Corte costituzionale

Ordinanza n. 302/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso nell'ambito di un

procedimento penale dal tribunale di Roma, con ordinanza emessa il

13 giugno 2000, iscritta al n. 653 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 30 giugno 2000 il tribunale di

Roma, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 192, comma 2, del codice di procedura

penale, in quanto prevede che l'esistenza di un fatto possa essere

desunta da indizi;

che il rimettente premette di essere chiamato a giudicare un

soggetto imputato del furto di un paio di occhiali, a carico del

quale sono state raccolte mere prove indiziarie, non sufficienti per

ritenere accertata la condotta contestata e, in particolare, che la

res furtiva sia sicuramente identificabile negli occhiali, di marca

largamente diffusa, trovati in possesso dell'imputato;

che peraltro il giudice a quo sostiene che la prova

indiziaria, formalmente introdotta solo nel vigente codice di rito -

essendo nel sistema del precedente codice un prodotto di elaborazione

giurisprudenziale -, è epistemologicamente inappagante, posto che,

alla stregua degli approdi cui è pervenuta la filosofia della

scienza in materia, l'esistenza di un fatto non potrebbe mai essere

desunta da indizi, quand'anche "gravi, precisi e concordanti",

essendo invece a tal fine necessario procedere "non solo alla

verifica dei dati ma alla loro rigorosa falsificazione, in prova e

controprova attraverso la processazione di ulteriori dati che

potrebbero scalfire l'ipotesi base", così da realizzare un sistema

di accertamento giudiziale basato unicamente "su prove (non indizi),

sicure e fortissime", e, soprattutto, su "prove scientifiche";

che, secondo il rimettente, stanti tali premesse, la norma

impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 111 [primo comma] della

Costituzione, nella nuova formulazione recata dalla recente legge

costituzionale, che, affermando il principio del giusto processo

nell'attuazione della giurisdizione, implica non solo l'esigenza

della parità tra le parti ma anche l'adozione di un criterio di

rigorosa valutazione delle prove a carico degli imputati: "ad evitare

ogni forma di alea che comprometta la parità dei cittadini imputati

di fronte alla legge, avendo tutti il diritto di avere il processo

per prove forti, che portino davanti a qualunque giudice al medesimo

risultato, e non per indizi";

che a tale conclusione dovrebbe pervenirsi anche sulla base

dell'ulteriore disposizione [secondo comma] del medesimo art. 111,

che impone lo svolgimento del processo nel contraddittorio tra le

parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e

imparziale, atteso che la imparzialità e terzietà del giudice è

assicurata solo da un "sistema probatorio scientifico [...] che

salvaguardi i processi da pure ricostruzioni logiche (indiziarie e

congetturali)";

che, inoltre, il processo indiziario, non garantendo la

"certezza del diritto e della prova", non assicurerebbe nemmeno

l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, con conseguente

lesione dell'art. 3 Cost., dato che la garanzia dell'eguaglianza

"nasce proprio dal rigore del metodo epistemologico";

che, infine, potendo la prova indiziaria "compromettere

ingiustamente la libertà" dei sottoposti al processo per effetto di

carcerazioni preventive anche lunghe, sarebbe ravvisabile, a parere

del rimettente, anche la lesione degli artt. 2 e 13 Cost;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in

subordine, infondata.

Considerato che, a prescindere da ogni valutazione sulla

esattezza delle concezioni "epistemologiche" illustrate dal giudice a

quo, la richiesta soppressione della norma impugnata non condurrebbe

a eliminare la prova indiziaria dal panorama conoscitivo del processo

penale;

che, infatti, la prova indiziaria, compenetrata nella

risalente tradizione processuale, non solo italiana, costituiva già

legittimo fondamento del convincimento del giudice nella vigenza del

codice di rito abrogato, come riconosce lo stesso rimettente;

che con l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. il legislatore

del 1988 ha solo inteso porre dei limiti al discrezionale

apprezzamento dei dati indiziari, introducendo un parametro legale di

valutazione probatoria analogo a quello recato dall'art. 2729 del

codice civile (v. relazione prog. prel., p. 61);

che, pertanto, l'accoglimento della questione, risolvendosi

nella soppressione di tale regola limitativa, produrrebbe un

risultato antitetico a quello perseguito dal giudice a quo, in

contraddizione con le sue premesse argomentative;

che, per di più, il rimettente illustra gli elementi di

prova a carico dell'imputato in modo da lasciare intendere che si

tratta di indizi non concludenti per una affermazione di

colpevolezza, sicché la eliminazione della norma impugnata,

contrariamente a quanto puntualizzato nell'ordinanza, non potrebbe

incidere sul contenuto della sua decisione;

che sotto entrambi i profili la questione è pertanto

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 192, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111

della Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:302 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte