Sentenza n. 31/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1982 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 184, comma
secondo, codice penale militare di pace (Adunanza di militari senza
autorizzazione) promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1976 dal
Tribunale militare territoriale di La Spezia nel procedimento penale a
carico di Carnovale Stefano ed altri, iscritta al n. 435 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 205 del 4 agosto 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1981 il Giudice
relatore Michele Rossano;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento a carico di Carnovale Stefano, Colella
Angelo, D'Angelo Mario, Di Serio Michele - militari imputati del reato
di cui all'art. 184, comma secondo, c.p.m.p. con l'aggravante, solo per
il D'Angelo, di cui all'art. 47, n. 2, c.p.m.p. - il Tribunale militare
territoriale di La Spezia, con ordinanza pronunciata all'udienza 25
febbraio 1976, ha ritenuto rilevante ai fini della decisione e non
manifestamente infondata la questione concernente la legittimità
costituzionale dell'art. 184, comma secondo, ipotesi ultima, c.p.m.p.,
sollevata dai difensori e dal P.M. in riferimento agli artt. 17 e 21
della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del
4 agosto 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
private.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato, con atto
depositato il 17 luglio 1976, chiedendo che la questione di
legittimità costituzionale sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale militare territoriale di La Spezia ha ritenuto
rilevante ai fini della decisione del procedimento e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla
difesa e dal Pubblico Ministero, se l'art. 184, comma secondo, parte
ultima, c.p.m.p. - che punisce con la reclusione fino a sei mesi "il
militare che, per trattare di cose attinenti al servizio militare o
alla disciplina, arbitrariamente promuove una adunanza di militari o vi
partecipa" - sia in contrasto con gli artt. 17 e 21 della Costituzione.
Ad avviso del Tribunale dovrebbe approfondirsi l'indagine per accertare
se le limitazioni della libertà di riunione (art. 17 Cost.) e di
manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), poste dall'art. 184, comma
secondo, parte ultima c.p.m.p., trovino effettivamente legittimazione
in più penetranti interessi costituzionalmente protetti. La norma
suddetta - diretta, come si desume dal termine "arbitrariamente", ad
impedire che si formino, comunque, riunioni di militari non autorizzate
o disposte da ordini di servizio - rivelerebbe la sfiducia nella
autonoma capacità del militare di partecipare consapevolmente alla
attività militare con altri soggetti ed apparirebbe diretta ad evitare
situazioni di pericolo. La norma censurata sarebbe assolutamente
generica quanto al numero dei possibili soggetti attivi, al luogo della
riunione, alle finalità dell'oggetto di essa. Dal che deriverebbe che
un numero minimo di soggetti (almeno due), che partecipino (anche
passivamente e casualmente) ad una riunione, che può avere sede in
luogo militare (art. 230, parte ultima, c.p.m.p.) ovvero in luogo
pubblico (art. 266 c.p.) o addirittura in abitazione privata,
realizzerebbe la fattispecie in esame. Sarebbe, pertanto, condizionato
l'esercizio di diritti fondamentali, come quello di riunione garantito
dall'art. 17 Costituzione e quello di manifestare liberamente il
proprio pensiero, dalla mera discrezionalità del superiore gerarchico
sulla base di un semplice sospetto. Ed anzi la norma sarebbe diretta a
prevenire una "situazione di pericolo, cioè di mero sospetto di
pericolo" in quanto per l'art. 260, comma secondo, c.p.m.p. i reati,
per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non
superiore nel massimo a sei mesi, e quindi anche quello di cui alla
norma in questione, sono puniti a richiesta del comandante. Siffatte
previsioni di "meri sospetti di pericolo", che di per se stessi non
giustificherebbero la limitazione dell'esercizio dei diritti
fondamentali di riunione e di libera manifestazione del pensiero, tanto
più dovrebbero ritenersi ingiustificate in quanto gli artt. da 174 a
184 c.p.m.p. predispongono una normativa completa, che consente
l'intervento penale allorché nel corso di una qualsiasi riunione di
militari si realizzino concreti fatti di danno o di pericolo per la
istituzione militare.
2. - Questa Corte deve, innanzitutto, circoscrivere la questione di
legittimità costituzionale in relazione allo specifico oggetto del
procedimento pendente davanti al Tribunale militare di La Spezia (cfr.
da ultimo sentenze n. 42 del 1981 e nn. 137 e 151 del 1980) e
consistente nel fatto che quattro militari sono imputati del reato di
cui all'art. 184, comma secondo, c.p.m.p. perché nella serata del 7
maggio 1975 avevano partecipato arbitrariamente ad un'adunanza di
militari, per trattare di cose inerenti al servizio militare, nella
caserma del 3 Reggimento di Artiglieria in Pisa, E, poiché su questa
fattispecie concreta (partecipazione arbitraria di quattro militari ad
una adunanza di militari, per trattare di cose inerenti al servizio
militare, in caserma) deve decidere il Tribunale Militare di La Spezia,
non hanno alcun rilievo, nel presente giudizio incidentale di
legittimità costituzionale, gli argomenti addotti dallo stesso
Tribunale per censurare la disposizione di legge denunciata con
riferimento a fattispecie diversa da quella in esame, che riguarda, si
ripete, una riunione arbitraria di militari in luogo militare.
3. - La questione, così circoscritta - impregiudicate le altre
questioni cui è fatto riferimento nell'ordinanza di rinvio - non è
fondata.
I diritti dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi e di
manifestare liberamente il proprio pensiero, proclamati dagli artt. 17
e 21 della Costituzione, hanno portata ed efficacia fondamentali; essi,
tuttavia, al pari di ogni diritto di libertà implicano la imposizione
di limiti e condizioni per la necessità di evitare che, attraverso il
loro esercizo, vengano sacrificati altri beni di rilievo costituzionale
(sentenze di questa Corte n. 15 del 1973; nn. 20 e 86 del 1974). Tra
questi beni parimenti garantiti dalla Costituzione vanno compresi
quelli tutelati dall'art. 52. Questa norma afferma, innanzitutto, il
principio che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Come questa Corte ha precisato nella sentenza n. 16 del 1973, la
formula "sacro dovere" si rinviene nella Carta fondamentale una sola
volta, appunto nell'art. 52, per qualificare più fortemente, rispetto
a tutti gli altri doveri, quello di difesa della Patria. Tutti gli
interpreti riconoscono che il dovere di difesa della Patria è
specificazione del più generico dovere dei cittadini di fedeltà alla
Repubblica e di obbedienza alla Costituzione e alle leggi (art. 54) e
contempla in primo luogo l'obbligo di servizio militare, organizzato
nelle Forze Armate, presidio dell'indipendenza e della libertà della
Nazione.
In tale contesto, il terzo comma del medesimo art. 52 Cost.,
secondo cui "l'ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica", non esclude affatto che l'esercizio dei
diritti di libertà da parte dei militari debba armonizzarsi con i fini
istituzionali delle Forze stesse, al cui raggiungimento è preordinata
la loro organizzazione. Pertanto, non è costituzionalmente necessario
riconoscere ai militari il diritto di partecipare senza autorizzazione
ad un'adunanza per trattare di cose attinenti al servizio militare, là
dove si tratti di riunioni destinate a svolgersi - come nella specie -
in luogo militare e non nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, cui
si riferisce in modo specifico l'art. 17 Cost.
La disposizione denunciata risponde all'esigenza di assicurare il
regolare svolgimento del servizio militare, che sarebbe compromesso
qualora venisse consentito ai militari di radunarsi in luoghi militari
senza alcuna limitazione. L'autorizzazione dei superiori si giustifica
perché occorre la preventiva valutazione, da parte di essi,
dell'oggetto e delle modalità della riunione al fine di evitare ogni
possibile pregiudizio al servizio militare.
4. - Va tenuto presente che pure la recente legge 11 luglio 1978,
n. 382 "Norme di principio sulla disciplina militare", nell'art. 3,
dopo avere affermato che ai militari spettano i diritti che la
Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini, stabilisce che,
per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate, la
legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali
diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'adempimento
dei principi costituzionali.
L'art. 7 della stessa legge pone il divieto di riunioni non di
servizio nell'ambito di luoghi militari, salvo quelli degli organi
della rappresentanza militare, che sono previste dall'art. 19 e, in
ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti.
Il successivo art. 9 prescrive che i militari devono ottenere
l'autorizzazione per pubblicare scritti, tenere pubbliche conferenze e
manifestare pubblicamente il loro pensiero qualora si tratti di
argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio.
5. - Non ha fondamento l'argomento che l'art. 184, comma secondo,
parte ultima, c.p.m.p. - in quanto prevede reato punibile a richiesta
del comandante del corpo, ai sensi dell'art. 260 c.p.m.p. - sia diretto
a prevenire una "situazione di pericolo, cioè di mero sospetto di
pericolo" laddove il legislatore, con gli articoli da 174 a 184
c.p.m.p., prevede e punisce la condotta che, nel corso di una qualsiasi
riunione di militari, realizzi eventi di danno o di pericolo per la
istituzione militare.
Il titolo III "Dei reati contro la disciplina militare" del libro
II c.p.m.p. prevede reati come la rivolta, l'ammutinamento, l'accordo
al fine di commettere rivolta o ammutinamento, la cospirazione per
compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante, che
reprimono attività costituenti gravi forme di disubbidienza
collettiva.
La norma impugnata punisce fatti di minore gravità, ma anch'essi
contrari alla disciplina militare, la cui osservanza è essenziale, nel
luogo di convivenza, per lo svolgimento del servizio militare.
Quanto alle argomentazioni addotte dal giudice a quo con
riferimento all'art. 260 c.p.m.p. basterà ricordare le pronunzie di
questa Corte con le quali è stata ritenuta la legittimità
costituzionale della norma in questione (sentenze n. 42 del 1975 e n.
189 del 1976).
La norma censurata, quindi, trovando giustificazione nei principi
sopra precisati, non può considerarsi in contrasto con gli artt. 17 e
21 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 184, comma secondo, parte ultima, c.p.m.p. proposta dal
Tribunale Militare Territoriale di La Spezia, in riferimento agli artt.
17 e 21 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte