetto alle
"personali" responsabilità e alle esigenze di risposta che ne
conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia
e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite alla
potestà punitiva statale" (sentenza n. 50 del 1980).
Ma anche il suddetto potere discrezionale del giudice, volto alla
individualizzazione della sanzione, deve trovare nella legge i suoi
limiti e i suoi criteri direttivi.
A ciò risponde l'art. 133 cod. pen., che specifica quali sono i
connotati oggettivi e soggettivi del singolo caso dei quali il
giudice può e deve tener conto per determinare la sanzione concreta
e quali sono gli elementi dai quali egli può desumere le relative
valutazioni. E la determinazione legislativa del minimo e del massimo
della pena irrogabile per ciascun tipo di reato non rappresenta
soltanto un limite alla discrezionalità giudiziale, ma costituisce
anche un indispensabile parametro legislativo per l'esercizio di
essa, un criterio guida senza il quale il potere così riconosciuto
al giudice non sarebbe riconducibile al principio di legalità.
Mediante la determinazione legislativa del minimo e del massimo di
pena, infatti, il compito che viene assegnato al giudice è quello di
"proporzionare" la sanzione concreta non già al proprio giudizio di
disvalore sul fatto previsto dalla legge come reato, ma alla scala di
graduazione individuata dal minimo e dal massimo edittali, tenendo
conto della volontà del legislatore di comminare il minimo a quelli,
tra i casi riconducibili alla medesima fattispecie astratta, che
siano connotati da minor gravità e presentino minori indici di
capacità a delinquere, e di comminare, d'altra parte, il massimo
edittale ai casi che, in base agli elementi di cui all'art. 133 cod.
pen., rivestono maggior gravità ed in cui siano ravvisabili indici
di maggiore pericolosità personale.
La predeterminazione legislativa del massimo di pena irrogabile
per un determinato tipo di reato costituisce quindi un requisito
essenziale affinché la discrezionalità giudiziale nella
determinazione concreta della pena trovi nella legge il suo limite e
la sua regola e non si traduca, invece, in arbitrio.
Il principio di legalità della pena escluderebbe pertanto la
legittimità costituzionale di reati a pena massima indeterminata:
tant'è che tale ipotesi non ha modo di verificarsi nel nostro
ordinamento, dato che - ove la specifica norma sanzionatoria non
indichi il massimo edittale, si deve intendere che essa faccia
riferimento alla durata massima prevista in via generale, per le
singole categorie di pene, dagli artt. 23-26 cod. pen. e 26 cod. pen.
mil. di pace.
Ma il principio di legalità richiede anche che l'ampiezza del
divario tra il minimo ed il massimo della pena non ecceda il margine
di elasticità necessario a consentire l'individualizzazione della
pena secondo i criteri di cui all'art. 133 e che manifestamente
risulti non correlato alla variabilità delle fattispecie concrete e
delle tipologie soggettive rapportabili alla fattispecie astratta.
Altrimenti la predeterminazione legislativa della misura della pena
diverrebbe soltanto apparente ed il potere conferito al giudice si
trasformerebbe da potere discrezionale in potere arbitrario.
5. - L'analisi della norma impugnata induce la Corte a ritenere
che la predeterminazione del massimo di pena ad opera della norma
stessa (per effetto del rinvio implicito alla durata massima della
reclusione militare stabilita in 24 anni dall'art. 26 del cod. pen.
mil. di pace) sia soltanto apparente e quindi non idonea a funzionare
effettivamente quale parametro e criterio direttivo per l'esercizio
del potere discrezionale del giudice.
Tale valutazione, del resto, era già sottesa al rilievo espresso
nella sentenza n. 102 del 1985, secondo cui l'eventualità che per un
reato di violata consegna da parte di militare preposto a guardia di
cosa determinata, venga irrogata una pena di 24 anni di reclusione
militare si presenta come "mera ipotesi teorica". Il che significa
che non appare ipotizzabile alcuna fattispecie concreta di reato ex
art. 122 cod. pen. mil. di pace alla quale sia ragionevole ritenere
che il legislatore abbia davvero inteso collegare una sanzione di
tale misura. E poiché le norme penali debbono invece far riferimento
a fenomeni che appaiano concretamente verificabili (sentenza n. 96
del 1981), ne deriva il carattere meramente apparente della
predeterminazione legislativa del massimo di pena.
Sono del resto sufficienti alcuni rilievi a confermare tale
valutazione.
Deve essere considerato, infatti, che tra il minimo ed il massimo
della pena comminata dall'art. 122 vi è una divaricazione di
ampiezza tale da non avere quasi alcun riscontro nel nostro
ordinamento penale. Né può ritenersi che l'abnorme estensione
dell'ambito di determinazione così lasciato alla discrezionalità
del giudice corrisponda alla variabilità - in termini di gravità
del reato - delle fattispecie concrete sussumibili nella norma
incriminatrice e trovi quindi in tale variabilità la sua
giustificazione.
Al riguardo, va qui ribadito, in primo luogo, che non deve esservi
"sovvertimento del rapporto tra il principio della riserva alla legge
del trattamento sanzionatorio e quello dell'individualizzazione della
pena. In linea di principio, infatti, l'individuazione del disvalore
oggettivo dei fatti-reato tipici, e quindi del loro diverso grado di
offensività, spetta al legislatore; mentre al giudice compete di
valutare le particolarità del caso singolo onde individualizzare la
pena, stabilendo in base ad esse, nella cornice posta dai limiti
edittali, quella adeguata in concreto. Poiché gli ambiti delle due
sfere non vanno confusi, è compito del legislatore di rispettare
quel rapporto attraverso un'adeguata articolazione dei trattamenti
sanzionatori" (sentenza n. 285 del 1991).
Ma, con specifico riferimento alla norma in esame, particolare
rilievo assume la considerazione che la pena da essa prevista è
comminata "per il solo fatto della violata consegna" ed è quindi da
commisurare soltanto alla gravità, oggettiva e soggettiva,
dell'offesa arrecata allo specifico bene protetto (che, nei reati di
violata consegna, è costituito dal servizio), mentre l'offesa al
patrimonio e/o ad altri beni, che è intrinseca alla fattispecie di
cui all'art. 122 cod. pen. mil. di pace, è già comunque punita
dalla sanzione prevista per lo specifico reato che ciascuna delle
condotte previste dalla norma suddetta necessariamente concretizza e
che si pone in concorso formale con il reato qui in esame. Ne
consegue che la gravità della lesione specifica rappresenta già
direttamente il parametro per la commisurazione della pena da
irrogare per il reato concorrente e non può quindi servire a
giustificare razionalmente un massimo di pena così elevato quale
quello previsto per questa particolare ipotesi di violata consegna,
né, quindi, a rendere tale previsione riferibile ad alcuna
immaginaria ipotesi di concretizzazione del reato.
Risultano così confermati sia il carattere "meramente teorico"
della determinazione del massimo edittale previsto dall'art. 122 cod.
pen. mil. di pace, sia il superamento di quel margine di elasticità
che al legislatore è consentito di predisporre al fine di rendere
possibile al giudice la "individualizzazione" della pena ai sensi
degli artt. 132 e 133 cod. pen. La norma in esame, con la previsione
di una pena determinabile tra un minimo di due ed un massimo di
ventiquattro anni di reclusione militare, rappresenta in definitiva,
per le considerazioni svolte, l'attribuzione al giudice di un potere
di determinazione svincolato da effettivi criteri normativi di
quantificazione.
È quindi violato il principio di legalità della pena, posto che
tale principio, è sì compatibile con una regolata discrezionalità
giudiziale, ma non con l'arbitrio del giudice.
6. - Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità
costituzionale dell'art. 122 cod. pen. mil. di pace.
Ne consegue - a prescindere dal possibile intervento del
legislatore in attuazione della sollecitazione formulata da questa
Corte già sette anni or sono - che le ipotesi particolari di violata
consegna previste dalla norma suddetta restano riconducibili alle
figure generali di cui agli artt. 118 e 120 cod. pen. mil. di pace, e
quindi punibili ai sensi di tali norme, salve rimanendo altresì le
ulteriori sanzioni previste per i reati concorrenti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 122 del codice
penale militare di pace.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:299 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte