Sentenza n. 3/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/01/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 132 del d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza
emessa il 26 febbraio/30 aprile 1993 dal Tribunale amministrativo
regionale della Lombardia, sezione di Brescia, sul ricorso proposto
da Zamboni Stella contro il Ministero della pubblica istruzione ed
altro, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione di Zamboni Stella, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Uditi l'avv. Federico Sorrentino per Zamboni Stella e l'Avvocato
dello Stato Carlo Carbone per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 30 aprile 1993, il Tribunale
amministrativo regionale della Lombardia - sezione di Brescia - ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, 35, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione,
dell'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, "nella parte in cui
non prevede che il pubblico dipendente già cessato dal servizio per
infermità, ovvero per superamento del periodo massimo di aspettativa
per infermità, possa presentare istanza di riassunzione".
Il giudice a quo premette, in punto di fatto, che la ricorrente,
già insegnante di ruolo presso una scuola media statale e dispensata
dal servizio nel 1987, ai sensi dell'art. 129 del citato d.P.R. n. 3
del 1957, per aver superato il periodo massimo di aspettativa
concesso per motivi di salute, ha impugnato il provvedimento con cui
il Provveditore agli studi di Brescia ha respinto l'istanza di
riammissione in servizio da lei presentata sulla base delle sue
ristabilite condizioni di salute.
Ciò posto, il remittente osserva che, ai sensi della norma
censurata (cui rinvia l'art. 115 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417,
relativo al personale della scuola), la riammissione in servizio può
essere accordata in favore di colui che sia cessato dall'impiego per
dimissioni o per collocamento a riposo, ovvero per decadenza, ma
limitatamente ai casi previsti dalle lettere b e c dell'art. 127 del
d.P.R. n. 3 del 1957. Da ciò si evince che la riammissione in
servizio è preclusa nelle sole ipotesi di decadenza dall'impiego
connessa ad effetti irreversibilmente impeditivi per la valida
costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica
amministrazione (cfr. lettere a e d del citato art. 127).
Risulta, invece, irrazionale, prosegue il remittente, la mancata
previsione della possibilità di riammettere in servizio coloro che
siano stati dispensati per motivi di salute e che evidenzino, a
seguito di convincenti riscontri medici acclarabili anche dalla
stessa pubblica amministrazione, l'integrale riacquisto della
precedente capacità lavorativa.
Né è possibile una lettura estensiva dell'art. 132 in esame, la
cui elencazione deve considerarsi tassativa, anche sulla scorta della
costante giurisprudenza, che ha escluso la possibilità di
interpretare il termine "collocamento a riposo" in senso diverso dai
casi di cessazione dal servizio conseguenti alla maturazione di determinate anzianità quiescibili.
Sembra, pertanto, al remittente che la norma censurata violi, in
primo luogo, l'art. 35, primo comma, della Costituzione, in quanto la
tutela del lavoro per essere effettiva deve anche farsi carico, ove
possibile, di reinserire nell'attività lavorativa il soggetto che è
cessato dalla malattia; in secondo luogo, l'art. 3 della
Costituzione, poiché discrimina immotivatamente il lavoratore che ha
riacquistato la precedente capacità lavorativa rispetto agli altri
soggetti ai quali invece è consentito presentare istanza di
riassunzione; infine, l'art. 97, primo comma, della Costituzione, sia
sotto il profilo dell'imparzialità che sotto quello del buon
andamento dell'amministrazione.
2. - Si è costituita nel presente giudizio Zamboni Stella,
ricorrente nel giudizio a quo, concludendo per l'accoglimento della
questione.
Osserva la difesa della parte privata che l'istituto della
dispensa dal servizio da un lato presenta punti in comune con i casi
di cessazione dal rapporto indicati dall'impugnato art. 132 per i
quali è ammessa la riassunzione, mentre, dall'altro, sembra
nettamente distinguersi dalle altre fattispecie che con essa seguono
la sorte della esclusione della possibilità di riammissione.
Sotto il primo profilo, infatti, la dispensa per infermità
presenta motivi non meno validi e ragionevoli per consentire la
riammissione rispetto alle altre ipotesi di cessazione del rapporto
contemplate nella norma impugnata, ed anzi sembra paradossale tale
preclusione rispetto, ad esempio, ai casi di cui all'art. 127, lett.
b e c, che contemplano la decadenza dal servizio, rispettivamente,
per aver accettato una missione o altro incarico da un'autorità
straniera senza autorizzazione e per non aver assunto o riassunto
servizio entro un termine prefissato o per essere rimasti assenti
dall'ufficio per un certo periodo.
Sotto il secondo profilo, prosegue la difesa della parte privata,
in ordine agli altri casi di cessazione dal servizio parimenti
esclusi dalla riammissione sussistono certamente valide
giustificazioni, quali la presenza di incompatibilità o la mancanza
di requisiti soggettivi (artt. 127, lett. a, e 63), la invalidità
insanabile dei documenti (art. 127, lett. d), la esistenza di limiti
fisiologici o psicologici che non consentono al soggetto di esplicare
l'attività, ovvero profili di carattere sanzionatorio (art. 129).
In definitiva, conclude la difesa, poiché la ratio sottesa alla
dispensa per motivi di salute tende ad accostare tale istituto alle
ipotesi di cessazione dall'impiego per cause indipendenti dalla
volontà dell'interessato e naturalisticamente reversibili,
l'esclusione della possibilità di riammissione costituisce un
trattamento deteriore non assistito da alcuna valida ragione
giustificativa.
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale ha concluso per l'inammissibilità o
l'infondatezza della questione, rilevando che la norma in esame
presenta carattere di specialità e come tale è rimessa, quanto al
suo contenuto, alla libera scelta del legislatore. Considerato in diritto
1. - Il TAR della Lombardia - sezione di Brescia - ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 132 del d.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3 "nella parte in cui non prevede che il pubblico
dipendente già cessato dal servizio per infermità, ovvero per
superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità, possa
presentare istanza di riassunzione".
Premesso che l'elencazione, contenuta nella norma impugnata, delle
cause di cessazione del rapporto d'impiego non ostative alla
riammissione deve considerarsi - secondo la concorde giurisprudenza -
tassativa, il Collegio remittente osserva che la pur ampia
discrezionalità legislativa che connota l'istituto in esame deve
tuttavia fondarsi su criteri di ragionevolezza, con i quali contrasta
la mancata previsione della possibilità di riammettere in servizio
coloro che siano stati dispensati per motivi di salute e che poi
evidenzino l'integrale riacquisto della precedente capacità
lavorativa. La norma censurata violerebbe, pertanto, l'art. 3 della
Costituzione, per irrazionale discriminazione dei
detti soggetti rispetto agli altri per i quali, pur essendo la
cessazione dal servizio parimenti connessa ad eventi non
irreversibili, la riammissione è invece possibile; l'art. 35, primo
comma, della Costituzione, per violazione della tutela del lavoro, la
quale, per essere effettiva, deve farsi carico di reinserire
nell'attività lavorativa il soggetto che è cessato dalla malattia;
infine, l'art. 97, primo comma, della Costituzione, sotto entrambi i
profili della imparzialità e del buon andamento della pubblica
amministrazione.
2. - La questione è fondata.
L'art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957 prevede che può essere
riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di
amministrazione, l'impiegato cessato dal servizio per dimissioni, per
collocamento a riposo, o per decadenza nei casi di cui alle lettere b
e c dell'art. 127, che prevedono rispettivamente l'accettazione di
una missione o di altro incarico da un'autorità straniera senza
autorizzazione del Ministro, e la ingiustificata mancata assunzione o
riassunzione del servizio entro il termine prefissato, od assenza
dall'ufficio per un determinato periodo minimo.
Restano escluse dall'ambito applicativo della norma, e pertanto
precludono la riammissione, tutte le altre ipotesi di cessazione del
rapporto d'impiego, vale a dire, oltre alla dispensa per motivi di
salute qui in discussione, la dispensa per incapacità o per
persistente insufficiente rendimento (art. 129 del T.U.); la
decadenza per incompatibilità, o per perdita della cittadinanza, o a
seguito dell'accertamento che l'impiego fu conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile
(artt. 63 e 127, lett. a e d, del T.U.); la destituzione, nonché
altri casi marginali.
Dall'esame di tale quadro normativo della materia emerge che la
mancata inclusione della dispensa per motivi di salute tra le cause
di cessazione dal servizio non ostative alla riammissione (e,
correlativamente, la sua assimilazione alle fattispecie preclusive
della ricostituzione del rapporto) appare sfornita di razionale
giustificazione.
Invero, pur non essendo del tutto agevole individuare una precisa
ed univoca ratio discriminatrice tra le due anzidette categorie di
cause di cessazione dal servizio, basta osservare, ai fini che qui
interessano, che la dispensa per motivi di salute si fonda su una
situazione (lo stato di infermità) la quale, da un lato, è
ovviamente indipendente dalla volontà dell'interessato - per cui
certamente esula dal provvedimento una valutazione negativa del
comportamento dell'impiegato (e comunque qualsiasi profilo
sanzionatorio) -; dall'altro non può considerarsi in assoluto
irreversibile, tanto più alla luce delle odierne cognizioni della
scienza medica.
In presenza di dette caratteristiche, e tenuto conto del rilievo
che l'istituto della riammissione in servizio, seppure non possa
definirsi di carattere generale, ha tuttavia una portata così ampia
che esclude una qualificazione stricto sensu derogatoria, deve
ritenersi che l'aver precluso in radice, sulla base evidentemente di
una presunzione assoluta di irreversibilità dello stato di
infermità, la possibilità della riammissione di chi sia stato
dispensato dal servizio per motivi di salute integri la violazione
del principio di eguaglianza: detti soggetti, infatti, vengono
sottoposti ad un trattamento irrazionalmente deteriore rispetto a
quelli per i quali invece, ai sensi della norma impugnata, tale
possibilità è ammessa, pur versando i primi in situazione
certamente degna di non minore tutela.
Ad abundantiam va rilevato che la disciplina concernente il
personale delle unità sanitarie locali, pur riproducendo in sostanza
il d.P.R. n. 3 del 1957 in tema di cessazione del rapporto d'impiego,
comprende tra le cause di cessazione che consentono la riammissione
in servizio la dispensa per motivi di salute (cfr. art. 59 del d.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761).
Restano assorbiti i profili di censura relativi agli artt. 35 e 97
della Costituzione.
3. - Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'impugnato art. 132, primo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella
parte in cui non include, nel novero delle cause di cessazione dal
servizio in presenza delle quali è possibile la riammissione, la
dispensa per motivi di salute, comprendendo ovviamente in tale
dizione entrambe le ipotesi in cui il provvedimento può essere
adottato, a seconda cioè che esso consegua o meno alla scadenza del
periodo massimo di aspettativa (artt. 71 e 129 del d.P.R. medesimo).
È appena il caso di rilevare, infine, che, secondo consolidati
principi, l'amministrazione, nel decidere sull'istanza di
riammissione, deve procedere al rigoroso accertamento dei requisiti
oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, e possiede comunque un
ampio potere discrezionale nella valutazione dell'esistenza
dell'interesse pubblico all'adozione del provvedimento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 132, primo
comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato), nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di
cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali è possibile
la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di
salute.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte