Sentenza n. 31/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1986 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 160/1975
- art. 9legge 160/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 9 della
legge 3 giugno 1975, n. 160 ("Norme per il miglioramento dei
trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica
salariale"), promossi con ordinanze emesse il l agosto 1978 dal Pretore
di Cuneo, il 13 dicembre 1978 dal Tribunale di Prato, il 2 marzo 1979
dal Pretore di Ancona, il 30 maggio 1979 dal Pretore di Cuneo, il 2
novembre 1978 dal Tribunale di Lecce, il 20 maggio 1980 dal Pretore di
Ferrara, il 6 giugno 1980 dal Tribunale di Brindisi e il 7 luglio 1982
dal Pretore di Bologna, iscritte rispettivamente al n. 616 del registro
ordinanze 1978, ai nn. 58, 353, 727 e 821 del registro ordinanze 1979,
e ai nn. 495 e 714 del registro ordinanze 1980 e al n. 650 del registro
ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 45, 87, 175 e 353 del 1979, e nn. 15, 263 e 325 del 1980 e n. 53
del 1983;
visti gli atti di costituzione di Casciola Mario, di Cipriani
Otello, di Donati Jolanda, dell'I.N.P.S. e di Mariani Alfredo, nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 novembre 1985 il Giudice relatore
Renato Dell'Andro;
uditi l'Avv. Fulvio Comito per Casciola e Cipriani, l'Avv.
Pasquale Vario per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Pier Giorgio
Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Pretore di Cuneo, con ordinanze del l agosto 1978 e del 30
maggio 1979, il Pretore di Ancona, con ordinanza del 2 marzo 1979, il
Tribunale di Prato, con ordinanza del 13 dicembre 1978, il Tribunale di
Lecce, con ordinanza del 2 novembre 1978, il Pretore di Ferrara, con
ordinanza del 20 maggio 1980, il Tribunale di Brindisi, con ordinanza
del 6 giugno 1980 ed il Pretore di Bologna, con ordinanza del 7 luglio
1982 (tutte emesse nel corso di giudizi promossi da pensionati già
lavoratori autonomi nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di conseguire
un trattamento minimo di pensione pari a quello spettante ai pensionati
già lavoratori dipendenti) hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 2 e
9 (i Pretori di Cuneo e di Ancora limitano peraltro l'impugnazione al
solo art. 2) della legge 3 giugno 1975 n. 160 ("Norme per il
miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla
dinamica salariale"), nella parte in cui prevedono un diverso
trattamento minimo di pensione per i lavoratori autonomi rispetto ai
lavoratori dipendenti, disciplinando in maniera differente la
perequazione automatica del detto trattamento minimo, che per i
lavoratori autonomi è ancorato alle variazioni del costo della vita
calcolata dall'ISTAT, ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori dell'industria mentre per i lavoratori dipendenti è
ancorato all'aumento dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime
contrattuali degli operai dell'industria.
Osservano i giudici a quibus che i diversi sistemi di perequazione
dei minimi di pensione, da un lato sono destinati ad accentuare sempre
più il divario tra il trattamento minimo pensionistico dei lavoratori
autonomi e quello dei lavoratori dipendenti, poiché il criterio
d'adeguamento automatico stabilito per questi ultimi tende a superare
percentualmente l'aumento del costo della vita, e, da un altro lato,
non sembrano avere altra ratio se non quella di ripristinare col tempo
una differenziazione tra i due trattamenti minimi, che era già stata
eliminata con la loro parificazione, a decorrere dal 1 luglio 1975,
disposta dall'art. 3 del d.P.R. 12 maggio 1972 n. 325, in attuazione
della delega contenuta nell'art. 33 della legge 30 aprile 1969 n. 153.
Senonché, vertendosi per entrambe le categorie nell'ambito del
sistema di sicurezza sociale e dei trattamenti minimi di quiescenza
riconosciuti ai lavoratori, tale ripristinata differenziazione sembra,
a parere dei predetti giudici, contrastare con gli artt. 3 e 38 Cost..
Se, infatti, una differente disciplina tra lavoratori autonomi e
dipendenti può giustificarsi (nelle diverse gestioni, in rapporto
all'entità degli oneri contributivi ed al diverso sistema di
liquidazione delle prestazioni) per la pensione normale, essa invece
non si giustifica nella determinazione del minimo pensionistico, il
quale, si sostiene nelle ordinanze di rimessione è per sua natura
sganciato dall'entità della contribuzione assicurativa corrisposta: la
sua funzione risponde ad esigenze di "sicurezza sociale", essendo
diretta ad assicurare il minimo livello economico indispensabile a
soddisfare le più elementari esigenze di sopravvivenza. Data questa
finalità alimentare, i minimi pensionistici devono essere riconosciuti
in misura identica a tutti i lavoratori poiché, una volta che il
legislatore abbia quantificato la somma necessaria per vivere, non v'è
alcun razionale motivo che giustifichi, a livello dei bisogni minimi
vitali, una discriminazione fra i titolari dei bisogni stessi a seconda
che siano lavoratori autonomi o dipendenti, dovendosi invero ritenere
per tutti necessaria la somma fissata come indispensabile per una
esistenza dignitosa e risolvendosi quindi ogni sperequazione nella
determinazione di tale minimo in violazione dei principio d'uguaglianza
di pari dignità sociale dei lavoratori.
Le norme impugnate violano pertanto, a parere dei giudici a quibus,
l'art. 38 Cost., perché per la categoria meno favorita si deve
ritenere non raggiunto il minimo indispensabile alle elementari
esigenze di vita, come quantificato dallo stesso legislatore; e violano
altresl' l'art. 3 Cost., giacché la mancanza d'un razionale motivo che
possa giustificare la difformità di disciplina di situazioni simili e
l'abbandono d'un criterio equalitario (quanto a livelli minimi ed ai
sistemi perequativi degli stessi, in relazione sia alla costante
perdita di valore della moneta sia ad esigenze di miglioramento del
tenore di vita delle fasce più disagiate dei cittadini) è dimostrata
dal fatto che in precedenza lo stesso legislatore, in attuazione del
precetto costituzionale, aveva previsto l'introduzione d'una disciplina
uniforme.
Tutte le ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
2. - Nel giudizio promosso con l'ordinanza del 1 agosto 1978 del
Pretore di Cuneo si è costituito il signor Mario Casciola,
rappresentato dall'Avvocato Prof. Fulvio Comito, chiedendo
l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale ed
osservando che nel sistema costituzionale, con riferimento ai criteri
per determinare lo standard minimo del tenore di vita, è consentita
soltanto la distinzione tra cittadini inabili al lavoro, per i quali è
previsto il "diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale" e
cittadini lavoratori pensionati o divenuti invalidi od
involontariamente disoccupati, per i quali è invece previsto un
qualcosa di più, e cioè il diritto a "mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita", che devono essere correlati alla quantità e
qualità del lavoro svolto, e, nel loro minimo, alla retribuzione
minima intesa, ai sensi dell'art. 36 Cost., come quella "in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera
e dignitosa". Consegue che pienamente coerente col sistema
costituzionale è la correlazione tra trattamento minimo di pensione e
retribuzioni minime contrattuali mentre incoerente è l'esclusione di
tale correlazione. D'altra parte, dovendosi interpretare l'art. 38,
secondo comma, Costituzione in coerenza con l'art. 35, primo comma,
Costituzione (che "tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni"), i "mezzi adeguati alle esigenze di vita", considerati
nella loro entità minimale, non possono essere diversi per le diverse
categorie di lavoratori, per cui il trattamento minimo di pensione deve
essere uguale per i lavoratori autonomi e per quelli subordinati. Ed
anche ritenendo consentita al legislatore una gradualità nella
realizzazione del sistema costituzionale, non può essergli consentito,
una volta realizzato tale sistema, di discostarsi nuovamente da esso.
Nel giudizio promosso con l'ordinanza del Tribunale di Prato si è
costituito il sig. Otello Cipriani, rappresentato dall'Avvocato Prof.
Fulvio Comito, svolgendo identiche considerazioni. Nello stesso
giudizio si è anche costituita, ma tardivamente, la signora Jolanda
Donati.
Nel giudizio promosso con l'ordinanza del Pretore di Bologna si è
costituito il signor Alfredo Mariani, rappresentato dal Prof. Avv.
Mattia Persiani, insistendo per l'accoglimento della questione di
legittimità costituzionale.
3. - Nei giudizi promossi con le ordinanze del Pretore di Ferrara,
del Tribunale di Brindisi e del Pretore di Bologna si è costituito
l'I.N.P.S., rappresentato dagli Avvocati Elvira Rainone Tripputi,
Giovanni Belloni, Pasquale Vario, Angelo Renzullo e Fabrizio Ausenda,
ponendo in rilievo la disciplina differenziata delle contribuzioni dei
lavoratori autonomi e di quelli dipendenti: per i primi infatti sono
previsti contributi fissi, mentre per i secondi si hanno numerose
classi contributive, con carico progressivamente crescente di
contributi riferiti al salario effettivamente percepito e quindi con
variazioni pressoché continue. Di conseguenza, il sistema
contributivo predispone un'enorme massa contributiva per i lavoratori
dipendenti, in costante aumento con le variazioni salariali, mentre
nulla di ciò si verifica per i lavoratori autonomi. Non costituisce
pertanto identica situazione essere assicurato e contribuire come
lavoratore autonomo ovvero come lavoratore dipendente; finché,
pertanto, non sia dedotta l'incostituzionalità e l'irrazionalità
della diversa situazione contributiva nemmeno può ritenersi
illegittimo ed irrazionale un differenziato regime dei trattamenti
minimi di pensione. D'altra parte, si sostiene sempre dall'I.N.P.S.,
il criterio di perequazione previsto per i lavoratori dipendenti non
può valere anche per i lavoratori autonomi, il cui reddito non deriva
da una retribuzione bensl' da un guadagno e la cui contribuzione viene
commisurata a parametri diversi da quelli previsti per i lavoratori a
reddito fisso. Per entrambe le categorie di lavoratori risulta attuato,
con mezzi diversi a causa della diversità delle loro situazioni
soggettive ed oggettive, il principio di proporzionalità ed
adeguatezza delle pensioni mentre il trattamento più favorevole per i
lavoratori dipendenti trova la sua ragione logica e giuridica nel
maggior importo della contribuzione versata dai lavoratori dipendenti.
Né vi è il preteso contrasto con l'art. 38 Cost., si assume
ancora dall'I.N.P.S., giacché nel nostro sistema previdenziale il
trattamento minimo di pensione non ha una funzione "alimentare" e non
è concepito come minimo indispensabile mezzo di mantenimento né come
minimo mezzo adeguato alle esigenze del lavoratore giunto alla
vecchiaia, tant'è vero che il diritto a percepire il minimo
pensionistico è indipendente da condizioni di effettivo bisogno, e
sussiste, come questa Corte ha confermato, anche in presenza di altri
redditi. È quindi contraddittoria la richiesta dei lavoratori
autonomi, che invocano il trattamento migliore previsto per i
lavoratori dipendenti, per i quali la perequazione automatica non offre
soltanto la difesa del minimo di pensione dall'aumento del costo della
vita ma un aggio rispetto ad esso, perseguendo Così scopi diversi da
quello di garanzia della sopravvivenza. Del resto l'art. 38 Cost. non
va interpretato nel senso che le esigenze di vita tutelate debbano
essere rigidamente uguali per tutti i lavoratori, prescindendo dal
reddito fruito durante la vita lavorativa ed assoggettato a
contribuzione: appare, pertanto, legittimo l'attuale sistema, essendosi
perseguito l'ampliamento della tutela sociale con razionale gradualità
di passaggio imposta dalle disponibilità finanziarie del Paese.
4. - In tutti i giudizi (ad eccezione di quello promosso con
l'ordinanza 30 maggio 1979 del Pretore di Cuneo) è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo il rigetto della questione di
legittimità costituzionale, ed osservando che l'art. 38 Cost. non
esclude la possibilità che prestazioni previdenziali spettanti ai
lavoratori dipendenti siano disciplinate in modo diverso da quelle
spettanti ai piccoli imprenditori (quali gli artigiani, i commercianti
ed i coltivatori diretti): la norma costituzionale è rispettata quando
la legge, per una certa categoria, abbia apprestato un sistema
previdenziale in qualche parte non identico a quello previsto per
un'altra categoria. Non è poi violato il principio di eguaglianza
perché, di fronte all'esigenza previdenziale, lavoratori dipendenti e
piccoli imprenditori si trovano in situazioni diverse, in quanto per i
primi vige il sistema della pensione retributiva (commisurata cioè non
all'entità dei contributi versati ma ad una percentuale fissata dalla
legge tenendo anche conto dell'anzianità di contribuzione effettiva in
costanza di lavoro e figurativa) mentre per i secondi (che non hanno
ovviamente retribuzione) vige il sistema della pensione contributiva
(commisurata cioè all'entità dei contributi versati durante il
periodo d'assicurazione). È quindi razionale che, ai fini della
rivalutazione automatica delle pensioni, per i titolari di pensioni
retributive si faccia riferimento agli aumenti di retribuzione di
determinati lavoratori mentre per i titolari di pensioni contributive,
mancando per definizione una retribuzione di riferimento, la
rivalutazione sia agganciata all'aumento dell'indice del costo della
vita.
D'altra parte, osserva ancora l'Avvocatura, nel nostro sistema
previdenziale i trattamenti dei lavoratori subordinati ed autonomi sono
stati sempre differenziati, pur dopo la legge n. 153 del 1969; e tale
differenziazione trova ragione nelle diverse compatibilità finanziarie
delle due gestioni che ne sopportano gli oneri: non è arbitrario,
pertanto, che i minimi di pensione possano, a differenza della pensione
sociale (che assolve ad una diversa funzione) essere diversi per le
diverse categorie di assicurati. Del resto, l'incremento della massa
contributiva, dovuto ai sensibili incrementi retributivi dei lavoratori
dipendenti, spiega perché, mentre per i lavoratori autonomi è rimasto
fermo il criterio di perequazione ancorato ad un indice oggettivo
(riflettente le condizioni di vita della generalità) per i lavoratori
dipendenti è stato invece introdotto un criterio che tiene conto della
dinamica salariale, cioè d'un elemento che riflette la massa
contributiva in relazione alle variazioni della massa retributiva in
coerenza con il sistema assicurativo dei lavoratori dipendenti.
D'altronde, conclude l'Avvocatura, la tendenza a realizzare
gradualmente un ordinamento pensionistico, quanto più conforme e
generalizzato, non avrebbe giustificato né l'arbitraria estensione
dell'aggancio alla dinamica salariale fuori dell'ambito suo proprio né
l'inutile sacrificio della solidarietà di categoria, in un sistema nel
quale è praticato l'aggancio della pensione alla retribuzione. Di qui
la razionalità d'una disciplina diversificata che comunque assicura
anche ai minimi pensionistici dei lavoratori autonomi livelli base di
poco inferiori a quelli dei lavoratori dipendenti ed un congegno di
perequazione automatica alle variazioni del costo della vita. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze indicate in epigrafe pongono analoghe questioni:
i relativi giudizi possono, pertanto, essere riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - Con le predette ordinanze sono stati impugnati, in riferimento
agli artt. 3 e 38 Cost., gli artt. 2 e 9 della legge 3 giugno 1975, n.
160, nella parte in cui prevedono un diverso trattamento minimo di
pensione per i lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti e
disciplinano in maniera differente la perequazione automatica del
trattamento minimo delle pensioni stesse (che per i lavoratori autonomi
viene ancorato alle variazioni del costo della vita, calcolato
dall'ISTAT ai fini della scala mobile, mentre per i lavoratori
dipendenti è determinato in base all'aumento dell'indice dei tassi
delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria). Si
osserva, infatti, nelle ordinanze di rimessione che, trattandosi di
minimi pensionistici, in quanto tali finalizzati ad assicurare,
nell'ambito del sistema di sicurezza sociale, il minimo indispensabile
a soddisfare le più elementari esigenze di sopravvivenza, la
previsione d'un diverso criterio d'adeguamento automatico e,
conseguentemente, la diversa determinazione del loro ammontare
contrasti, da un lato, con l'art. 38 Cost., dovendosi ritenere non
raggiunto, per la categoria meno favorita, il minimo indispensabile per
vivere (come quantificato dallo stesso legislatore per la categoria
più favorita) e, dall'altro, con l'art. 3 Cost., non essendovi alcun
razionale motivo che giustifichi, a livello dei bisogni minimi vitali,
una discriminazione fra i titolari dei bisogni stessi a seconda che
siano lavoratori autonomi oppure lavoratori dipendenti.
3. - Le questioni non sono fondate.
Al fine d'inquadrare i quesiti sottoposti all'esame di questa Corte
nella cornice degli interessi o valori che sottostanno alle scelte
legislative in materia pensionistica va premesso che due diverse
esigenze motivano, di regola, le predette scelte: la necessità
d'accelerare il processo tendente, quanto più possibile, alla
parificazione dei minimi pensionistici, nell'ambito di un unico sistema
di perequazione periodica delle prestazioni previdenziali e l'esigenza,
di carattere squisitamente politico, di controllare, nel miglior modo
possibile, il fenomeno infiattivo. Le precisate esigenze, per tanti
versi contrastanti, non vanno taciute nel riscontrare divergenze od
oscillazioni nelle scelte del legislatore ordinario in materia
pensionistica.
Nel merito dei quesiti di cui in narrativa va anzitutto
evidenziato, e sottoposto ad analisi, il sillogismo sul quale si
fondano le ordinanze di rimessione.
Poiché i minimi pensionistici, si sostiene, sono finalizzati alla
soddisfazione di elementari bisogni, quasi si direbbe di "pura
sopravvivenza", poiché essi costituiscono il minimo vitale, il minimo
alimentare e poiché quest'ultimo non può essere diversamente valutato
a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori
autonomi (essendo identico per tutti) risulta illegittima la scelta del
legislatore ordinario allorché determina diversi minimi pensionistici
a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori
autonomi.
Qui va sottoposta ad analisi la "premessa maggiore"
dell'argomentazione ora indicata, precisando se davvero i minimi
pensionistici tendano a soddisfare unicamente le più elementari
esigenze vitali, le Così dette esigenze alimentari, se, cioè,
corrisponda a verità l'affermazione secondo la quale i precitati
minimi garantiscano unicamente il minimo vitale, il minimo
esistenziale.
A proposito del minimo alimentare va subito ricordato che anch'esso
potrebbe logicamente, astrattamente ritenersi diversificabile (essendo
postulabili esigenze alimentari diverse per distinte categorie di
cittadini e lavoratori in ispecie): qui si dà, tuttavia, per ammesso
che, giuridicamente (si rinvia, invero, a quanto accade per la pensione
sociale, dal nostro legislatore determinata sempre in misura uguale per
tutti i cittadini) il minimo alimentare non è, di regola, in materia
pensionistica, determinato diversamente, nella sua entità, a seconda
delle diverse categorie di soggetti.
Rimane, conseguentemente, qui da analizzare il quesito, dianzi
indicato, se il trattamento minimo delle pensioni dei lavoratori,
istituito con la legge 4 aprile 1952, n. 218, sia, o meno, diretto a
soddisfare elementari esigenze di sopravvivenza, a garantire, cioè,
unicamente il minimo esistenziale.
La risposta al quesito comporta la determinazione dell'essenza
dell'istituto del trattamento pensionistico minimo attribuito ai
lavoratori (anche per distinguere quest'ultimo dalla "pensione
sociale", sempre determinata in maniera uguale per tutti) e, da tale
limitato profilo, l'esame dei contenuti tutelati dall'art. 38 Cost. e
dell'intensità della tutela dei medesimi. D'altra parte è appunto il
precisato articolo che contiene le prime norme di riferimento invocate
nelle ordinanze di rimessione.
La Corte non ignora che, già prima dell'emanazione della vigente
Costituzione, si è svolto, tra le forze sociali e politiche, un vivace
dibattito teso a decidere, in sede pensionistica, se accordare la
preferenza al sistema previdenziale di "tipo europeo", basato sul
prelievo dalle contribuzioni effettuate sulle retribuzioni da lavoro
dipendente od al sistema di "tipo atlantico", finalizzato a garantire
minimi pensionistici uguali (almeno tendenzialmente) per tutti i
cittadini. Già da allora si è iniziato a considerare come "adeguato
ai tempi" il richiamo alla solidarietà generale (attuata attraverso il
gettito fiscale) allo scopo d'assicurare a tutti i cittadini minimi
pensionistici tendenzialmente uguali. Il tema dei minimi pensionistici
non s'è posto, dunque, nell'imminenza dell'emanazione della citata
legge n. 218 del 1952: da lungo tempo si è discusso non
dell'indifferenziazione dei minimi pensionistici tra le varie categorie
di lavoratori ma dell'uguaglianza di tali minimi per tutti
indistintamente i cittadini.
Né la Corte ignora il dibattito che, all'indomani dell'emanazione
della vigente Costituzione, s'è venuto svolgendo sull'interpretazione
dell'art. 38 Cost.: sono noti a tutti i "rimproveri" di timidezza ed
ambiguità rivolti al Costituente in materia pensionistica come i
tentativi d'interpretare l'art. 38 Cost. attraverso schemi tratti da
legislazioni di altri Paesi.
Senonché il dibattito, ideologicamente caratterizzato, tra
l'antico, tradizionale orientamento, che nettamente distingue i modelli
di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 38 Cost. (assistenza da
un lato e previdenza dall'altro) e l'orientamento, di minoranza, che
oscura la predetta distinzione riconducendo entrambi i modelli
all'unità di fondamento e funzione (liberare i cittadini dal bisogno)
è men radicale, almeno ai nostri limitati fini, di quanto possa
credersi: anche l'ultimo dei citati orientamenti, infatti, pur
aspirando ad un tendenzialmente uguale intervento statale in materia di
minimi pensionistici, non disconosce che i lavoratori, avendo
contribuito al benessere della collettività, abbiano titolo ad un
trattamento preferenziale. Da ciò discende che, sia pur in funzione
soltanto di una maggiore intensità di tutela, le ipotesi di cui al
primo e secondo comma dell'art. 38 Cost., rimangono distinte. E,
comunque, il "nostro" tema (della differenziazione dei minimi
pensionistici entro le diverse categorie di lavoratori) non risulta dal
precisato dibattito sufficientemente chiarito. Se i minimi
pensionistici devono essere indiscriminatamente uguali per tutti i
cittadini, lo devono essere anche per le diverse categorie di
lavoratori; ma se una diversificazione quantitativa è possibile tra
cittadini in genere e lavoratori in ispecie, rimane ancora tutto da
chiarire se un'ulteriore diversificazione sia possibile tra i vari
gruppi di lavoratori.
Non resta, conseguentemente, che partire dall'interpretazione
dell'art. 38 Cost., prescindendo, per il momento, dalla successiva
evoluzione legislativa in materia.
L'esame dell'art. 38 Cost., alla luce dell'intero sistema vigente
all'atto della sua emanazione, chiarisce che lo stesso articolo
prospetta due distinte fattispecie tipiche, due diverse ipotesi,
rispettivamente nel primo e nel secondo comma. Tre profili strutturali
ed uno modale (la previsione dell'intervento della solidarietà
collettiva per l'attuazione della pensione sociale e l'intervento dei
soggetti interessati o di terzi per la realizzazione della pensione dei
lavoratori) separano le ipotesi in esame.
Il primo aspetto strutturale attiene ai soggetti: nel primo comma
si prevedono fatti giuridici attribuibili a soggetti non
particolarmente qualificati (cittadini) mentre nel secondo comma
s'ipotizzano fatti giuridici attribuibili a soggetti "propri"
(lavoratori). La distinzione tra cittadini e lavoratori qui viene
sottolineata non certo allo scopo d'affermare che soltanto nei
confronti dei cittadini, di cui al primo comma dell'art. 38 Cost., e
non dei lavoratori, lo Stato debba istituire e gestire gli strumenti
operativi atti a soddisfare il diritto dei cittadini stessi al
mantenimento ed all'assistenza sociale; bensl' per precisare che il
secondo comma dell'art. 38 Cost., indicando fatti giuridici di
soggetti particolarmente qualificati (lavoratori) rinvia a tutte le
norme che impongono le contribuzioni previdenziali dei lavoratori
stessi o che comunque attengono al lavoro prestato. La previsione di
fatti giuridici attribuibili ai cittadini nel primo ed ai lavoratori
nel secondo comma dell'articolo in esame rileva in quanto in
quest'ultimo comma, e non nel primo, è da scorgersi un rinvio a tutte
le norme relative al lavoro che si è prestato o si sta prestando. I
fatti di cui al secondo comma colpiscono soggetti che si presentano
come destinatari d'una serie di obblighi adempiuti personalmente od
attraverso terzi. È tutto ciò che distingue nettamente i cittadini in
genere, di cui al primo comma ed i lavoratori, cittadini
particolarmente qualificati: la speciale qualificazione subiettiva è
rilevante in funzione del rinvio ad un sistema di comportamenti
giuridici, che costituiscono il presupposto della fattispecie tipica
prevista nel secondo comma dell'art. 38 Cost..
E già, da questo primo aspetto, va ricordato che, ove il
trattamento minimo delle pensioni dei lavoratori fosse riconducibile al
secondo comma dell'art. 38 Cost., esso, pur sganciato, quanto ad
entità della stessa pensione, dall'entità delle contribuzioni
assicurative corrisposte, nel presupporre necessariamente queste
ultime, non potrebbe ritenersi, come si sostiene in alcune delle
ordinanze di rimessione, del tutto sganciato dalle medesime. Non vi
sarebbe, ovviamente, una "integrazione al minimo" se non vi fosse una
base, calcolata in relazione alle contribuzioni assicurative prestate,
d'altra parte, del pari ovviamente, la predetta "integrazione" non
scatterebbe ove il calcolo relativo alle contribuzioni versate
raggiungesse già, per sé, il minimo di pensione.
Il secondo profilo strutturale che distingue le ipotesi in
discussione è costituito dalla diversità dei fatti giuridici dai
quali nascono i due distinti rapporti: nel primo comma i fatti
collegati dell'inabilità al lavoro e dell'essere sprovvisti dei mezzi
necessari per vivere condizionano il nascere del rapporto giuridico
assistenziale; nel secondo comma sono, invece, i fatti singoli di
infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione
involontaria a condizionare il sorgere del rapporto giuridico
previdenziale.
Ma ciò che caratterizza precipuamente la struttura dei due
rapporti giuridici in esame è il terzo elemento, relativo al contenuto
finalistico delle due prestazioni in discussione: mentre nel primo
comma il rapporto giuridico assistenziale prevede dal lato attivo il
diritto del cittadino al mantenimento ed all'assistenza sociale e dal
lato passivo l'obbligo di prestazioni dirette a provvedere ai mezzi
necessari per vivere nel secondo comma il rapporto giuridico prevede
dal lato attivo il diritto dei lavoratori, in quanto tali, ad essere
forniti dei mezzi adeguati alle (loro) esigenze di vita e dal lato
passivo l'obbligo di prestazioni tendenti a garantire ai lavoratori
stessi i mezzi adeguati ora ricordati.
I mezzi necessari per vivere non possono identificarsi con i mezzi
adeguati alle esigenze di vita: questi ultimi comprendono i primi ma
non s'esauriscono in essi. Il confronto fra le due espressioni, usate
peraltro nello stesso articolo, conduce a rilevare che il Costituente,
privilegiando la posizione dei lavoratori, anche in considerazione del
contributo di benessere offerto alla collettività oltreché delle
contribuzioni previdenziali prestate, nel primo comma dell'art. 38
Cost. garantisce ai cittadini il minimo esistenziale, i mezzi necessari
per vivere mentre nel secondo comma dello stesso articolo garantisce
non soltanto la soddisfazione dei bisogni alimentari, di pura
"sussistenza" materiale bensl' anche il soddisfacimento di ulteriori
esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori. Le prestazioni
previdenziali adeguate alle esigenze dei lavoratori ben possono,
pertanto, essere differenziate tra le diverse categorie dei medesimi.
Non si può, dunque, genericamente far riferimento al "minimo vitale",
richiamando l'art. 38 Cost.; occorre puntualizzare, invece, se ci si
riferisce al primo comma dello stesso articolo, e cioè ai mezzi
necessari per vivere, al minimo esistenziale, alimentare, ed in tal
caso è legittimo richiedere un'indifferenziazione, un'uniformità, una
determinazione quantitativa unica, per tutti i cittadini; se, invece ci
si riferisce al secondo comma dell'art. 38 Cost. (ed a questo comma si
rifanno le ordinanze di rinvio) non è più legittimo richiedere una
determinazione quantitativa unica, uniforme, per tutti i lavoratori, in
quanto l'oggetto della valutazione che conduce al giudizio di
adeguatezza dei mezzi alle esigenze di vita può riguardare anche la
posizione economico-sociale delle diverse categorie di lavoratori, i
rischi volontariamente assunti o comunque incombenti, i redditi
conseguiti durante l'attività lavorativa ecc.: la valutazione ora
indicata può ben condurre a determinazioni quantitativamente
diversificate delle prestazioni previdenziali.
Conferma di ciò è nel fatto che il legislatore, esattamente
interpretando il primo comma dell'articolo in esame, ha sempre
mantenuto unico, uniforme, per tutti i cittadini, l'ammontare della
pensione sociale (aumentandola, nei diversi tempi, anche in maniera
uniforme) ed ha sempre mantenuto la stessa pensione ad un livello più
basso di tutti i minimi pensionistici dovuti ai lavoratori.
V'è, infine, il profilo modale che ancora separa i modelli dei
quali qui si discute. Per realizzare la garanzia assicurata ai
cittadini, per provvedere alla pensione sociale, l'art. 38 Cost.
implicitamente in mancanza di contribuzioni previdenziali (non
trattandosi di lavoratori non è dato invocare solidarietà particolari
di gruppi o categorie) si fonda unicamente sulla solidarietà
collettiva, chiamando i cittadini tutti a fornire i mezzi
economico-finanziari indispensabili ad attuare le prestazioni
assistenziali. Allo scopo di realizzare, invece, la garanzia
assicurativa ai lavoratori, per provvedere alla prestazione
previdenziale, l'art. 38, secondo comma, si rifà, implicitamente,
almeno finché sia attuato mediante strumenti mutualistico-assicurativi, alle contribuzioni versate durante i periodi di lavoro.
Ed è, invero, questo profilo modale che non permette di ricondurre,
senza adeguate considerazioni, al modello di cui al secondo comma
dell'art. 38 Cost. l'istituto della pensione minima dei lavoratori, per
altro verso rientrante in esso.
Vale concludere l'esame delle ipotesi tipiche individuate dall'art.
38 Cost. ricordando che l'idea di sicurezza sociale, a parte ogni
precisazione sulla medesima (non possibile in questa sede) ispira tutto
l'articolo in esame. Pur essendo unico il fondamento, l'anima
ispiratrice delle ipotesi in discorso, esse sono, come s'è visto
strutturalmente e qualitativamente distinte in quanto realizzano, in
modo diverso, uno stesso scopo; apprestando cioè ai cittadini, in
generale, in occasione di alcuni eventi e d'accertata situazione di
bisogno, alcune garanzie attraverso il concorso della collettività ed
offrendo ai lavoratori, in situazioni particolarmente significative,
altre, più elevate garanzie attraverso il concorso degli stessi
lavoratori e dei datori di lavoro.
4. - L'indagine, a questo punto, si sposta, più propriamente,
sull'essenza dell'istituto del trattamento pensionistico minimo:
l'esame fin qui condotto sulle norme di riferimento, di cui all'art. 38
Cost., agevola notevolmente, è quasi superfluo rilevarlo, il compito
proposto. Se, infatti, si riuscisse, senza ulteriori considerazioni, a
ricondurre l'istituto della pensione minima dovuta ai lavoratori al
primo od al secondo comma dell'articolo più volte citato si avrebbe
già ora, la risposta al quesito sull'indifferenziazione o meno dei
minimi pensionistici dei lavoratori. Ricondotto, infatti, al primo
comma dell'art. 38 Cost., trattandosi di garantire il minimo
esistenziale, alimentare, l'istituto della pensione previdenziale
minima non sopporterebbe determinazioni quantitative diverse; riferito,
invece, al secondo comma dello stesso articolo, dovendosi garantire
mezzi adeguati alle esigenze, al tenore di vita dei lavoratori, ben
sarebbero possibili minimi differenziati di pensione per le varie
categorie di lavoratori.
Senonché, l'istituto in esame dovuto all'evoluzione legislativa
successiva all'emanazione della vigente Costituzione potrebbe essere
ricondotto al primo comma dell'art. 38 Cost. per l'idea di solidarietà
ivi richiamata (alla quale peraltro l'istituto fa soltanto in parte
riferimento) mentre potrebbe essere ricollegato all'ipotesi di cui al
secondo comma dello stesso articolo per quanto attiene ai fatti
produttivi del rapporto giuridico che fonda il diritto alla prestazione
minima ed ai soggetti attivi dello stesso rapporto, con il conseguente
rinvio alla nortnativa previdenziale prevista dall'intero ordinamento.
Appunto perché ipotesi speciali, il trattamento pensionistico
minimo è stato da alcuni avversato giacché, non riuscendo a scorgere
altra tipologia pensionistica oltre l'alternativa assistenza (del tutto
sganciata da contribuzioni di singoli o di gruppi nonché diretta a
sopperire ad un accertato stato di bisogno) e previdenza (riferita al
vecchio sistema mutualistico-assicurativo) non si è tenuto nel dovuto
conto che il predetto trattamento minimo, realizza in pieno la
particolare garanzia offerta ai lavoratori dal secondo comma dell'art.
38 Cost..
La verità è che l'articolo in esame non è formula "ambigua":
esso, nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale", ipotizza soltanto
due modelli tipici della medesima; l'uno fondato unicamente sul
principio di solidarietà (primo comma) l'altro suscettivo di essere
realizzato, e storicamente realizzato anche nella fase successiva
all'entrata in vigore della Carta Costituzionale, mediante gli
strumenti mutualistico-assicurativi (secondo comma). Lo stesso articolo
non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore
ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi
costituzionalmente accolti. Ed è quanto avvenuto con l'istituto del
trattamento minimo pensionistico dovuto ai lavoratori.
A questo proposito è significativo quanto accaduto in sede di
Assemblea costituente. La commissione per la Costituzione propose
all'aula una formulazione dell'art. 34 (attuale 38) che espressamente
faceva riferimento al principio mutualistico-assistenziale e che, se
fosse stata accolta, avrebbe vincolato il legislatore a non discostarsi
da quel principio. Il secondo comma dell'art. 34, infatti, era stato
Così formulato: "I lavoratori, in ragione del lavoro che prestano,
hanno diritto che siano loro assicurati mezzi adeguati per vivere in
caso di ...". L'inciso "in ragione del lavoro che prestano" fu
soppresso, in aula, a seguito dell'accoglimento dell'emendamento
Laconi, Cevolotto, Targetti, Moro, Taviani. Il primo firmatario
dell'emendamento in questione Così motivò la richiesta, ed accolta,
soppressione del predetto inciso: "Abbiamo creduto di dover sopprimere
questa parte in quanto essa avrebbe supposto che la legislazione in
materia di previdenza e assicurazione sociale, domani, dovesse
orientarsi in un determinato senso, senso in cui attualmente è diretta
e indirizzata, e ciò avrebbe fatto supporre un riferimento a quei
criteri di assistenza mutualistica che oggi sono in vigore. Noi
desideriamo invece che il legislatore futuro abbia una libertà più
ampia e possa adottare criteri che gli appariranno più adatti alla
situazione e più efficaci". In maniera chiarissima deve, dunque,
desumersi che il secondo comma dell'art. 38 Cost., mentre
implicitamente rinvia ai criteri di assistenza mutualistica in vigore
al momento dell'emanazione della Costituzione non solo non esclude che
il legislatore futuro delinei altre figure svincolate dalla logica
meramente mutualistica-assicurativa ma lascia allo stesso legislatore
ampia libertà nell'attuazione delle finalità perseguite con
l'emanazione dell'articolo in esame.
La pensione minima dei lavoratori è frutto dell'esercizio, da
parte del legislatore del 1952, dell'"ampia libertà" offertagli dal
Costituente: essa, invero, nasce appunto per realizzare, nei confronti
dei lavoratori, la particolare garanzia offerta dal secondo comma
dell'art. 38 Cost..
Il Costituente garantisce ai lavoratori mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita e vincola il legislatore ordinario a provvedervi:
facendo, tuttavia, implicitamente riferimento ai criteri
mutualistico-assicurativi allora in vigore si renderebbe impossibile
l'attuazione della garanzia (privilegiata) ora indicata nelle ipotesi
in cui le contribuzioni previdenziali corrisposte non raggiungano
un'entità tale da determinare pensioni idonee a garantire i mezzi
adeguati in discussione. Con la paradossale conseguenza, che, mentre i
cittadini, inabili al lavoro e mancanti di mezzi necessari per vivere,
otterrebbero, in ogni caso, almeno il minimo alimentare (in virtù del
primo comma dell'art. 38 Cost.) i lavoratori, nelle ipotesi di
contribuzioni previdenziali insufficienti, non soltanto non
conseguirebbero mezzi adeguati alle loro esigenze di vita ma, talvolta,
neppure il minimo alimentare. Per queste ragioni il legislatore del
1952, istituendo, per i lavoratori, minimi pensionistici, sgancia i
predetti minimi dall'entità delle contribuzioni assicurative
corrisposte: l'integrazione al minimo rifiuta, invero, sia pure
parzialmente, la logica del sistema mutualistico. L'istituto della
pensione minima per i lavoratori, nato per realizzare compiutamente la
ratio di cui al secondo comma dell'art. 38 Cost., è, pertanto, figura
che va ricondotta a questo, nel senso che dello stesso tende ad attuare
la ratio.
Per la verità, il legislatore del 1952 fu motivato ad istituire la
pensione minima dai casi di bisogno, "quasi" tendendo ad istituire una
pensione sociale per i lavoratori: e, se non si fossero verificati
mutamenti nelle previsioni legislative successive e nel diritto
vivente, si sarebbero posti ulteriori dubbi sulla natura della pensione
previdenziale minima. Senonché, appunto le oscillazioni, le
contraddizioni ("rimproverate" aspramente ai legislatori) ed il
desiderio da una parte della dottrina manifestato, di "tornare alle
origini", al fine di concedere l'integrazione al minimo solo nei casi
d'accertato bisogno, confermano che il motivo iniziale, per il quale i
minimi pensionistici per i lavoratori furono istituiti, è via via
venuto meno; ed oggi può tranquillamente affermarsi che l'istituto
della prestazione pensionistica minima dei lavoratori va ricondotto,
senza più alcun dubbio, al secondo comma dell'art. 38 Cost.. Essendo
l'integrazione al minimo concessa anche nei casi di cumulo di pensioni
e di pensione e lavoro retribuito, essa non costituisce una pensione
sociale dovuta ai lavoratori bensl' uno strumento atto ad offrire mezzi
adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori stessi.
Vale, infatti, ricordare che, nel sistema originario delle norme
che regolavano l'integrazione al minimo delle pensioni gestite
dall'I.N.P.S., il trattamento minimo pensionistico dei lavoratori era
riguardato sotto un profilo squisitamente soggettivo (cfr. art. 10
della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonché la legge 20 febbraio 1958,
n. 55, che ha accentuato questo profilo). In tale logica, l'erogazione
del trattamento minimo veniva subordinata al verificarsi di particolari
condizioni soggettivo - negative (oltreché al mancato svolgimento di
attività lavorativa, al non godimento di altre prestazioni
previdenziali, a qualunque titolo percepite, il cui importo complessivo
superasse quello del minimo garantito, ecc.) tutte concorrenti a
dimostrare che il reddito globale del pensionato fosse, effettivamente,
inferiore al minimo pensionistico.
Senonché ben presto leggi, giurisprudenza e prassi amministrativa
hanno enucleato situazioni nelle quali il trattamento minimo delle
pensioni dei lavoratori è stato riguardato sotto un profilo oggettivo,
quale garanzia, cioè, a che la prestazione pensionistica abbia
comunque un determinato livello minimo, a prescindere dalle effettive
condizioni soggettive del destinatario.
Vanno ricordate, a questo proposito, le leggi 12 agosto 1962, n.
1338, 27 ottobre 1965, n. 1199, e 30 aprile 1969, n. 153, per effetto
delle quali l'integrazione al minimo è stato escluso, in linea
generale, soltanto per i titolari di più pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria o di altre forme di previdenza
sostitutiva di detta assicurazione, qualora per effetto del cumulo il
pensionato fruisca d'un trattamento complessivo di pensione superiore
al minimo garantito. L'originaria valutazione del reddito globale del
pensionato, ai fini dell'accertamento delle condizioni per l'erogazione
del trattamento minimo, è stata, pertanto, circoscritta al soli
proventi derivanti da trattamenti pensionistici, restando invece
esclusa la rilevanza dei redditi derivanti da attività lavorativa (v.
art. 20 legge n. 153 del 1969, e art. 10, ultimo comma, legge 3 giugno
1975, n. 160); si è reso obbligatorio, cioè, l'intervento
solidaristico anche in ipotesi in cui i bisogni vitali del pensionato
certamente risultavano altrimenti soddisfatti. Peraltro, in deroga alla
norma che, in ordine al cumulo di pensioni, limitava l'integrazione al
minimo all'ipotesi in cui l'importo complessivo delle pensioni cumulate
fosse inferiore al minimo garantito, l'art. 23 della legge n. 153 del
1969 ha consentito l'integrazione al minimo delle pensioni dirette
I.N.P.S. in caso di cumulo con pensioni di riversibilità erogate dallo
stesso I.N.P.S. A seguito della legge n. 114 del 1974 e della sentenza
di questa Corte n. 230 del 1974 l'integrazione delle pensioni dirette
dell'I.N.P.S. è stata consentita anche in caso di cumulo con qualsiasi
pensione di riversibilità da qualunque ente corrisposta; mentre, come
è noto, ulteriori espansioni del diritto ad ottenere il trattamento
minimo, in caso di cumulo di pensioni, si sono avute in conseguenza di
successive decisioni di questa Corte: in particolare a seguito della
sentenza n. 263 del 1976 (che ha reso possibile anche l'integrazione al
minimo delle pensioni dirette d'invalidità a carico dell'I.N.P.S.
nell'ipotesi di cumulo con pensioni dirette dello Stato) e della
sentenza n. 34 del 1981 (che ha dichiarato illegittima l'esclusione dal
diritto all'integrazione al minimo della pensione diretta, di vecchiaia
o d'invalidità, a carico dell'I.N.P.S., per chi sia già titolare di
pensione diretta dello Stato, dell'Istituto post-telegrafonici e della
Cassa di previdenza dipendenti enti locali; e che ha anche dichiarato
illegittime sia la preclusione a che la pensione di riversibilità
I.N.P.S. sia calcolata in proporzione alla pensione diretta I.N.P.S.
integrata al minimo, che il titolare defunto avrebbe avuto diritto a
percepire sia l'esclusione dal diritto all'integrazione al minimo della
pensione d'invalidità e vecchiaia erogata dalla gestione speciale
lavoratori autonomi per chi sia già titolare di pensione a carico
dello Stato) nonché dalla recente sentenza n. 314 del 1985.
In tal modo il legislatore ed il diritto vivente hanno finito ancor
più col nettamente distinguere la "pensione sociale", di cui al primo
comma dell'art. 38 Cost., dal trattamento minimo dei lavoratori
pensionati in quanto la prima importa necessariamente l'effettiva
dimostrazione dello stato di bisogno del beneficiario mentre il secondo
non è per nulla condizionato da tale dimostrazione. Il fatto che la
"pensione sociale" provveda a soddisfare del minimo alimentare il
beneficiario non può, dunque, indurre a ritenere che anche il minimo
pensionistico in discussione provveda a soddisfare unicamente i bisogni
elementarmente materiali del lavoratore pensionato. Se è vero che si
è venuto a rendere obbligatorio l'intervento solidaristico anche nei
confronti di pensionati i cui minimi bisogni vitali sono certamente ed
altrimenti soddisfatti da diverse fonti di reddito, non può, allo
stato, ritenersi che il trattamento minimo delle pensioni dei
lavoratori soddisfi unicamente i predetti minimi bisogni.
È la "pensione sociale" che provvede ai bisogni minimi, alimentari
del beneficiario: il legislatore ha, infatti, determinato sempre, come
s'è già più volte osservato, in un unico ammontare, valido per tutti
indistintamente i beneficiari, l'entità della "pensione sociale".
Il fatto che, peraltro, il legislatore ordinario abbia mantenuto
sempre la pensione sociale in misura inferiore ai minimi pensionistici
dei lavoratori conferma, ove proprio ve ne fosse bisogno, che tali
minimi non tendono a soddisfare unicamente bisogni di sopravvivenza
bensl' anche esigenze di vario genere (relative, fra l'altro, al tenore
di vita dei lavoratori) che superano certamente i precitati bisogni.
D'altra parte, attraverso la determinazione dei minimi
pensionistici dei lavoratori, il legislatore ordinario ha pienamente
rispettato, come è stato anche già sottolineato, la direttiva
costituzionale secondo la quale ai lavoratori va attribuita una
posizione preferenziale rispetto ai cittadini in genere: mantenendo, in
misura inferiore, rispetto ai minimi pensionistici dei lavoratori,
l'importo della pensione sociale, il legislatore ha indubbiamente
mostrato di privilegiare, in modo conforme alla Costituzione, i
lavoratori.
5. - Da tutto ciò consegue che i trattamenti minimi qui in
discussione ben possono essere diversamente stabiliti dal legislatore
per diverse categorie di lavoratori, in relazione alle diverse
"esigenze di vita" dei lavoratori stessi. L'art. 38, secondo comma,
Cost., invero, non vincola il legislatore a considerare le esigenze di
vita dei lavoratori come indiscriminatamente uniformi, prescindendo dal
reddito fruito durante la vita lavorativa ed assoggettato a
contribuzione e non lo vincola, certamente, a determinare un unico
minimo di pensione per tutte le categorie di lavoratori.
Non può pertanto, affermarsi che il trattamento minimo previsto
per i lavoratori autonomi debba automaticamente ritenersi inadeguato,
ed in contrasto con l'art. 38 Cost., soltanto perché la diversa
categoria dei lavoratori dipendenti gode in concreto d'un trattamento
minimo superiore, essendo presumibile che per quest'ultima categoria il
legislatore abbia discrezionalmente valutato differentemente le
"esigenze di vita" da tutelare, tenendo eventualmente anche conto della
maggiore massa contributiva riflettente la maggiore massa retributiva.
D'altra parte, le ordinanze di rimessione non adducono alcun argomento
atto a dimostrare che il minimo pensionistico dei lavoratori autonomi
sia, in sé e per sé considerato, inadeguato alle "esigenze di vita"
di questa categoria di lavoratori; ed anzi implicitamente assumono il
contrario allorché partono dal presupposto che tale minimo doveva
considerarsi adeguato nel 1975 (quando cioè aveva raggiunto il
medesimo ammontare di quello dei lavoratori dipendenti) e che
l'inadeguatezza e la conseguente violazione dell'art. 38, secondo comma
Cost., siano intervenute solo successivamente, a causa del divario
determinato dal diverso sistema di perequazione automatica. Se è
vero, infatti, che, alla predetta data, l'entità del trattamento
minimo (uguale per tutti i lavoratori) soddisfaceva le esigenze
tutelate dalla norma costituzionale e se è vero che in seguito tale
pensione minima, in virtù del meccanismo d'adeguamento automatico alle
variazioni del costo della vita, ha, per i lavoratori autonomi,
conservato intatto nel tempo il suo "potere d'acquisto", non esiste
violazione dell'art. 38 Cost.. Le norme impugnate, mentre hanno
presumibilmente tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie
delle diverse gestioni e dell'esigenza d'un graduale sviluppo del
sistema previdenziale che ne garantisse la copertura finanziaria (cfr.
sentenza di questa Corte n. 46 del 1979) hanno comunque assicurato ai
lavoratori autonomi il mantenimento inalterato del valore reale della
pensione liquidata, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto
della moneta.
6. - Nemmeno sussiste il prospettato contrasto con l'art. 3 Cost.,
il quale, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non
può ritenersi violato allorché il legislatore assoggetti a disciplina
diverse situazioni che presentino elementi di differenziazione tali da
giustificare una diversità di regolamentazione.
Anche sotto questo profilo, i dubbi d'incostituzionalità espressi
nelle ordinanze di rimessione si fondano tutti sul presupposto che il
trattamento minimo pensionistico sia diretto a soddisfare
esclusivamente i minimi bisogni vitali od alimentari che, in quanto
tali, si assumono identici per tutti i lavoratori. Si è però già a
lungo precedentemente insistito nel dimostrare sia il perché questo
assunto non può in alcun modo essere condiviso sia il fatto che "i
minimi" delle pensioni dei lavoratori hanno una finalità diversa da
quella assistenziale, di garantire, cioè, esclusivamente i mezzi
necessari per vivere: il legislatore, pertanto, entro i limiti della
ragionevolezza, ben può discrezionalmente fissarli in misura
differenziata per diverse categorie di lavoratori allorché valuti
differentemente, nel concreto momento storico ed economico, le
"esigenze di vita" delle categorie stesse, eventualmente tenendo anche
conto del reddito fruito durante la vita lavorativa ed assoggettato a
contribuzione.
Se pertanto i predetti "minimi" possono essere diversi, anche i
sistemi adottati per la loro perequazione automatica non devono
necessariamente essere identici, purché a tutte le categorie di
lavoratori sia comunque assicurata - come avviene con la normativa
impugnata - la conservazione nel tempo del potere d'acquisto della
pensione minima, ritenuta adeguata alle "esigenze di vita" della
singola categoria di lavoratori.
La diversità di trattamento che deriva dalle norme in esame non
appare arbitraria od irragionevole, trovando essa la sua
giustificazione nella differente valutazione delle situazioni in cui
versano le due categorie in discussione; in particolare, va tenuto
presente, da un lato, la diversa qualità del rapporto di lavoro dei
lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti,
artigiani, commercianti) che godono d'un reddito e non d'una
retribuzione fissa nonché la diversa posizione economica e sociale
degli stessi, e, da un altro lato, la differente disciplina delle
contribuzioni previdenziali previste per gli uni e per gli altri.
Né può certamente ritenersi irrazionale la scelta attuata dalle
norme impugnate di due diversi criteri di adeguamento automatico dei
minimi pensionistici, trovando anch'essa giustificazione sia nei
diversi sistemi di contribuzione sia nei differenti sistemi di
determinazione della pensione, che per i lavoratori dipendenti è
commisurata ad una percentuale della retribuzione, fissata dalla legge
(tenendo anche conto dell'anzianità di contribuzione effettiva) mentre
per i lavoratori autonomi è commisurata all'entità dei contributi
versati. Non è dunque, irrazionale che, per questi ultimi, mancando
una retribuzione di riferimento, sia stato mantenuto fermo un criterio
di perequazione automatica dei minimi pensionistici ancorato alle
variazioni del costo della vita, cioè ad un indice oggettivo mentre
per i primi sia stato introdotto un criterio che tien conto della
dinamica salariale, cioè d'un elemento che riflette l'incremento della
massa contributiva in relazione alle variazioni della massa retributiva
e che determina la compatibilità finanziaria della gestione.
In contrario, non può essere utile il richiamo alla sentenza di
questa Corte n. 34 del 1981, la quale s'è occupata di una fattispecie
del tutto diversa, relativa non già alla determinazione dell'ammontare
dei minimi di pensione bensl' allo stesso diritto di ottenere
l'integrazione al minimo per i titolari di altra pensione. In
quell'occasione, invero, la Corte ha ritenuto che l'appartenenza
all'una od all'altra categoria di lavoratori e la natura della seconda
pensione non fossero elementi di per sé sufficienti a giustificare una
disparità di trattamento fra pensionati, già titolari di altra
pensione, per alcuni dei quali veniva ammessa e per altri negata
l'integrazione al minimo della seconda pensione. Nel presente giudizio,
invece, non è in questione il diritto all'integrazione al minimo ma la
determinazione dell'ammontare di tale minimo, a prescindere dalla
titolarità di altre pensioni o di altri redditi; ed in ordine a questa
determinazione, come si è più volte sottolineato, non può ritenersi
arbitraria una disciplina che, come quella impugnata, trovi
giustificazione nelle diverse condizioni degli assicurati.
Ugualmente non conferente è, infine, il richiamo all'art. 33 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, per dedurne che, avendo allora il
legislatore previsto l'introduzione d'una disciplina uniforme, sarebbe,
per ciò solo, dimostrata l'inesistenza di alcun razionale motivo che
possa giustificare la denunciata diversità di trattamento. Il
legislatore delegante del 1969, infatti, aveva indicato degli obiettivi
di parificazione, tra tutte le categorie di lavoratori, nell'ambito
d'un ulteriore sviluppo del sistema pensionistico, da realizzare sempre
con la gradualità imposta dalla necessità d'una razionale
considerazione sia delle esigenze di vita dei lavoratori sia delle
effettive disponibilità finanziarie (cfr. sentenza n. 128 del 1973).
Se successivamente il legislatore, sulla base d'una diversa e non
irrazionale considerazione di queste esigenze e necessità, ha operato
una scelta diversa, quest'ultima non è censurabile in questa sede, non
essendo ovviamente preclusa dalle precedenti determinazioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi di cui in narrativa, dichiara non fondate le
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 9 della legge
3 giugno 1975 n. 160, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38
Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte