Corte costituzionale

Ordinanza n. 308/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1999 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 206 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),

promosso con ordinanza emessa il 31 dicembre 1997 dal pretore di

Lucca nel procedimento civile vertente tra Vaccaro Marzia e il comune

di Lucca, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile di opposizione

avverso la cartella esattoriale emessa contro soggetto cui erano

state contestate infrazioni a norme del codice della strada, il

pretore di Lucca ha sollevato, con ordinanza del 31 dicembre 1997,

questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3,

"secondo comma" (recte: primo comma), della Costituzione - degli

artt. "210" (recte: 206, come esattamente indicato nella motivazione

del provvedimento) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(Nuovo codice della strada) e 27, sesto comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in

cui prevedono, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione

amministrativa pecuniaria conseguente a violazione del codice della

strada, una maggiorazione della somma dovuta, pari ad un decimo per

ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta

esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore;

che, secondo il rimettente, siffatta previsione di un "interesse

composto" superiore al 20% annuo in favore della pubblica

amministrazione, determinerebbe, attesa l'identità dei presupposti,

un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto al regime dei

normali rapporti di credito tra privati, sia perché questi sono

assoggettati al meno oneroso tasso legale, sia perché la

maggiorazione opererebbe anche nel caso di inerzia colposa della

pubblica amministrazione, senza che sia applicabile il disposto di

cui all'art. 1227 cod. civ;

che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo

osserva che l'accoglimento della questione comporterebbe il

"ricalcolo degli interessi" dovuti dalla parte ricorrente;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

preliminarmente eccependo l'inammissibilità della questione per

difetto di motivazione sulle circostanze del fatto (in particolare,

per la mancata specificazione dell'infrazione in relazione a cui era

stata applicata la sanzione amministrativa, per la non pertinenza del

denunciato art. "210" del Nuovo codice della strada e per la mancata

denuncia dell'art. 27 della legge n. 689 del 1981) e, nel merito,

chiedendo la declaratoria di manifesta infondatezza della questione.

Considerato che non ha consistenza l'eccezione preliminare

d'inammissibilità, costituendo sufficiente motivazione sulla

rilevanza della sollevata questione, l'asserzione del rimettente di

dover applicare le denunciate norme nel giudizio a quo, concernente

la riscossione d'una sanzione amministrativa pecuniaria per

violazione del codice della strada;

che, nel merito, il pretore di Lucca - denunciando, attraverso il

richiamo effettuato dall'art. 206 cod. strada, l'art. 27, sesto

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - muove dall'erronea

premessa dell'identità di natura e funzione dell'istituto degli

interessi moratori o di pieno diritto nelle obbligazioni tra privati

e dell'istituto delle maggiorazioni delle sanzioni amministrative

pecuniarie in caso di ritardo nel pagamento;

che, infatti, la maggiorazione per ritardo prevista dall'art.

27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981 a carico dell'autore

dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione

pecuniaria, ha funzione, non già risarcitoria o corrispettiva,

bensì di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene

esigibile la sanzione principale;

che, stante la diversità di presupposto e di finalità delle

discipline menzionate, manca dunque l'omogeneità dei termini di

raffronto, necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparità

di trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost;

che, d'altronde, neppure con riguardo al regime ordinario delle

obbligazioni tra privati sarebbe pertinente il richiamo, contenuto

nell'ordinanza di rimessione, al capoverso dell'art. 1227 cod. civ.

Infatti, l'onere di diligenza che questa norma fa gravare sul

creditore non si estende alla sollecitudine nell'agire a tutela del

proprio credito onde evitare maggiori danni, i quali viceversa sono

da imputare esclusivamente alla condotta del debitore, tenuto al

tempestivo adempimento della sua obbligazione;

che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata

manifestamente infondata sotto tutti i profili prospettati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992

n. 285 (Nuovo codice della strada) e 27, sesto comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in

riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal pretore

di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:308 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte