Sentenza n. 310/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 662/1996
- art. 36legge 448/1998
- art. 182legge 662/1996
- art. 183legge 662/1996
usata come parametro
citata
- art. 1legge 79/1997
- art. 3-bislegge 79/1997
- art. 36legge 140/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 181,
182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche e
dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure
urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),
promossi con ordinanze emesse il 15 aprile 1999 dal Tribunale di
Genova, il 27 maggio 1999 dal Tribunale di Urbino, il 5 maggio 1999
(n. 2 ordinanze) dal pretore di Macerata, il 26 maggio e il 21 giugno
1999 dal Tribunale di Parma, il 28 giugno 1999 dal Tribunale di
Milano, il 18 marzo 1999 dal pretore di Torino, il 7 luglio (n. 2
ordinanze) e il 20 maggio 1999 dal Tribunale di Parma, il 4 marzo
1999 dal Tribunale di Teramo, il 28 e il 30 settembre 1999 dal
Tribunale di Bologna, il 23 novembre, il 14 dicembre 1999 (n. 3
ordinanze), l'11 gennaio 2000 (n. 2 ordinanze), il 23 novembre 1999,
l'11 e il 25 gennaio, e il 22 febbraio 2000 (n. 3 ordinanze) dal
Tribunale di Treviso, rispettivamente iscritte ai nn. 400, 422, 442,
443, 504, 505, 553, 559, 560, 561, 597, 624, 669, 670, 746 del
registro ordinanze 1999, 45, 46, 47, 90, 91, 92, 97, 116, 176, 177,
178 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 29, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 46, 50, prima serie
speciale, dell'anno 1999 e nn. 4, 9, 11, 13 e 17, prima serie
speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione di Martelli Nella ed altra, di
Dallatomasina Anna e Castellazzo Costantina, di Quaretti Orvea,
Bianchi Tiziana e Fogliazza Virginia, di Crespi Maria Carolina ed
altri, di Codato Anna Maria ed altra, Poser Emma e Pin Antonia ed
altre, dell'INPS, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 maggio 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Uditi gli avvocati Adolfo Biole' per Martelli Nella ed altra,
Salvatore Cabibbo per Dallatomasina Anna e Castellazzo Costantina,
Franco Agostini per Quaretti Orvea, Bianchi Tiziana e Fogliazza
Virginia, Sante Assennato per Crespi Maria Carolina ed altri,
Giovanni Angelozzi per Codato Anna Maria ed altra, Poser Emma e Pin
Antonia ed altre, Carlo De Angelis per l'INPS e l'avvocato dello
Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Nel corso di un giudizio d'appello - vertente in materia
di ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alla sentenza
n. 240 del 1994 di questa Corte - il Tribunale di Genova, con
ordinanza emessa il 15 aprile 1999 (R.O. n. 400 del 1999), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1,
comma 181, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato
dall'art. 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure
urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito in
legge 28 maggio 1997, n. 140; b) dell'art. 1, comma 182, della legge
n. 662 del 1996, come modificato dall'art. 36, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo); c) dell'art. 1, comma 183, della
legge n. 662 del 1996 e dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448 del
1998.
Premette il rimettente che i dubbi di legittimità, già
prospettati in precedenza da altre autorità giudiziarie riguardo a
parte della normativa oggi denunciata - sopravvenuta nelle more del
giudizio e contenente una serie di disposizioni dirette a risolvere
il problema del pagamento delle somme vantate dagli aventi diritto in
applicazione della citata sentenza oltre che della sentenza n. 495
del 1993 -, permangono all'esito della nuova valutazione della
rilevanza delle sollevate questioni, alla luce delle innovazioni
introdotte dalla legge n. 448 del 1998 (che avevano comportato la
restituzione degli atti ai rispettivi giudici a quibus con ordinanza
di questa Corte n. 31 del 1999), e coinvolgono anche tali ultime
disposizioni.
In particolare, a giudizio del rimettente, siffatti dubbi
investono: a) l'art. 1, comma 181, della legge 662 del 1996, come
modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge n. 79 del 1997,
convertito in legge n. 140 del 1997, nella parte in cui prevede la
soddisfazione degli aventi diritto in sei annualità, per violazione
degli artt. 3 e 38 Cost., trattandosi di disposizione che realizza
una disparità di trattamento dei pensionati rispetto alla generale
categoria dei creditori, ai quali il codice civile attribuisce la
facoltà di esigere immediatamente l'adempimento dell'obbligazione
nella sua interezza; b) l'art. 1, comma 182, della legge n. 662 del
1996, come modificato dall'art. 36, comma 1, della legge n. 448 del
1998, nella parte in cui prevede che sugli arretrati maturati al 31
dicembre 1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al cinque per
cento dell'importo maturato a tale data, per violazione degli artt. 3
e 38 Cost., determinando la norma un trattamento deteriore rispetto a
quello previsto per ogni altro credito; c) dell'art. 1, comma 183,
della legge n. 662 del 1996 e dell'art. 36, comma 5, della legge
n. 448 del 1998, nella parte in cui prevedono l'estinzione d'ufficio
con compensazione delle spese dei giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore delle rispettive leggi e privano di effetto i
provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, per
violazione degli artt. 3, 24 e 25, primo comma, Cost., poiché tale
disposizione vanifica il diritto alla tutela giurisdizionale
dell'interessato senza neppure la giustificazione della sopravvenuta
soddisfazione delle ragioni fatte valere nel giudizio di cui è
prevista l'estinzione, nonché per violazione degli artt. 102 e 113
Cost., attesa l'illegittima compressione del diritto di azione ed
indebita ingerenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale, che
si evidenziano anche con riguardo alla disposta compensazione delle
spese di lite.
1.2. - Si sono costituite le parti private del giudizio a quo che
hanno concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale
delle denunciate norme, sostanzialmente ribadendo - anche in una
memoria depositata nella imminenza dell'udienza - le stesse
motivazioni svolte dal rimettente, in particolare con riferimento
alla previsione della estinzione dei giudizi con compensazione delle
spese di lite, che - secondo la parte - determinerebbe sia la
soppressione della tutela giurisdizionale e la negoziazione del
diritto alla difesa, sia l'indebita interferenza del potere
legislativo nelle attribuzioni del potere giudiziario.
2. - Nel corso di analogo giudizio, il Tribunale di Urbino -
premesso di aver già sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662
del 1996, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24 e 38 Cost., e
di ritenere tuttora rilevante la questione, anche all'esito della
nuova valutazione condotta alla luce della normativa sopravvenuta -
con ordinanza emessa il 27 maggio 1999 (R.O. n. 422 del 1999), ha
"ribadito il giudizio di rilevanza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con ordinanza del 30 gennaio 1997",
disponendo la "restituzione degli atti" alla medesima Corte
costituzionale.
3. - Con due ordinanze di contenuto sostanzialmente analogo,
emesse in data 5 maggio 1999 (R.O. nn. 442 e 443 del 1999), il
pretore di Macerata ha sollevato questione di legittimità
costituzionale: a) dell'art. 36, comma 1, della legge n. 448 del
1996, nella parte in cui, modificando il comma 182 dell'art. 1 della
legge n. 662 del 1996, prevede il pagamento esclusivamente di una
somma pari al cinque per cento sugli arretrati di pensione maturati
al 31 dicembre 1995, per violazione dell'art. 3 della Costituzione -
dato il deteriore trattamento rispetto ai normali crediti
previdenziali, che, fino all'entrata in vigore della legge n. 412 del
1991, producevano il cumulo di interessi e rivalutazione - e per
violazione dell'art. 38 Cost., in quanto la mancata previsione del
pagamento di interessi e rivalutazione del credito maturato a titolo
di integrazione incide su una componente non ancora liquidata della
pensione; b) del citato art. 36, comma 5, nella parte in cui prevede
l'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese, per
violazione degli artt. 23 [recte: 25] e 24 Cost., in quanto tale
previsione lede il diritto di azione del soggetto interessato, senza
un correlativo arricchimento del patrimonio di questo, nonché
sottrae al giudice naturale la decisione su una componente accessoria
della controversia; c) dell'art. 3-bis della legge n. 140 del 1997,
nella parte in cui prevede il pagamento dell'arretrato in sei
annualità, per violazione dell'art. 3 Cost., stante la disparità di
trattamento rispetto alla generalità dei crediti, esigibili
immediatamente nella loro interezza; d) dell'art. 36, comma 3, della
legge n. 448 del 1998, per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte
in cui impone agli eredi non aventi titolo alla pensione ai
superstiti, dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996 -
quali i ricorrenti nel giudizio a quo [solo R.O. n. 442 del 1999] -,
l'onere di presentare a pena di decadenza domanda in sede
amministrativa entro un anno dall'entrata in vigore della predetta
legge, anche in caso di previa proposizione di domanda in sede
giudiziaria;
4.1. - Con cinque ordinanze di contenuto sostanzialmente analogo,
emesse il 20 maggio (R.O. n. 597 del 1999), il 26 maggio (R.O. n. 504
del 1999), il 21 giugno (R.O. n. 505 del 1999) ed il 7 luglio 1999
(R.O. nn. 560 e 561 del 1999), il Tribunale di Parma ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 182,
della legge n. 662 del 1996, come modificato dal decreto-legge n. 79
del 1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997, e
come sostituito dall'art. 36 della legge n. 448 del 1998.
Secondo il rimettente, la denunciata norma, nella parte in cui
prevede l'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese di
lite - pur se gli intervenuti mutamenti normativi non hanno
comportato una soddisfazione delle pretese fatte valere in via
giurisdizionale, continuando a permanere viceversa una sostanziale
vanificazione del diritto agli interessi e rivalutazione del credito
maturato - si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione Il
giudice a quo deduce, inoltre, che la norma impugnata, nella parte in
cui riconosce una somma solo simbolica (cinque per cento) in luogo
del rimborso degli interessi legali e della rivalutazione, lede gli
artt. 3 e 38 della Costituzione per l'ingiustificato deteriore
trattamento del credito previdenziale. Nei giudizi promossi con R.O.
nn. 560 e 561, il Tribunale rimettente deduce, inoltre, che la
previsione dell'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese
di lite si pone in contrasto - per le ragioni già esposte - anche
con gli artt. 3, 102 e 113 Cost.
4.2. - Nei giudizi promossi con R.O. nn. 504, 505, 560 e 597, si
sono costituite le parti private dei processi principali, che hanno
concluso tutte per l'accoglimento delle sollevate questioni, con
motivazioni analoghe a quelle svolte nelle ordinanze di rimessione.
5.1. - Con ordinanza emessa il 28 giugno 1999 (R.O. n. 553 del
1999), il Tribunale di Milano ha anch'esso sollevato questione di
legittimità costituzionale: a) dell'art. 1, comma 182 [recte: 183],
della legge n. 662 del 1996 [che il rimettente cita testualmente come
modificato dal decreto-legge n. 79 del 1997], nel testo sostituito
dall'art. 36 della legge n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede
- nonostante l'incidenza negativa su diritti perfetti ed esigibili -
l'estinzione dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese di
lite, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., e nella parte in cui
prevede che i provvedimenti giudiziari non ancora passati in
giudicato restano privi di effetto, per violazione degli stessi
parametri oltre che degli artt. 101 e 102 Cost.; b) del medesimo
art. 1, comma 182, della legge n. 662 del 1996, sostituito
dall'art. 36, comma 1, della legge n. 448 del 1998, nella parte in
cui prevede che sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è
dovuta esclusivamente una somma pari al cinque per cento dell'importo
maturato a tale data, per violazione degli artt. 3, 38 e 53 della
Costituzione (quest'ultimo parametro evocato in quanto il rimettente
interpreta detta previsione quale sorta di tributo sul credito
previdenziale sganciato dalla capacità contributiva del titolare).
5.2. - Si sono costituite le parti private del giudizio
principale, che - facendo proprie le motivazioni svolte dal
rimettente a sostegno della non manifesta infondatezza della
sollevata questione - concludono chiedendo la declaratoria di
illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
6.1. - Il pretore di Torino, con ordinanza emessa il 18 marzo
1999 (R.O. n. 559 del 1999), ha a sua volta sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448
del 1998, nella parte in cui impone al giudice di estinguere i
giudizi aventi ad oggetto il rimborso delle somme maturate fino al 31
dicembre 1995, in conseguenza dell'applicazione della sentenza della
Corte costituzionale n. 495 del 1993, con compensazione delle spese
di lite tra le parti, per violazione dell'art. 24, primo comma, Cost.
6.2. - Si è costituita la parte privata del giudizio principale,
che - facendo proprie le motivazioni svolte dal rimettente a sostegno
della non manifesta infondatezza della sollevata questione - conclude
per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma
censurata.
7. - Il Tribunale di Teramo, con ordinanza emessa il 4 marzo 1999
(R.O. n. 624 del 1999), ha sollevato - negli stessi termini del
pretore di Torino - questione di legittimità costituzionale
dell'art. 36, comma 5, della legge n. 448 del 1998, per violazione
dell'art. 24 Cost.
8. - Con due ordinanze di identico contenuto, emesse in data 28 e
30 settembre 1999 (R.O. nn. 669 e 670 del 1999) il Tribunale di
Bologna - sulla base di motivazioni coincidenti nella sostanza con
quelle svolte dagli altri rimettenti - ha sollevato questione di
legittimità costituzionale: a) dell'art. 36, comma 5, della legge
n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede - senza alcun
arricchimento della posizione dell'avente diritto - l'estinzione
d'ufficio dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese di
lite, per violazione degli artt. 3, 24 e 38 Cost.; b) dell'art. 1,
comma 182, della legge n. 662 del 1996, come modificato dal
decreto-legge n. 79 del 1997, convertito in legge n. 140 del 1997, e
dall'art. 36 della legge n. 448 del 1998, nelle parti in cui viene
esclusa la rivalutazione monetaria e viene ridotta la misura degli
interessi legali sui ratei delle somme dovute, per violazione degli
att. 3, 36 e 38 Cost.
9.1. - Infine, con dodici ordinanze di contenuto identico, emesse
il 23 novembre (R.O. nn. 746 del 1999 e 92 del 2000), il 14 dicembre
1999 (R.O. nn. 45, 46 e 47 del 2000), l'11 gennaio (R.O. nn. 90, 91 e
97 del 2000), il 25 gennaio (R.O. n. 116 del 2000), ed il 22 febbraio
del 2000 (R.O. nn. 176-178 del 2000), il Tribunale di Treviso ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
181 e 182, della legge n. 662 del 1996, come modificato
dall'art. 3-bis della legge n. 140 del 1997, e dall'art. 36, comma 1,
della legge n. 448 del 1998, per violazione: a) dell'art. 3 Cost.,
nella parte in cui - prevedendo una liquidazione forfettaria del
cinque per cento degli interessi sul dovuto e dilazionando i tempi di
adempimento - introducono un ingiustificato deteriore trattamento
degli accessori dei crediti dei pensionati aventi diritto alla
cosiddetta cristallizzazione; b) dell'art. 38 Cost., per la
conseguente compressione di tali diritti di natura previdenziale,
intesi a garantire il minimo vitale. Il rimettente ha inoltre
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 36,
comma 5, della legge n. 448 del 1998, per violazione dell'art. 24
Cost., in quanto la previsione dell'estinzione dei giudizi con
compensazione delle spese di lite - in assenza di un contestuale
arricchimento della posizione giuridica del creditore - vanifica il
diritto di agire per la tutela integrale del diritto sostanziale, cui
accede la rifusione delle spese, con l'ulteriore rischio per
l'interessato di vedersi opporre dall'INPS, in sede amministrativa,
argomentazioni ed eccezioni già dedotte in giudizio.
9.2. - Nei giudizi promossi con R.O. n. 746 del 1999, nn. 46 e 47
del 2000, si sono costituite le parti private dei processi
principali, le quali, con identiche motivazioni, hanno concluso per
la declaratoria di illegittimità costituzionale delle denunciate
norme, in particolare deducendo: a) l'ingiustificata previsione
dell'estinzione dei giudizi pendenti (che le parti assumono
verificarsi non ope legis bensì solo dopo una valutazione ad opera
del giudice dell'esatto adempimento dell'INPS al disposto normativo),
attesa la natura non satisfattiva dei diritti (preesistenti, perfetti
ed esigibili) vantati dai pensionati da parte delle disposizioni
impugnate; b) la sottrazione al giudice naturale della decisione
sulle spese di lite - componente accessoria della controversia - che
si risolve in un costo per l'interessato; c) l'ingiustificata
previsione di forme particolari di modalità e tempi di pagamento
delle somme costituenti il capitale maturato.
10.1. - Nei giudizi promossi con R.O. nn. 400, 422, 442, 504,
553, 559, 560, 597, 669, 670, 746 del 1999 e nn. 45, 90, 97, 116 e
176 del 2000, si è costituito l'INPS, concludendo per l'infondatezza
delle sollevate questioni, poiché le denunciate norme - la cui ratio
va rinvenuta nell'esigenza di eliminare il contenzioso, contemperando
le esigenze dei pensionati con quelle del bilancio dello Stato -
costituiscono un intervento legislativo di segno certamente positivo
rispetto alle aspettative dei pensionati, le quali, in virtù delle
citate sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, avevano bensì
assunto il rango di diritti di credito, ma restavano tali in
relazione ai tempi ed ai modi dell'adempimento. Sicché, secondo
l'INPS, il congruo bilanciamento operato dal legislatore nella sua
discrezionalità appare idoneo a far sì che tutti i dedotti dubbi di
costituzionalità possano essere superati, ed in primo luogo quello
relativo alla declaratoria di estinzione dei giudizi, non eludibile
dal giudice di merito, la cui infondatezza preclude la possibilità
di esame del merito delle altre censure.
In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, l'Istituto
ha inoltre richiamato le varie pronunce con le quali la Corte di
cassazione ha dichiarato la menifesta infondatezza di questioni
sostanzialmente identiche a quelle sollevate dagli odierni
rimettenti, affermando il carattere satisfattivo del complessivo
intervento normativo censurato, che - seppure non integralmente -
consente la concreta realizzabilità dei diritti riconosciuti dalle
sentenze costituzionali, nel contempo provvedendo in ordine alla
indispensabile copertura finanziaria dell'onere per l'erario, sì da
contemperare la soddisfazione dei crediti con le scelte di politica
economica relative al reperimento delle risorse.
10.2. - In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità ovvero
per la manifesta infondatezza di tutte le sollevate questioni,
sottolineando in via pregiudiziale la piena legittimità della
previsione dell'estinzione dei giudizi, in quanto giustificata dalla
intervenuta soddisfazione, seppure non integrale, delle ragioni fatte
valere dai ricorrenti nei giudizi a quibus. Considerato in diritto
1. - Le questioni sollevate dalle diverse autorità giudiziarie
rimettenti investono, sotto differenti profili, l'art. 1, commi 181,
182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), l'art. 3-bis del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica), convertito in legge 28 maggio
1997, n. 140, nonché l'art. 36, commi 1, 3 e 5, della legge 23
dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo). Le denunciate norme, sopravvenute
nelle more dei giudizi principali, contengono disposizioni relative
alle modalità di pagamento delle somme maturate dagli aventi diritto
in applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.
In particolare, i prospettati dubbi di legittimità
costituzionale possono essere così sintetizzati:
a) l'art. 1, comma 183, della legge n. 662 del 1996 e
l'art. 36, comma 5, della legge n. 448 del 1998 sono censurati, in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 38, 101, 102 e 113 Cost., nelle
parti in cui prevedono l'estinzione d'ufficio, con compensazione
delle spese, dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore
delle rispettive leggi - aventi ad oggetto le questioni di cui
all'art. 1, commi 181 e 182, della medesima legge n. 662 del 1996 - e
privano di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in
giudicato;
b) l'art. 1, comma 182, della legge n. 662 del 1996, come
modificato dall'art. 36, comma 1, della legge n. 448 del 1998, è a
sua volta censurato, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost.,
nella parte in cui prevede che sugli arretrati spettanti al 31
dicembre 1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al cinque per
cento dell'importo maturato a tale data;
c) l'art. 1, comma 181, della legge 662 del 1996, come
modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge n. 79 del 1997, è
censurato, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in
cui prevede la soddisfazione degli aventi diritto in sei annualità;
d) l'art. 36, comma 3, della legge n. 448 del 1998 viene
censurato per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui
impone agli eredi, non aventi titolo alla pensione ai superstiti, dei
pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996, l'onere di
presentare a pena di decadenza domanda in sede amministrativa entro
un anno dall'entrata in vigore della predetta legge, anche nel caso
di previa proposizione di domanda in sede giudiziaria.
2. - I giudizi, per l'evidente connessione dei temi, riguardanti
le medesime disposizioni, debbono essere riuniti e congiuntamente
decisi.
3. - Preliminarmente va dichiarata la manifesta inammissibilità
della questione sollevata dal Tribunale di Urbino (R.O. n. 422 del
1999), che ha soltanto "ribadito il giudizio di rilevanza della
questione di legittimità costituzionale [già] sollevata con
ordinanza del 30 gennaio 1997", disponendo la "immediata restituzione
degli atti alla Corte costituzionale", senza minimamente argomentare
in merito alle singole censure. Questa Corte ha infatti più volte
affermato che la motivazione dell'ordinanza di rimessione dev'essere
autosufficiente e non può limitarsi a richiamare per relationem il
contenuto di altri atti o provvedimenti (v., da ultimo, ordinanze
n. 242 e n. 98 del 1999).
4. - Nel merito, va innanzitutto rilevato come l'esame delle
sollevate questioni debba necessariamente muovere dalla preventiva
valutazione di quella concernente l'asserita illegittimità della
norma che impone la declaratoria di estinzione dei giudizi pendenti,
con compensazione delle spese fra le parti. Solo la caducazione di
tale norma, infatti, potrebbe dare ingresso al giudizio di
legittimità costituzionale delle altre, considerato che - secondo la
giurisprudenza di questa Corte - "ove dovesse riconoscersi
l'infondatezza delle censure formulate in ordine alle norme di
previsione della sopra descritta disciplina processuale dei giudizi
pendenti, le dichiarazioni di estinzione d'ufficio dei giudizi
medesimi, non eludibili dai magistrati che ne sono investiti,
precluderebbero, conformemente alla loro funzione, qualsiasi esame
del merito e quindi la pronuncia di sentenze di condanna aventi un
contenuto rispetto al quale si profili ostativo il dettato delle
altre norme oggetto di censura" (sentenza n. 103 del 1995; in senso
conforme v., da ultimo, proprio con riferimento a questioni analoghe
a quelle odierne, ordinanza n. 76 del 1999).
Come già ritenuto con tale sentenza, al fine di individuare i
limiti di costituzionalità dell'intervento del legislatore nel
processo, quando di questo venga definito l'esito attraverso una
norma che ne imponga l'estinzione, si deve valutare il rapporto tra
siffatto intervento ed il grado di realizzazione che alla pretesa
azionata sia stato accordato in via legislativa.
4.1. - I rimettenti muovono dalla premessa che, nella specie,
l'intervento del legislatore sia costituzionalmente illegittimo
perché l'assetto impresso dalle nuove norme ai rapporti sostanziali
oggetto dei giudizi pendenti non coincide col riconoscimento agli
attori del diritto loro spettante a percepire interamente, non solo
gli arretrati, ma anche gli accessori (interessi e rivalutazione
monetaria) sui crediti risultanti dalle pronunce di questa Corte, cui
il legislatore ha dato esecuzione.
Ora, che la regola in tema di pagamento dei crediti vantati anche
nei confronti delle pubbliche amministrazioni sia quella del
riconoscimento di capitale e accessori, è indubbio. Ma non si può
non dare rilievo alla circostanza che i crediti in questione erano
venuti ad emergere a séguito della dichiarazione di
incostituzionalità di precedenti norme, e che dunque, in forza
dell'efficacia "retroattiva" delle pronunce di accoglimento di questa
Corte, l'amministrazione si era trovata nella necessità di far
fronte ad un onere assai gravoso per le finanze dello Stato,
corrispondente a crediti relativi anche al periodo anteriore al
prodursi di tale efficacia. Si versa, quindi, non in un caso
ordinario di ritardo nel pagamento di debiti dell'amministrazione, ma
in una situazione del tutto eccezionale, involgente il riflesso sul
passato di crediti per prestazioni rivelatesi dovute solo a
posteriori.
Ciò posto, occorre sottolineare che in materia di diritti di
prestazione, anche costituzionalmente garantiti, come si riconosce al
legislatore una certa sfera di discrezionalità nel graduarne il
soddisfacimento nel tempo, tenendo anche conto delle risorse
finanziarie disponibili, egualmente si deve ammettere che esso abbia
in linea di principio la possibilità, quando si tratti di crediti
relativi ad epoca anteriore al loro acclaramento - scaturiti dalla
pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme che li
escludevano o li limitavano - di prevederne il soddisfacimento con
modalità e in misura diverse rispetto ai casi normali.
Quando opera così, disciplinando in via eccezionale la misura e
le modalità del riconoscimento dei crediti anteriori, il legislatore
può certamente intervenire anche sui processi in corso, instaurati
per chiedere il pieno soddisfacimento dei crediti medesimi,
imponendone una definizione ex lege. In tal caso, onde escludere che
sia stato menomato il diritto di azione, è necessario e sufficiente
accertare, da parte di questa Corte, che il nuovo assetto dato dal
legislatore alla materia non si traduca in una sostanziale
vanificazione dei diritti azionati, ma attui una nuova disciplina del
rapporto, tale da far venire meno le basi del preesistente
contenzioso, in quanto realizza - nella misura e con le modalità
ritenute dal legislatore compatibili con i limiti, ragionevolmente
apprezzati, consentiti dalle circostanze nelle quali esso si è
trovato ad operare - le pretese fatte valere dagli interessati.
4.2. - Tanto premesso, va osservato che le denunciate
disposizioni costituiscono l'esito finale di una delicata attività
legislativa, articolatasi nel tempo, volta a dare concreta attuazione
alle pretese vantate dagli interessati sulla base delle sentenze
n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, con cui questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale, rispettivamente, dell'art. 22 della
legge 21 luglio 1965, n. 903 ("nella parte in cui non prevede che la
pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione
diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato
o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire") e
dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ("nella
parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate
o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il
diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 [...], convertito, con
modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando
superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi
precedenti prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o
delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento
di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad
assorbimento degli aumenti della pensione-base derivanti dalla
perequazione automatica").
Ebbene, a nessuno può sfuggire che le disposizioni stesse
realizzano un'evidente evoluzione rispetto alla originaria ben più
restrittiva disciplina (anch'essa censurata davanti a questa Corte da
numerose autorità giudiziarie, cui gli atti sono stati
successivamente restituiti per jus superveniens: v. ordinanza n. 31
del 1999 e, da ultimo, ordinanza n. 435 del 1999), dettata in materia
per la prima volta dal decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166, reiterato
con identico contenuto dai decreti-legge 27 maggio 1996, n. 295, 26
luglio 1996, n. 396, e 24 settembre 1996, n. 499, tutti decaduti ma i
cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge
28 novembre 1996, n. 608, ed i cui contenuti precettivi sono stati
quindi riformulati, con modifiche, dall'art. 1, commi 181, 182 e 183,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Dapprima l'eliminazione, con l'art. 3-bis del decreto-legge n. 79
del 1997, delle modalità di estinzione del debito mediante
assegnazione di titoli di Stato (ai sensi dell'art. 1, comma 181,
della legge n. 662 del 1996); poi la previsione, nell'art. 36, comma
1, della legge n. 448 del 1998 (a modifica del comma 182 dell'art. 1
della legge n. 662 del 1996), della corresponsione, originariamente
esclusa, di una somma pari al cinque per cento sull'importo degli
arretrati maturato al 31 dicembre 1995; infine, la ricomprensione
(nel testo, riformulato dall'art. 36, comma 2, della legge n. 448 del
1998, del comma 181 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996) degli
eredi del pensionato defunto nella categoria degli aventi diritto al
rimborso (che precedentemente spettava solo ai superstiti aventi
diritto alla pensione di reversibilità in data 30 marzo 1996),
costituiscono soluzioni normative tutte di segno positivo rispetto
alle aspettative degli interessati, le quali, pur avendo, appunto in
virtù delle citate sentenze di illegittimità costituzionale,
assunto il rango di diritti di credito, restavano ancora
necessariamente da precisare con riguardo ai modi e ai tempi di
adempimento.
Ad avviso della Corte, la definitiva quantificazione del dovuto e
la congrua procedimentalizzazione della sua erogazione (a causa anche
della necessità di predisporre la relativa copertura finanziaria)
realizzano un assetto nuovo, corrispondente a quanto il legislatore,
nella sua responsabilità, ha ritenuto possibile fare, in una
situazione palesemente eccezionale, onde consentire la concreta
realizzazione dei diritti controversi, tenuto conto - nel quadro
generale delle compatibilità - del rapporto corrente fra l'ingente
entità delle pretese e le effettive disponibilità finanziarie,
consentite dalla congiuntura economica del Paese.
Pertanto, va espresso un giudizio di sufficienza nel senso sopra
indicato, ritenendo conseguentemente non censurabile la norma che
dichiara estinti i giudizi in corso e priva di effetto i
provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato.
5. - Poiché tale estinzione non deriva dal potere dispositivo
delle parti, ma appunto direttamente dalla legge, va inoltre ritenuta
non contrastante con gli evocati parametri la contestuale previsione
della compensazione delle spese di lite. Infatti, originando da fonte
normativa l'assetto degli interessi in conflitto, la situazione non
è in alcun modo assimilabile ad una comune cessazione della materia
del contendere; sicché il giudice neppure astrattamente sarebbe
stato in grado - atteso l'iter particolarissimo attraverso cui è
maturato il soddisfacimento dei diritti fatti valere in giudizio - di
affermare la soccombenza virtuale e di tenerne conto al fine della
condanna alla rifusione delle spese processuali (v. la già citata
sentenza n. 103 del 1995).
Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 183, della legge
n. 662 del 1996, e 36, comma 5, della legge n. 448 del 1996 - le
quali, come non compromettono il diritto di difesa dell'interessato,
così non incidono sull'assetto che la Costituzione riserva
all'esercizio dell'attività giurisdizionale ed alle sue prerogative
anche nei rapporti con il legislatore - risultano quindi immuni dai
denunciati vizi di illegittimità costituzionale.
6. - Per i motivi già enunciati sub n. 4, la declaratoria
d'infondatezza dell'esaminata questione rende inammissibili le altre,
per difetto di rilevanza nei giudizi principali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 36, comma 5,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevate - in
riferimento agli artt. 3, 24, 25, 38, 101, 102 e 113 della
Costituzione - da venticinque autorità giudiziarie, rispettivamente
con le ordinanze indicate in epigrafe;
Dichiara inammissibili le restanti questioni di legittimità
costituzionale, concernenti: a) l'art. 1, comma 182, della legge
n. 662 del 1996, come modificato dall'art. 36, comma 1, della legge
n. 448 del 1998, sollevate - in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53
della Costituzione - da ventidue delle citate autorità giudiziarie;
b) l'art. 1, comma 181, della legge 662 del 1996, come modificato
dall'art. 3-bis del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure
urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito in
legge 28 maggio 1997, n. 140, sollevate - in riferimento agli artt. 3
e 38 della Costituzione - da tredici delle predette autorità
giudiziarie; c) l'art. 36, comma 3, della legge n. 448 del 1998,
sollevata - in riferimento all'art. 24 della Costituzione - dal
pretore di Macerata, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della
legge n. 662 del 1996, sollevata - in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24 e 38 della Costituzione - dal Tribunale di Urbino, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta l'11 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte