Sentenza n. 311/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 8/1993
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 15,
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti in
materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), convertito,
con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, promosso con
ordinanza emessa l'11 novembre 1993 dal Consiglio di Stato, sezione
VI giurisdizionale, sul ricorso proposto da Paleologo Vera ed altra
contro la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
(C.C.I.A.A.) di Roma, iscritta al n. 492 del registro ordinanze 1994
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione di Paleologo Vera ed altra e della
C.C.I.A.A. di Roma nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi gli avvocati Francesco d'Audino per Paleologo Vera ed altra
e Alessandro Nigro per la C.C.I.A.A. di Roma e l'Avvocato dello Stato
Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza del
T.A.R. Lazio n. 677 del 1991, che aveva negato il diritto delle
ricorrenti, dipendenti della Camera di Commercio di Roma, alla
rivalutazione del fondo di previdenza a norma dell'art. 1 della legge
7 febbraio 1951, n. 72, il Consiglio di Stato - sezione VI
giurisdizionale -, con ordinanza emessa l'11 novembre 1993, ma
pervenuta alla Corte costituzionale il 18 luglio 1994, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 24, 38, 53, 101, 102 e 104 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,
comma 15, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica),
convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68, nella parte in cui, nel
prevedere che l'indennità integrativa speciale, nonché ogni altro
emolumento accessorio quiescibile è incluso nei fondi di previdenza
a capitalizzazione, stabilisce che non è dovuta la rivalutazione di
cui all'art. 1 della legge n. 72 del 1951.
A parere del giudice a quo, la norma impugnata, d'interpretazione
autentica, modifica con effetto retroattivo, ed in senso peggiorativo
per gli interessati, il disposto dell'art. 1 della legge n. 72 del
1951 incidendo sulla definizione delle controversie in corso mediante
la sovrapposizione d'imperio di una interpretazione della norma
opposta a quella risultante da un consolidato indirizzo
giurisprudenziale; la norma si porrebbe così in contrasto con il
principio della certezza dei rapporti giuridici e con quello secondo
cui al potere giudiziario deve essere riconosciuta la facoltà di
interpretare la legge.
Anche gli artt. 3 e 38 della Costituzione sarebbero violati in
quanto si realizzerebbe una disparità di trattamento tra i
dipendenti che hanno goduto della rivalutazione sulla base dei
principi affermati dalla giurisprudenza e quelli che, in forza della
nuova disposizione, si vedono rivalutare solo lo stipendio tabellare;
infine, anche a voler considerare che la norma in questione sia stata
dettata dalla esigenza della contrazione della spesa pubblica, tale
esigenza non potrebbe porsi a carico di determinati soggetti,
piuttosto che sulla generalità degli interessati, senza incorrersi
nella violazione del disposto di cui all'art. 53 della Costituzione.
2. - Nel giudizio avanti a questa Corte si sono costituite
entrambe le parti private.
In particolare, la difesa delle ricorrenti ha insistito per
l'accoglimento della sollevata questione di costituzionalità
richiamando le considerazioni svolte nelle memorie depositate nel
giudizio avanti al Consiglio di Stato.
La difesa della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di
Roma ha concluso per la manifesta infondatezza della questione
rilevando, preliminarmente, che i presupposti su cui si fondano le
censure di incostituzionalità sono errati: la norma impugnata,
infatti, non avrebbe avuto l'effetto di capovolgere un consolidato e
contrario indirizzo giurisprudenziale, ma anzi si sarebbe limitata a
fornire una interpretazione autentica dell'art. 1 della legge n. 72
del 1951 confermando le precedenti pronunce giurisprudenziali.
Pertanto, non potendo dirsi costituita in capo ai dipendenti del
predetto organo alcuna aspettativa in ordine all'attribuzione della
rivalutazione delle indennità accessorie, non potrebbe essere
ritenuta sussistente la violazione degli artt. 3, 24, 101 e 102 della
Costituzione. Né, infine, potrebbero dirsi violati gli artt. 38 e 53
della Costituzione in quanto, con riguardo al primo dei parametri
invocati, è sufficiente osservare che la norma si limita ad
escludere dalla rivalutazione alcune indennità accessorie allo
stipendio, mentre, in ordine al secondo, la scelta di non rivalutare
le indennità accessorie va vista in termini di mancata concessione
di un incremento del trattamento previdenziale in considerazione
dello stato dei bilanci camerali.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
concludendo per la manifesta infondatezza della questione.
Ha in particolare osservato la difesa erariale, che rientra nella
discrezionalità del potere legislativo intervenire a disciplinare
situazioni normative "oggetto di particolare giurisprudenza,
rilevando altresì che secondo l'orientamento della Corte
costituzionale non si ha disparità di trattamento quando questa "è
il risultato di difformi orientamenti giurisprudenziali o legislativi
o della successione di leggi nel frattempo", tanto più quando, come
nel caso, il legislatore è intervenuto disciplinando in modo
uniforme tutte le situazioni giuridiche analoghe. Considerato in diritto
1. - Il Consiglio di Stato ritiene rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,
comma 15, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica),
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68, nella parte in cui, con norma di interpretazione autentica,
esclude dalla rivalutazione di cui all'art. 1 della legge n. 72 del
1951, l'indennità integrativa speciale ed ogni altro emolumento
quiescibile accessorio allo stipendio tabellare inclusi nei fondi di
previdenza o capitalizzazione, affermando che esso sia in contrasto:
a) con gli artt. 24, 101, 102 e 104 della Costituzione in
quanto impone una interpretazione dell'art. 1 della legge n. 72 del
1951 di segno contrario a quella risultante dalla giurisprudenza
consolidata, così invadendo la sfera riservata al potere
giudiziario, con conseguente compressione della tutela
giurisdizionale;
b) con gli artt. 3 e 38 della Costituzione in quanto produce
un'ingiustificata disparità di trattamento tra i dipendenti in
favore dei quali la rivalutazione prevista dall'art. 1 della legge n.
72 del 1951 è stata concessa sulla base dei principi affermati in
giurisprudenza e quelli che in forza della nuova disposizione si
vedranno rivalutare solo lo stipendio tabellare;
c) con l'art. 53 della Costituzione in quanto pone solo a
carico di determinati soggetti l'esigenza di contrazione della spesa
pubblica in funzione del riequilibrio finanziario dei bilanci degli
enti pubblici.
2. - Le questioni sono infondate.
Riguardo al primo profilo, a parere del giudice a quo, la norma
impugnata, d'interpretazione autentica, modifica con effetto
retroattivo, ed in senso peggiorativo per gli interessati, il
disposto dell'art. 1 della legge n. 72 del 1951 incidendo sulla
definizione delle controversie in corso mediante la sovrapposizione
d'imperio di una interpretazione della norma opposta a quella
risultante da un consolidato indirizzo giurisprudenziale; la norma si
porrebbe così in contrasto con il principio della certezza dei
rapporti giuridici e con quello secondo cui al potere giudiziario
deve essere riconosciuta la facoltà di interpretare la legge.
In proposito va anzitutto osservato che la legge di
interpretazione autentica deve rispondere alla funzione che le è
propria: quella di chiarire il senso di norme preesistenti, ovvero di
imporre una delle possibili varianti di senso compatibili col tenore
letterale, sia al fine di eliminare eventuali incertezze
interpretative (sentenze nn. 163 del 1991 e 413 del 1988), sia per
rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la
linea di politica del diritto perseguita dal legislatore (sentenze
nn. 397 e 6 del 1994; 424 e 402 del 1993; 455 e 454 del 1992 ed
altre).
Nella specie, questi principi risultano rispettati poiché ci si
trovava appunto nell'ipotesi di un contrasto giurisprudenziale sorto
sulla questione della spettanza o meno della rivalutazione estesa
anche agli emolumenti accessori alla retribuzione stipendiale, ed il
legislatore ha inteso risolvere tale contrasto imponendo una delle
possibili interpretazioni.
3. - La riconosciuta natura effettivamente interpretativa di una
legge non è sufficiente ad escludere che la stessa determini
violazioni costituzionali. Invero, la sovrana volontà del
legislatore nell'emanare dette leggi incontra una serie di limiti che
questa Corte ha da tempo individuato, e che attengono alla
salvaguardia, oltre che di norme costituzionali, di fondamentali
valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della
norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il
rispetto del principio generale di ragionevolezza che ridonda nel
divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento
(sentenze nn. 397 e 6 del 1994; 424 e 283 del 1993; 440 del 1992 e
429 del 1993); la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei
soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto (sentenze
nn. 397 e 6 del 1994; 429 del 1993; 822 del 1988), e il rispetto
delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.
L'ordinanza di rimessione si duole della violazione di questi
principi, ma infondatamente. Anzitutto, il potere di interpretazione
di una legge non è riservato dalla Costituzione in via esclusiva al
giudice, né tantomeno è sottratto alla potestà normativa degli
organi legislativi: le due attività operano infatti relativamente a
piani diversi, in quanto mentre l'interpretazione del legislatore
interviene sul piano generale ed astratto del significato delle fonti
normative, quella del giudice opera sul piano particolare come
premessa per l'applicazione concreta della norma alla singola
fattispecie sottoposta al suo esame.
4. - Inoltre, ad avviso del Consiglio di Stato la norma denunziata
violerebbe anche gli artt. 3 e 38 della Costituzione in quanto si
realizzerebbe una disparità di trattamento tra i dipendenti che
hanno goduto della rivalutazione sulla base dei principi affermati
dalla giurisprudenza e quelli che, in forza della nuova disposizione,
si vedono rivalutare solo lo stipendio tabellare.
Anche tale censura va disattesa poiché questa Corte ha più volte
ribadito - da ultimo anche con la sentenza n. 237 del 1994 - che non
può contrastare con il principio di uguaglianza un differenziato
trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in
momenti diversi nel tempo, perché lo stesso fluire di questo
costituisce di per sé un elemento diversificatore.
Ed è stato altresì più volte affermato il principio secondo cui
la determinazione della base retributiva, utile ai fini del
trattamento di quiescenza, appartiene alla discrezionalità del
legislatore cui spetta il potere di disporre circa la misura e le
modalità di tale trattamento. Tale discrezionalità risulta usata
nel caso di specie entro i limiti consentiti, introducendosi un
elemento di razionalizzazione del sistema pensionistico (v. ordinanze
nn. 111 del 1991 e 402 del 1990, sentenza n. 531 del 1988 ed altre).
5. - Quanto, infine, all'ultimo profilo di censura, relativo alla
violazione dell'art. 53 della Costituzione, è sufficiente osservare
in proposito che questa norma riguarda la materia tributaria, alla
quale è estranea quella previdenziale, oggetto della presente
controversia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, comma 15, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di
contabilità pubblica), convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 marzo 1993, n. 68, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24, 38, 53, 101, 102 e 104 della Costituzione dal Consiglio di Stato,
sezione VI giurisdizionale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 luglio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte