Sentenza n. 302/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/11/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 21
e 91 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 febbraio 1978 dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere sull'istanza proposta dal curatore del fallimento
Gargiulo Luisa, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 dell'anno
1978;
2) ordinanza emessa il 10 maggio 1984 dal Tribunale di Orvieto
sull'istanza proposta dal curatore del fallimento della Fattoria S.
Litardo ed altri, iscritta al n. 903 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 321 dell'anno
1984.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1985 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito l'avv. dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ordinanza emessa il 28 febbraio 1978 (notificata il 17
marzo e comunicata il 3 aprile successivi; pubblicata nella G.U. n. 222
del 9 agosto 1978 e iscritta al n. 263 R.O. 1978) sulla istanza con la
quale il curatore, nel chiedere la dichiarazione di chiusura del
fallimento di Luisa Gargiulo, aveva sollecitato anche la liquidazione
del proprio compenso nella misura di lire 200.000, prevista dall'art. 4
comma primo d.m. 27 novembre 1978, e chiesto che, in difetto di attivo
realizzato, fosse la somma richiesta posta a carico dell'Erario in
applicazione dell'art. 91 commi primo e secondo r.d. 16 marzo 1942, n.
267, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha giudicato rilevante e, in
riferimento agli artt. 23 e 36 comma primo Cost., non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 91
comma secondo r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella parte in cui non prevede
che il compenso del curatore, in caso di mancanza o insufficienza di
attivo, sia posto a carico dell'Erario.
1.2. - Avanti la Corte non si è costituita la parte del giudizio a
quo; nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri ha
spiegato intervento, con atto depositato il 29 luglio 1978,
l'Avvocatura generale dello Stato che, richiamando la sent. 114/1964
della Corte, ha argomentato e concluso per la infondatezza della
proposta questione.
2.1. - Con ordinanza emessa il 10 maggio 1984 (comunicata il 17 e
notificata il 21 dello stesso mese; pubblicata nella G.U. n. 321 del 21
novembre 1984 e iscritta al n. 903 R.O. 1984) il Tribunale di Orvieto,
il quale, in accoglimento della opposizione dei falliti, aveva revocato
la dichiarazione di fallimento della Fattoria San Litardo e dei soci
Lauro Ercole e D'Aragona Elena compensando interamente tra le parti le
spese di giudizio, prendeva in esame la istanza, con cui il curatore
aveva chiesto liquidarsi il compenso spettantegli con mandato di
pagamento da iscriversi nel Mod. 12 previa prenotazione a debito del
relativo articolo del campione fallimentare, e sollevava d'ufficio la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 91 r.d. 16
marzo 1942, n. 267, in riferimento agli artt. 3, 26 e 36 Cost., nella
misura in cui non prevedono che il compenso del curatore, in caso di
revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in assenza di una
pronuncia di responsabilità per colpa del creditore o del debitore,
sia posto a carico dell'Erario.
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si è
costituita; è intervenuta con atto depositato l'11 dicembre 1984,
l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei
ministri richiamando le argomentazioni svolte nell'incidente iscritto
al n. 263/1978 e instando per la declaratoria d'infondatezza della
proposta questione.
3. - Nella pubblica udienza del 22 ottobre 1985, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto relazione congiunta sui due incidenti,
l'avv. dello Stato Chiarotti si è rimesso agli scritti. Considerato in diritto :
4.1. - I due ricorsi, stante la manifesta connessione, vanno,
riuniti ai fini di contestuale decisione.
4.2. - In disparte il rilievo che nella prassi i giudici delegati
si inducono ad indennizzare i professionisti, cui è affidata la
curatela di fallimento che si appalesa privo di attivo suscettibile di
ripartizione, con la nomina a curatori di fallimenti, nei quali la
ripartizione di attivo sembra probabile, la questione
d'incostituzionalità, in riferimento sia a revoca di dichiarazione di
fallimento sia a fallimento chiuso con insufficienza o carenza di
attivo, è da giudicare infondata perché nessuna delle disposizioni
costituzionali addotte a parametri vale a giustificarla: non l'art. 23
perché la legalità della imposizione di prestazione patrimoniale non
vuol significare operosità della prestazione stessa e bando a uffici
gratuiti di cui non difettano esempi nella patria legislazione; non
l'art. 36 perché il curatore fallimentare non può essere qualificato
lavoratore nel senso al sostantivo assegnato nel Titolo III della Parte
I della Carta Costituzionale, né infine l'art. 3 perché
l'accettazione della nomina di curatore non è rivestita del carattere
di obbligatorietà che riviene alla nomina del perito dall'art. 314
comma quarto c.p.p..
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 263 R.O. 1978 e 903 R.O.
1984,
dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale
a) dell'art. 91 comma secondo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in
riferimento agli artt. 23 e 36 comma primo Cost., dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere con ord. 28 febbraio 1978 (n. 263/1978) nella
parte in cui non prevede che il compenso del curatore, in caso di
mancanza o insufficienza di attivo, sia posto a carico dell'Erario e b)
degli artt. 21 e 91 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, sollevata in
riferimento agli artt. 3 comma primo, 23 e 36 comma primo Cost., dal
Tribunale di Orvieto con ord. 10 maggio 1984 (n. 903/1984), nella
parte in cui non prevedono che il compenso del curatore, in caso di
revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ed in caso di assenza
di una pronuncia di responsabilità per colpa del creditore o del
curatore, sia posto a carico dell'Erario.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte