Corte costituzionale

Sentenza n. 300/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/12/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 59 r.d. 16

marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata, della liquidazione

coatta amministrativa) e 429, 3 comma, del codice di procedura civile

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 ottobre 1983 dal Pretore di Verona nel

procedimento civile vertente tra Orlandi Rino e S.p.a. Saifecs

iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno 1984;

2) due ordinanze emesse il 23 novembre e 16 settembre 1983 dal

Pretore di Firenze nei procedimenti civili vertenti tra Machiavelli

Validoro ed altri e Pacci Romano ed altri contro S.p.a. Gover

iscritte ai nn. 571-592 del registro ordinanze 1984 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 294 e 252 dell'anno

1984;

Visto l'atto di costituzione di Machiavelli Validoro ed altri,

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

Udito l'avv. Giulio Cevolotto per Machiavelli Validoro ed altri e

l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza, emessa il 12 ottobre 1982 (notificata e

comunicata il successivo 28; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

238 del 29 agosto 1984 e iscritta al n. 346 R.O. 1984) sul ricorso

depositato il 14 marzo 1983, con il quale Orlandi Rino, che aveva

prestato la propria attività lavorativa in qualità di operaio alle

dipendenze della Saifecs S.p.a., ammessa all'amministrazione

controllata con decreto 29 giugno 1978 del Tribunale di Milano e poi

al beneficio del concordato preventivo con decreto 1° luglio 1980,

seguito da sentenza di omologazione con cessione dei beni ai

creditori, resa dallo stesso Tribunale, aveva chiesto, nei confronti

del liquidatore dott. Spadacini Luigi e del legale rappresentante

della società, la condanna della società al pagamento della somma

di lire 5.056.032 a titolo di indennità di anzianità detratto

l'acconto di lire 500.000 ricevuto nel gennaio 1983, oltre la

rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data di maturazione del

diritto al saldo effettivo, l'adi'to Pretore di Verona, in funzione

di giudice del lavoro, nella contumacia della convenuta - emanata

l'ordinanza provvisionale richiesta ai sensi dell'art. 423 co. 2

c.p.c. sotto la data del 7 ottobre 1983 - dichiarò rilevante e non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 59 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e

429 co. 3 c.p.c. nella parte in cui esclude che i crediti di lavoro

possano essere rivalutati in caso di ammissione del datore di lavoro

debitore al concordato preventivo per il tempo successivo alla data

della domanda di ammissione alla procedura stessa, in riferimento

agli artt. 36 co. 1 e 3 Cost.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si

è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio

dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e

concludendo per la manifesta infondatezza e, in ipotesi, per la

infondatezza della proposta questione con atto depositato il 17

settembre 1984, e per l'inammissibilità o, in ipotesi, per la

infondatezza con memoria depositata il 25 novembre 1986.

2.1. - Con ordinanza, emessa il 23 ottobre 1983 (comunicata l'8 e

notificata il 9 marzo 1984; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

294 del 24 ottobre 1984 e iscritta al n. 571 R.O. 1984) sul ricorso

depositato il 6 giugno 1983, con il quale Machiavelli Validoro,

Manetti Franchino e Ricci Vasco, già dipendenti della Gover S.p.a.,

soggetta a procedura di concordato preventivo con cessione dei beni

ai creditori (omologato con sent. 9 aprile 1980, con la quale il

Tribunale di Firenze ebbe ad incaricare della liquidazione il

commissario giudiziale assistito dal comitato dei creditori) avevano

chiesto accertarsi nel contraddittorio del rappresentante della

società il loro diritto alla rivalutazione e/o agli interessi legali

sui crediti di lavoro, dalla data di maturazione fino al saldo e

quindi anche per il periodo successivo alla apertura della procedura

concorsuale, con collocazione, in privilegio ai sensi dell'art. 2751

bis c.c., di tali accessori, l'adi'to Pretore di Firenze in funzione

di giudice del lavoro giudicò non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale della normativa risultante

dal combinato disposto dagli artt. 59 l. fall. e 429 c.p.c. in cui

esclude il diritto alla rivalutazione dei crediti di lavoro per il

periodo successivo all'apertura della procedura concorsuale, per

contrasto con gli artt. 3 e 36 co. 1 Cost., e la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 55 co. 1 e 54 co. 3 l. fall.,

nella parte in cui non estendono il diritto di prelazione agli

interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro per contrasto con

gli artt. 3 e 36 co. 1 Cost.

2.2. - Avanti la Corte si sono costituiti, giusta procura in

margine alla memoria di costituzione e deduzioni

depositata il 29 marzo 1984, gli avv.ti Francesco Mori e Giulio

Cevolotto argomentando e concludendo nell'interesse di

Machiavelli e consorti per la declaratoria d'illegittimità del

combinato disposto degli artt. 59 l. fall. e 429 c.p.c. nella

parte in cui non prevedono o escludono la rivalutazione monetaria dei

crediti di lavoro per il periodo successivo

all'apertura della procedura di concordato preventivo per contrasto

con gli artt. 3 e 36 Cost., nonché del combinato

disposto degli artt. 55 co. 1 e 54 co. 3 l. fall. nella parte in cui

non estendono il diritto di prelazione agli interessi dovuti

sui crediti privilegiati di lavoro per contrasto con gli artt. 3 e 36

Cost. È intervenuta per il Presidente del Consiglio dei

ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo

per la manifesta infondatezza e in subordine

per la infondatezza della prima questione e per l'inammissibilità

per irrilevanza (o per mancata motivazione sulla rilevanza) e in

subordine per la infondatezza della seconda questione con atto

depositato il 7 ottobre 1984 e per la inammissibilità e, in ipotesi,

per la infondatezza delle due questioni con la memoria depositata il

25 novembre 1986.

3.1. - Con ordinanza emessa il 16 settembre 1983 (pervenuta alla

Corte il 24 settembre 1984; notificata il 15 e comunicata il 19 marzo

1984; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 12 settembre 1984

e iscritta al n. 592 R.O. 1984) sulla domanda intesa da Pacci Romano

e da altri 47 già dipendenti della S.p.a. Gover, ammessa a

concordato preventivo con cessione dei beni, a conseguire la condanna

nel contraddittorio del rappresentante della società al pagamento

della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui crediti di

lavoro dalla data di maturazione al saldo, compreso anche il periodo

successivo alla apertura della procedura concorsuale, con

dichiarazione di privilegio su tali accessori a norma dell'art. 2751

bis c.c., l'adi'to Pretore di Firenze in funzione di giudice del

lavoro dichiarò non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 54 e 55 u.c. l. fall. nella

parte in cui non estendono agli interessi dovuti sui crediti

privilegiati di lavoro il diritto di prelazione riconosciuto ad altri

crediti per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.

3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si

è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio

dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato concludendo per la

inammissibilità per irrilevanza (o per la mancata motivazione sulla

rilevanza) e in subordine per la infondatezza della proposta

questione con atto depositato il 2 ottobre 1984 e insistendo sulla

irrilevanza della questione con la memoria depositata il 25 novembre

1986.

4. - Nella pubblica udienza del 10 dicembre 1986, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto congiunta relazioine sui tre incidenti,

l'avv. Cevolotto per Machiavelli e consorti si è rimesso allo

scritto e l'avv. Stato D'Amato ha illustrato le conclusioni formulate

negli scritti. Considerato in diritto

5.1. - La connessione obiettiva tra le due ordinanze (nn. 571 e

592 R.O. 1984) del Pretore di Firenze e l'ordinanza del Pretore di

Verona induce a riunire i tre incidenti ai fini di contestuale

deliberazione.

5.2. - Le ordinanze di rimessione scaturiscono da due concordati

preventivi con cessione dei beni del debitore ai creditori, ma la non

semplice tematica, cui questa figura di concordato preventivo dà

luogo, non incide sui sospetti d'incostituzionalità sottoposti al

vaglio di questa Corte, perché nelle tre vicende di merito i

creditori privilegiati hanno evocato in giudizio i rappresentanti

statutari della società debitrice ottemperando al corrente

orientamento interpretativo degli artt. 160 co. 2 n. 2 e 182 l. fall.

a tenor del quale per un verso la cessione non produce la immediata

estinzione dei debiti e per altro verso legittimo contraddittore dei

creditori della impresa concordataria è (non il liquidatore dei beni

ceduti sibbene ) il debitore, né importa che avanti il Pretore di

Verona in funzione di giudice del lavoro sia stato evocato non solo

il rappresentante statutario della società concordataria ma anche il

liquidatore: quod abundat non vitiat.

5.3. - Poiché nella specie in esame rientrano nel settore del

concordato preventivo, non assume veste di precedente la sent. 21

luglio 1981, n.139 da questa Corte resa in riferimento al combinato

disposto degli artt. 429 co. 3 c.p.c. e 59 l. fall. perché

l'esigenza della par condicio creditorum si realizza nella procedura

fallimentare, in riferimento alla quale la sentenza fu pronunciata,

con la revocatoria "non ordinaria" (o fallimentare che dir si

voglia) che ha per oggetto atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie

elencati nell'art. 67 l. fall.; mezzo di tutela del quale non si

ravvisa equipollente nella procedura di concordato preventivo.

5.4. - Non giova infine a dire irrilevante o inammissibile la

questione d'incostituzionalità del combinato disposto degli artt.

429 co. 3 c.p.c. e 59, richiamato dall'art. 169 l. fall., la duplice

considerazione che non sia stata pronunciata sentenza di condanna al

pagamento del credito rivalutato e degli interessi legali e che

difetti nella procedura di concordato preventivo il giudizio di

accertamento del passivo, perché l'opinione - recepita dalla

giurisprudenza del Giudice cui compete la filachia delle norme

sottordinate - assegna alla svalutazione monetaria diretta rilevanza

causale di danno presunto la quale assomma i momenti di maturazione

del credito della sua rivalutazione e della sua liquidazione

indipendentemente dalla costituzione in mora, e a far tempo dal

sorgere del credito. Siffatta ricostruzione dommatica sta tra l'altro

alla base del d.m. giust. 22 giugno 1982 (Determinazione degli

onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai

procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale

e stragiudiziali) di approvazione della deliberazione 28 maggio 1982

del Consiglio nazionale forense, per la quale "Trascorsi tre mesi

dall'invio della parcella o del preavviso di parcella senza che gli

importi esposti siano stati contestati nella congruità, in caso di

mancato integrale pagamento, si applica, oltre all'interesse di mora

al tasso legale, la rivalutazione monetaria così come stabilito

dalla legge n. 533/1973".

6. - Tale essendo la regula iuris nella quale s'identifica l'art.

429 co. 3, contrasta con l'art. 36 co. 1 ("Il lavoratore ha diritto

ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo

lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia

un'esistenza libera e dignitosa") e con il principio di parità

garantito dall'art. 3 Cost. l'applicazione ai crediti di lavoro

dell'art. 59 ("Crediti non pecuniari. - I crediti non scaduti aventi

per oggetto una prestazione in danaro determinato con riferimento ad

altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro,

concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di

fallimento"), applicato dall'art. 169 l. fall. con riferimento alla

data di presentazione della domanda di concordato.

L'art. 36 co. 1 è violato perché la mancata applicazione della

regula iuris dettata dall'art. 429 co. 3 può privare in tutto o in

parte il lavoratore dei diritti che l'art. 36 co. 1 Cost. gli

garantisce: si vuol dire la retribuzione proporzionata a quantità e

qualità del suo lavoro e in ogni modo sufficiente ad assicurare a

sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.

L'art. 3 è violato perché l'art. 79 richiamato dall'art. 69

impone al lavoratore il cui datore fruisce del beneficio del

concordato preventivo una limitazione di diritti della quale non

soffrono i lavoratori dipendenti da datore che di tal beneficio non

fruisce.

Eliminato con la pronuncia che questa Corte va a rendere

l'ostacolo che preclude in ogni caso l'applicazione dell'art. 36 co.

1, sarà consentito al giudice di merito di applicare la regula iuris

ricavata dall'art. 429 co. 3.

7. - La questione, sollevata dal Pretore di Firenze,

d'illegittimità costituzionale degli artt. 54 (Effetti del

fallimento) e 55 (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari) co. 1

l. fall. nella parte in cui non estendono agli interessi dovuti sui

crediti privilegiati di lavoro il diritto di prelazione riconosciuto

ad altri crediti per contrasto con gli artt. 3 e 36 può essere presa

in considerazione dalla Corte perché a) l'art. 169 l. fall. applica,

con riferimento alla data di presentazione della domanda di

concordato preventivo, l'art. 55, il cui co. 1 dispone che la

dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi

convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura

del fallimento a meno che i creditori non siano garantiti da ipoteca,

da pegno o privilegio salvo quanto è disposto dal terzo comma

dell'articolo precedente e b) il co. 3 dell'art. 54 a sua volta

rescrive che "L'estensione del diritto di prelazione agli interessi

è regolata dagli artt. 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del

codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento

all'atto di pignoramento".

Chi traverso i rinvii passati in rassegna perviene a ricostruire

la normativa applicabile al privilegio dei dipendenti di datori di

lavoro, che fruiscono del beneficio del concordato peventivo, per

quel che attiene agli interessi dei crediti di costoro avverte che il

legislatore si è fatto carico dell'art. 2788 che disciplina la

prelazione per il credito degli interessi nel campo del pegno dei

beni mobili, e 2855 che statuisce sugli effetti della iscrizione

ipotecaria sugli interessi, e non anche dell'art. 2749 che estende il

privilegio accordato al credito assistito da privilegio agli

interessi.

Poiché l'art. 2741 co. 2 considera causa legittima di prelazione

i privilegi in non diversa guisa del pegno e delle ipoteche, l'offesa

inferta al principio di parità garantito dall'art. 3 Cost. non

richiede illustrazione - salvo s'intende l'ordine di collocazione tra

le cause di prelazione - così come manifesta è la violazione

dell'art. 36 le quante volte il privilegio assista crediti di lavoro.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 346, 571, 592 R.O. 1984,

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato dispisto degli

artt. 59 richiamato dall'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell'amministrazione controllata, della liquidazione coatta

amministrativa) nella parte in cui esclude la rivalutazione dei

crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di

concordato preventivo;

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt.55 co. 1

richiamato dall'art. 159 e 54 co. 3 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella

parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui

crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato

preventivo del datore di lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1986:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte