Sentenza n. 31/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1991 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 112 e 135 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promossi con n. 34 ordinanze emesse dal
Pretore di Pisa nei procedimenti civili iscritti ai nn. da 570 a 588
e da 605 a 619 del registro ordinanze 1990 e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 prima serie speciale
dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione di Taruffi Giuseppe, Bonturi
Giancarlo, Carrani Roberto, Donati Mauro, Balloni Amulio, Marconato
Valentino, Barsotti Giancarlo, Meacci Luciano, Francione Roberto,
Franceschi Luigi, Siragusa Bernardo, dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Udito l'avvocato Salvatore Cabibbo per Taruffi Giuseppe, Bonturi
Giancarlo, Carrani Roberto, Donati Mauro, Balloni Amulio, Marconato
Valentino, Barsotti Giancarlo, Meacci Luciano, Francione Roberto,
Franceschi Luigi, gli avvocati Saverio Muccio e Antonino Catania per
l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente
del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio promosso da Gozzoli Romano, per il
riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità permanente
derivante da malattia professionale, il Pretore di Pisa, al fine di
decidere sulla prescrizione, avendo accertato, mediante consulenza
tecnica, che la malattia professionale aveva raggiunto il livello di
indennizzabilita'in epoca assai precedente rispetto alla data della
visita medica, sicché al momento del deposito del ricorso era già
maturato il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112,
primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - decorrente, in
forza della sentenza n. 116 del 1969 della Corte costituzionale, dal
giorno del consolidamento dell'inabilità nel grado indennizzabile -,
e ritenendo ormai inapplicabile, per effetto della declaratoria di
illegittimità adottata dalla stessa Corte con la sentenza n. 206 del
1988, l'art. 135, secondo comma, del d.P.R. citato - che considerava
verificata la manifestazione della malattia professionale dal giorno
della presentazione della denuncia con il certificato medico - ha
sollevato, con ordinanza emessa il 27 aprile 1990 (R.O. n. 570/1990),
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 38 della Costituzione, degli artt. 112, primo comma, e 135, secondo
comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui, nel loro
combinato disposto, individuano come dies a quo per la decorrenza
della prescrizione il momento in cui la malattia si è verificata o
consolidata nel minimo indennizzabile e non già quello di
presentazione della denuncia di malattia od altro di certa
individuazione e comunque non ricollegato alla nozione naturalistica
della verificazione della tecnopatia.
Osserva il giudice a quo che la caducazione del secondo comma
dell'art. 135 non consente più di individuare con precisione il dies
a quo del termine prescrizionale, poiché, in mancanza di una
definizione legislativa, non può che ricorrersi alla nozione
naturalistica di verificazione e manifestazione della malattia, che
presenta inevitabilmente aspetti di incertezza e di opinabilità, o
quantomeno finisce per riposare su affermazioni tecniche di mera
probabilità. E ciò rende estremamente gravoso l'esercizio del
diritto alla prestazione assicurativa, costringendo l'assicurato,
pena la prescrizione del diritto, a richiedere giudizialmente il
riconoscimento della malattia entro un termine breve, decorrente da
un momento di difficile individuazione; ed è anche irragionevole,
perché in concreto finirebbe per sollecitare l'esercizio dell'azione
giudiziaria ai primi sintomi della malattia, magari per vedersi
reiteratamente respingere la richiesta di rendita per non avere la
malattia raggiunto il minimo indennizzabile e quindi per la carenza
del diritto o dell'interesse all'azione di accertamento.
2. - Con altre 33 ordinanze, emesse il 27 aprile 1990, il 30
aprile 1990 ed il 24 maggio 1990 (R.O. nn. 571-588, 605-619/1990), il
Pretore di Pisa, con riferimento ad analoghe fattispecie, ha
sollevato eguale questione di legittimità costituzionale.
3. - In tutti i giudizi avanti a questa Corte si è costituito
l'I.N.A.I.L., contestando l'ammissibilità e la fondatezza della
questione.
4. - Si sono altresì costituite le parti private Taruffi
Giuseppe, Bonturi Giancarlo, Carrani Roberto, Donati Mauro, Balloni
Amulio, Marconato Valentino, Barsotti Giancarlo, Meacci Luciano,
Francione Roberto e Franceschi Luigi (rispettivamente nei giudizi
relativi alle ordinanze n. 571, 573, 574, 581, 587, 607, 611, 612,
618 e 619/1990), rappresentate dall'avv. Salvatore Cabibbo, e
Siragusa Roberto (nel giudizio relativo all'ordinanza n. 578/1990),
rappresentato dall'avv. Anna Cannizzaro, concludendo per
l'accoglimento della questione.
5. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha
dedotto l'inammissibilità della questione: ciò in quanto, come
risulta dalla stessa ordinanza di remissione, la Corte costituzionale
dovrebbe individuare il dies a quo della prescrizione operando una
scelta tra più soluzioni possibili, riservata alla discrezionalità
del legislatore.
La questione - ad avviso dell'Avvocatura dello Stato - è comunque
manifestamente infondata.
A seguito della decisione della Corte n. 206 del 1988, la denunzia
di malattia, come non può rilevare ai fini della decorrenza del
termine di cui alla tabella allegato 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965,
così anche non può fungere da dies a quo per il decorso della
prescrizione, in quanto il concetto di "manifestazione della
malattia" deve essere unitario e non può essere diversificato a
seconda delle varie ipotesi. Altro è il problema di definire un
concetto di "manifestazione" della malattia professionale, ai fini
della prescrizione, che non renda meramente teorico e eccessivamente
disagevole l'esercizio del diritto: ma trattasi di un problema
interpretativo la cui soluzione spetta al giudice rimettente.
6. - Hanno depositato memorie l'I.N.A.I.L. e l'avv. Cabibbo, per
le parti private da lui rappresentate, ribadendo le rispettive
posizioni. Considerato in diritto
1. - La questione sollevata con tutte le ordinanze in epigrafe
riguarda la legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, degli artt. 112, primo comma, e 135, secondo comma, del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), nella parte in cui, nel loro combinato
disposto, alla stregua delle decisioni n. 116 del 1969 e n. 206 del
1988 della Corte costituzionale, individuano come dies a quo per la
decorrenza della prescrizione dell'azione per conseguire la rendita
per inabilità permanente derivante da malattia professionale, il
momento in cui la malattia si è consolidata nel minimo
indennizzabile, e non più quello di presentazione della denuncia di
malattia.
Secondo il giudice a quo, la caducazione del secondo comma
dell'art. 135 non consente più di individuare con esattezza il dies
a quo del termine prescrizionale, poiché, in mancanza di una
definizione legislativa, non può che ricorrersi alla nozione
naturalistica di manifestazione della malattia, che presenta notevoli
aspetti di opinabilità. Tale risultato renderebbe assai gravoso
l'esercizio del diritto, per essere l'assicurato costretto, pena la
prescrizione, a richiedere il riconoscimento della malattia entro un
termine breve, decorrente da un momento di difficile individuazione.
E sarebbe anche irragionevole, per essere l'assicurato indotto ad
esperire l'azione ai primi sintomi della malattia, col rischio di
vedersi reiteratamente respingere la domanda a causa di mancato
raggiungimento, da parte della malattia, del grado minimo
indennizzabile.
Attesa l'identità della questione, i giudizi possono essere
riuniti per la definizione con unica sentenza.
2. - Con la recente sentenza n. 544 del 1990 (sia pure al fine di
decidere sulla decorrenza della prescrizione nella ipotesi
particolare di una malattia professionale non diagnosticabile ante
mortem), questa Corte ha già avuto modo di chiarire la portata della
propria sentenza n. 116 del 1969, e di porre in evidenza come
ingiustificatamente la giurisprudenza l'abbia intesa nel senso che la
prescrizione in argomento decorre dalla data del consolidamento del
grado minimo di indennizzabilità della malattia professionale, anche
quando ciò si verifichi in epoca anteriore alla prima manifestazione
della malattia ed alla sua denuncia (assunto dal quale muove il
giudice a quo, sulla base di un indirizzo della Corte di cassazione,
dal quale diverge, peraltro, la sentenza n. 124 del 1990 della
predetta Corte).
Al riguardo questa Corte ha osservato che la sentenza n. 116 del
1969 si è limitata a dichiarare l'illegittimità costituzionale
dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, in quanto
consentiva il decorso del termine prescrizionale dal giorno della
manifestazione della malattia professionale, anche quando
quest'ultima - considerata come situazione patologica ingravescente -
avesse raggiunto il livello minimo di indennizzabilità
successivamente alla detta manifestazione: la sentenza n. 116 del
1969 ha quindi lasciato ferma la decorrenza della prescrizione dal
giorno della manifestazione della malattia nell'ipotesi in cui il
grado di indennizzabilità sia stato raggiunto anteriormente alla
manifestazione stessa.
Ha altresì rilevato questa Corte che siffatta interpretazione non
resta superata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale,
ad opera della sentenza n. 206 del 1988, dell'art. 135, secondo
comma, del d.P.R. n. 1224 del 1965, secondo il quale, ove la malattia
non determini astensione dal lavoro ovvero si manifesti
successivamente alla cessazione dalla prestazione d'opera nella
lavorazione morbigena), la manifestazione si considera verificata nel
giorno in cui è presentata la denuncia con il certificato medico: la
caducazione della menzionata disposizione non impedisce invero che
continui ad essere rilevante, ai fini del decorso del termine
prescrizionale (ex art. 112, primo comma, d.P.R. suindicato), la
manifestazione obbiettiva della malattia, individuabile mediante
valutazioni medico-legali o per il tramite di presunzioni semplici
ricollegate anche a comportamenti dell'assicurato (in tal senso, del
resto, sembra essere la sentenza n. 124 del 1990 della Corte di
cassazione).
3. - Ciò posto, la questione va dichiarata non fondata.
Non è lesivo dei precetti costituzionali invocati dal giudice a
quo un sistema normativo che prevede il decorso della prescrizione
dell'azione per il conseguimento della rendita dalla "manifestazione
della malattia". Tale espressione è invero indicativa di ogni
emersione della malattia, per segni o per sintomi, che sia univoca, e
quindi idonea a rendere edotto l'assicurato dell'esistenza della
malattia stessa e della sua incidenza sull'attitudine lavorativa, e a
consentirgli quindi di poter utilmente far valere il proprio diritto.
Ed è ovvio che, nel caso di malattia che abbia raggiunto la
soglia dell'indennizzabilità anteriormente alla sua manifestazione
(ipotesi, questa, contemplata dalle ordinanze di rimessione),
l'assicurato non corre di regola il rischio di sperimentare procedure
inutili, cioè suscettive di concludersi con l'accertamento del
mancato raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità. Per
quanto riguarda, invece, le ipotesi di consolidamento del grado
predetto in epoca successiva alla manifestazione, il rischio di
sperimentare procedure inutili ( situazione ovviamente diversa da
quella di certezza dell'insuccesso della procedura considerata dalla
sentenza n. 544 dianzi richiamata), ricorre, ma si tratta di un
rischio normale e tollerabile, tanto più ove si tenga conto del
favore che all'assicurato reca l'indirizzo inaugurato da questa Corte
con la sentenza n. 116 del 1969, evitandogli l'altro e più grave
rischio che la prescrizione del diritto inizi a decorrere prima che
la malattia assurga al livello minimo di indennizzabilità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, del combinato
disposto degli artt. 112, primo comma, e 135, secondo comma, del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), questione sollevata dal Pretore di Pisa con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte