Corte costituzionale

Ordinanza n. 30/1999

Altra decisione · depositata il 11/02/1999 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1,

del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto

1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura

penale in tema di valutazione delle prove), promosso con ordinanza

emessa il 6 luglio 1998 dal Tribunale di Nola nel procedimento penale

a carico di D. F. ed altri, iscritta al n. 808 del registro ordinanze

1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44,

prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Nola (r.o. n. 808 del 1998) ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 101,

secondo comma, 111, primo comma, e 112 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, del codice di

procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267

(Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema

di valutazione delle prove), nella parte in cui tale norma subordina

al consenso degli altri imputati l'utilizzabilità ai fini della

decisione delle dichiarazioni rese dal coimputato che non si presenti

al dibattimento o si avvalga in tale sede della facoltà di non

rispondere;

che a giudizio del rimettente la norma impugnata viola l'art. 3

Cost., per l'irragionevole sacrificio imposto, in nome della tutela

del contraddittorio, all'utilizzazione di fonti di prova divenute

irripetibili, nonché per la disparità di trattamento che tale

disciplina comporta nei confronti delle dichiarazioni rese dai

prossimi congiunti che si avvalgono della facoltà di non

testimoniare e delle dichiarazioni rese da un imputato di reato

connesso, di cui non sia possibile ottenere la presenza per fatti o

circostanze imprevedibili (art. 513, comma 2, prima parte, cod. proc.

pen.);

che ancora, a giudizio del rimettente, sono violati gli artt. 3

e 112 Cost., perché l'impossibilità di utilizzare atti, la cui

irripetibilità è oggettivamente sopravvenuta e non poteva essere

prevista, determina un irragionevole ostacolo all'esercizio

dell'azione penale;

che vi sarebbe infine lesione degli artt. 25, 101, comma secondo,

e 111 Cost., perché la disciplina impugnata attribuisce alle parti

il potere di disporre della prova, sottraendola così alla

valutazione del giudice e sacrificando la finalità primaria del

processo penale, che è la ricerca della verità per una giusta

decisione;

che la questione è stata sollevata nel corso di un dibattimento

nel quale un imputato, citato per la prima volta a comparire dopo

l'entrata in vigore della legge per essere sottoposto ad esame, ha

dichiarato di rinunciare a presenziare al dibattimento, e che i

difensori degli altri imputati non hanno prestato il consenso alla

utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per l'omessa

indicazione dei parametri costituzionali di riferimento e comunque

perché analoga ad altre sulle quali la Corte si è già pronunciata

con la sentenza n. 361 del 1998.

Considerato che il rimettente, muovendo dal quadro normativo

risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n.

267, sottopone a censura il regime di inutilizzabilità ai fini della

decisione, in mancanza del consenso degli altri imputati, delle

dichiarazioni rese sul fatto altrui dal coimputato che in

dibattimento rifiuti di sottoporsi all'esame o si avvalga della

facoltà di non rispondere;

che, successivamente alla emissione dell'ordinanza di rimessione,

questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul predetto

quadro normativo, dichiarando la illegittimità costituzionale in

parte qua tra l'altro, degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo e 210

del codice di procedura penale;

che, per effetto di detta pronuncia, qualora il coimputato, che

abbia in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la

responsabilità di altri, in dibattimento rifiuti o comunque ometta

in tutto o in parte di rispondere su tali fatti, si applica la

disciplina degli artt. 210 e 513, comma 2, cod. proc. pen., nonché,

in mancanza dell'accordo delle parti, il meccanismo delle

contestazioni previsto dall'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc.

pen;

che pertanto occorre restituire gli atti al giudice rimettente

affinché verifichi se, alla luce della nuova disciplina applicabile

a seguito della sentenza n. 361 del 1998, la questione sollevata sia

tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Nola.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:30 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte