Sentenza n. 30/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/02/1972 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 963/1965
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 26,
lettere c e d, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina della
pesca marittima), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 novembre 1970 dal pretore di Massa nel
procedimento penale a carico di Romani Pasquale e Cusignani Antonio,
iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 10 marzo 1971;
2) ordinanza emessa il 16 gennaio 1971 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Magliozzi Luigi, iscritta al n. 124 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Republica n. 112 del 5 maggio 1971;
3) ordinanza emessa il 14 maggio 1971 dal pretore di Piombino nel
procedimento penale a carico di Morle' Attilio e Peluso Giuseppe,
iscritta al n.246 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Pasquale
Romani e di Antonio Cusignani, per la contravvenzione di pesca a
trazione meccanica a distanza inferiore di tre miglia dalla costa, il
pretore di Massa, tenuto conto che, nell'ipotesi di condanna si
sarebbero dovute applicare, con la pena principale, le previste pene
accessorie - e fra queste, ai sensi della lettera d dell'art. 26 della
legge 14 luglio 1965, n. 963, "la interdizione di esercitare la pesca
marittima in qualunque forma, anche alle dipendenze altrui" - da
quindici giorni sino a due mesi e, in caso di recidiva, sino a un anno
- con ordinanza del 13 novembre 1970 riteneva rilevante e non
manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale di
tale disposizione, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 4 e 27,
terzo comma, della Costituzione.
Ad avviso del pretore, le pene accessorie, pur distinguendosi da
quelle principali per la prevalente funzione preventiva, non dovrebbero
mai risolversi nell'esclusione di chi ne è colpito dallo svolgimento
di un'attività che gli consenta di vivere.
Per altro, proprio a questo risultato si perverrebbe, di fatto, nel
caso del pescatore cui venga comminata la suddetta interdizione, dato
che egli, nell'odierna struttura sociale, caratterizzata dalla
specializzazione dei vari mestieri, non potrebbe attendere ad altra
attività se non quella sua propria. Il contrasto con i primi due
precetti costituzionali (artt. 1 e 4) sarebbe tanto più evidente, in
quanto al pescatore verrebbe inibito di esercitare, oltre a quel tipo
di pesca mediante il quale è stato commesso il reato, anche qualsiasi
specie di pesca marittima, pure nella forma di prestazione d'opera
subordinata.
Per il fatto stesso di risolversi nella soppressione di una
qualsiasi possibilità di lavoro e di onesto guadagno, la norma
denunziata sarebbe pure contraria al senso di umanità, richiesto per
la pena, ed al suo fine rieducativo (art. 27, terzo comma, Cost.).
2. - Analoga questione, limitatamente all'inciso "anche alle
dipendenze altrui", contenuto nella medesima disposizione, è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 35 della Costituzione, con
ordinanza del 16 gennaio 1971, dal pretore di Roma, nel corso di un
procedimento penale, per identico reato, a carico di Luigi Magliozzi.
Anche in tale ordinanza si pone in rilievo il carattere preventivo
della pena accessoria, ma si osserva che questa raggiungerebbe il suo
specifico scopo, allorché sia ritenuto responsabile il capobarca o il
comandante del peschereccio, dappoiché solo colui che riveste una di
tali qualifiche, per la particolare disciplina vigente a bordo del
natante, potrebbe violare le disposizioni legislative in materia ed
essere, conseguentemente, indotto a non violarle. Al contrario, il
pescatore che sia un lavoratore subordinato, dovendo eseguire gli
ordini del capobarca o del comandante, non potrebbe mai, in via
autonoma, infrangere la legge de qua. Nei suoi confronti, pertanto, la
pena accessoria avrebbe solo carattere di afflittività, che, tuttavia
non potrebbe spingersi fino alla privazione del diritto al lavoro, il
quale ha riconoscimento e tutela costituzionali in tutte le sue forme
ed applicazioni.
3. - Nei due giudizi innanzi a questa Corte non vi è stata
costituzione di parte privata.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto con atto
depositato il 10 marzo 1971, nel quale chiede che le questioni siano
dichiarate non fondate.
Per quanto concerne la violazione degli artt. 1 e 4 della
Costituzione, l'Avvocatura - dopo aver affermato che le continue
trasformazioni sociali in atto smentirebbero l'asserita impossibilità
di svolgere un'attività lavorativa diversa da quella intrapresa e
seguita - si richiama alla giurisprudenza di questa Corte sui limiti
del riconoscimento del diritto al lavoro, derivanti dall'esigenza di
tutela di interessi generali, fra i quali va annoverata la prevenzione
dei reati.
Aggiunge che detti artt. 1 e 4, come non garantiscono il diritto al
conseguimento di un'occupazione, così non garantiscono quello alla
conservazione del posto di lavoro.
La violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione, poi,
non sussisterebbe, sia per quanto riguarda il senso di umanità -
essendo da escludere che dalla interdizione temporanea di una
determinata attività lavorativa derivi il venir meno di qualsiasi
altra lecita possibilità di lavoro; sia per quanto concerne la
finalità rieducativa della pena, che non sarebbe illegittima pur se
tale finalità mancasse o fosse presente solo in minima misura e che,
inoltre, giusta la sentenza n. 12 del 1966 di questa Corte, assolve
pure ad altre essenziali finalità.
A proposito dell'ulteriore profilo della questione avanzata dal
pretore di Roma, anche in riferimento all'art. 35 della Costituzione,
l'Avvocatura osserva che l'interdizione da una professione, arte,
industria, commercio o mestiere, per i quali sia richiesto uno
specifico permesso o abilitazione o autorizzazione o licenza
dell'autorità, debba, logicamente, di questi comportare la decadenza,
quale conseguenza dell'abuso fattone.
Deduce, infine, l'Avvocatura che a difforme risultato non si
potrebbe pervenire neppure limitatamente all'inciso "anche alle
dipendenze altrui", perché il lavoratore subordinato, sebbene
diffilcilmente potrebbe violare le norme sulla pesca di propria
iniziativa, ben potrebbe concorrere nei fatti che tali norme
incriminano. E ciò starebbe a dimostrare il carattere (anche)
preventivo della disposizione denunziata.
4. - Altra questione di legittimità costituzionale della legge n.
963 del 1965, art. 26, lett. c - che prevede, come pena accessoria, la
sospensione di validità del permesso di pesca (da quindici giorni sino
a due mesi e, in caso di recidiva, sino a un anno) con divieto dell'uso
per la pesca della nave o del galleggiante, con il quale è stato
commesso il reato - è stata sollevata, con ordinanza del 14 maggio
1971, dal pretore di Piombino, in riferimento all'art. 27, primo comma
della Costituzione, nel corso di un procedimento penale a carico di
Attilio Morle' e di Giuseppe Peluso.
Nell'ordinanza si afferma che, nell'ipotesi di condanna, la pena
accessoria colpirebbe persona diversa dall'imputato ed estranea al
fatto contestato, quale, nella specie, è il titolare del permesso di
pesca; questi risponderebbe così di fatto non proprio, in violazione
del precetto costituzionale sulla personalità della pena.
Nel giudizio innanzi a questa Corte, nel quale non vi è stata
costituzione di parte privata, è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, con atto depositato il 2 ottobre 1971 nel quale si chiede
che la questione sia dichiarata non fondata.
L'Avvocatura deduce che la questione sollevata è frutto di mero
errore di interpretazione della norma denunziata; e precisa che il
permesso di pesca - la cui sospensione di validità è prevista come
pena accessoria - è distinto dalla licenza di navigazione, rispetto
alla quale si pone come ulteriore autorizzazione, al fine di evitare
che la pesca o determinati tipi di essa possano essere esercitati con
navi non adatte. Ed osserva che la sospensione di validità del
permesso di pesca in tanto potrà essere comminata, per l'art. 20 del
codice penale, in quanto sia stata irrogata la pena principale; mentre
potrà essere inflitta al titolare del permesso di pesca, solo se ed in
quanto questi sia autore o correo di uno dei reati previsti dalla
normativa sulla pesca marittima. Non è, invero, concepibile che
taluno, se non sia stato imputato, venga punito con una pena
accessoria, dato che questa non può che conseguire ad una condanna a
pena principale, come effetto penale di questa ultima (art. 20 cod.
pen.). Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza del pretore di Piombino riguarda la lett. c e
quelle dei pretori di Massa e di Roma la lett. d dell'art. 26 della
legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima):
pertanto, le cause possono essere riunite e decise con unica sentenza.
2. - Quanto alla disposizione contenuta nella lett. c dell'art. 26,
che commina la pena accessoria della sospensione di validità del
permesso di pesca, la questione è palesemente infondata. Emerge dalla
stessa enunciazione dell'ordinanza del pretore di Piombino che il
titolare del permesso non è imputato nel giudizio di merito. Di più:
l'ordinanza muove proprio ed esclusivamente da tale circostanza per
sollevare la questione.
Ora, non è concepibile l'applicazione di una pena accessoria -
come giustamente osserva l'Avvocatura generale dello Stato - a carico
di persona estranea al processo e diversa da quella cui sia irrogata o
irrogabile la pena principale. Sul piano logico, prima ancora che sul
piano giuridico, non è invocabile il principio costituzionale della
responsabilità penale strettamente personale, rispetto a chi, non
essendo stato sottoposto a procedimento, non può essere raggiunto da
una sanzione accessoria, essendo questa vincolata all'irrogazione di
una pena principale.
Occorre ricordare che conseguenze patrimoniali, collegate alle
sanzioni penali, ma da esse distinte, non sono estranee alla legge n.
963 del 1965. Recita, infatti, l'art. 30 che "l'armatore e
l'imprenditore di pesca sono solidalmente e civilmente responsabili per
le multe e le ammende inflitte ai loro ausiliari e dipendenti per i
reati commessi nell'esercizio della pesca marittima"; e l'art. 29
ammette la costituzione di parte civile dello Stato, in persona del
Ministro per la marina mercantile, nei giudizi penali (con tutti gli
effetti della responsabilità per danni a carico di quanti debbano
risponderne alla stregua della legge civile - artt. 2043 e segg. cod.
civ. - e della legge penale - art. 185, secondo comma, cod. pen.;
artt. 22, secondo comma, 107 e segg. cod. proc. pen.).
Questi sono gli strumenti che predispone l'ordinamento giuridico
per reprimere i fatti illeciti (indipendentemente dal campo penale)
dell'armatore e dell'imprenditore di pesca.
Va da sé, tuttavia, che il permesso di pesca dell'art. 12 - sia
esso da annoverare tra le concessioni, le autorizzazioni o le
ammissioni - può essere revocato dalla pubblica Amministrazione in
caso di abusi, anche se commessi dal personale di bordo e non
direttamente dal titolare.
3. - La lett. d del medesimo articolo della legge, che commina, a
sua volta, la pena accessoria della interdizione di esercitare la pesca
marittima, è stata censurata, nell'intiero testo dal pretore di Massa
e, limitatamente all'inciso "anche alle dipendenze altrui", dal pretore
di Roma.
Argomenta il primo (e il secondo mostra di condividerne l'opinione
pur con un breve accenno) che la pena accessoria qui prevista finirebbe
con l'escludere colui che ne sia colpito da qualsiasi attività
lavorativa, "stante l'odierna struttura sociale e in particolare il
grado di specializzazione dei vari mestieri", cioè col determinare,
per un pescatore, l'impossibilità pratica dell'inserimento in un
diverso contesto operativo.
Per rimanere sul piano metagiuridico, si può obiettare in
contrario che restano aperte al pescatore talune attività marittime
marginali: e ciò a prescindere da una certa mobilità delle attività
lavorative in generale.
Ma, più pertinentemente, si deve obiettare che l'esercizio di
un'attività può ben essere - e spesso è - sottoposta a condizioni,
limitazioni ed obblighi, in funzione di interessi ed esigenze sociali
dall'ordinamento statuale ritenuti meritevoli di protezione (vedi
sentenza n. 41 del 1971 di questa Corte): e lo sono, in sommo grado,
gli interessi e le esigenze della biologia marina e dell'ecologia, che
costituiscono la ratio di prescrizioni che, pur divenute ora più
specifiche, più restrittive e più severe, si ricollegano a quelle
della legge 4 marzo 1877, n. 3706, e successive modificazioni e del
regolamento 13 novembre 1882, n. 1090, e successive modificazioni.
Né è a tacere che il ragionamento delle ordinanze varrebbe per
tutte le pene accessorie della interdizione e sospensione
dall'esercizio di una professione o di un'arte previste e disciplinate
dal codice penale (artt. 30 e 35), dal codice di navigazione (es.,
art. 1082, primo comma, n. 1 e n. 2, e secondo comma, n. 1 e n. 2;
art. 1083) e da leggi speciali.
4. - Del resto, nelle ordinanze di rimessione, i pretori di Massa e
di Roma non dubitano del carattere illecito della condotta incriminata
dall'art. 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, integrato dall'art.
111 del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 2 ottobre 1968,
n. 1639: e poiché non può certo rientrare nella protezione
costituzionale un'attività penalmente illecita, non è a parlarsi di
violazione degli artt. 1, primo comma, 4 e 35 della Costituzione. E
ciò anche a non dire che la pena (sia essa principale od accessoria)
è rimessa alla scelta del legislatore, insindacabile in questa sede,
quando, rimanendo egli nei limiti della sua discrezionalità, non violi
i precetti della Costituzione.
Non è invocabile neppure l'art. 27, terzo comma, specie per la
breve durata della proibizione di esercitare la pesca marittima (da
quindici giorni a due mesi e, in caso di recidiva, a un anno); e tenuto
conto, altresì, dell'abbastanza ampio potere del giudice di adeguare
la pena (per quel che ci riguarda, accessoria) alla particolarità del
caso concreto, alla stregua dei criteri indicati nell'art. 132 cod.
pen. e delle circostanze elencate nell'art. 133 dello stesso codice.
Né rileva la tesi del pretore di Massa che le pene accessorie
partecipano della natura delle misure di sicurezza, dappoiché, anche a
volerla ritenere esatta, non condurrebbe ad alcun risultato
apprezzabile sul piano costituzionale.
5. - Il dubbio di costituzionalità dell'inciso "anche alle
dipendenze altrui", prospettato dal pretore di Roma, sembra essere
viziato da un equivoco.
La legge in esame punisce con la pena principale, cui fanno seguito
talune pene accessorie, chi del reato sia responsabile.
Col che un comandante o un capo barca, il quale abbia violato od
ordinato di violare i limiti di distanza dalla costa, fissati per la
pesca, subirà la pena della proibizione di esercitare la sua attività
lavorativa, sia come (attuale) comandante o capo barca, sia come
(futuro ed eventuale) lavoratore subordinato.
Ciò non significa, ben s'intende, che il fatto, se commesso dal
lavoratore dipendente, non sia penalmente sanzionato, ma lo è
nell'ambito ed entro i confini delle disposizioni della parte generale
del codice di diritto sostantivo, specie con riguardo agli artt. 110 e
seguenti (partecipazione di più persone nel fatto illecito); all'art.
51, ultimo comma (sindacabilità o no dell'ordine); all'art. 47 (errore
di fatto: estrema difficoltà e spesso impossibilità per il semplice
pescatore di controllare l'esatta posizione del natante rispetto alla
costa); all'art. 48 (errore determinato dall'altrui inganno) e via
dicendo.
Il complesso tessuto del nostro sistema punitivo consente, quindi,
di superare le obiezioni e le contestazioni del pretore di Roma, non
tanto con riguardo alla pena accessoria - secondo la di lui
circoscritta impostazione -, bensì a tutte le sanzioni penali nella
loro globalità; e di superarle col pieno rispetto sia degli scopi
della pena, sia della esclusione della responsabilità per fatto
altrui, in riferimento all'art. 27, terzo e primo comma, Cost.:
questioni, per altro, solo adombrate nella motivazione dell'ordinanza
di rimessione del pretore di Roma e prospettate per implicito a questa
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26, lett. c, della legge 14 luglio 1965, n. 963 (disciplina
della pesca marittima), sollevata, in riferimento all'art. 27, primo
comma, della Costituzione, dal pretore di Piombino con l'ordinanza in
epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26, lett. d, della stessa legge, sollevata, in riferimento
agli artt. 1, primo comma, 4 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal
pretore di Massa con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'inciso "anche alle dipendenze altrui", contenuto nell'art. 26,
lett. d, della stessa legge, sollevata, in riferimento agli artt. 4 e
35 della Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte