Sentenza n. 300/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/12/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 59 r.d. 16
marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata, della liquidazione
coatta amministrativa) e 429, 3 comma, del codice di procedura civile
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 ottobre 1983 dal Pretore di Verona nel
procedimento civile vertente tra Orlandi Rino e S.p.a. Saifecs
iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno 1984;
2) due ordinanze emesse il 23 novembre e 16 settembre 1983 dal
Pretore di Firenze nei procedimenti civili vertenti tra Machiavelli
Validoro ed altri e Pacci Romano ed altri contro S.p.a. Gover
iscritte ai nn. 571-592 del registro ordinanze 1984 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 294 e 252 dell'anno
1984;
Visto l'atto di costituzione di Machiavelli Validoro ed altri,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Udito l'avv. Giulio Cevolotto per Machiavelli Validoro ed altri e
l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza, emessa il 12 ottobre 1982 (notificata e
comunicata il successivo 28; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
238 del 29 agosto 1984 e iscritta al n. 346 R.O. 1984) sul ricorso
depositato il 14 marzo 1983, con il quale Orlandi Rino, che aveva
prestato la propria attività lavorativa in qualità di operaio alle
dipendenze della Saifecs S.p.a., ammessa all'amministrazione
controllata con decreto 29 giugno 1978 del Tribunale di Milano e poi
al beneficio del concordato preventivo con decreto 1° luglio 1980,
seguito da sentenza di omologazione con cessione dei beni ai
creditori, resa dallo stesso Tribunale, aveva chiesto, nei confronti
del liquidatore dott. Spadacini Luigi e del legale rappresentante
della società, la condanna della società al pagamento della somma
di lire 5.056.032 a titolo di indennità di anzianità detratto
l'acconto di lire 500.000 ricevuto nel gennaio 1983, oltre la
rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data di maturazione del
diritto al saldo effettivo, l'adi'to Pretore di Verona, in funzione
di giudice del lavoro, nella contumacia della convenuta - emanata
l'ordinanza provvisionale richiesta ai sensi dell'art. 423 co. 2
c.p.c. sotto la data del 7 ottobre 1983 - dichiarò rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 59 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e
429 co. 3 c.p.c. nella parte in cui esclude che i crediti di lavoro
possano essere rivalutati in caso di ammissione del datore di lavoro
debitore al concordato preventivo per il tempo successivo alla data
della domanda di ammissione alla procedura stessa, in riferimento
1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si
è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio
dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e
concludendo per la manifesta infondatezza e, in ipotesi, per la
infondatezza della proposta questione con atto depositato il 17
settembre 1984, e per l'inammissibilità o, in ipotesi, per la
infondatezza con memoria depositata il 25 novembre 1986.
2.1. - Con ordinanza, emessa il 23 ottobre 1983 (comunicata l'8 e
notificata il 9 marzo 1984; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
294 del 24 ottobre 1984 e iscritta al n. 571 R.O. 1984) sul ricorso
depositato il 6 giugno 1983, con il quale Machiavelli Validoro,
Manetti Franchino e Ricci Vasco, già dipendenti della Gover S.p.a.,
soggetta a procedura di concordato preventivo con cessione dei beni
ai creditori (omologato con sent. 9 aprile 1980, con la quale il
Tribunale di Firenze ebbe ad incaricare della liquidazione il
commissario giudiziale assistito dal comitato dei creditori) avevano
chiesto accertarsi nel contraddittorio del rappresentante della
società il loro diritto alla rivalutazione e/o agli interessi legali
sui crediti di lavoro, dalla data di maturazione fino al saldo e
quindi anche per il periodo successivo alla apertura della procedura
concorsuale, con collocazione, in privilegio ai sensi dell'art. 2751
bis c.c., di tali accessori, l'adi'to Pretore di Firenze in funzione
di giudice del lavoro giudicò non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale della normativa risultante
dal combinato disposto dagli artt. 59 l. fall. e 429 c.p.c. in cui
esclude il diritto alla rivalutazione dei crediti di lavoro per il
periodo successivo all'apertura della procedura concorsuale, per
contrasto con gli artt. 3 e 36 co. 1 Cost., e la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 55 co. 1 e 54 co. 3 l. fall.,
nella parte in cui non estendono il diritto di prelazione agli
interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro per contrasto con
gli artt. 3 e 36 co. 1 Cost.
2.2. - Avanti la Corte si sono costituiti, giusta procura in
margine alla memoria di costituzione e deduzioni
depositata il 29 marzo 1984, gli avv.ti Francesco Mori e Giulio
Cevolotto argomentando e concludendo nell'interesse di
Machiavelli e consorti per la declaratoria d'illegittimità del
combinato disposto degli artt. 59 l. fall. e 429 c.p.c. nella
parte in cui non prevedono o escludono la rivalutazione monetaria dei
crediti di lavoro per il periodo successivo
all'apertura della procedura di concordato preventivo per contrasto
con gli artt. 3 e 36 Cost., nonché del combinato
disposto degli artt. 55 co. 1 e 54 co. 3 l. fall. nella parte in cui
non estendono il diritto di prelazione agli interessi dovuti
sui crediti privilegiati di lavoro per contrasto con gli artt. 3 e 36
Cost. È intervenuta per il Presidente del Consiglio dei
ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo
per la manifesta infondatezza e in subordine
per la infondatezza della prima questione e per l'inammissibilità
per irrilevanza (o per mancata motivazione sulla rilevanza) e in
subordine per la infondatezza della seconda questione con atto
depositato il 7 ottobre 1984 e per la inammissibilità e, in ipotesi,
per la infondatezza delle due questioni con la memoria depositata il
25 novembre 1986.
3.1. - Con ordinanza emessa il 16 settembre 1983 (pervenuta alla
Corte il 24 settembre 1984; notificata il 15 e comunicata il 19 marzo
1984; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 12 settembre 1984
e iscritta al n. 592 R.O. 1984) sulla domanda intesa da Pacci Romano
e da altri 47 già dipendenti della S.p.a. Gover, ammessa a
concordato preventivo con cessione dei beni, a conseguire la condanna
nel contraddittorio del rappresentante della società al pagamento
della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui crediti di
lavoro dalla data di maturazione al saldo, compreso anche il periodo
successivo alla apertura della procedura concorsuale, con
dichiarazione di privilegio su tali accessori a norma dell'art. 2751
bis c.c., l'adi'to Pretore di Firenze in funzione di giudice del
lavoro dichiarò non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli artt. 54 e 55 u.c. l. fall. nella
parte in cui non estendono agli interessi dovuti sui crediti
privilegiati di lavoro il diritto di prelazione riconosciuto ad altri
crediti per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.
3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si
è costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio
dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato concludendo per la
inammissibilità per irrilevanza (o per la mancata motivazione sulla
rilevanza) e in subordine per la infondatezza della proposta
questione con atto depositato il 2 ottobre 1984 e insistendo sulla
irrilevanza della questione con la memoria depositata il 25 novembre
1986.
4. - Nella pubblica udienza del 10 dicembre 1986, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazioine sui tre incidenti,
l'avv. Cevolotto per Machiavelli e consorti si è rimesso allo
scritto e l'avv. Stato D'Amato ha illustrato le conclusioni formulate
negli scritti. Considerato in diritto
5.1. - La connessione obiettiva tra le due ordinanze (nn. 571 e
592 R.O. 1984) del Pretore di Firenze e l'ordinanza del Pretore di
Verona induce a riunire i tre incidenti ai fini di contestuale
deliberazione.
5.2. - Le ordinanze di rimessione scaturiscono da due concordati
preventivi con cessione dei beni del debitore ai creditori, ma la non
semplice tematica, cui questa figura di concordato preventivo dà
luogo, non incide sui sospetti d'incostituzionalità sottoposti al
vaglio di questa Corte, perché nelle tre vicende di merito i
creditori privilegiati hanno evocato in giudizio i rappresentanti
statutari della società debitrice ottemperando al corrente
orientamento interpretativo degli artt. 160 co. 2 n. 2 e 182 l. fall.
a tenor del quale per un verso la cessione non produce la immediata
estinzione dei debiti e per altro verso legittimo contraddittore dei
creditori della impresa concordataria è (non il liquidatore dei beni
ceduti sibbene ) il debitore, né importa che avanti il Pretore di
Verona in funzione di giudice del lavoro sia stato evocato non solo
il rappresentante statutario della società concordataria ma anche il
liquidatore: quod abundat non vitiat.
5.3. - Poiché nella specie in esame rientrano nel settore del
concordato preventivo, non assume veste di precedente la sent. 21
luglio 1981, n.139 da questa Corte resa in riferimento al combinato
disposto degli artt. 429 co. 3 c.p.c. e 59 l. fall. perché
l'esigenza della par condicio creditorum si realizza nella procedura
fallimentare, in riferimento alla quale la sentenza fu pronunciata,
con la revocatoria "non ordinaria" (o fallimentare che dir si
voglia) che ha per oggetto atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie
elencati nell'art. 67 l. fall.; mezzo di tutela del quale non si
ravvisa equipollente nella procedura di concordato preventivo.
5.4. - Non giova infine a dire irrilevante o inammissibile la
questione d'incostituzionalità del combinato disposto degli artt.
429 co. 3 c.p.c. e 59, richiamato dall'art. 169 l. fall., la duplice
considerazione che non sia stata pronunciata sentenza di condanna al
pagamento del credito rivalutato e degli interessi legali e che
difetti nella procedura di concordato preventivo il giudizio di
accertamento del passivo, perché l'opinione - recepita dalla
giurisprudenza del Giudice cui compete la filachia delle norme
sottordinate - assegna alla svalutazione monetaria diretta rilevanza
causale di danno presunto la quale assomma i momenti di maturazione
del credito della sua rivalutazione e della sua liquidazione
indipendentemente dalla costituzione in mora, e a far tempo dal
sorgere del credito. Siffatta ricostruzione dommatica sta tra l'altro
alla base del d.m. giust. 22 giugno 1982 (Determinazione degli
onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai
procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale
e stragiudiziali) di approvazione della deliberazione 28 maggio 1982
del Consiglio nazionale forense, per la quale "Trascorsi tre mesi
dall'invio della parcella o del preavviso di parcella senza che gli
importi esposti siano stati contestati nella congruità, in caso di
mancato integrale pagamento, si applica, oltre all'interesse di mora
al tasso legale, la rivalutazione monetaria così come stabilito
dalla legge n. 533/1973".
6. - Tale essendo la regula iuris nella quale s'identifica l'art.
429 co. 3, contrasta con l'art. 36 co. 1 ("Il lavoratore ha diritto
ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo
lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un'esistenza libera e dignitosa") e con il principio di parità
garantito dall'art. 3 Cost. l'applicazione ai crediti di lavoro
dell'art. 59 ("Crediti non pecuniari. - I crediti non scaduti aventi
per oggetto una prestazione in danaro determinato con riferimento ad
altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro,
concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di
fallimento"), applicato dall'art. 169 l. fall. con riferimento alla
data di presentazione della domanda di concordato.
L'art. 36 co. 1 è violato perché la mancata applicazione della
regula iuris dettata dall'art. 429 co. 3 può privare in tutto o in
parte il lavoratore dei diritti che l'art. 36 co. 1 Cost. gli
garantisce: si vuol dire la retribuzione proporzionata a quantità e
qualità del suo lavoro e in ogni modo sufficiente ad assicurare a
sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.
L'art. 3 è violato perché l'art. 79 richiamato dall'art. 69
impone al lavoratore il cui datore fruisce del beneficio del
concordato preventivo una limitazione di diritti della quale non
soffrono i lavoratori dipendenti da datore che di tal beneficio non
fruisce.
Eliminato con la pronuncia che questa Corte va a rendere
l'ostacolo che preclude in ogni caso l'applicazione dell'art. 36 co.
1, sarà consentito al giudice di merito di applicare la regula iuris
ricavata dall'art. 429 co. 3.
7. - La questione, sollevata dal Pretore di Firenze,
d'illegittimità costituzionale degli artt. 54 (Effetti del
fallimento) e 55 (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari) co. 1
l. fall. nella parte in cui non estendono agli interessi dovuti sui
crediti privilegiati di lavoro il diritto di prelazione riconosciuto
ad altri crediti per contrasto con gli artt. 3 e 36 può essere presa
in considerazione dalla Corte perché a) l'art. 169 l. fall. applica,
con riferimento alla data di presentazione della domanda di
concordato preventivo, l'art. 55, il cui co. 1 dispone che la
dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi
convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura
del fallimento a meno che i creditori non siano garantiti da ipoteca,
da pegno o privilegio salvo quanto è disposto dal terzo comma
dell'articolo precedente e b) il co. 3 dell'art. 54 a sua volta
rescrive che "L'estensione del diritto di prelazione agli interessi
è regolata dagli artt. 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del
codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento
all'atto di pignoramento".
Chi traverso i rinvii passati in rassegna perviene a ricostruire
la normativa applicabile al privilegio dei dipendenti di datori di
lavoro, che fruiscono del beneficio del concordato peventivo, per
quel che attiene agli interessi dei crediti di costoro avverte che il
legislatore si è fatto carico dell'art. 2788 che disciplina la
prelazione per il credito degli interessi nel campo del pegno dei
beni mobili, e 2855 che statuisce sugli effetti della iscrizione
ipotecaria sugli interessi, e non anche dell'art. 2749 che estende il
privilegio accordato al credito assistito da privilegio agli
interessi.
Poiché l'art. 2741 co. 2 considera causa legittima di prelazione
i privilegi in non diversa guisa del pegno e delle ipoteche, l'offesa
inferta al principio di parità garantito dall'art. 3 Cost. non
richiede illustrazione - salvo s'intende l'ordine di collocazione tra
le cause di prelazione - così come manifesta è la violazione
dell'art. 36 le quante volte il privilegio assista crediti di lavoro.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 346, 571, 592 R.O. 1984,
dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato dispisto degli
artt. 59 richiamato dall'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, della liquidazione coatta
amministrativa) nella parte in cui esclude la rivalutazione dei
crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di
concordato preventivo;
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt.55 co. 1
richiamato dall'art. 159 e 54 co. 3 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella
parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui
crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato
preventivo del datore di lavoro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1986:300 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte