Sentenza n. 309/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/07/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 791/1981
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma,
del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia
previdenziale), convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54,
promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1991 dal Tribunale di
Firenze, nel procedimento civile vertente tra Bianchi Corrado ed
Assicurazioni Generali S.p.a., iscritta al n. 62 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Bianchi Corrado e della
Assicurazioni Generali S.p.a., nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Uditi gli avvocati Oronzo Mazzotta per Bianchi Corrado e Sergio
Magrini per le Assicurazioni Generali S.p.a. e l'Avvocato dello Stato
Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Bianchi Corrado, dirigente della Compagnia Assicurazioni
Generali s.p.a., comunicava, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge
22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n.
54, alla società datrice di lavoro di optare per la continuazione
del rapporto d'impiego fino al sessantatreesimo anno di età.
La società gli intimava il licenziamento e, secondo il disposto
dell'art. 40 del C.C.N.L. per i dirigenti delle imprese
assicuratrici, gli offriva la somma corrispondente alla contribuzione
volontaria mancante per il raggiungimento del massimo contributivo.
Il Bianchi impugnava il licenziamento.
La società, in data 4 maggio 1990, intimava un nuovo
licenziamento, motivandolo per il compimento dell'età pensionabile e
per esigenze riorganizzative.
L'adito Pretore di Firenze rigettava la domanda considerando che,
secondo la giurisprudenza della Cassazione, il dirigente può
continuare a lavorare in base alla detta legge n. 54 del 1982, ma il
rapporto non acquista stabilità, è assoggettato allo stesso regime
giuridico precedente e, quindi, a recesso ad nutum del datore di
lavoro anche se il C.C.N.L. ne prevede la stabilità in quanto esso
opera fino all'età legale o contrattuale, esclusa la proroga.
Appellava il Bianchi e resisteva la società.
Il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 22 novembre 1991, ha
sollevato, d'ufficio, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge n. 791 del 1981,
convertito in legge n. 54 del 1982, in riferimento agli artt. 3, 38
della Costituzione.
Ha osservato che l'indirizzo giurisprudenziale vigente porta, in
sostanza, alla inapplicabilità della legge a favore dei dirigenti;
che non si tratta di conferire surrettiziamente al rapporto di
impiego dei dirigenti la stabilità di cui essi non godono, ma di
consentire loro l'esercizio del diritto alla prosecuzione del
rapporto che è strettamente legato al diritto di aumentare
l'anzianità contributiva.
La norma vivente produrrebbe la violazione dell'art. 3 della
Costituzione, per la disparità di trattamento che si verificherebbe
a danno dei dirigenti rispetto agli altri lavoratori, e dell'art. 38
della Costituzione, diminuendosi ingiustificatamente il trattamento
pensionistico.
Lo stesso giudice remittente ha ritenuto la questione rilevante e
non manifestamente infondata.
2. - L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
3. - Nel giudizio si sono costituite le parti private ed è
intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri.
3.1. - La difesa del Bianchi ha svolto argomentazioni identiche a
quelle del giudice remittente, aggiungendo che il rapporto di lavoro
dei dirigenti è ormai parificato a quello degli altri lavoratori
subordinati.
Infatti, è estesa anche ad essi la garanzia della forma scritta
per il licenziamento e quella reale in caso di licenziamento
discriminatorio, nonché quelle procedimentali nel caso di
licenziamento disciplinare.
3.2. - La difesa della società ha rilevato che la questione è
mal posta, in quanto doveva essere denunciato il quarto comma
dell'art. 6 anziché il primo comma.
Ha osservato, poi, che è riconosciuta la nullità del
licenziamento intimato contro l'opzione con la conseguenza della
pendenza del rapporto di lavoro e la necessità di un nuovo e valido
atto di recesso; che oggetto della tutela non è il raggiungimento
della massima contribuzione previdenziale ma la prosecuzione del
rapporto in regime di recesso ante optionem. Infatti, l'art. 6 della
legge n. 407 del 1990 consente di continuare il rapporto fino a
sessantadue anni, anche se si è conseguito il massimo della
contribuzione e della pensione.
Non sussiste violazione dell'art. 3 della Costituzione anche
perché il recesso per i dirigenti si giustifica per la
particolarità del rapporto.
Del resto l'art. 4 della legge n. 108 del 1990 dispone che al
rapporto in prosecuzione opzionale si applica il medesimo regime di
stabilità goduto ante optionem.
Nel settore assicurativo è stata introdotta una disciplina
collettiva che assicura ai dirigenti la possibilità di continuare a
fruire, dopo l'esercizio dell'opzione, della tutela contro il
licenziamento illegittimo, con la conseguenza che si evidenzia ancora
di più la pratica utilità dell'opzione.
3.3. - L'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la
infondatezza della questione, ha rilevato:
a) la possibilità per i dirigenti del settore assicurativo di
versare i contributi volontari fino al conseguimento della massima
contribuzione, sicché è esclusa la violazione dell'art. 38 della
Costituzione;
b) la peculiarità del rapporto che impedisce il confronto con
quello di lavoro subordinato fruente del regime di stabilità.
4. - Nell'imminenza dell'udienza le parti private hanno presentato
memoria.
La difesa del Bianchi ha insistito sulle precedenti osservazioni,
ribadendo la necessità di riconoscere al rapporto la stabilità per
dare efficacia alla legge; ha aggiunto che la dizione della
disposizione impugnata, che indica come titolari del diritto gli
iscritti all'I.N.P.S., non consente alcuna discriminazione tra
lavoratori.
La difesa dell'Assicurazione ha sviluppato le osservazioni già
formulate. Considerato in diritto
1. - La Corte deve verificare se l'art. 6, primo comma, del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26
febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui attribuisce, come
interpretato dalla giurisprudenza dominante, ai dirigenti la facoltà
di optare per la continuazione del rapporto di lavoro anche dopo il
raggiungimento dell'età pensionabile, al fine di conseguire la
massima anzianità contributiva, ma senza fruizione delle garanzie di
stabilità del posto di lavoro previste dalle leggi n. 604 del 1966 e
n. 300 del 1970, violi gli artt.:
a) 3 della Costituzione, per l'irrazionale discriminazione dei
dirigenti stessi rispetto ad altre categorie di lavoratori per i
quali l'esercizio di identica facoltà è presidiato dal simmetrico
prolungamento della operatività delle suddette garanzie di
stabilità;
b) 38 della Costituzione, poiché, non operando siffatte
garanzie, resta compromesso il diritto dei dirigenti di utilizzare la
continuazione del rapporto di lavoro dopo l'età pensionabile per
ottenere un più adeguato trattamento di quiescenza.
2. - La questione non è fondata.
Si rileva, anzitutto, che non è impugnato il quarto comma
dell'art. 6 del decreto-legge n. 791 del 1981, che prevede
espressamente l'applicazione delle disposizioni della legge n. 604
del 1966 ai lavoratori che esercitano l'opzione per rimanere in
servizio per raggiungere l'anzianità contributiva massima o quanto
meno per incrementare quella posseduta, e la deroga al solo art. 11
della stessa legge ma non anche all'art. 10, che invece dispone la
non applicabilità della legge n. 604 del 1966 ai dirigenti.
2.1. - Il giudice remittente ha denunciato l'art. 6, primo comma
suddetto, così come risulta interpretato dalla prevalente
giurisprudenza secondo cui il diritto di opzione è previsto anche
per i dirigenti, ma il rapporto di lavoro di coloro che hanno
effettuato l'opzione rimane assoggettato alla medesima disciplina ad
esso applicabile fino all'esercizio dell'opzione stessa, con la
conseguenza che la eventuale stabilità al dirigente dalla disciplina
contrattuale fino al sessantesimo anno di età non si protrae fino al
raggiungimento della massima anzianità contributiva, ma permane
entro il limite temporale contrattuale (sessanta anni), scaduto il
quale è applicabile il regime di libera recedibilità, salva la
operatività di altre garanzie eventualmente previste dai contratti
collettivi.
Invece, secondo il giudice remittente, perché possa realizzarsi
concretamente lo scopo della citata disposizione di far conseguire al
dirigente il massimo dell'anzianità contributiva o il suo reale
incremento, in applicazione del principio della ragionevolezza e
della coerenza, si dovrebbe riconoscere ai dirigenti optanti la
stessa stabilità riconosciuta ai lavoratori subordinati dal quarto
comma del citato art. 6.
A fondamento della denunciata illegittimità costituzionale non è
posto altro motivo ed, in particolare, la impugnazione non riguarda
il limite della stabilità concessa dalla disciplina contrattuale
collettiva fino al sessantesimo anno di età anche nella vigenza ed
operatività della opzione.
Non è preso in esame nemmeno il contratto nazionale normativo ed
economico per i dirigenti delle imprese assicuratrici stipulato il 29
giugno 1988. Ed, in particolare, l'art. 40, il quale prevede a favore
del dirigente, oltre la facoltà di rimanere in servizio fino al
sessantacinquesimo anno di età, anche quella di ottenere
dall'impresa datrice di lavoro, nel caso in cui non raggiunga il
massimo della contribuzione, l'ammontare della differenza
contributiva necessaria per il suddetto risultato utile.
3. - La questione, nei limiti in cui è posta ed alla stregua dei
parametri di riferimento (artt. 3 e 38 della Costituzione), non è
fondata.
Invero, non sussiste la denunciata irrazionale disparità di
trattamento tra lavoratori subordinati e dirigenti. Le due categorie
non sono affatto omogenee ed i due rapporti di lavoro sono nettamente
differenziati.
Elemento caratterizzante la prima categoria, che comprende operai
ed impiegati, è il grado della loro collaborazione con
l'imprenditore. Essa si estrinseca in attività che, pur inerenti al
processo produttivo, si mantengono nella sfera della semplice
esecuzione e non implicano discrezionalità e poteri decisionali.
Il dirigente, invece, gode di uno status particolare; ha
un'autonomia ed una discrezionalità delle decisioni; ha un potere
decisionale e rappresentativo idoneo ad influenzare l'andamento e la
vita dell'azienda o del settore cui è preposto, tanto al suo interno
quanto nei rapporti con i terzi; il che ne fa un vero e proprio alter
ego dell'imprenditore, di cui, inoltre, deve godere sempre la piena
fiducia. Il rapporto che il dirigente contrae giustamente cade
nell'area della libera recedibilità. Salvo naturalmente la
stabilità relativa che è prevista dal contratto collettivo di
categoria, il quale varia da impresa ad impresa. Tranne anche la
tutela che si deve riconoscere ex lege contro fatti che ledono la sua
dignità di uomo e di lavoratore (per esempio, licenziamento intimato
senza l'atto scritto; licenziamenti discriminatori; licenziamenti
disciplinari senza osservanza di norme che richiedano il
riconoscimento di garanzie procedimentali).
In via generale, i contratti collettivi di categoria prevedono la
possibilità di adire un collegio arbitrale ai fini dell'accertamento
della mancanza di una idonea giustificazione dell'intimato
licenziamento.
3.1. - Né della disposizione denunciata può ritenersi la
irrazionalità per mancanza di effetti utili. Invero, in presenza
della effettuata opzione, non può negarsi la nullità del
licenziamento intimato solo per ragioni di età.
3.2. - Posto che il legislatore, nella sua discrezionalità, non
ha inteso snaturare il rapporto de quo ed assimilarlo in tutto a
quello dei lavoratori subordinati, indubbiamente risulta effettuato
un ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: quello
dell'ente previdenziale di ritardare l'erogazione della pensione e di
incrementare la contribuzione; quello indiretto del lavoratore di
aumentare l'ammontare della pensione, siccome ad una maggiore
contribuzione corrisponde una maggiore pensione, ed anche la base
pensionistica per effetto degli aumenti salariali intervenuti nelle
more; quello del datore di lavoro di avere dirigenti validi per età,
che diano certezza della massima operatività ed efficienza e che
continuino a godere della sua fiducia.
4. - Né sussiste la violazione dell'art. 38 della Costituzione in
quanto è assicurato al ricorrente un trattamento pensionistico
adeguato, tanto più che nella specie esso è certamente raggiunto
per la possibile applicazione del citato art. 40 del contratto
nazionale di categoria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791
(Disposizioni in materia previdenziale), convertito in legge 26
febbraio 1982, n. 54, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, sollevata dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:309 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte