Ordinanza n. 31/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1984 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69Legge sull’equo canone
- art. 73Legge sull’equo canone
- art. 1-bisd.l. 21/1979
- art. 34Legge sull’equo canone
usata come parametro
citata
- art. 27Legge sull’equo canone
- art. 67Legge sull’equo canone
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 34 e
69 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni degli
immobili urbani), e dell'art. 73 della stessa legge, quale modificato
dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito
con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 93, promossi con
ordinanze 2 dicembre 1980 del Pretore di Bologna, 28 aprile 1981 del
Tribunale di Trani, 26 maggio 1982 del Pretore di Napoli, 9 luglio 1982
del Pretore di Paola, 26 febbraio 1982 del Pretore di Milano, 7 giugno
1982 del Giudice Conciliatore di Sant'Antioco, 19 ottobre 1982 del
Tribunale di Messina, 24 novembre 1982 del Pretore di Sala Consilina,
23 novembre 1982 del Pretore di Roma, 28 ottobre 1982 del Tribunale di
Torino, 5 dicembre 1981 del Pretore di Canosa di Puglia e 20 dicembre
1982 del Pretore di Misilmeri, rispettivamente iscritte ai nn. 63 e 425
del registro ordinanze 1981, nn. 511, 665, 673, 800 e 871 del registro
ordinanze 1982 e nn. 81, 101, 133, 199 e 272 del registro ordinanze
1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 98 e
283 dell'anno 1981, nn. 303 e 310 dell'anno 1982 e nn. 53, 108, 149,
184, 191, 219 e 225 dell'anno 1983.
Visti gli atti di costituzione di Sbano Pietro e della s.p.a.
R.A.S., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che i giudici a quibus hanno sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24, 41, 42 e 47 della Costituzione (richiamati talvolta
congiuntamente, altre volte in combinazioni differenziate), questione
di legittimità degli artt. 34 e 69, settimo e nono comma, della legge
27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 della stessa legge, quale
modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 21,
convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n.93, facendo
riferimento ora al complesso di tali norme, ora a due, ora ad una sola
di esse;
che le censure proposte investono, nella sostanza, il combinato
disposto degli artt. 69, settimo comma, e 73 della legge n. 392 del
1978, quest'ultimo quale modificato dall'art. 1 bis del decreto legge
n. 21 del 1979, convertito con modificazioni nella legge n. 93 del
1979, nella parte in cui, per le ipotesi di recesso dai contratti di
locazione di immobili adibiti ad una delle attività indicate nell'art.
27, nn. 1 e 2, della legge 27 luglio 1978, n. 392, soggetti a proroga
ai sensi dell'art. 67 della stessa legge, pone a carico del locatore
l'obbligo di corrispondere al conduttore un'indennità per l'avviamento
commerciale nella misura di diciotto mensilità sulla base del canone
corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche:
ritenuto che, stante la sostanziale identità delle questioni
proposte, i giudizi vanno riuniti e congiuntamente decisi;
considerato che in alcune delle ordinanze di rimessione, e
precisamente in quelle emesse dal Pretore di Canosa di Puglia il 5
dicembre 1981 (r.o. 199/1983), dal Giudice Conciliatore di Sant'Antioco
il 7 giugno 1982 (r.o. 800/1982) e dal Pretore di Paola il 9 luglio
1982 (r.o. 665/1982), la questione risulta prospettata senza che, di
fronte alla domanda di rilascio dell'immobile adibito ad uso non
abitativo, presentata adducendo l'esistenza di un valido motivo di
recesso, i giudici a quibus abbiano accertato la validità dell'addotto
motivo ed ordinato formalmente il rilascio dell'immobile;
e che, quindi, l'avere i giudici a quibus dubitato della
legittimità costituzionale della norma che prevede la misura
dell'indennità di avviamento, prima ancora di essersi espressi sulla
domanda principale, rende tali pronunce del tutto premature e, quindi,
inconferenti (v. sentenza n. 300 del 1983, ordinanza n. 3 del 1984);
che le questioni sollevate dal Pretore di Bologna con ordinanza del
2 dicembre 1980 (r.o. 63/1981), dal Tribunale di Trani con ordinanza
del 28 aprile 1981 (r.o. 425/1981), dal Pretore di Milano con
ordinanza del 26 febbraio 1982 (r.o. 673/1982), dal Pretore di Napoli
con ordinanza del 26 maggio 1982 (r.o. 511/1982), dal Tribunale di
Messina con ordinanza del 19 ottobre 1982 (r.o. 871/1982), dal Pretore
di Roma con ordinanza del 23 novembre 1982 (r.o. 101/1983), dal Pretore
di Sala Consilina con ordinanza 24 novembre 1982 (r.o. 81/1983), dal
Tribunale di Torino con ordinanza del 28 ottobre 1982 (r.o. 133/1983) e
dal Pretore di Misilmeri con ordinanza del 20 dicembre 1982 (r.o.
272/1983), sono state decise con la sentenza n. 300 del 1983 e che
nelle ordinanze di rimessione non si trovano argomenti nuovi rispetto a
quelli già esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 69, settimo comma, della legge 27
luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 della stessa legge 27 luglio 1978,
n. 392, quale modificato dall'art. 1 bis del decreto legge 30 gennaio
1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n.
93, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione,
dal Pretore di Canosa di Puglia con ordinanza del 5 dicembre 1981 (r.o.
199/1983), dal Giudice Conciliatore di Sant'Antioco con ordinanza del 7
giugno 1982 (r.o. 800/1982) e dal Pretore di Paola con ordinanza del 9
luglio 1982 (r.o. 665/1982);
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 34 e 69, settimo e nono comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dell'art. 73 della stessa legge
27 luglio 1978, n. 392, quale modificato dall'art. 1 bis del decreto
legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni nella legge
31 marzo 1979, n. 93, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 41,
42 e 47 della Costituzione, dal Pretore di Bologna con ordinanza del 2
dicembre 1980 (r.o. 63/1981), dal Tribunale di Trani con ordinanza del
28 aprile 1981 (r.o. 425/1981), dal Pretore di Milano con ordinanza del
26 febbraio 1982 (r.o. 673/1982), dal Pretore di Napoli con ordinanza
del 26 maggio 1982 (r.o. 511/1982), dal Tribunale di Messina con
ordinanza del 19 ottobre 1982 (r.o. 871/1982), dal Tribunale di Torino
con ordinanza del 28 ottobre 1982 (r.o. 133/1983), dal Pretore di Roma
con ordinanza del 23 novembre 1982 (r.o. 101/1983), dal Pretore di Sala
Consilina con ordinanza del 24 novembre 1982 (r.o. 81/1983) e dal
Pretore di Misilmeri con ordinanza del 20 dicembre 1982 (r.o.
272/1983).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte