Corte costituzionale

Ordinanza n. 303/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1991 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 421, primo

(recte secondo) comma, e 422, primo e secondo comma, del codice di

procedura penale, promossi con n. 3 ordinanze emesse dal Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, iscritte

rispettivamente ai nn. 145, 149 e 159 del registro ordinanze 1991 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima

serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che nel corso di un'udienza preliminare, nella quale il

pubblico ministero aveva chiesto il differimento dell'udienza stessa

ad altra data per consentire la citazione di un verbalizzante "a

chiarimenti", il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona ha sollevato, con ordinanza del 6 dicembre 1990

(r.o. n. 145/91), questione di legittimità costituzionale: a)

dell'art. 421, secondo comma (e non primo comma come, per un evidente

errore materiale, è detto nel dispositivo dell'ordinanza), del

codice di procedura penale "nella parte relativa a quello che sembra

un obbligo per il pubblico ministero di richiedere il rinvio a

giudizio, in difetto di coordinamento con il terzo comma della citata

norma, stante la disparità di trattamento con la figura del p.m.

quale inquadrata dagli artt. 326 e 358 c.p.p.", in riferimento agli

artt. 2, 3 e 112 della Costituzione (quest'ultimo sarebbe violato in

quanto in tal modo il pubblico ministero verrebbe a perdere la

titolarità autentica dell'azione penale, non finalizzata alla

condanna del cittadino, bensì tendente all'accertamento della

verità materiale); b) dell'art. 422, primo e secondo comma, del

codice di procedura penale, nella parte in cui, da un lato, "non

sembra consentire alle stesse parti la prospettazione al giudice

della necessità di non dichiarare chiusa la discussione onde

consentire l'acquisizione di ulteriori informazioni ai fini della

decisione, subordinando detto meccanismo all'esclusivo impulso del

giudice", e, dall'altro, "non consente allo stesso p.m. la citazione

autonoma, previa richiesta, del singolo verbalizzante della polizia

giudiziaria a chiarimenti, in modo autonomo rispetto alla

formulazione di prova per testi": il tutto in riferimento agli artt.

2, 3, 97 (per violazione del principio del buon andamento

dell'amministrazione della giustizia, non conseguendosi l'intento

della deflazione dibattimentale) e 101, secondo comma, della

Costituzione;

che nel corso di udienze preliminari, nelle quali la difesa

degli imputati aveva richiesto prova per testi e consulenza tecnica

d'ufficio, nonché di produrre documentazione bancaria, il giudice

per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona ha

sollevato, con due ordinanze analoghe del 13 novembre e 14 dicembre

1990 (r.o. nn. 149 e 159 del 1991), questione di legittimità

costituzionale dell'art. 422, primo e secondo comma, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non sembra consentire alle parti

di prospettare al giudice per le indagini preliminari temi nuovi o

incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori

informazioni ai fini della decisione, vincolando l'attivazione di

tale meccanismo alla propulsione da parte del giudice stesso, e nella

parte in cui non comprende nella dizione "consulenti tecnici" la

nomina di c.t.u. da parte del giudice: il tutto in violazione degli

artt. 2, 3, 24 (per violazione del principio dell'accertamento della

verità materiale), 97 (per i motivi indicati sopra sub b) e 101,

secondo comma, della Costituzione ("precludendosi al giudice ogni

valutazione in astratto sull'ammissibilità e rilevanza dei mezzi di

prova ai fini decisori");

che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei

ministri, concludendo per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche o,

comunque, strettamente connesse, vanno riuniti e decisi

congiuntamente;

che, in ordine alla questione relativa all'art. 421, secondo

comma, del codice di procedura penale, il giudice a quo sembra

muovere da una interpretazione chiaramente erronea della disciplina

concernente la discussione nell'udienza preliminare, in quanto,

mentre è perfettamente logico e razionale che il pubblico ministero,

nell'esposizione introduttiva, indichi gli elementi a sostegno della

propria richiesta di rinvio a giudizio (anche perché la

"motivazione" di detta richiesta non è compresa tra i requisiti

formali della stessa indicati nell'art. 417 del codice di procedura

penale), non è affatto vero, come esattamente osserva l'Avvocatura

dello Stato, che lo stesso pubblico ministero sia poi obbligato a

concludere, all'esito dell'udienza, per il rinvio a giudizio, ben

potendo, invece, a seguito dell'eventuale interrogatorio

dell'imputato, degli interventi dei difensori, o, ancor più,

dell'eventuale "supplemento istruttorio" di cui all'art. 422 del

codice di procedura penale, richiedere al giudice la pronuncia di una

sentenza di non luogo a procedere;

che, pertanto, la questione, basata su un presupposto erroneo,

va dichiarata manifestamente infondata in riferimento a tutti i

parametri invocati (artt. 2, 3 - la cui violazione, peraltro, non è

sorretta da alcuna motivazione - e 112 della Costituzione);

che, quanto alla questione relativa all'art. 422, primo e

secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

consente alle parti di prospettare al giudice la necessità di non

dichiarare chiusa la discussione allo scopo di consentire

l'acquisizione di ulteriori informazioni ai fini della decisione, la

stessa è stata già esaminata da questa Corte e dichiarata non

fondata con sentenza n. 64 del 1991 e manifestamente infondata con

ordinanza n. 252 del 1991, osservandosi, in sintesi, che l'udienza

preliminare è stata concepita come un procedimento allo stato degli

atti e non come strumento di accertamento della verità materiale,

con la coerente conseguenza che spetta al giudice, al solo fine di

evitare situazioni di stallo decisorio, individuare i "temi nuovi o

incompleti" sui quali promuovere il "supplemento istruttorio", ma

fermo restando che sollecitazioni in tal senso ben possono provenire

dalle parti nel corso della discussione;

che dette argomentazioni valgono ad escludere in radice non solo

la violazione dei parametri (artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione)

già esaminati nei giudizi decisi con le anzidette pronunce, ma anche

quella (peraltro non motivata) dell'art. 101, secondo comma, della

Costituzione;

che, quanto, poi, alla ulteriore questione concernente l'art.

422, primo e secondo comma, del codice di procedura penale, nella

parte in cui non consente al pubblico ministero "la citazione

autonoma, previa richiesta, del singolo verbalizzante della polizia

giudiziaria a chiarimenti, in modo autonomo rispetto alla

formulazione di prova per testi", e nella parte in cui non comprende

nella dizione "consulenti tecnici" la "nomina di c.t.u. da parte del

giudice", questa Corte ha già affermato - in relazione

specificamente a quest'ultimo profilo, ma con argomentazioni valide

anche in ordine al primo (per il quale, peraltro, non si riesce a

comprendere in cosa il giudice a quo individui la differenza tra

audizione di un soggetto "a chiarimenti" e prova per testi) - che la

natura e la funzione dell'udienza preliminare hanno indotto il

legislatore delegato a limitare l'eventuale "supplemento

istruttorio", con scelta che non può ritenersi irragionevole,

soltanto ad alcuni mezzi di prova, con esclusione di altri (ord. n.

252 del 1991);

che, pertanto, anche quest'ultima questione va dichiarata

manifestamente infondata non soltanto in riferimento ai parametri

già invocati nei giudizi decisi con la citata ord. n. 252 del 1991

(artt. 24 e 97 della Costituzione), ma anche agli ulteriori di cui

ora si è denunciata la violazione (artt. 2, 3 - la cui lesione

peraltro anche in questo caso non risulta sorretta da alcuna

motivazione - e 101, secondo comma, della Costituzione);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 421, secondo comma, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 112

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Ancona con ordinanza del 6 dicembre 1990 di cui in

epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 422, primo e secondo comma, del

codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2,

3, 24, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal medesimo

giudice con tutte le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:303 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte