Sentenza n. 305/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 438, 439 e 440 del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 10 maggio 1993 dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Teramo nel procedimento penale a
carico di D'Elpidio Vincenzo, iscritta al n. 254 del registro
ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di costituzione di D'Elpidio Vincenzo;
Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 1993 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Uditi gli avvocati Guglielmo Marconi ed Antonio Fiorella per
D'Elpidio Vincenzo;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Nel corso di un procedimento penale il giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Teramo, in funzione di
giudice per l'udienza preliminare, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli articoli 438, 439 e 440 del codice
di procedura penale, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo
comma, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione.
Il giudice rimettente si trova a dover decidere in ordine alla
richiesta, formulata dalla difesa dell'imputato, di giudizio
abbreviato; rito, quest'ultimo, che è però precluso, nel caso di
specie, in ragione della contestazione all'imputato di un titolo di
reato - omicidio volontario aggravato dalla circostanza dei motivi
futili: artt. 575, 577 n. 4 del codice penale in relazione all'art.
61, n. 1 dello stesso codice - che comporta in via astratta
l'applicabilità della pena dell'ergastolo, e dunque - a seguito
della sentenza n. 176 del 1991 della Corte costituzionale - impedisce
"in radice di accedere al giudizio abbreviato".
1.2. - Muovendo dalla ritenuta opportunità di sollecitare una
ulteriore pronuncia della Corte, rispetto a quanto da questa già
enunciato con l'ordinanza n. 163 del 1992 in rapporto ad analoga
prospettazione, il giudice a quo sottopone a scrutinio di
costituzionalità la mancata attribuzione al giudice per le indagini
preliminari del potere di sindacare l'imputazione, preclusiva, come
detto, del rito speciale, allorché detta imputazione sia da ritenere
palesemente erronea, come, ad avviso del remittente, avviene nel caso
concreto, in cui l'imputato, sottoposto a indagini peritali, è stato
riconosciuto affetto da infermità di mente tale da renderlo
totalmente incapace di intendere e volere al momento del fatto.
Questa situazione di fatto si troverebbe - prosegue il giudice a
quo - in rapporto di inconciliabilità logico-giuridica con la
contestata aggravante dell'art. 61 n. 1) del codice penale; tuttavia,
la correlativa delibazione è preclusa al giudice, cui non è
consentito di valutare l'esattezza dell'imputazione escludendo la
circostanza ritenuta non sussistente, e dunque di dichiarare
ammissibile il rito abbreviato, sussistendone gli ulteriori
presupposti.
1.3. - Senza soffermarsi a fondo sulla questione di merito della
compatibilità dell'aggravante con le risultanze dell'incidente
probatorio e delle consulenze tecniche con riguardo allo stato
mentale dell'imputato - giacché è proprio l'inibizione di questa
possibile delibazione l'oggetto della censura di incostituzionalità
- il giudice rimettente osserva in primo luogo che nell'ordinamento
processuale penale esistono alcune ipotesi in cui al giudice per le
indagini preliminari, o dell'udienza preliminare, è accordata la
possibilità di valutare l'imputazione e, in caso di discordanza tra
questa e le emergenze materiali, correggere e modificare la prima:
così avviene ai fini della declaratoria di incompetenza "per
qualsiasi causa" ai sensi dell'art. 22 del codice di procedura
penale, o nel caso di diversa qualificazione del reato che implichi
la sussistenza di una causa estintiva o di improcedibilità a norma
dell'art. 425 del codice di procedura penale ovvero ancora nel caso
in cui il giudice imponga al pubblico ministero, a norma dell'art.
409 del codice di procedura penale, la formulazione di altra
imputazione rispetto a quella per la quale l'organo di accusa abbia
formulato richiesta di archiviazione.
Di fronte a tali evenienze, risulta irragionevole - in rapporto al
parametro di eguaglianza - lo "sbarramento" posto al giudice per le
indagini preliminari in rapporto all'ammissione al rito alternativo;
né la legittimità di questa preclusione potrebbe essere basata
sulla più generale e sistematica impossibilità di esclusione delle
circostanze da parte di detto giudice, giacché allora sarebbe
proprio l'intero sistema a proporre fondati dubbi di razionalità,
tanto più alla luce della nuova disciplina della imputazione delle
circostanze aggravanti (art. 59 del codice penale), per le quali è
richiesto un coefficiente soggettivo di colpevolezza che riduce, se
non elide, la differenza tra elementi essenziali ed elementi
accidentali del reato: se può pervenirsi ad una verifica della
correttezza dell'imputazione in caso di imputazioni alternative sotto
il profilo del concorso formale, in cui il giudice per le indagini
preliminari deve optare per una delle due ipotesi di reato contestate
(il giudice a quo propone l'esempio della diffamazione e della
calunnia addebitate per i medesimi fatti), non v'è ragione di non
consentire analogo potere quando l'imputazione del fatto-reato
risulta esatta ma appare erronea la descrizione e contestazione di
elementi accidentali.
1.4. - Un ulteriore profilo di illegittimità è ravvisato dal
giudice a quo nel fatto che la ricordata preclusione del sindacato
sull'imputazione consente in definitiva al pubblico ministero di
determinare, senza alcuna possibilità di rimedio, la sottrazione
dell'imputato al proprio giudice naturale, tale essendo il giudice
per le indagini preliminari in rapporto alla peculiare figura di rito
speciale che trova la propria sede, almeno in via tipica e ordinaria,
all'interno dell'udienza preliminare, alla cui celebrazione è
competente, funzionalmente ed in via esclusiva, il medesimo giudice;
con ulteriore raccordo, oltre che al parametro dell'art. 25 della
Costituzione, a quello di cui all'art. 3 della Costituzione, attesa
l'assenza di meccanismi processuali idonei a garantire il rispetto
delle regole, meccanismi viceversa previsti per altre e diverse
situazioni di sottrazione del processo al proprio giudice naturale.
Per questo aspetto, poi, il giudice a quo sottolinea
l'inadeguatezza di una eventuale applicazione della riduzione di pena
all'esito del dibattimento - "rimedio" operante nelle ipotesi di
dissenso o di valutazione di non definibilità allo stato degli atti
ritenuti successivamente erronei - giacché nel caso prospettato non
è neppure consentito pervenire alla valutazione di tali ultimi
presupposti, pregiudizialmente preclusi dalla contestazione
radicalmente ostativa del rito.
1.5. - Ancora, la situazione descritta appare in contrasto con le
garanzie stabilite dall'art. 24 della Costituzione, posto che il
pubblico ministero può impedire l'accesso al rito abbreviato, senza
possibilità di rimedio, solo formulando una imputazione anche
palesemente erronea; il che confligge con la più ampia tutela del
diritto di difesa, che non si risolve unicamente nella fruizione
dello "sconto" di pena di un terzo, ma involge valutazioni e profili
diversi, quali l'interesse ad evitare la pubblicità dell'udienza,
l'"interesse strategico a giocarsi le proprie carte" in base agli
atti acquisiti evitando l'ingresso di nuovi elementi, la limitazione
delle possibilità di appello da parte del pubblico ministero.
Così, osserva il remittente, le possibilità di "recupero"
dibattimentale della riduzione di pena, cui pure fa accenno
l'ordinanza n. 163 del 1992 della Corte, non risolvono il problema.
Né, in generale, detta possibilità può dirsi scontata, posto che,
mentre nelle altre ipotesi di dissenso non giustificato del pubblico
ministero il ricordato recupero sanzionatorio al dibattimento
controbilancia la perdita del rito, nella vicenda in esame - in cui
non si scorge alcun valido interesse dell'accusa ad imporre il
passaggio alla fase dibattimentale - la riduzione di pena non è del
tutto pacifica, essendo derivata in quelle altre ipotesi da pronunce
di incostituzionalità della Corte che hanno ridisegnato il sistema,
mentre nel caso in esame al pubblico ministero non è neppure dato, a
rigore, di manifestare il proprio assenso o meno sul presupposto
sostanziale della definibilità allo stato degli atti, che
logicamente è preceduto dalla mera inammissibilità del rito
speciale; ond'è che in fase dibattimentale manca uno degli elementi
necessari per applicare il beneficio sul piano sanzionatorio.
1.6. - L'ultimo profilo dedotto dal giudice a quo riguarda il
contrasto della normativa impugnata con l'art. 101, secondo comma,
della Costituzione, poiché in quanto rilevato si deve scorgere una
lesione del principio di esclusiva soggezione alla legge: il giudice
è, in sostanza, assoggettato a scelte del pubblico ministero -
magari capziose, o comunque evidentemente errate - del tutto
insindacabili.
1.7. - I profili dedotti risultano del resto ben colti - aggiunge
il remittente - nel recente disegno di legge governativo di riordino
del rito abbreviato, che si fa carico del problema qui sollevato.
Quanto alla rilevanza della questione, il giudice conclude
osservando che essa è "nelle cose", stante la richiesta di giudizio
abbreviato, preclusa allo stato, e che non altera detta rilevanza il
fatto che il pubblico ministero abbia espresso nel corso del
procedimento una valutazione di dissenso anche in merito al
presupposto della definibilità allo stato degli atti, poiché questa
formulazione è stata successivamente puntualizzata nel rilievo della
riferibilità pregiudiziale del dissenso alla questione di
inammissibilità del rito speciale.
2.1. - Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri, mentre si è costituita la parte privata, a mezzo dei
propri difensori, depositando deduzioni con le quali, dopo aver
richiamato per relationem una memoria difensiva già depositata nel
procedimento a quo, si sviluppano le argomentazioni proposte dal
giudice remittente, a sostegno della richiesta declaratoria di
illegittimità costituzionale delle norme denunciate. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice per l'udienza
preliminare, questione di legittimità costituzionale degli artt.
438, 439 e 440 del codice di procedura penale, nella parte in cui non
consentono al giudice dell'udienza preliminare di sindacare
l'imputazione formulata dal pubblico ministero, escludendo
circostanze aggravanti insussistenti e comunque diversamente
qualificando il fatto-reato ai fini dell'ammissione del giudizio
abbreviato richiesto dall'imputato, cui sia stato contestato un reato
che - secondo la stessa imputazione - sia punibile con la pena
dell'ergastolo. Nell'ordinanza di rinvio - che, in rapporto alla
situazione dedotta nel giudizio a quo, ha riguardo all'ipotesi della
verifica del controllo sulla sussistenza di un'aggravante che
comporta la pena edittale dell'ergastolo, senza riferimento alla
ipotesi del controllo sul titolo del reato-base, perché estranea al
giudizio a quo - si sostiene il contrasto delle norme denunciate con
gli articoli: a) 3, primo comma, della Costituzione, nel raffronto
con le disposizioni che, ad altri fini (dichiarazione di
incompetenza; proscioglimento ex art. 425 c.p.p.; ordine di formulare
l'imputazione ex art. 409 c.p.p.) abilitano lo stesso giudice per le
indagini preliminari a valutare l'esattezza della contestazione; b)
3, 24, secondo comma, e 25 della Costituzione, per la preclusione che
ne deriva all'imputato di accedere, oltre che alla riduzione di pena
eventualmente disposta all'esito del giudizio, alle più ampie
possibilità difensive sottese alla scelta del rito (mancanza di
pubblicità; definizione allo stato degli atti; limiti
all'appellabilità della decisione da parte del P.M.), e ciò in
ragione di una scelta arbitraria del pubblico ministero, non sorretta
da un interesse rilevante al passaggio alla fase dibattimentale e non
assoggettabile ad alcun meccanismo di controllo; c) 25, primo comma,
della Costituzione, per la sottrazione dell'imputato al giudice
naturale dell'udienza preliminare, sempre in conseguenza di una
determinazione insindacabile e non rimediabile del pubblico
ministero; d) 101, secondo comma, della Costituzione per la
sottoposizione del giudice alla scelta dell'organo di accusa.
2. - La questione non è fondata.
Ai fini del suo inquadramento va precisato che il petitum tende
sostanzialmente ad una pronuncia che attribuisca al giudice
dell'udienza preliminare, ai fini dell'applicazione del giudizio
abbreviato, il potere di dare una diversa qualificazione del fatto-reato contestato, nell'ipotesi in cui ritenga erronea quella operata
dal pubblico ministero in relazione alla avvenuta contestazione di
una aggravante che, comportando la pena dell'ergastolo, esclude
l'applicabilità di tale rito alternativo.
Detto potere è, allo stato, escluso dalla configurazione del
giudice per le indagini preliminari, preposto - salvo qualche
eccezione rispondente, come si dirà ancora, a ben individuate
finalità - al controllo della "legittimità della domanda di
giudizio avanzata dal pubblico ministero" (sent. n. 64 del 1991)
nonché alla verifica della regolarità delle fasi anteriori al
dibattimento, onde evitare che questo possa essere ostacolato,
ritardato, impedito o vanificato dal mancato rispetto delle regole
processuali nelle fasi che lo hanno preceduto.
È perciò muovendo da tale configurazione, risultante dalla
disciplina vigente, che la giurisprudenza della Corte ha chiarito
(sentt. n. 23 del 1992 e n. 81 del 1991) che il codice circoscrive i
poteri di quel giudice in ordine alla richiesta di giudizio
abbreviato solo agli aspetti formali, precisando in particolare (ord.
n. 163 del 1992) che è suo compito soltanto di verificare la
decidibilità allo stato degli atti e la sussistenza dei presupposti:
"vale a dire che non si tratti di reato punibile in astratto con
l'ergastolo, che vi sia la richiesta dell'imputato e il consenso del
pubblico ministero".
In tal modo, essendosi individuata nel dibattimento la sede
processuale del controllo di ogni altra determinazione che comporti
valutazioni di merito, come appunto la diversa qualificazione del
fatto contestato, è rimasto chiarito che la delimitazione dei poteri
del giudice per le indagini preliminari non preclude all'imputato di
recuperare, in prosieguo, il beneficio della riduzione della pena
connessa al giudizio abbreviato. Si è difatti precisato che "attese
le conseguenze che sul piano sostanziale possono derivare dalla
rituale richiesta di giudizio abbreviato, la valutazione definitiva
in ordine ad essa spetta al giudice del dibattimento, il che
comporta, ovviamente, anche il potere di controllo su tutti i
presupposti che condizionano il beneficio della riduzione della pena"
e, fra questi, ovviamente quello della punibilità o meno del fatto
con la pena dell'ergastolo.
3.1. - In relazione alle indicazioni della giurisprudenza testé
richiamate, sembra opportuno, prima di ogni altro, farsi carico dei
rilievi che, rispetto ad esse, ha prospettato il giudice a quo a
sostegno di censure formulate specie in riferimento agli artt. 3, 24
e 25 della Costituzione. Nell'ordinanza di rinvio si contesta che
tali indicazioni siano idonee a far superare i dubbi di
costituzionalità relativamente alla impossibilità, in sede di
udienza preliminare, del controllo sulla qualificazione del fatto-reato come operata dal pubblico ministero, specie in relazione
all'"irrimediabile" impedimento che, in base ad una contestazione che
nel dibattimento dovesse risultare errata, deriverebbe all'imputato
nel potersi avvalere degli altri vantaggi che egli si ripromette di
conseguire con la richiesta di giudizio abbreviato, un impedimento
che verrebbe perciò a dipendere esclusivamente da un errore del
pubblico ministero.
3.2. - Per quel che riguarda in primo luogo il rilievo secondo cui
nel caso di "contestazione ostativa il P.M. si limita a rigore a far
rilevare l'inammissibilità del rito e neppure può esprimersi sulla
definibilità allo stato degli atti, così che manca un
indispensabile elemento per poter addivenire alla riduzione
dibattimentale", si deve osservare che, a fronte di una richiesta di
giudizio abbreviato, il pubblico ministero, indipendentemente dalla
qualificazione del fatto, è tenuto pur sempre ad esprimere il
proprio punto di vista anche sulla decidibilità allo stato degli
atti per consentire al giudice del dibattimento il necessario
controllo in vista del possibile recupero in quella sede della
richiesta ai fini della riduzione della pena. Questo non esclude che,
qualora a ciò il pubblico ministero non abbia esplicitamente
provveduto, il giudice del dibattimento, indipendentemente da quella
che sia stata la posizione del primo nella fase predibattimentale,
debba egli in ogni caso compiere, ora per allora, sempre che
l'imputato ne abbia fatto richiesta all'epoca, la verifica circa la
decidibilità allo stato degli atti al momento dell'udienza
preliminare. Ciò per darsi ingresso a quella richiesta in funzione
della riduzione della pena qualora si dovesse ritenere, con un
giudizio ex ante, che la contestazione fosse ab origine errata e tale
quindi da consentire, allora, il rito abbreviato.
3.3. - Relativamente all'altro rilievo, secondo cui il diritto
alla difesa verrebbe ad essere irragionevolmente violato da una
contestazione anche volutamente errata, derivandone la perdita da
parte dell'imputato degli altri vantaggi che potrebbero conseguire
sul piano processuale dall'accoglimento della richiesta, si deve
osservare che al suo "interesse ad evitare l'udienza pubblica" non
può, per intuitive ragioni, diversamente da quello che si sostiene
nell'ordinanza, riconoscersi copertura costituzionale nel diritto di
difesa e nel principio di eguaglianza. La possibilità per l'imputato
di esaurire il giudizio nell'udienza preliminare, senza affrontare
l'udienza pubblica, costituisce se mai uno dei motivi sui quali fa
leva il legislatore per indurre l'imputato alla richiesta del rito
alternativo previsto a deflazione dei dibattimenti, ma non può
ritenersi connaturata al diritto di difesa, mentre sul piano
endoprocessuale, nel quale tale possibilità esaurisce i suoi
effetti, essa può essere configurata come pretesa invocabile in
quanto prevista per la generalità degli imputati (art. 3 Cost.),
solo se ricorrano i presupposti cui, in base alla disciplina
concreta, il suo accoglimento è subordinato e, fra questi, la
contestazione di un fatto-reato non punibile in astratto con
l'ergastolo. Questo presupposto, d'altronde, ancorato dal codice alla
contestazione, come risulta in modo chiaro dalla richiamata
giurisprudenza della Corte, non può considerarsi ingiustificatamente
discriminatorio, in ragione della mancata possibilità di controllo
della sua esattezza da parte del giudice per le indagini preliminari,
essendo questa limitazione coerente con la natura delle funzioni che
il codice ha attribuito a quell'organo nella struttura del processo.
Che poi in concreto tale impedimento possa derivare dalla
posizione assunta dal pubblico ministero è un aspetto che non rileva
sul piano della legittimità costituzionale, rientrando nella normale
dialettica processuale far dipendere certe conseguenze dalla condotta
processuale di una delle parti, sempre che siano salvaguardati, sul
piano sostanziale, il diritto di difesa e la parità di trattamento
processuale a tutti i soggetti che si trovino nelle stesse
situazioni.
3.4. - Per le medesime considerazioni va disatteso il rilievo
secondo cui l'errata contestazione, impedendo la possibilità di
accesso al giudizio abbreviato, comprometterebbe altri vantaggi per
l'imputato quali l'"interesse strategico a giocarsi le proprie carte
sulla base degli atti acquisiti che consentono la definizione del
giudizio evitando l'ingresso di ulteriori elementi; la valutazione
della limitazione delle possibilità di appello offerte al P.M.".
Una volta che si muova dalla considerazione che il recupero
dibattimentale della richiesta di giudizio abbreviato ne salva gli
effetti sostanziali, mentre le conseguenze che agiscono nel mero
ambito processuale sono nella specie legittimamente subordinate
all'esistenza di certi presupposti, voluti dal legislatore in
coerenza con la struttura generale del processo e dei ruoli
attribuiti a ciascuno dei suoi soggetti, l'impossibilità per
l'imputato di potersi avvalere di alcune strategie processuali e di
avvantaggiarsi di alcune limitazioni quanto alla possibilità di
appello da parte del pubblico ministero non rilevano dal punto di
vista della legittimità costituzionale. Né sul diritto di difesa
dell'imputato, né sul suo diritto alla parità di trattamento con la
generalità degli imputati. Si è difatti in presenza di diversità
di situazioni processuali connesse alla articolazione della
disciplina codicistica di questo particolare tipo di giudizio
alternativo, disciplina che, per tutte le ragioni anzidette, appare,
sotto i profili esaminati, coerente e tale quindi da giustificare la
diversità delle conseguenze previste in relazione alla diversità
delle situazioni considerate.
3.5. - Le conclusioni cui si è ora pervenuti trovano d'altronde
ulteriore conferma nella considerazione per cui, ad ammettere un
potere generale del giudice per le indagini preliminari di mutamento
della qualificazione giuridica del fatto-reato si oppone, oltre al
dato letterale (v. anche l'art. 2, direttiva n. 52) della legge-delega n. 81 del 1987, secondo cui il giudice enuncia l'imputazione
formulata dal pubblico ministero), il fatto che in tale ipotesi si
perverrebbe alla conseguenza di una possibile modifica peggiorativa
rispetto alla posizione dell'imputato: con il risultato di produrre
distorsioni nel quadro sistematico, che vede riservate al giudice
dibattimentale dette valutazioni e conseguenze, talché solo il
legislatore può valutare se consentire o meno anche tale potere.
Né, infine, la prospettazione del giudice a quo risulta in
armonia con le previsioni del codice che regolano il rito alternativo
in parola al di fuori dell'udienza preliminare, come avviene nei casi
di trasformazione del giudizio direttissimo, o del giudizio
immediato, o del giudizio conseguente all'opposizione al decreto
penale nel rito abbreviato, nonché, in generale, nella disciplina
del procedimento dinanzi al pretore. In tali ipotesi, difetta in
radice una possibilità di sindacato "anticipato" sull'imputazione, e
tuttavia non vi è ragione di prospettare alcuna lesione dei
parametri costituzionali invocati; ciò che conferma l'estraneità a
quest'ultimo profilo dei problemi di relazione tra le fasi del
medesimo grado del processo quanto all'individuazione del giudice
abilitato a sindacare l'imputazione, che allo stato il legislatore
individua, in modo non irragionevole, nel giudice deputato a
conoscere integralmente del fatto.
4. - Passando all'esame dell'altro profilo della questione,
riferito anch'esso all'art. 3, primo comma, della Costituzione, esso
è formulato dal giudice a quo nel rilievo per cui "non sia vero in
assoluto che al giudice per le indagini preliminari non sia in alcun
modo consentita una valutazione dell'imputazione che conduce ad un
diverso apprezzamento dei fatti materiali da cui possa emergere una
diversa qualificazione giuridica della fattispecie criminosa"; ciò,
secondo il rimettente, si verifica nei seguenti casi: ai fini della
dichiarazione di incompetenza (art. 22 c.p.p.); ai fini del
proscioglimento immediato, in presenza di certi presupposti (art. 425
c.p.p.); in relazione all'ordine rivolto al pubblico ministero di
formulare l'imputazione (art. 409 c.p.p.).
In proposito è sufficiente ripetere, anche alla luce della
sentenza n. 64 del 1991, che l'attuale configurazione, a norma del
codice, del giudice per le indagini preliminari, relativamente alle
sue funzioni di giudice per l'udienza preliminare, è quella di
organo preposto, in via ordinaria, alla verifica della regolarità
del procedimento nonché della sufficienza degli elementi di fatto
addotti ai fini della contestazione.
Le ipotesi normative richiamate nell'ordinanza di rinvio (artt.
22, 409, 425 c.p.p.) rappresentano deroghe a tale configurazione,
previste dal legislatore per il raggiungimento di determinate
finalità proprie del processo. Deroghe, dunque, in sé non
irragionevoli e comunque non idonee a poter essere invocate come
tertium comparationis, per inferirne l'illegittimità costituzionale
della disciplina generale (sentt. nn. 335 del 1992; 283 del 1992; 286
del 1990; 769 del 1988; 46 del 1983) riguardante l'organo in parola,
ed attribuirgli funzioni di natura diversa da quelle che sono proprie
alla sua configurazione nel sistema processuale. Un'attribuzione che,
implicando anche altre conseguenze e quindi scelte legislative
articolate, solo il legislatore potrebbe effettuare in un quadro di
revisione della disciplina del giudizio abbreviato, ove ritenesse in
tal modo di soddisfare altre esigenze connesse al suo esperimento che
ritenesse meritevoli di considerazione. Ma la loro mancata
soddisfazione, per le ragioni esposte in precedenza, non rileva sotto
il profilo della legittimità costituzionale delle norme relative a
quel giudizio che non potrebbe neppure essere messa in discussione
sol perché, nonostante la salvaguardia delle posizioni sostanziali
dell'imputato, all'organo chiamato a verificare anche in quel caso
solo gli aspetti che concernono la regolarità formale, non siano
attribuiti poteri implicanti valutazioni di merito, analogamente a
quelli previsti in casi particolari dal codice in relazione a
specifiche finalità non comparabili con la situazione in esame ed in
coerenza con la disciplina processuale complessiva.
5.1. - Neppure può essere condivisa la censura riferita all'art.
25, primo comma, della Costituzione sollevata nell'assunto che
l'errata contestazione di "una aggravante palesemente insussistente,
come lamentato nel caso a quo, per errore o al limite capziosamente,
verrebbe a distogliere l'imputato dal giudice naturale precostituito
per legge senza alcun sindacato".
Al riguardo si osserva che il principio della precostituzione del
giudice naturale nella materia penale, come configurato dalla
giurisprudenza di questa Corte, tende ad evitare che l'imputato possa
essere sottratto al giudice che sarebbe stato ordinariamente
competente in relazione alla fattispecie e in rapporto al momento di
commissione del fatto - reato, privandolo così delle garanzie di
imparzialità che egli avrebbe dinanzi a detto giudice (ex plurimis,
sent. n. 446 del 1990).
Nel caso in esame, le fattispecie sono obiettivamente rilevabili,
ancorché dipendenti dalla configurazione datane dal pubblico
ministero, cui spetta in via esclusiva di formulare l'imputazione,
presupposto per poter concludere il processo al di fuori della sua
sede naturale, che è quella dibattimentale; ciò nelle ipotesi in
cui quest'ultima sede, ricorrendone i ricordati presupposti legati
anche al titolo dell'imputazione contestata, risulti superflua,
offrendo all'imputato un beneficio sostanziale che - per le ragioni
svolte nei punti precedenti - gli viene comunque conservato, una
volta effettuata la richiesta e allorché questa risulti, con un
giudizio ex ante svolto in sede dibattimentale, accoglibile.
Dunque, il giudice per le indagini preliminari è, sotto il
profilo funzionale, il giudice "naturale" dell'udienza preliminare se
ne sussistano i presupposti di legge, ma il giudice naturale del
processo penale è quello del dibattimento, che come si è già detto
il nuovo codice di procedura penale individua come la sede propria
per la cognizione della regiudicanda nella sua globalità e in tutti
i suoi aspetti. Per questo profilo, se da un lato non vi è dubbio
che la sede dibattimentale offra garanzie perlomeno non inferiori a
quelle dell'udienza preliminare (v. sent. n. 64 del 1991 cit., e da
ultimo, proprio in tema di giudizio del non imputabile per vizio di
mente, sent. n. 41 del 1993), dall'altro si deve rimarcare che non è
consentito trasporre meccanicamente, sia pure indirettamente, gli
enunciati di questa Corte relativi al giudice istruttore del vecchio
codice di procedura penale come giudice anch'esso "naturale" ai sensi
dell'art. 25 della Costituzione, poiché profondamente diverso è il
rapporto tra sede dibattimentale e sede dell'udienza preliminare nel
nuovo assetto processuale rispetto al rapporto tra dibattimento e
istruttoria del precedente codice. Se in quest'ultimo la fluidità
dell'imputazione trovava un limite solo nel principio di correlazione
tra fatti contestati ed imputazione medesima all'esito della fase
istruttoria, muovendosi il giudice (istruttore) all'interno di una
indagine non circoscritta dall'accusa se non per la materialità dei
fatti, nella vigente disciplina il giudice dell'udienza preliminare
è sfornito di poteri istruttori, e deve piuttosto limitarsi a
controllare la configurabilità come accusa, valida ad instaurare un
processo, di una imputazione formulata da parte del pubblico
ministero.
È pertanto conseguente al nuovo assetto e non in contrasto con il
principio costituzionale sul giudice naturale il fatto che al giudice
dell'udienza preliminare non sia accordato in via generale un potere
di mutamento dell'imputazione, come è invece stabilito per il
giudice del dibattimento (art. 521, comma 1, c.p.p.).
5.2. - Conclusivamente, per quel che riguarda il giudizio
abbreviato, il giudice naturale precostituito per legge è quello per
l'udienza preliminare, cioè un organo, anziché un altro, dello
stesso ufficio giudiziario, solo in presenza di certi presupposti,
previsti in via astratta e generale dalla stessa legge per il suo
esperimento.
Di conseguenza quando manchino quei presupposti non si versa in
una ipotesi di violazione del principio del giudice naturale perché
lo spostamento al giudice del dibattimento del controllo sul rigetto
della richiesta di rito abbreviato avviene in virtù di una
previsione legislativa di carattere generale, non dettata da fini
discriminatori per certe categorie di imputati, ma in vista
dell'assetto complessivo della disciplina processuale e fatta
comunque salva la possibilità di recupero degli effetti sostanziali.
6. - Non fondata è infine, anche per le medesime ragioni, la
censura formulata in riferimento all'art. 101 della Costituzione, che
si assume violato perché il giudice risulterebbe "così soggetto non
già solo alla legge, bensì ad una scelta del P.M. che potrebbe
essere erronea, paradossalmente anche capziosa, senza alcuna
possibilità di sindacato giurisdizionale".
In proposito il riferimento al principio costituzionale della
sottoposizione del giudice alla legge non è giustificato, perché è
proprio di ogni disciplina processuale subordinare la condotta del
giudice all'impulso delle parti ed alle posizioni assunte da esse in
concreto. L'esigenza costituzionale può dirsi assolta con la
previsione del controllo da parte del giudice circa la rispondenza di
tali posizioni alle condizioni previste dalla legge ai fini del loro
riconoscimento.
Lo spostamento nella specie al giudice del dibattimento di tale
verifica, in dipendenza della posizione assunta dal pubblico
ministero, non mette così in gioco il principio della sottoposizione
del giudice alla legge, perché è la legge che prevede tale
spostamento quando ricorrano certe condizioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli articoli 438, 439 e 440 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, 25 e
101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Teramo con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1993.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1993:305 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte